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AS 2023 671

Ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera (ODist)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 21 maggio 20031 sui lavoratori distaccati in Svizzera è modificata come segue:

Inserire prima del titolo della sezione 2

Art. 13a Piattaforma per la comunicazione elettronica

1 La SECO è responsabile della sicurezza dei dati sulla piattaforma per la comunicazione elettronica di cui all’articolo 8a della legge.

2 Attribuisce ai collaboratori degli organi di controllo di cui all’articolo 7 capoverso 1 della legge e delle associazioni di controllo incaricate da questi ultimi i diritti di accesso individuali di cui hanno bisogno.

3 I collaboratori degli organi di controllo e delle associazioni di controllo incaricate da questi ultimi accedono alla piattaforma per la comunicazione elettronica tramite un’autenticazione a due fattori.

4 Inseriscono nella piattaforma per la comunicazione elettronica le informazioni e i documenti necessari all’adempimento dei loro compiti conformemente all’articolo 8 capoversi 1 e 2 della legge affinché altri collaboratori possano consultarli e scaricarli.

5 I dati trasmessi mediante la piattaforma sono criptati e protetti dagli accessi non autorizzati.

6 I dati di cui all’articolo 8a capoverso 2 della legge sono conservati per 12 mesi sulla piattaforma per la comunicazione elettronica. In seguito vengono automaticamente distrutti.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

8 novembre 2023

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr