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AS 2020 429

Regolamento della Corte europea dei diritti dell'uomo

Traduzione

Regolamento della Corte europea dei diritti dell’uomo1

RS 0.101.2; RU 2006 3961

Art. 33 Pubblicità dei documenti ...

4. Abrogato

Art. 52a Procedimento davanti a un giudice unico 1. Conformemente all’articolo 27 della Convenzione un giudice unico può dichiara- re irricevibile o stralciare dal ruolo un ricorso introdotto ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione, nei casi in cui tale decisione può essere presa senza ulteriore esame. La decisione è definitiva. È motivata sommariamente. È notificata al ricor- rente. ...

Art. 53 Procedimento davanti a un Comitato ... 4. Le decisioni e le sentenze pronunciate ai sensi dell’articolo 28 paragrafo 1 della Convenzione sono definitive. Sono motivate. Le decisioni possono contenere una motivazione soltanto sommaria se sono adottate dopo essere state trasmesse da un giudice unico conformemente all’articolo 52a paragrafo 2 del presente regolamento. 5. Il cancelliere notifica la decisione del Comitato al ricorrente e alla Parte o alle Parti contraenti interessate, sempre che queste siano state in precedenza informate del ricorso in applicazione del presente regolamento. ...

1 Questa nuova versione comprende gli emendamenti elencati nella nota all’art. 117 (RU 2019 35 2489 4281). Gli all. non sono pubblicati nella RU. I testi in francese possono essere consultati nel sito Internet della Corte: www.echr.coe.int.

2020-0180 429

Corte europea dei diritti dell’uomo. R RU 2020

Art. 54 Procedimento davanti a una Camera ... 3. Nell’esercizio delle competenze conferitegli dal paragrafo 2 lettera b del presente articolo, il presidente della Sezione, in qualità di giudice unico, può dichiarare subito una parte del ricorso irricevibile o stralciare una parte del ricorso dal ruolo della Corte. Tale decisione è definitiva. È corredata di una motivazione sommaria. È notificata al ricorrente e alla Parte o alle Parti contraenti interessate tramite una lettera che illustra la motivazione. 4. Il paragrafo 2 del presente articolo si applica anche ai vicepresidenti di Sezione designati come giudici di turno conformemente all’articolo 39 paragrafo 4 del pre- sente regolamento per decidere sulle richieste di misure cautelari. Una decisione di irricevibilità di una richiesta è corredata di una motivazione sommaria. È notificata al ricorrente tramite una lettera che illustra la motivazione. ...

Art. 56 Decisione della Camera 1. La decisione della Camera indica se è stata adottata all’unanimità o a maggioran- za; è motivata. ...

Art. 57 Lingua della decisione La Corte rende tutte le sue decisioni in francese o in inglese, a meno che non decida di rendere una decisione in entrambe le lingue ufficiali. Le decisioni della Grande Camera sono tuttavia rese in entrambe le lingue ufficiali; le due versioni linguistiche fanno ugualmente fede.

2. Abrogato

Art. 76 Lingua della sentenza La Corte rende tutte le sue sentenze in inglese o in francese, a meno che non decida di rendere la sentenza in entrambe le lingue ufficiali. Le sentenze della Grande Camera sono tuttavia rese in entrambe le lingue ufficiali; le due versioni linguistiche fanno ugualmente fede.

2. Abrogato

Art. 78 Abrogato

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Art. 88 ... 1B. Decisioni motivate e pareri consultivi sono resi in entrambe le lingue ufficiali della Corte; le due versioni linguistiche fanno ugualmente fede. ...

Art. 94 Procedura successiva all’accettazione di una richiesta di parere consultivo da parte del Collegio ... 7B. I pareri consultivi sono resi in entrambe le lingue ufficiali della Corte; le due versioni linguistiche fanno ugualmente fede. ...

