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AS 2025 583

Legge federale
concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica in ambito giudiziario
(LCEG)
(LCEG)

Preambolo

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 92, 122 capoverso 1 e 123 capoverso 1 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 15 febbraio 20232,

decreta:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1 Scopo e oggetto

La presente legge si prefigge di garantire una comunicazione elettronica sicura e semplice in ambito giudiziario, tra privati e autorità nonché tra autorità.

Essa disciplina:

  • a. l’istituzione e l’esercizio di una o più piattaforme per la trasmissione elettronica di documenti in ambito giudiziario;

  • b. la costituzione di un ente di diritto pubblico responsabile di una piattaforma centrale utilizzata, per quanto possibile, in tutta la Svizzera (piattaforma centrale);

  • c. gli aspetti procedurali generali della comunicazione elettronica e della consultazione elettronica degli atti.

Art. 2 Campo d’applicazione

La presente legge si applica nella misura in cui lo preveda il pertinente diritto processuale.

Sezione 2 Enti responsabili delle piattaforme

Art. 3 Piattaforma centrale

D’intesa con i Cantoni interessati, la Confederazione si adopera affinché sia costituito un ente di diritto pubblico con personalità giuridica propria, incaricato dell’istituzione e dell’esercizio della piattaforma centrale.

Ai fini della costituzione dell’ente responsabile gli enti pubblici concludono una convenzione. Il Consiglio federale può concludere autonomamente la convenzione in nome della Confederazione.

La convenzione entra in vigore soltanto se approvata dalla Confederazione e da almeno 18 Cantoni.

L’ente responsabile acquisisce la personalità giuridica all’entrata in vigore della convenzione.

Art. 4 Altre piattaforme

Se un Cantone non è parte alla convenzione o questa non è stata conclusa, il Cantone istituisce una piattaforma per la comunicazione elettronica per i procedimenti condotti dalle sue autorità.

Se la convenzione non è stata conclusa, il Consiglio federale incarica un’unità amministrativa dell’Amministrazione federale centrale di istituire una piattaforma per i procedimenti condotti dalle autorità federali.

I Cantoni possono adempiere congiuntamente, secondo modalità diverse da quelle previste nella presente sezione, i compiti loro assegnati dalla presente legge.

Art. 5 Prestazioni supplementari

Oltre alla piattaforma centrale, l’ente responsabile può fornire prestazioni e strumenti tecnici supplementari destinati specificamente alla comunicazione elettronica nei procedimenti giudiziari. Tali servizi sono forniti su base contrattuale e a prezzo di costo in particolare per:

  • a. la trasmissione di suoni e immagini secondo il diritto processuale applicabile;

  • b. la pubblicazione di decisioni e comunicazioni;

  • c. il trattamento di atti elettronici;

  • d. gli acquisti congiunti per l’allestimento delle postazioni di lavoro.

Art. 6 Erogazione di prestazioni a Cantoni non membri

L’ente responsabile può erogare prestazioni a Cantoni che non sono parte alla convenzione su base contrattuale e a prezzo di costo.

Art. 7 Contenuto della convenzione

La convenzione stabilisce il nome e la sede dell’ente responsabile e disciplina gli aspetti previsti dalla presente legge.

Può contenere disposizioni riguardanti:

  • a. la convocazione degli organi;

  • b. il diritto di voto dei membri degli organi;

  • c. le modalità delle deliberazioni;

  • d. la procedura in caso di controversie;

  • e. la ripartizione dei costi tra i Cantoni;

  • f. le prestazioni offerte in aggiunta alla piattaforma.

Art. 8 Organi

Gli organi dell’ente sono:

  • a. l’assemblea;

  • b. il comitato;

  • c. la direzione;

  • d. l’ufficio di revisione.

Art. 9 Assemblea

L’assemblea è l’organo supremo dell’ente.

Si compone di:

  • a. il capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP);

  • b. due rappresentanti di ciascun Cantone parte alla convenzione; e

  • c. il presidente del Tribunale federale.

Ha le seguenti attribuzioni intrasmissibili:

  • a. elegge e destituisce:

    1. il suo presidente e il suo vicepresidente,

    2. i membri cantonali del comitato,

    3. il presidente e il vicepresidente del comitato,

    4. l’ufficio di revisione;

  • b. approva il conto annuale;

  • c. delibera il discarico ai membri del comitato e della direzione;

  • d. delibera sulle materie a essa riservate dalla presente legge;

  • e. adotta il regolamento interno;

  • f. approva le prestazioni di cui all’articolo 5.

Il capo del DFGP e il presidente del Tribunale federale non hanno diritto di voto nell’elezione dei membri cantonali del comitato.

L’assemblea può modificare la convenzione o porvi fine.

Le modifiche della convenzione che non riguardano esclusivamente le prestazioni offerte in aggiunta alla piattaforma centrale entrano in vigore soltanto dopo essere state approvate dalla Confederazione e da tutti i Cantoni parte alla convenzione. Il Consiglio federale approva le modifiche in nome della Confederazione.

Art. 10 Comitato

Il comitato è l’organo direttivo dell’ente.

Si compone almeno di:

  • a. un rappresentante del DFGP;

  • b. tre rappresentanti dei Cantoni;

  • c. un rappresentante del Tribunale federale;

  • d. un rappresentante degli avvocati.

Il Consiglio federale elegge il rappresentante del DFGP.

Il Tribunale federale elegge il proprio rappresentante.

Le diverse regioni e componenti linguistiche del Paese devono essere equamente rappresentate nel comitato.

Il comitato ha le seguenti attribuzioni:

  • a. assicura la direzione strategica dell’ente;

  • b. stabilisce l’organizzazione dell’ente;

  • c. stabilisce l’organizzazione della contabilità e del controllo finanziario e allestisce il piano finanziario;

  • d. nomina la direzione, ne stabilisce i diritti di firma e la destituisce;

  • e. esercita l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione;

  • f. stila il rapporto di gestione, prepara le sessioni dell’assemblea e ne esegue le decisioni.

Art. 11 Direzione

La direzione esegue le decisioni degli organi sovraordinati e rappresenta l’ente nei confronti dei terzi.

