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AS 2023 763

Ordinanza
concernente le esigenze per l’efficienza energetica di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie
(Ordinanza sull’efficienza energetica, OEEne)
(Ordinanza sull’efficienza energetica, OEEne)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

Gli allegati 1.1, 1.3, 1.13, 1.21 e 1.22 dell’ordinanza del 1° novembre 20171 sull’efficienza energetica sono modificati secondo la versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

29 novembre 2023

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l’efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di frigoriferi con raccordo alla rete

N 3.1, nota a piè di pagina

  • 3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche dei frigoriferi rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II e III del regolamento (UE) 2019/2019 nonché gli allegati II e IV del regolamento delegato (UE) 2019/20162; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.

(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l’efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione delle asciugabiancheria domestiche con raccordo alla rete

N. 2.1, 2.2 e 2.3

  • 2.1 Le asciugabiancheria domestiche di cui al numero 1 possono essere commercializzate e cedute se il loro indice di efficienza energetica (IEE) conformemente all’allegato II numero 1 del regolamento delegato (UE) n. 932/2012 è inferiore a 24.

  • 2.2 Sono escluse le asciugabiancheria domestiche di cui al numero 1 concepite per l’uso negli spazi comuni di immobili plurifamiliari, con una capacità di asciugatura superiore a 4 kg all’ora (durata del programma cotone standard con riempimento completo). Esse possono essere commercializzate e cedute solo se il loro indice di efficienza energetica (IEE) conformemente all’allegato II numero 1 del regolamento delegato (UE) n. 932/2012 è inferiore a 32.

  • 2.3 Abrogato

(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l’efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione dei condizionatori d’aria e dei ventilatori con raccordo alla rete

N. 4.1, nota a piè di pagina

  • 4.1 L’indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e l’etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE, devono essere conformi agli allegati II–VII del regolamento delegato (UE) n. 626/20113. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.

(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l’efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta con raccordo alla rete

N. 3.1, nota a piè di pagina

  • 3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II e III del regolamento (UE) 2019/2024 nonché gli allegati II e IV del regolamento delegato (UE) 2019/20184; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.

(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l’efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di sorgenti luminose e unità di alimentazione separate

N. 3.1, nota a piè di pagina

  • 3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche delle sorgenti luminose e delle unità di alimentazione separate rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II, III e V del regolamento (UE) 2019/2020 nonché l’allegato II del regolamento delegato (UE) 2019/20155; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.

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