AS 2023 763
Ordinanza
concernente le esigenze per l’efficienza energetica di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie
(Ordinanza sull’efficienza energetica, OEEne)
(Ordinanza sull’efficienza energetica, OEEne)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
Gli allegati 1.1, 1.3, 1.13, 1.21 e 1.22 dell’ordinanza del 1° novembre 20171 sull’efficienza energetica sono modificati secondo la versione qui annessa.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.
29 novembre 2023 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset |
(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)
Esigenze per l’efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di frigoriferi con raccordo alla rete
N 3.1, nota a piè di pagina
3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche dei frigoriferi rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II e III del regolamento (UE) 2019/2019 nonché gli allegati II e IV del regolamento delegato (UE) 2019/20162; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.
(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)
Esigenze per l’efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione delle asciugabiancheria domestiche con raccordo alla rete
N. 2.1, 2.2 e 2.3
2.1 Le asciugabiancheria domestiche di cui al numero 1 possono essere commercializzate e cedute se il loro indice di efficienza energetica (IEE) conformemente all’allegato II numero 1 del regolamento delegato (UE) n. 932/2012 è inferiore a 24.
2.2 Sono escluse le asciugabiancheria domestiche di cui al numero 1 concepite per l’uso negli spazi comuni di immobili plurifamiliari, con una capacità di asciugatura superiore a 4 kg all’ora (durata del programma cotone standard con riempimento completo). Esse possono essere commercializzate e cedute solo se il loro indice di efficienza energetica (IEE) conformemente all’allegato II numero 1 del regolamento delegato (UE) n. 932/2012 è inferiore a 32.
2.3 Abrogato
(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)
Esigenze per l’efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione dei condizionatori d’aria e dei ventilatori con raccordo alla rete
N. 4.1, nota a piè di pagina
4.1 L’indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e l’etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE, devono essere conformi agli allegati II–VII del regolamento delegato (UE) n. 626/20113. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.
(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)
Esigenze per l’efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta con raccordo alla rete
N. 3.1, nota a piè di pagina
3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II e III del regolamento (UE) 2019/2024 nonché gli allegati II e IV del regolamento delegato (UE) 2019/20184; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.
(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)
Esigenze per l’efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di sorgenti luminose e unità di alimentazione separate
N. 3.1, nota a piè di pagina
3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche delle sorgenti luminose e delle unità di alimentazione separate rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II, III e V del regolamento (UE) 2019/2020 nonché l’allegato II del regolamento delegato (UE) 2019/20155; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.