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AS 2023 189

Regolamento della Corte europea dei diritti dell’uomo

Preambolo

Modifiche del 30 maggio 2022, del 3 giugno 2022 e del 3 marzo 2023

Art. 8 Elezione del presidente e dei vicepresidenti della Corte e dei presidenti e vicepresidenti di Sezione

[...]

5. Le elezioni previste nel paragrafo 1 del presente articolo si svolgono a scrutinio segreto; vi partecipano soltanto i giudici eletti presenti. Se nessun candidato raggiunge la maggioranza assoluta dei voti espressi, si procede a uno o più turni addizionali di scrutinio fino a quando un candidato abbia raggiunto la maggioranza assoluta. Alla fine del primo turno, i candidati che hanno raccolto meno di cinque voti sono eliminati e lo scrutinio prosegue per i restanti candidati. Se nessun candidato ha raccolto meno di cinque voti alla fine del primo turno, è eliminato colui che ha ottenuto il minor numero di voti. Alla fine di ogni turno successivo, è eliminato il candidato che ha ottenuto il minor numero di voti. Se restano in lizza solo due candidati e nessuno di essi ha raggiunto la maggioranza assoluta dei voti espressi alla fine di due turni di scrutinio, è eletto il candidato che al turno successivo raggiunge la maggioranza dei voti espressi, una volta escluse le schede bianche e quelle non valide. In caso di parità dei voti tra due candidati nel turno finale di scrutinio, è data preferenza al giudice che ha la precedenza a norma dello stesso articolo 5.

[...]

Art. 44 Intervento di terzi

[...]

2. Se il Commissario per i diritti dell’uomo del Consiglio d’Europa intende esercitare il diritto riconosciutogli dall’articolo 36 paragrafo 3 della Convenzione di presentare osservazioni scritte, deve avvisarne il cancelliere per scritto entro dodici settimane dalla pubblicazione in HUDOC (la banca dati che raccoglie la giurisprudenza della Corte) dell’informazione che il ricorso è stato portato alla conoscenza della Parte contraente convenuta. Se il Commissario per i diritti dell’uomo del Consiglio d’Europa intende esercitare il diritto riconosciutogli dall’articolo 36 paragrafo 3 della Convenzione di prendere parte a un’udienza tenuta da una Camera, deve avvisarne il cancelliere per scritto entro quattro settimane dalla pubblicazione sul sito web della Corte dell’informazione relativa alla decisione adottata dalla Camera di tenere un’udienza. Il presidente della Camera può, in via eccezionale, fissare un altro termine.

[...]

  • 3. a)

    [...]

  • b) Le domande d’autorizzazione a tal fine devono essere debitamente motivate e presentate per scritto in una delle lingue ufficiali, come previsto nell’articolo 34 paragrafo 4 del presente regolamento. Le domande d’autorizzazione a presentare osservazioni scritte devono essere presentate entro dodici settimane dalla pubblicazione in HUDOC (la banca dati che raccoglie la giurisprudenza della Corte) dell’informazione che il ricorso è stato portato alla conoscenza della Parte contraente convenuta. Le domande d’autorizzazione a prendere parte a un’udienza tenuta da una Camera devono essere presentate entro quattro settimane dalla pubblicazione sul sito web della Corte dell’informazione relativa alla decisione adottata dalla Camera di tenere un’udienza. Il presidente della Camera può, in via eccezionale, fissare un altro termine.

  • 4. a)

    Con riferimento ai casi che devono essere esaminati dalla Grande Camera, i termini fissati nei paragrafi precedenti decorrono a partire dalla pubblicazione sul sito web della Corte dell’informazione relativa alla decisione adottata dalla Camera in virtù dell’articolo 72 paragrafo 1 del presente regolamento per la rimessione in favore della Grande Camera, o dalla decisione adottata dal collegio della Grande Camera in virtù dell’articolo 73 paragrafo 2 del presente regolamento di accogliere la domanda di rinvio davanti alla Grande Camera presentata da una parte.

  • b) [...]

[...]

Art. 117 Entrata in vigore del regolamento
(ex art. 1121)

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