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AS 2018 4583

Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento

Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Modifica del 16 dicembre 2016

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 19 febbraio 20151; visto il parere del Consiglio federale del 1° luglio 20152, decreta:

I La legge federale dell’11 aprile 18893 sulla esecuzione e sul fallimento è modificata come segue:

Art. 8a cpv. 3 lett. d

3 Gli uffici non possono dar notizia a terzi circa procedimenti esecu-

tivi: d. per i quali il debitore abbia presentato una domanda in tal sen- so almeno tre mesi dopo la notificazione del precetto esecu- tivo, sempre che entro un termine di 20 giorni impartito dall’ufficio d’esecuzione il creditore non fornisca la prova di aver avviato a tempo debito la procedura di eliminazione dell’opposizione (art. 79–84); se tale prova è fornita in un secondo tempo o l’esecuzione è proseguita, gli uffici possono nuovamente dar notizia di quest’ultima a terzi.

Art. 73 B. Produzione 1 Dopo l’apertura dell’esecuzione il debitore può chiedere in ogni dei mezzi di prova tempo che il creditore sia invitato a presentare presso l’ufficio i mezzi di prova concernenti la pretesa unitamente a una panoramica di tutte le sue pretese scadute nei confronti del debitore.

2015-0775 4583

Esecuzione e fallimento. LF RU 2018

2 L’invito non ha alcun effetto sui termini, che continuano a correre.

In caso di inadempimento o di adempimento tardivo del creditore il giudice, in una lite successiva, tiene tuttavia conto nella decisione sulle spese processuali e sulle ripetibili del fatto che il debitore non aveva avuto la possibilità di prendere visione dei mezzi di prova.

Art. 85a cpv. 1 1A prescindere da una sua eventuale opposizione, l’escusso può domandare in ogni tempo al tribunale del luogo dell’esecuzione l’accertamento dell’inesistenza del debito, della sua estinzione o della concessione di una dilazione.

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 16 dicembre 2016 Consiglio degli Stati, 16 dicembre 2016 Il presidente: Jürg Stahl Il presidente: Ivo Bischofberger Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol

Referendum ed entrata in vigore

1 Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il

7 aprile 2017.4

2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 20195.

14 settembre 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

4 FF 2016 7935 5 Decreto sull’entrata in vigore adottato in procedura semplificata il 13 settembre 2018.

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