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AS 2019 3815

Ordinanza sullo stato civile

Ordinanza sullo stato civile (OSC)

Modifica del 20 novembre 2019

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 28 aprile 20041 sullo stato civile è modificata come segue:

Art. 67 cpv. 2 2 Se sono soddisfatti i requisiti secondo l’articolo 66 capoverso 2, l’ufficio dello stato civile comunica ai fidanzati che il matrimonio può essere celebrato. Concorda con loro i dettagli della celebrazione oppure li indirizza all’ufficio dello stato civile che hanno scelto per il matrimonio.

Art. 68 Termine Il matrimonio può essere celebrato entro tre mesi dalla comunicazione della decisio- ne relativa al risultato positivo della procedura preparatoria.

Art. 75f cpv. 2 2 Se sono soddisfatti i requisiti secondo l’articolo 75e capoverso 2, l’ufficio dello stato civile comunica ai partner che l’unione domestica può essere registrata. Con- corda con loro i dettagli della registrazione oppure li indirizza all’ufficio dello stato civile che hanno scelto per la registrazione.

1 RS 211.112.2

2019-3152 3815

Stato civile. O RU 2019

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.

20 novembre 2019 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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