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AS 2023 147

Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione
(LStrI)
(LStrI)

Preambolo

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del 6 marzo 20201,

decreta:

I

La legge federale del 16 dicembre 20052 sugli stranieri e la loro integrazione è modificata come segue:

Art. 103c cpv. 4, frase introduttiva, nonché 5 e 6

4 Le autorità seguenti possono chiedere dati dell’EES al punto di accesso centrale di cui al capoverso 6, a fini di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi:

5 Se i dati comunicati in seguito a una richiesta di cui al capoverso 4 sono trattati dal SIC, si applica la legge del 28 settembre 20183 sulla protezione dei dati in ambito Schengen.

6 La Centrale operativa di fedpol costituisce il punto di accesso centrale ai sensi dell’articolo 29 paragrafo 3 del regolamento (UE) 2017/2226.

Art. 109a cpv. 3, frase introduttiva, nonché 4 e 5

3 Le autorità seguenti possono chiedere dati del C-VIS al punto di accesso centrale di cui al capoverso 5, conformemente alla decisione 2008/633/GAI4, ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi:

4 Se i dati comunicati in seguito a una richiesta di cui al capoverso 3 sono trattati dal SIC, si applica la legge del 28 settembre 20185 sulla protezione dei dati in ambito Schengen.

5 La Centrale operativa di fedpol costituisce il punto di accesso centrale ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 3 della decisione 2008/633/GAI.

II

La modifica di un altro atto normativo è disciplinata nell’allegato.

III

Coordinamento con la legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati

All’entrata in vigore della legge federale del 25 settembre 20206 sulla protezione dei dati, le disposizioni qui appresso della presente legge hanno il tenore seguente:

Art. 103c cpv. 5

Abrogato

Art. 109a cpv. 4

Abrogato

IV

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 25 settembre 2020

Il presidente: Hans Stöckli
La segretaria: Martina Buol

Consiglio nazionale, 25 settembre 2020

La presidente: Isabelle Moret
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Referendum ed entrata in vigore

1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il
14 gennaio 2021.7

2 La presente legge entra in vigore il 1° aprile 2023.8

17 marzo 2023

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione,Walter Thurnherr

Allegato

(cifra II)

Modifica di un altro atto normativo

La legge federale del 13 giugno 20089 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione è modificata come segue:

Art. 16 cpv. 5bis

5bis Se il SIC tratta dati del N-SIS, si applica la legge del 28 settembre 201810 sulla protezione dei dati in ambito Schengen.

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