AS 2022 223
Regolamento della Corte europea dei diritti dell’uomo
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Traduzione
Regolamento della Corte europea dei diritti dell’uomo
RS 0.101.2; RU 2006 3961
Emendamenti del 2 giugno 2021 e del 18 ottobre 2021
Art. 8 Elezione del presidente e dei vicepresidenti della Corte e dei presidenti e vicepresidenti di Sezione [...] 6. Le regole stabilite nel paragrafo precedente si applicano alle elezioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Tuttavia, qualora sia necessario più di un turno di scrutinio affinché un candidato raggiunga la maggioranza richiesta, viene eliminato dopo ogni turno soltanto il candidato che ha ricevuto il minor numero di voti. [...]
Art. 24 Composizione della Grande Camera [...] 2. [...] c) Per i casi deferiti ai sensi dell’articolo 43 della Convenzione, nella Grande Camera non siede nessun giudice della Camera che ha emesso la sentenza concernente il caso deferito, ad eccezione del presidente di questa Camera e del giudice che sedeva a titolo dell’Alta Parte interessata, né nessun giudice della Camera o delle Camere che si sono pronunciate sulla ricevibilità del ricorso. d) I giudici e i giudici supplenti chiamati a completare la Grande Camera ogni volta che un caso le è deferito sono designati fra i rimanenti giudici dal presi- dente della Corte con estrazione a sorte in presenza del cancelliere. Le moda- lità dell’estrazione a sorte sono stabilite dalla Corte plenaria, che si adopera affinché sia assicurata una composizione geograficamente equilibrata e rap- presentativa dei diversi sistemi giuridici esistenti nelle Parti contraenti.
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e) Per l’esame di una domanda presentata ai sensi dell’articolo 46 paragrafo 4 della Convenzione, la Grande Camera comprende, oltre ai giudici di cui al paragrafo 2 lettere a e b del presente articolo, i membri del Comitato o della Camera che ha emesso la sentenza in questione. Se la sentenza è stata emessa da una Grande Camera, essa è composta dagli stessi giudici della Camera ori- ginaria. In tutti i casi, compresi quelli in cui non è possibile convocare la Grande Camera originaria, i giudici e i giudici supplenti chiamati a completare la Grande Camera sono designati conformemente al paragrafo 2 lettera d del presente articolo. f) Quando esamina una richiesta di parere consultivo ai sensi dell’articolo 47 della Convenzione, la Grande Camera è costituita conformemente alle dispo- sizioni di cui al paragrafo 2 lettere a ed e del presente articolo. g) Quando esamina una richiesta di parere consultivo ai sensi del Protocollo n. 16 alla Convenzione, la Grande Camera è costituita conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo 2 lettere a, b e d del presente articolo e com- prende il giudice designato come giudice relatore ai sensi dell’articolo 93 paragrafo 1.1 lettera b. 3. Qualora un giudice non possa sedere alla Grande Camera, egli è sostituito da un giudice supplente secondo l’ordine di designazione previsto al paragrafo 2 lettera e del presente articolo. Finché i giudici interessati non sono stati sostituiti, i giudici sup- plenti non possono partecipare al voto. [...]
5. a) Il Collegio di cinque giudici della Grande Camera chiamata a esaminare una
domanda presentata giusta l’articolo 43 della Convenzione si compone: – del presidente della Corte; se il presidente della Corte si trova impedito, è sostituito dal vicepresidente che ha la precedenza; – di due presidenti di Sezione designati per rotazione; se il presidente di una Sezione così designata si trova impedito, è sostituito dal vicepresi- dente della sua Sezione; [...]
Art. 93 Esame di una richiesta da parte del Collegio 1.1. La richiesta di parere consultivo è esaminata da un Collegio di cinque giudici della Grande Camera. Il Collegio si compone: [...] b) di un giudice designato come giudice relatore conformemente all’articolo 91 e, mutatis mutandis, all’articolo 49 del presente regolamento; c) di due presidenti di Sezione designati per rotazione; se si trova impedito, un presidente di Sezione così designato è sostituito dal vicepresidente della sua Sezione; [...]
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Art. 94 Procedura successiva all’accettazione di una richiesta di parere consultivo da parte del Collegio 1. Quando il Collegio accetta una domanda di parere consultivo ai sensi dell’arti- colo 93, una Grande Camera è costituita conformemente all’articolo 24 paragrafo 2 lettera g del presente regolamento per esaminare la domanda e dare un parere consul- tivo. [..] 4. Le osservazioni scritte o gli altri documenti sono indirizzati al cancelliere nei ter- mini impartiti dal presidente della Grande Camera, trascorsi i quali la procedura scritta si considera conclusa. 5. Le disposizioni degli articoli 59 paragrafo 3 e 71 paragrafo 2 si applicano mutatis mutandis alla procedura seguita quando la Grande Camera deve dare un parere con- sultivo in virtù dell’articolo 2 del Protocollo n. 16 alla Convenzione. Al più tardi al termine della procedura scritta, il presidente della Grande Camera decide se occorre tenere un’udienza. 6. Una copia delle osservazioni scritte depositate conformemente alle disposizioni dell’articolo 44 del presente regolamento è trasmessa alla giurisdizione che ha presen- tato la richiesta, la quale può prendere posizione al riguardo. [...]
Art. 101 (ex art. 96) Per esaminare la questione sottoposta alla Corte è costituita una Grande Camera con- formemente all’articolo 24 paragrafo 2 lettera e del regolamento.
Art. 117 Entrata in vigore del regolamento (ex art. 1121) [...]
1 [...] Gli emendamenti all’art. 8 adottati il 2 giugno 2021 sono entrati in vigore alla stessa data. Gli emendamenti agli art. 24, 93, 94 e 101 adottati l’11 ottobre 2021 sono entrati in vigore il 18 ottobre 2021.
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