È competente per tutti gli affari che non siano attribuiti a un altro organo.

Art. 12 Ufficio di revisione

L’ufficio di revisione è nominato dall’assemblea per due anni; se possibile, è nominato il controllo delle finanze di una parte alla convenzione. È ammessa la riconferma dell’ufficio di revisione.

L’ufficio di revisione esegue una revisione ordinaria applicando per analogia le pertinenti disposizioni del Codice delle obbligazioni3.

Art. 13 Deliberazioni in seno all’assemblea e al comitato

L’assemblea e il comitato deliberano validamente se è presente almeno la metà dei membri.

Le decisioni sono valide se approvate dalla maggioranza dei membri presenti. In caso di parità dei voti decide il presidente. La convenzione può prevedere una maggioranza qualificata.

Nelle elezioni ciascun seggio è assegnato individualmente. È eletto chi riceve il maggior numero di voti. In caso di parità dei voti si procede a un ballottaggio.

Le decisioni possono essere prese mediante mezzi di comunicazione elettronici, in particolare conferenze telefoniche o videoconferenze. La procedura decisionale può svolgersi per scritto se nessun membro chiede una deliberazione.

Art. 14 Iscrizione nel registro di commercio

L’ente responsabile è iscritto nel registro di commercio del luogo in cui ha sede.

L’iscrizione ha effetto dichiarativo.

Alla notificazione per l’iscrizione destinata all’ufficio del registro di commercio va acclusa la convenzione. Se quest’ultima viene modificata, all’ufficio del registro di commercio è trasmessa la nuova versione completa.

Art. 15 Diritto applicabile

Alle questioni giuridiche legate all’adempimento dei compiti dell’ente è applicabile il diritto federale, in particolare per quanto riguarda:

  • a. la trasparenza dell’amministrazione, nonché la protezione e la sicurezza dei dati;

  • b. gli appalti pubblici;

  • c. l’archiviazione;

  • d. i rimedi giuridici.

Ai rapporti di lavoro del personale dell’ente responsabile e alle questioni correlate, come la previdenza professionale, si applica il Codice delle obbligazioni4.

Se un ente pubblico mette personale a disposizione dell’ente responsabile, il diritto del primo rimane applicabile ai rapporti di lavoro delle persone interessate e alle questioni correlate.

Se il diritto federale esige una decisione formale, questa è pronunciata dalla direzione.

Art. 16 Utile, patrimonio ed esenzione fiscale

L’ente responsabile non ha scopo di lucro e costituisce un patrimonio soltanto nella misura necessaria a garantire la liquidità e a finanziare l’esercizio della piattaforma.

È esente da qualsiasi imposta della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. È fatta salva la legislazione federale in materia di:

  • a. imposta sul valore aggiunto;

  • b. imposta preventiva;

  • c. tasse di bollo.

Art. 17 Denuncia

Ciascun ente pubblico può denunciare la convenzione per la fine di un anno civile con un preavviso di tre anni.

La denuncia non determina lo scioglimento dell’ente responsabile.

I contributi versati non sono rimborsati.

Sezione 3 Funzioni delle piattaforme

Art. 18 Elenco degli indirizzi

Ciascuna piattaforma contiene un elenco degli indirizzi di tutte le autorità e persone che la utilizzano per comunicare.

Gli utenti che comunicano volontariamente attraverso una piattaforma possono indicare nel relativo elenco le procedure nell’ambito delle quali intendono comunicare per via elettronica.

Su ogni piattaforma è possibile consultare gli elenchi delle altre piattaforme.

Le autorità che dirigono il procedimento hanno accesso a tutte le informazioni contenute nell’elenco.

Gli altri utenti hanno accesso unicamente agli indirizzi delle autorità.

Art. 19 Interfaccia utente e interfacce di collegamento

Ciascuna piattaforma dispone di un’interfaccia utente accessibile e utilizzabile con le tecnologie usuali.

La piattaforma centrale dispone di interfacce di collegamento con altre applicazioni.

Il Consiglio federale disciplina i requisiti delle interfacce di collegamento.

Art. 20 Autenticazione degli utenti

Per utilizzare una piattaforma gli utenti si autenticano.

Il Consiglio federale stabilisce i mezzi d’identificazione elettronici che possono essere impiegati a tale scopo.

Art. 21 Eccezioni all’obbligo di autenticazione

Gli utenti che utilizzano una piattaforma tramite l’applicazione di un’autorità non sono tenuti ad autenticarsi sulla piattaforma se l’ente che ne è responsabile li ha autorizzati ad accedervi direttamente.

L’ente responsabile della piattaforma rilascia l’autorizzazione se l’autenticazione è garantita tramite l’applicazione dell’autorità.

Art. 22 Trasmissione di documenti e accesso ai documenti

Le piattaforme ricevono i documenti degli utenti. Se necessario li trasmettono alla piattaforma utilizzata dal destinatario. La piattaforma del destinatario consente a questi di accedere ai documenti.

Prima di trasmetterli a una piattaforma, le autorità appongono sui documenti un sigillo elettronico regolamentato e una marca temporale elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 20165 sulla firma elettronica (FiEle). In assenza del sigillo o della marca temporale, la piattaforma non accetta i documenti.

Le piattaforme appongono esse stesse il proprio sigillo e la propria marca temporale sui documenti trasmessi dagli altri utenti.

Le piattaforme rilasciano le seguenti ricevute apponendovi un sigillo e una marca temporale:

  • a. una ricevuta di consegna, quando il mittente trasmette un documento;

  • b. una ricevuta di accesso, quando il destinatario accede per la prima volta al documento;

  • c. una ricevuta di mancato accesso, se un destinatario non accede al documento entro la fine del settimo giorno dalla trasmissione.

I documenti e le ricevute sono cancellati 90 giorni dopo la loro trasmissione. Fino alla cancellazione, il mittente e il destinatario in questione possono sempre accedervi.

Il Consiglio federale disciplina la forma e il contenuto delle ricevute nonché la durata massima di conservazione dei documenti e delle ricevute.

