Lexipedia

AS 2022 42

Decreto federale del 13 giugno 2008 che approva e traspone nel diritto svizzero le convenzioni relative alla responsabilità civile nel campo dell’energia nucleare

RU 2022 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero le convenzioni relative alla responsabilità civile nel campo dell’energia nucleare

del 13 giugno 2008

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale dell’8 giugno 20072, decreta:

Art. 1

1 Sono approvati:

a. la Convenzione del 29 luglio 19603 sulla responsabilità civile nel campo dell’energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964, dal Protocollo del 16 novembre 1982 e dal protocollo del 12 febbraio

2004 (Convenzione di Parigi), con le riserve seguenti:

– Riserva all’articolo 8 paragrafo (f): La Confederazione Svizzera si riserva il diritto di prevedere, in caso di incidente nucleare nel proprio territorio per il quale è responsabile l’esercente di un impianto nucleare svizzero, che, se emergono nuovi fatti o nuovi mezzi di prova, il danneggiato possa chiedere la revisione della sentenza passata in giudicato o la modificazione del contratto extragiu- diziale entro tre anni dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, al più tardi però entro 30 anni dall’incidente nucleare. Se più esercenti rispon- dono solidalmente, la domanda di revisione può essere diretta unica- mente contro l’esercente dell’impianto nucleare svizzero. La revisione non ha effetto sulle indennità già versate alle altre vittime di un incidente nucleare, qualunque sia la loro provenienza.

2021-1297 RU 2022 42

Approva e traspone nel diritto svizzero le convenzioni relative RU 2022 42 alla responsabilità civile nel campo dell’energia nucleare. DF

– Riserva all’articolo 9: La Confederazione Svizzera si riserva il diritto di prevedere, in caso di incidente nucleare nel proprio territorio per il quale è responsabile l’eser- cente di un impianto nucleare svizzero, che tale esercente risponda dei danni, se l’incidente nucleare è direttamente riconducibile a conflitti armati, ostilità, guerre civili o insurrezioni. b. la Convenzione complementare del 31 gennaio 19634 alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell’energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964, dal Pro- tocollo del 16 novembre 1982 e dal Protocollo del 12 febbraio 2004 (Conven- zione complementare di Bruxelles); c. il Protocollo comune del 21 settembre 19885 relativo all’applicazione della Convenzione di Vienna e della Convenzione di Parigi (Protocollo comune), con la riserva seguente: La Confederazione Svizzera si riserva il diritto di prevedere, in caso di inci- dente nucleare nel proprio territorio per il quale è responsabile l’esercente di un impianto nucleare svizzero, che tale esercente risponda dei danni nucleari all’estero fino all’importo previsto dalla legislazione dello Stato interessato nei confronti della Svizzera al momento dell’incidente nucleare, per gli Stati che limitano l’importo della responsabilità dell’esercente e che sono Parti con- traenti della Convenzione di Vienna e del Protocollo comune. 2 Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare le convenzioni e il protocollo.

Art. 2 La seguente legge federale è adottata: ...6

Art. 3 1 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 2 Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore della legge federale di cui all’ar- ticolo 2.

Consiglio degli Stati, 13 giugno 2008 Consiglio nazionale, 13 giugno 2008 Il presidente: Christoffel Brändli Il presidente: André Bugnon Il segretario: Philippe Schwab Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

4 RS 0.732.440; RU 2022 45 5 RS 0.732.441; FF 2007 5063 6 La LF del 13 giu. 2008 sulla responsabilità civile in materia nucleare è pubblicata alla RU 2022 43

Approva e traspone nel diritto svizzero le convenzioni relative RU 2022 42 alla responsabilità civile nel campo dell’energia nucleare. DF

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine referendario per il presente decreto è scaduto inutilizzato il 2 ottobre 2008.7 2 Conformemente all’articolo 3 capoverso 2, la legge entra in vigore il 1° gennaio 2022.

25 agosto 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione,Walter Thurnherr

7 FF 2008 4671

Approva e traspone nel diritto svizzero le convenzioni relative RU 2022 42 alla responsabilità civile nel campo dell’energia nucleare. DF

Decreto federale del 13 giugno 2008 che approva e traspone nel diritto svizzero le convenzioni relative alla responsabilità civile nel campo dell’energia nucleare | Lexipedia | Lexipedia