Capitolo XIa Pubblicazione delle sentenze, delle decisioni e dei pareri consultivi

Art. 104a Pubblicazione nella banca dati giurisprudenziale della Corte Tutte le sentenze, tutte le decisioni e tutti i pareri consultivi sono pubblicati, sotto l’autorità del cancelliere, in HUDOC, la banca dati che raccoglie la giurisprudenza della Corte. Tuttavia, questa regola non si applica alle decisioni che, in virtù dell’articolo 52a paragrafo 1 del presente regolamento, sono adottate da un giudice unico, alle decisioni che, in virtù dell’articolo 54 paragrafi 3 e 4 del presente rego- lamento, sono adottate da un presidente di Sezione o da un vicepresidente di Sezione in qualità di giudice unico e alle decisioni del Comitato che, in virtù dell’artico- lo 52a paragrafo 2 del presente regolamento, richiedono soltanto una motivazione sommaria; la Corte rende periodicamente accessibili al pubblico informazioni gene- rali su queste decisioni.

Art. 104b Casi chiave Inoltre, il cancelliere mette in evidenza, in modo idoneo, le sentenze, le decisioni e i pareri consultivi che l’ufficio considera relativi a casi chiave.

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Art. 117 Entrata in vigore del regolamento (ex art. 1122) Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1998.

2 Gli emendamenti adottati l’8 dic. 2000 sono entrati in vigore immediatamente.

Gli emendamenti adottati il 17 giu. e l’8 lug. 2002 sono entrati in vigore il 1° ott. 2002. Gli emendamenti adottati il 7 lug. 2003 sono entrati in vigore il 1° nov. 2003. Gli emendamenti adottati il 13 dic. 2004 sono entrati in vigore il 1° mar. 2005. Gli emendamenti adottati il 4 lug. 2005 sono entrati in vigore il 3 ott. 2005. Gli emendamenti adottati il 7 nov. 2005 sono entrati in vigore il 1° dic. 2005. Gli emendamenti adottati il 29 mag. 2006 sono entrati in vigore il 1° lug. 2006. Gli emendamenti adottati il 14 mag. 2007 sono entrati in vigore il 1° lug. 2007. Gli emendamenti adottati l’11 dic. 2007, il 22 set. e il 1° dic. 2008 sono entrati in vigore il 1° gen. 2009. Gli emendamenti adottati il 29 giu. 2009 sono entrati in vigore il 1° lug. 2009. Gli emendamenti adottati il 16 nov. 2009 sono entrati in vigore il 1° dic. 2009. Gli emendamenti relativi al Prot. n. 14 della Conv., adottati il 13 nov. 2006 e il 14 mag. 2007, sono entrati in vigore il 1° giu. 2010. Gli emendamenti adottati il 21 feb. 2011 sono entrati in vigore il 1° apr. 2011. Gli emendamenti adottati il 16 gen. 2012 sono entrati in vigore il 1° feb. 2012. Gli emendamenti adottati il 20 feb. 2012 sono entrati in vigore il 1° mag. 2012. Gli emendamenti adottati il 2 apr. 2012 sono entrati in vigore il 1° set. 2012. Gli emendamenti adottati il 14 gen. e il 6 feb. 2013 sono entrati in vigore il 1° mag. 2013. Gli emendamenti adottati il 6 mag. 2013 sono entrati in vigore il 1° lug. 2013 e il 1° gen. 2014. Gli emendamenti adottati il 14 apr. e il 23 giu. 2014 sono entrati in vigore il 1° lug. 2014. Alcuni emendamenti adottati il 1° giu. 2015 sono entrati in vigore immediatamente. Gli emendamenti all’art. 47 adottati il 1° giu. e il 5 ott. 2015 sono entrati in vigore il 1° gen. 2016. Gli emendamenti all’art. 8 adottati il 19 set. 2016 sono entrati in vigore alla stessa data. Gli emendamenti adottati il 14 nov. 2016 sono entrati in vigore alla stessa data. Gli emendamenti all’art. 29 adottati il 16 apr. 2018 sono entrati in vigore alla stessa data. Gli emendamenti adottati il 19 set. 2016 sono entrati in vigore il 1° ago. 2018. L’emendamento all’art. 29 par. 1 adottato il 3 giu. 2019 è entrato in vigore alla stessa data. Gli emendamenti agli art. 27a e 52a adottati il 9 set. 2019 sono entrati in vigore alla stessa data. Gli emendamenti adottati il 4 nov. 2019 sono entrati in vigore il 1° gen. 2020.

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