Art. 23 Avvisi supplementari

Oltre all’indirizzo, sulla piattaforma utilizzata gli utenti possono indicare altri recapiti. Attraverso questi, la piattaforma li informa in merito alla presenza di nuovi documenti e ricevute.

Art. 24 Trasferimento e amministrazione dei diritti

La piattaforma permette di trasferire ad altri utenti il diritto di accedere ai documenti e di trasmetterli.

Permette inoltre la creazione di gruppi di utenti.

Gli utenti cui sono attribuiti diritti possono rifiutarli in qualsiasi momento.

I sigilli elettronici regolamentati apposti non forniscono informazioni in merito al trasferimento di un diritto.

Sezione 4 Autorizzazione d’esercizio

Art. 25

L’esercizio di una piattaforma necessita dell’autorizzazione del DFGP.

L’autorizzazione è rilasciata se la piattaforma soddisfa i requisiti di cui alla sezione 3 e i requisiti d’interoperabilità con tutte le altre piattaforme, e a condizione che il codice sorgente della piattaforma sia liberamente accessibile in forma adeguata.

Il Consiglio federale disciplina i requisiti d’interoperabilità nonché la procedura di autorizzazione e l’assunzione delle spese.

Sezione 5 Inaccessibilità di una piattaforma

Art. 26

Se una piattaforma non è accessibile il giorno in cui scade un termine, questo è prolungato fino al giorno successivo a quello in cui la piattaforma torna accessibile.

Se il giorno successivo è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha sede l’autorità che dirige il procedimento.

L’inaccessibilità della piattaforma dev’essere resa verosimile.

Quando la piattaforma non è accessibile, gli utenti interessati e le autorità non sono tenuti a utilizzarla.

L’inaccessibilità della piattaforma non deve necessariamente essere resa verosimile e il termine è ritenuto comunque osservato se gli atti scritti cartacei, o la prova della loro esistenza, sono consegnati all’autorità competente oppure, a questa indirizzati, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera entro l’ultimo giorno del termine. L’atto va successivamente notificato per via elettronica entro un congruo termine stabilito dall’autorità che dirige il procedimento.

Sezione 6 Protezione e sicurezza dei dati

Art. 27 Protezione dei dati

I dati sulle piattaforme sono conservati e trattati in Svizzera secondo il diritto svizzero. I terzi cui è accordato l’accesso ai dati sono assoggettati al diritto svizzero e hanno sede o domicilio in Svizzera.

L’ente responsabile può trattare i dati personali, compresi i dati personali degni di particolare protezione, nella misura in cui ciò sia necessario per le funzioni della piattaforma di cui alla sezione 3.

Sono fatte salve le disposizioni in materia di protezione dei dati previste dal diritto processuale applicabile.

Il diritto di consultazione degli atti e il diritto di accesso nell’ambito di un procedimento pendente sono retti dal diritto processuale applicabile; alla chiusura del procedimento sono retti dal diritto applicabile dell’autorità a cui si rivolge la richiesta di consultare gli atti o la richiesta di accesso.

Nella misura in cui il trattamento dei dati non sia disciplinato nel diritto processuale applicabile, la protezione dei dati è retta dalla:

  • a. legge federale del 25 settembre 20206 sulla protezione dei dati, se si tratta di un’autorità federale;

  • b. legislazione cantonale in materia di protezione dei dati, se si tratta di un’autorità cantonale.

L’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza esercita la vigilanza in materia di protezione dei dati sulle piattaforme.

Art. 28 Sicurezza dei dati

L’ente responsabile e gli enti pubblici che gestiscono una propria piattaforma secondo l’articolo 4 emanano un regolamento sul trattamento dei dati in cui stabiliscono in particolare i provvedimenti organizzativi e tecnici contro il trattamento non autorizzato dei dati e disciplinano la verbalizzazione automatica del trattamento e della consultazione dei dati.

Designano un’autorità di vigilanza. Quest’ultima verifica periodicamente la sicurezza dei dati delle piattaforme.

Il Consiglio federale disciplina i requisiti della protezione dei dati. A tal fine si fonda su standard generalmente riconosciuti.

Sezione 7 Digitalizzazione e restituzione di documenti fisici

Art. 29 Digitalizzazione di documenti fisici

Le autorità digitalizzano i documenti fisici loro trasmessi. Sono eccettuati i documenti che per motivi tecnici non vi si prestano.

Appongono sui documenti digitalizzati una marca temporale elettronica qualificata secondo la FiEle7.

I documenti digitalizzati sono considerati la versione determinante ai fini del procedimento.

Il Consiglio federale disciplina la procedura di digitalizzazione.

Art. 30 Restituzione di documenti fisici

Dopo la digitalizzazione, le autorità restituiscono ai mittenti i documenti fisici.

Se i documenti sono indispensabili nel procedimento, le autorità li trattengono per la durata necessaria.

Sezione 8 Responsabilità

Art. 31

L’ente responsabile risponde con il proprio patrimonio, conformemente alla legge del 14 marzo 19588 sulla responsabilità (LResp), dei danni cagionati illecitamente dall’esercizio della piattaforma centrale.

La responsabilità sussidiaria della Confederazione (art. 19 cpv. 1 lett. a LResp) non si applica; in luogo di questa si applica la ripartizione delle spese tra Confederazione e Cantoni secondo l’articolo 33.

Sezione 9 Finanziamento della piattaforma centrale

Art. 32 Emolumenti

L’ente responsabile riscuote ogni anno dalle autorità che utilizzano la piattaforma centrale emolumenti a copertura delle spese di esercizio e di sviluppo. Non riscuote alcun emolumento dagli altri utenti.

Il Consiglio federale stabilisce l’importo degli emolumenti. Può prevedere importi forfettari.

Art. 33 Ripartizione delle spese tra Confederazione e Cantoni

La Confederazione assume il 25 per cento delle spese per l’istituzione della piattaforma centrale, i Cantoni il 75 per cento.

Art. 34 Trasferimento della piattaforma all’ente responsabile

La Confederazione e i Cantoni trasferiscono la piattaforma centrale all’ente responsabile; il trasferimento è gratuito.

Sezione 10 Disposizioni finali

Art. 35 Esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione.

