AS 2019 1205
Ordinanza concernente la costituzione di scorte obbligatorie di carburanti e combustibili liquidi
Ordinanza concernente la costituzione di scorte obbligatorie di carburanti e combustibili liquidi
Modifica del 3 aprile 2019
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 10 maggio 20171 concernente la costituzione di scorte obbligatorie di carburanti e combustibili liquidi è modificata come segue:
Art. 4a Obbligo di costituire scorte 1 Sottostà all’obbligo di costituire scorte chi immette per la prima volta in consumo sul territorio svizzero ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 della legge federale del 21 giugno 19962 sull’imposizione degli oli minerali merci riportate nell’allegato che sono prodotte o lavorate in Svizzera. 2 Per territorio svizzero s’intende il territorio della Confederazione, comprese le enclavi doganali estere, ma senza le enclavi doganali svizzere.
Art. 5 Esonero dall’obbligo del contratto È esonerato dall’obbligo di concludere un contratto per la costituzione di scorte obbligatorie chi: a. per anno civile, importa o immette per la prima volta in consumo sul territo- rio svizzero quantitativi inferiori ai quantitativi soglia menzionati in allegato; b. importa o immette per la prima volta in consumo sul territorio svizzero mer- ci menzionate in allegato che non sono destinate a essere utilizzate come carburanti o combustibili.
Art. 9 cpv. 2 2 Le persone soggette all’obbligo di costituire scorte secondo l’articolo 4a devono notificare mensilmente a Carbura i quantitativi di merci per acquirente.
Allegato n. 2
2 Quantitativi soglia per la conclusione di un contratto
per la costituzione di scorte obbligatorie Designazione della merce Quantitativo
Olio Diesel, benzina, olio per il riscaldamento extra leggero o cherosene nonché i loro componenti < 3000 m3
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2019.
3 aprile 2019 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr