AS 2017 245
Ordinanza sugli emolumenti per le decisioni e le prestazioni dell'Ufficio federale di polizia
Ordinanza sugli emolumenti per le decisioni e le prestazioni dell’Ufficio federale di polizia (Ordinanza sugli emolumenti di fedpol, OEm-fedpol)
Modifica dell’11 gennaio 2017
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 4 maggio 20161 sugli emolumenti di fedpol è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 1 lett. e
1 L’Ufficio federale di polizia (fedpol) riscuote emolumenti per:
e. le attestazioni di sicurezza richieste da cittadini svizzeri ai fini di un controllo di sicurezza relativo alle persone da parte di autorità estere e desti- nate ad agevolare l’entrata sul territorio di queste ultime.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2017.
11 gennaio 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
1 RS 172.043.60
2016-2522 245
Emolumenti di fedpol. O RU 2017