Art. 36 Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.

Art. 37 Disposizioni transitorie

I Cantoni stabiliscono la data a decorrere dalla quale i procedimenti si svolgono attraverso una piattaforma secondo la presente legge. Tale data deve collocarsi tra uno e cinque anni dopo l’entrata in vigore integrale della presente legge. Gli utenti possono presentare atti scritti attraverso la piattaforma a decorrere dall’entrata in vigore integrale.

I Cantoni comunicano la data al DFGP almeno tre mesi prima. Il DFGP tiene e pubblica un elenco delle date comunicategli dai Cantoni.

Le disposizioni procedurali concernenti la gestione elettronica degli atti e la comunicazione elettronica si applicano ai procedimenti dinanzi ad autorità del Cantone a decorrere dalla data da questo comunicata. I Cantoni possono stabilire date diverse per i procedimenti secondo il Codice di procedura civile9 e quelli secondo il Codice di procedura penale10.

Il Consiglio federale stabilisce la data a decorrere dalla quale le disposizioni procedurali concernenti la gestione elettronica degli atti e la comunicazione elettronica si applicano ai procedimenti dinanzi ad autorità federali.

Art. 38 Referendum ed entrata in vigore

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 20 dicembre 2024

La presidente: Maja Riniker
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 20 dicembre 2024

Il presidente: Andrea Caroni
La segretaria: Martina Buol

Referendum ed entrata in vigore

Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 19 aprile 2025.11

Gli articoli 1–17 nonché 27 capoverso 1 e 3–6 entrano in vigore il 1° ottobre 2025.

Le rimanenti disposizioni entreranno in vigore in un secondo tempo.

19 settembre 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

(art. 36)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 16 dicembre 200512 sugli stranieri e la loro integrazione

Art. 108d cpv. 5–7135 Le procedure di rilascio, rifiuto, annullamento o revoca dell’autorizzazione ai viaggi ETIAS sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 196814 sulla procedura amministrativa (PA).6 La legge federale del 20 dicembre 202415 concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica in ambito giudiziario nonché gli articoli 6a, 6b, 11b capoverso 1, 20 capoverso 2ter, 22a, 24 e 26 capoverso 1bis PA non si applicano alle procedure di cui al capoverso 5. 7 Al fine di attuare il regolamento (UE) 2018/124016 e gli atti giuridici che la Commissione europea emana sulla base di tale regolamento, il Consiglio federale può emanare disposizioni che deroghino alla PA con riguardo a:a. la trasmissione per via elettronica di atti scritti e notificazioni (art. 11b cpv. 2, 21a e 34 cpv. 1bis PA);b. l’audizione preliminare (art. 30 PA);c. l’ammissibilità di atti scritti in inglese; la lingua del procedimento è una lingua ufficiale (art. 33a PA).

Art. 108dquater Procedura di ricorso ETIAS: piattaforma di trasmissione ETIAS171 Il Tribunale amministrativo federale mette a disposizione la piattaforma di trasmissione ETIAS.2 La legge federale del 20 dicembre 202418 concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica in ambito giudiziario nonché gli articoli 6a e 47a PA19 non si applicano all’utilizzo della piattaforma di trasmissione ETIAS per la trasmissione di atti scritti.

Art. 108dquinquies cpv. 7207 Al fine di attuare il regolamento (UE) 2018/124021 e gli atti giuridici che la Commissione europea emana sulla base di tale regolamento, il Consiglio federale può emanare disposizioni che deroghino alla PA con riguardo a:a. la trasmissione per via elettronica di atti scritti e notificazioni (art. 11b cpv. 2, 21a e 34 cpv. 1bis PA);b. l’esame degli atti tramite una piattaforma per la trasmissione elettronica di documenti (art. 26 cpv. 1bis PA).

2. Legge federale del 20 dicembre 196822 sulla procedura amministrativa

Titolo dopo l’art. 6

Capo primo a:
Piattaforma per la comunicazione elettronica e gestione degli atti

Art. 6a

A. Piattaforma per la comunicazione elettronica

1 Eccezion fatta per la sezione 2 sull’ente responsabile delle piattaforme e della sezione 7 sulla digitalizzazione e la restituzione di documenti fisici, la legge federale del 20 dicembre 202423 concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica in ambito giudiziario (LCEG), è applicabile ai procedimenti secondo la presente legge, laddove questa non disponga altrimenti.

2 Il Consiglio federale incarica un’unità dell’Amministrazione federale centrale di istituire una piattaforma per la trasmissione elettronica di documenti nell’ambito dei procedimenti secondo la presente legge.

3 Per trasmettere elettronicamente atti scritti sono utilizzate le seguenti piattaforme:

  • a. una piattaforma ai sensi della LCEG, nei procedimenti dinanzi al Tribunale amministrativo federale;

  • b. la piattaforma di cui al capoverso 2, negli altri procedimenti.

4 Con il consenso della parte, le autorità possono utilizzare una modalità di trasmissione elettronica diversa dalla piattaforma di cui al capoverso 2, purché permetta in modo adeguato di:

  • a. identificare inequivocabilmente la parte o il suo rappresentante;

  • b. stabilire inequivocabilmente i momenti della trasmissione e della notificazione; e

  • c. proteggere il documento, sino alla sua notificazione, da modifiche e da accessi non autorizzati.

Art. 6b

B. Gestione e trasmissione degli atti

Le autorità gestiscono gli atti in forma elettronica e li trasmettono tramite la piattaforma da utilizzare conformemente all’articolo 6a. Sono eccettuati gli atti che per motivi tecnici non vi si prestano.

Art. 11b

III. Indirizzo

1 Le parti che presentano conclusioni in un procedimento sono tenute a comunicare all’autorità il loro domicilio o la loro sede. Le parti domiciliate all’estero devono indicare un indirizzo sulla piattaforma da utilizzare conformemente all’articolo 6a o designare un recapito in Svizzera, tranne nel caso in cui il diritto internazionale o le autorità estere competenti autorizzino l’autorità a notificare documenti direttamente nello Stato in questione.

