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AS 2018 5333

Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA)

Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA)

Modifica del 5 dicembre 2018

L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) ordina:

I L’ordinanza FINMA del 3 giugno 20151 sul riciclaggio di denaro è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 1 1 Per gli IFDS e le persone ai sensi dell’articolo 1b della legge dell’8 novembre

19342 sulle banche (LBCR) costituiti da una società svizzera del gruppo compren-

dente un intermediario finanziario ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 lettera a, la FINMA può prevedere che il rispetto della LRD e della presente ordinanza sia attestato nel rapporto di audit del gruppo.

Art. 20 cpv. 5 5 La FINMA può esigere da un istituto d’assicurazione, dalla direzione del fondo, da una società di investimento ai sensi della LICol, da un gestore patrimoniale ai sensi della LICol, da un IFDS o da una persona ai sensi dell’articolo 1b LBCR3 l’introdu- zione di un sistema informatico di sorveglianza delle transazioni, se questo è neces- sario ai fini di una sorveglianza efficace.

2018-2287 5333

O FINMA sul riciclaggio di denaro RU 2018

Titolo dopo l’art. 43 Titolo 5: Disposizioni particolari per gli IFDS e le persone ai sensi dell’articolo 1b LBCR

Inserire dopo il titolo 5

Art. 43a Persone ai sensi dell’articolo 1b LBCR Le disposizioni particolari per gli IFDS si applicano anche alle persone ai sensi dell’articolo 1b LBCR4, purché non viga una regolamentazione particolare.

Art. 72 cpv. 2 2 Le persone ai sensi dell’articolo 1b LBCR5 stabiliscono in ogni caso criteri con- formemente all’articolo 13.

Art. 75, rubrica Servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro per gli IFDS

Art. 75a Servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro per le persone ai sensi dell’articolo 1b LBCR 1 Nel caso di persone secondo l’articolo 1b LBCR6 che soddisfano i requisiti per le agevolazioni concernenti la gestione del rischio e la compliance conformemente all’articolo 14e capoverso 5 dell’ordinanza sulle banche del 30 aprile 20147, il ser- vizio di lotta contro il riciclaggio di denaro deve adempiere esclusivamente i compiti di cui all’articolo 24. Tali compiti possono essere svolti anche dalla direzione o da un membro della direzione. Le attività da controllare non possono essere controllate da una persona direttamente responsabile per tale relazione d’affari.

2 La FINMA può in ogni caso richiedere l’adempimento dei compiti secondo l’arti-

colo 25, se ciò è necessario ai fini della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Art. 76 cpv. 3

3 Le persone ai sensi dell’articolo 1b LBCR8 emanano direttive interne conforme-

mente all’articolo 26, indipendentemente dal numero di persone impiegate.

4 RS 952.0 5 RS 952.0 6 RS 952.0 7 RS 952.02 8 RS 952.0

O FINMA sul riciclaggio di denaro RU 2018

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.

5 dicembre 2018 Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari: Il presidente, Thomas Bauer

O FINMA sul riciclaggio di denaro RU 2018

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