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AS 2022 472

Ordinanza sugli emolumenti per le decisioni e le prestazioni dell’Ufficio federale di polizia (OEm-fedpol)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 4 maggio 20161 sugli emolumenti di fedpol è modificata come segue:

Art. 3a Emolumenti per l’utilizzo di programmi informatici speciali

1 Per l’utilizzo di un programma informatico speciale di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni è riscosso un emolumento forfettario alla settimana e per ciascun apparecchio target.

2 L’emolumento è calcolato dividendo i costi delle licenze per il numero di licenze nonché per il numero di settimane dell’anno.

3 Il periodo di calcolo inizia non appena il programma informatico speciale è stato installato con successo su un apparecchio target.

4 Se la trasmissione dei dati da un’applicazione esplicitamente richiesta non funziona subito dopo l’installazione, nonostante i test abbiano avuto esito positivo, l’impiego è interrotto e non sono riscossi emolumenti.

5 Ritardi o perdite di dati sopraggiunti, per motivi tecnici, durante l’esecuzione di sorveglianze nonché problemi tecnici sopraggiunti durante la sorveglianza non comportano una riduzione degli emolumenti.

6 Gli emolumenti sono dovuti anche nel caso in cui una sorveglianza sia stata ordinata ed eseguita, ma non approvata.

7 Per ogni proroga dell’utilizzo di un programma informatico speciale, fedpol riscuote un nuovo emolumento ai sensi del capoverso 1.

8 Gli emolumenti sono riscossi una volta terminato l’utilizzo.

9 Fedpol valuta periodicamente l’utilizzo dei programmi informatici speciali e il calcolo degli emolumenti.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2022.

17 agosto 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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