2 Le parti possono inoltre indicare un indirizzo sulla piattaforma e chiedere che lo scambio di documenti avvenga per tale tramite.

Art. 20 cpv. 2ter e 2quater

2ter Se la consegna ha luogo tramite una piattaforma per la trasmissione elettronica di documenti, la notificazione è reputata avvenuta al momento del primo accesso indicato dalla relativa ricevuta, ma al più tardi alla fine del settimo giorno dopo la trasmissione all’indirizzo del destinatario, come indicato dalla ricevuta di mancato accesso.

2quater Se il primo accesso ha luogo un sabato, una domenica o un giorno che è riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale nel luogo in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante ed è eseguito entro sette giorni dalla trasmissione, la notificazione è reputata avvenuta il primo giorno feriale seguente.

Art. 21a

2. In caso di trasmissione per via elettronica

1 In caso di trasmissione per via elettronica dell’atto scritto, per il rispetto del termine è determinante il momento della trasmissione alla piattaforma utilizzata dal mittente indicato dalla ricevuta di consegna.

2 Il Consiglio federale disciplina il formato dei documenti.

3 L’autorità può richiedere la trasmissione successiva di documenti cartacei se:

  • a. a causa di problemi tecnici vi è il pericolo che il trattamento non possa svolgersi in tempo utile;

  • b. è necessario per verificare l’autenticità dei documenti o per un loro utilizzo ulteriore.

Art. 26 cpv. 1, frase introduttiva, e 1bis

1 Nella sua causa, la parte o il suo rappresentante ha il diritto di esaminare alla sede dell’autorità che decide o di un’autorità cantonale, designata da questa, gli atti seguenti nella forma in cui sono disponibili:

1bis Le persone che comunicano con l’autorità mediante una piattaforma per la trasmissione elettronica di documenti esaminano gli atti su tale piattaforma.

Art. 34 cpv. 1bis

1bis Il Consiglio federale disciplina il formato dei documenti trasmessi per via elettronica.

Art. 47a

Cbis. Obbligo di trasmissione per via elettronica

1 Le autorità e le persone che esercitano la rappresentanza professionale dinanzi alle autorità giudiziarie svizzere scambiano i documenti con le autorità di ricorso tramite la piattaforma da utilizzare conformemente all’articolo 6a.

2 Esercita la rappresentanza professionale in giudizio:

  • a. chiunque è disposto ad assumere la rappresentanza in un numero indeterminato di casi;

  • b. gli avvocati autorizzati a esercitare la rappresentanza dinanzi ad autorità giudiziarie svizzere in virtù della legge del 23 giugno 200024 sugli avvocati o di un trattato internazionale.

3 A chi trasmette atti scritti cartacei pur essendo obbligato a utilizzare una piattaforma l’autorità di ricorso impartisce un congruo termine per la trasmissione per via elettronica, con la comminatoria che altrimenti la trasmissione è considerata non avvenuta.

4 Sono eccettuati i documenti che per motivi tecnici non si prestano alla trasmissione per via elettronica.

Art. 47b

Cter. Rinuncia alla comunicazione per via elettronica

Se una delle parti non è tenuta a comunicare per via elettronica conformemente all’articolo 47a, può chiedere che le comunicazioni non si svolgano più per via elettronica.

Art. 52 cpv. 1 e 3

1 L’atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. L’atto di ricorso cartaceo dev’essere firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante.

3 Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l’inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma sull’atto di ricorso cartaceo, non entrerà nel merito del ricorso.

Disposizioni finali della modifica del 20 dicembre 2024

1 Alle vertenze pendenti, al momento dell’entrata in vigore degli articoli 6b e 47a, davanti ad autorità della giurisdizione amministrativa e ai ricorsi o alle opposizioni contro decisioni emanate prima di tale data si applicano le regole di procedura del diritto anteriore.

2 L’autorità che, al momento dell’entrata in vigore della LCEG25, dispone di un sistema per la comunicazione elettronica con altre autorità che consente una trasmissione sicura può continuare a utilizzarlo per cinque anni.

3 Gli articoli 6b e 47a si applicano a decorrere dalla data stabilita dal Consiglio federale conformemente all’articolo 37 capoverso 4 LCEG.

3. Legge del 17 giugno 200526 sul Tribunale federale

Titolo dopo l’art. 38Sezione 3a: Comunicazione e gestione elettroniche degli atti

Art. 38a Disposizioni applicabiliLe disposizioni della legge federale del 20 dicembre 202427 concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica in ambito giudiziario (LCEG) sono applicabili ai procedimenti secondo la presente legge, salvo che quest’ultima disponga altrimenti.

Art. 38b Gestione e trasmissione degli attiIl Tribunale federale gestisce gli atti per via elettronica e li trasmette mediante una piattaforma secondo la LCEG28. Sono eccettuati gli atti che per motivi tecnici non vi si prestano.

Art. 38c Obbligo di trasmissione per via elettronica1 Le autorità e le persone che esercitano la rappresentanza professionale dinanzi alle autorità giudiziarie svizzere scambiano i documenti con il Tribunale federale mediante una piattaforma secondo la LCEG29.2 Esercita la rappresentanza professionale in giudizio:a. chiunque è disposto ad assumere la rappresentanza in un numero indeterminato di casi;b. gli avvocati autorizzati a esercitare la rappresentanza professionale dinanzi ad autorità giudiziarie svizzere in virtù della legge del 23 giugno 200030 sugli avvocati o di un trattato internazionale.3 Chi in un procedimento dinanzi all’autorità inferiore era tenuto a utilizzare una piattaforma è tenuto a farlo anche dinanzi al Tribunale federale. 4 A chi trasmette atti scritti cartacei pur essendo obbligato a utilizzare una piattaforma il Tribunale federale impartisce un congruo termine per la trasmissione elettronica, con la comminatoria che altrimenti la trasmissione è considerata non avvenuta.5 Sono eccettuati i documenti che per motivi tecnici non si prestano alla trasmissione per via elettronica.

Art. 38d Comunicazione elettronica ad istanza di parte1 Chi non è tenuto a comunicare per via elettronica con il Tribunale federale può chiedere che la comunicazione avvenga tramite una piattaforma secondo la LCEG31. In questo caso indica un indirizzo sulla piattaforma. 2 Può chiedere che la comunicazione non si svolga più per via elettronica, a patto che indichi il proprio domicilio o la propria sede. Se il domicilio o la sede è all’estero, deve designare un recapito in Svizzera.

Art. 38e FormatoIl Consiglio federale determina il formato dei documenti.

Art. 38f Trasmissione successiva di documenti cartaceiIl Tribunale federale può chiedere la trasmissione successiva di documenti cartacei se:a. a causa di problemi tecnici vi è il pericolo che il trattamento non possa svolgersi in tempo utile;b. è necessario per verificare l’autenticità dei documenti o per un loro utilizzo ulteriore.

Art. 38g Consultazione elettronica degli attiLe persone che comunicano con il Tribunale federale per via elettronica consultano gli atti su una piattaforma secondo la LCEG32.

Art. 39 cpv. 2 e 32 Abrogato3 Le parti domiciliate all’estero devono indicare un indirizzo su una piattaforma secondo la LCEG33 o designare un recapito in Svizzera. Se non ottemperano a tale incombenza, le notificazioni loro destinate possono essere omesse o avvenire mediante pubblicazione in un foglio ufficiale.

Art. 42 cpv. 1, 4 e 51 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova e, se trasmessi in forma cartacea, devono essere firmati.4 Abrogato5 Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore sull’atto trasmesso in forma cartacea, la procura o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l’atto scritto è considerato non trasmesso.

Art. 44 cpv. 3 e 43 In caso di recapito mediante una piattaforma secondo la LCEG34, la notificazione è reputata avvenuta al momento del primo accesso indicato dalla ricevuta di accesso, ma al più tardi entro la fine del settimo giorno dopo la trasmissione all’indirizzo del destinatario, come indicato dalla ricevuta di mancato accesso.4 Se il primo accesso ha luogo un sabato, una domenica o un giorno che è riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale nel luogo in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante ed è eseguito entro sette giorni dalla trasmissione, la notificazione è reputata avvenuta il primo giorno feriale seguente.

Art. 60 cpv. 3Abrogato

Art. 132b Disposizione transitoria della modifica del 20 dicembre 20241 Ai procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore degli articoli 38b e 38c si applicano le disposizioni procedurali del diritto anteriore.2 Gli articoli 38b e 38c si applicano a decorrere dalla data stabilita dal Consiglio federale conformemente all’articolo 37 capoverso 4 LCEG35.

4. Legge del 17 giugno 200536 sul Tribunale amministrativo federale

Art. 37a Trasmissione elettronicaIn deroga all’articolo 6a PA37, sono applicabili le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 202438 concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica in ambito giudiziario (LCEG). Per la trasmissione elettronica è utilizzata una piattaforma secondo la LCEG.

5. Codice civile39

Art. 450f1 Sono applicabili le disposizioni del Codice di procedura civile40 sulla comunicazione e la gestione elettroniche degli atti.2 Per il resto si applicano per analogia le disposizioni del diritto processuale civile, salvo che il diritto cantonale disponga altrimenti.

6. Legge del 28 agosto 199241 sulla protezione dei marchi

Art. 42 cpv. 11 Chi è parte in una procedura amministrativa secondo la presente legge e non ha né domicilio né sede in Svizzera deve indicare un indirizzo su una piattaforma secondo la legge federale del 20 dicembre 202442 concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica in ambito giudiziario o designare un recapito in Svizzera, tranne nel caso in cui il diritto internazionale o le autorità estere competenti autorizzino l’autorità a notificare documenti direttamente nello Stato in questione.

7. Legge del 5 ottobre 200143 sul design

Art. 18 cpv. 11 Chi è parte in una procedura amministrativa secondo la presente legge e non ha né domicilio né sede in Svizzera deve indicare un indirizzo su una piattaforma secondo la legge federale del 20 dicembre 202444 concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica in ambito giudiziario o designare un recapito in Svizzera, tranne nel caso in cui il diritto internazionale o le autorità estere competenti autorizzino l’autorità a notificare documenti direttamente nello Stato in questione.

8. Legge del 25 giugno 195445 sui brevetti

Art. 13 cpv. 1, parte introduttiva1 Chi è parte in una procedura amministrativa secondo la presente legge e non ha né domicilio né sede in Svizzera deve indicare un indirizzo su una piattaforma secondo la legge federale del 20 dicembre 202446 concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica in ambito giudiziario (LCEG) o designare un recapito in Svizzera, tranne nel caso in cui il diritto internazionale o le autorità estere competenti autorizzino l’autorità a notificare documenti direttamente nello Stato in questione. Né un indirizzo su una piattaforma secondo la LCEG né un recapito in Svizzera sono necessari per:

9. Codice di procedura civile47

Titoli dopo l’art. 128Capitolo 2: Forma degli atti processualiSezione 1: Comunicazione e gestione elettroniche degli atti

Art. 128a Disposizioni applicabili1 Le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 202448 concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica in ambito giudiziario (LCEG) sono applicabili ai procedimenti secondo la presente legge, salvo che quest’ultima disponga altrimenti.2 Sono esclusi i procedimenti dinanzi a un tribunale arbitrale.

Art. 128b Gestione e trasmissione degli atti1 Il giudice gestisce gli atti per via elettronica e li trasmette mediante una piattaforma secondo la LCEG49. Sono eccettuati gli atti che per motivi tecnici non vi si prestano.2 Per la trasmissione degli atti all’interno del Cantone possono essere previste altre soluzioni tecnicamente appropriate. Queste devono essere idonee a:a. stabilire inequivocabilmente il momento della trasmissione; eb. impedire che gli atti vengano modificati e che terzi non autorizzati possano prenderne visione.3 Il Consiglio federale stabilisce i requisiti inerenti al capoverso 2.4 Le autorità di conciliazione sono esenti dall’obbligo di cui al capoverso 1.

Art. 128c Obbligo di trasmissione per via elettronica1 I giudici, i pubblici uffici e le persone che esercitano la rappresentanza professionale in giudizio scambiano i documenti con il giudice mediante una piattaforma secondo la LCEG50. Sono escluse le autorità di conciliazione.2 Il Consiglio federale può prevedere deroghe per tribunali e pubblici uffici. 3 Se le persone di cui al capoverso 1 trasmettono atti scritti cartacei, il giudice impartisce loro un congruo termine per la trasmissione per via elettronica, con la comminatoria che altrimenti la trasmissione è considerata non avvenuta.4 Sono eccettuati i documenti che per motivi tecnici non si prestano alla trasmissione per via elettronica.

Art. 128d Comunicazione per via elettronica ad istanza di parte1 Chi non è tenuto a comunicare per via elettronica può chiedere che la comunicazione si svolga per via elettronica tramite una piattaforma secondo la LCEG51. In tal caso deve indicare un indirizzo sulla piattaforma.2 Può chiedere che la comunicazione non si svolga più per via elettronica, a patto che indichi il proprio domicilio o la propria sede. Se il domicilio o la sede è all’estero, deve designare un recapito in Svizzera.

Art. 128e FormatoIl Consiglio federale disciplina il formato dei documenti.

Art. 128f Trasmissione successiva dei documenti cartaceiIl giudice può richiedere la trasmissione successiva di documenti cartacei se:a. a causa di problemi tecnici vi è il pericolo che il trattamento non possa svolgersi in tempo utile;b. è necessario per verificare l’autenticità dei documenti o per un loro utilizzo ulteriore.

Art. 128g Consultazione elettronica degli attiLe persone che comunicano con il giudice per via elettronica consultano gli atti su una piattaforma secondo la LCEG52.

Titolo prima dell’art. 129Sezione 1a: Lingua del procedimento

Art. 130 FormaGli atti di causa devono essere trasmessi al giudice in forma cartacea o mediante una piattaforma secondo la LCEG53. Se sono in forma cartacea devono essere firmati.

Art. 133 lett. g e hLa citazione contiene:g. la data della citazione;h. la firma dell’autorità citante, se la citazione è inviata in forma cartacea.

Art. 138 cpv. 11 La notificazione di citazioni, ordinanze e decisioni alle persone che non comunicano mediante una piattaforma secondo la LCEG54 è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta.

Art. 139 Notificazione per via elettronicaSe è eseguita mediante una piattaforma secondo la LCEG55, la notificazione è reputata avvenuta nel momento del primo accesso, come indicato dalla ricevuta di accesso, ma al più tardi alla fine del settimo giorno dopo la trasmissione all’indirizzo del destinatario, come indicato dalla ricevuta di mancato accesso.

Art. 142 cpv. 1bis1bis Se è eseguita mediante invio postale ordinario (art. 138 cpv. 4) o per via elettronica (art. 139) un sabato, una domenica o un giorno che nel luogo del tribunale è riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, la notificazione è considerata avvenuta il primo giorno feriale seguente.

Art. 143 cpv. 22 In caso di trasmissione elettronica dell’atto scritto, per l’osservanza di un termine fa stato il momento indicato dalla ricevuta di consegna.

Art. 208 cpv. 1bis1bis Se la sottoscrizione dell’intesa, dell’acquiescenza o della desistenza incondizionata è registrata mediante strumenti tecnici, non è necessario che il verbale sia firmato. Dalle registrazioni deve risultare di quale procedura si tratta, qual è il contenuto dell’intesa e chi dà l’assenso. Le registrazioni sono acquisite agli atti.

Art. 221 cpv. 1 lett. f e g1 La petizione contiene:f. la data; g. la firma, se la petizione è presentata in forma cartacea.

Art. 235 cpv. 1 lett. f e 2bis1 Di ogni udienza è tenuto un verbale. Vi figurano in particolare:f. la firma del verbalizzante, se il verbale è inviato in forma cartacea.2bis Se l’udienza è registrata mediante strumenti tecnici, non è necessario che il verbale sia firmato. Le registrazioni sono acquisite agli atti.

Art. 238 lett. hLa decisione contiene:h. la firma del tribunale, se la decisione è inviata in forma cartacea.

Art. 241 cpv. 1bis1bis Se la sottoscrizione della transazione, dell’acquiescenza o della desistenza incondizionata è registrata mediante strumenti tecnici, non è necessario che il verbale sia firmato. Le registrazioni sono acquisite agli atti.

Art. 244 cpv. 1 lett. e ed f1 L’azione può essere proposta nelle forme di cui all’articolo 130 oppure oralmente mediante dichiarazione a verbale presso il tribunale. La petizione contiene:e. la data;f. la firma, salvo nei casi seguenti:1. l’azione è proposta mediante una piattaforma secondo la LCEG56,2. l’azione è proposta oralmente mediante dichiarazione a verbale e registrata mediante strumenti tecnici; le registrazioni sono acquisite agli atti.

Art. 285 lett. f e gIn caso d’intesa totale, l’istanza congiunta dei coniugi contiene:f. la data;g. le firme, se l’istanza è inviata in forma cartacea.

Art. 290 lett. f e gL’azione di divorzio può essere proposta anche con petizione non corredata di motivazione scritta. La petizione contiene:f. la data;g. le firme, se la petizione è inviata in forma cartacea.

Titolo dopo l’art. 407fCapitolo 8:
Disposizione transitoria della modifica del 20 dicembre 2024

Art. 407g1 Ai procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore degli articoli 128b e 128c si applicano le disposizioni procedurali del diritto anteriore.2 Gli articoli 128b e 128c si applicano ai procedimenti dinanzi a un’autorità di un determinato Cantone a decorrere dalla data da questo comunicata conformemente all’articolo 37 capoverso 3 LCEG57. Si applicano ai procedimenti dinanzi ad autorità federali a decorrere dalla data stabilita dal Consiglio federale conformemente all’articolo 37 capoverso 4 LCEG.

10. Legge di procedura civile federale del 4 dicembre 194758

Art. 7 cpv. 1bis e 2bis1bis Se le udienze sono registrate mediante strumenti tecnici, il verbale può essere steso in un secondo tempo. Le registrazioni sono acquisite agli atti.2bis Se le deposizioni sono registrate mediante strumenti tecnici, non è necessario che siano firmate.

Art. 23 lett. g e hLa petizione deve contenere:g. la data;h. la firma dell’estensore dell’atto, se la petizione è presentata in forma cartacea.

11. Legge federale dell’11 aprile 188959 sulla esecuzione e sul fallimento

Art. 33a, titolo marginale, e cpv. 2

Abis. Trasmissione per via elettronica

1. In generale

2 L’atto deve essere munito di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201660 sulla firma elettronica (FiEle), tranne nel caso in cui sia trasmesso tramite una piattaforma secondo la legge federale del 20 dicembre 202461 concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica in ambito giudiziario (LCEG).

Art. 33b

2. In un gruppo di utenti chiuso

1 Il Consiglio federale definisce le direttive tecniche e organizzative nonché il formato dei dati per lo scambio di dati sulle esecuzioni e sui fallimenti in un gruppo di utenti chiuso composto da persone fisiche, persone giuridiche di diritto pubblico o privato, uffici di esecuzione e uffici dei fallimenti.

2 Definisce la piattaforma e la firma elettronica secondo la FiEle62 da utilizzare.

Art. 33c

3. Giudici

1 Gli uffici di esecuzione e gli uffici dei fallimenti nonché le autorità di vigilanza scambiano i documenti con i giudici mediante una piattaforma secondo la LCEG63.

2 Il Consiglio federale disciplina il formato dei documenti.

Art. 34 cpv. 2 e 3

2 Previo assenso del destinatario, gli avvisi e le decisioni possono essere notificati per via elettronica. Devono essere muniti di una firma elettronica secondo la FiEle64, sempre che non siano notificati mediante una piattaforma secondo la LCEG65.

3 Il Consiglio federale disciplina:

  • a. la firma da utilizzare;

  • b. il formato degli avvisi e delle decisioni nonché dei relativi allegati;

  • c. le modalità di trasmissione;

  • d. il momento in cui gli avvisi o le decisioni sono considerati notificati.

12. Codice di procedura penale66

Art. 76a Forma della conferma dei verbali1 L’esattezza di un verbale è confermata mediante firma autografa su carta o su un dispositivo elettronico.2 Il Consiglio federale definisce:a. i requisiti della conferma per via elettronica;b. le modalità per garantire l’inalterabilità dei verbali confermati per via elettronica.

Art. 78 cpv. 5, 6, primo periodo, e 6bis5 Il verbale dell’interrogatorio è immediatamente letto o dato da leggere all’interrogato. Presa conoscenza del verbale, questi ne conferma l’esattezza. Se la conferma è effettuata mediante firma su carta, l’interrogato vista ogni pagina. Se rifiuta di leggere integralmente il verbale o di confermarlo, il rifiuto e i motivi invocati sono annotati nel verbale medesimo.6 Se l’interrogatorio si svolge per videoconferenza, l’interrogato conferma l’esattezza del verbale mediante una dichiarazione orale. …6bis Se la videoconferenza è registrata, la dichiarazione orale e l’annotazione nel verbale non sono necessarie. Le registrazioni sono acquisite agli atti.

Art. 80 cpv. 22 Le decisioni sono emesse per scritto; sono motivate e notificate alle parti. Le decisioni notificate su carta sono firmate da chi dirige il procedimento e dall’estensore del verbale.

Art. 85 cpv. 22 La notificazione è fatta mediante una piattaforma secondo la legge federale del 20 dicembre 202467 concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica in ambito giudiziario (LCEG), mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta, segnatamente per il tramite della polizia.

Art. 86 Notificazione per via elettronica1 La notificazione mediante una piattaforma secondo la LCEG68 è reputata avvenuta nel momento del primo accesso indicato sulla ricevuta di accesso, ma al più tardi alla fine del settimo giorno dopo la trasmissione all’indirizzo del destinatario, come indicato sulla ricevuta di mancato accesso.2 Se il primo richiamo ha luogo un sabato, una domenica o un giorno che è riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale nel luogo in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante ed è eseguito entro sette giorni dalla trasmissione, la notificazione è reputata avvenuta il primo giorno feriale seguente.

Art. 87 cpv. 11 Le comunicazioni sono notificate al destinatario all’indirizzo indicato su una piattaforma secondo la LCEG69, al suo domicilio, alla sua dimora abituale o alla sua sede.

Art. 100 cpv. 33 Le autorità penali gestiscono gli atti per via elettronica. Sono eccettuati gli atti che per motivi tecnici non vi si prestano.

Art. 102 cpv. 2 e 32 Gli atti sono esaminati, nella forma in cui sono disponibili, presso la sede dell’autorità penale interessata oppure, mediante assistenza giudiziaria, presso un’altra autorità penale. Le persone che comunicano con le autorità penali per via elettronica consultano gli atti su una piattaforma secondo la LCEG70.3 Chi ha diritto di esaminare gli atti può richiederne una copia. Per le copie cartacee è riscosso un emolumento.

Titolo dopo l’art. 103Sezione 10: Comunicazione per via elettronica

Art. 103a Disposizioni applicabiliLe disposizioni della LCEG71 sono applicabili ai procedimenti previsti dal presente Codice, salvo che quest’ultimo disponga altrimenti.

Art. 103b Trasmissione degli atti1 Sempre che motivi cogenti non vi si oppongano, le autorità penali trasmettono gli atti mediante una piattaforma secondo la LCEG72.2 Per la trasmissione degli atti tra autorità penali possono essere previste altre soluzioni tecnicamente appropriate. Queste devono essere idonee a:a. stabilire inequivocabilmente il momento della trasmissione; eb. impedire che gli atti vengano modificati e che terzi non autorizzati possano prenderne visione.3 Il Consiglio federale stabilisce i requisiti di cui al capoverso 2.

Art. 103c Obbligo di trasmissione per via elettronica1 Le autorità e le persone che esercitano la rappresentanza professionale in giudizio scambiano i documenti con l’autorità penale mediante una piattaforma secondo la LCEG73.2 Il Consiglio federale può prevedere deroghe per le autorità.3 Se le autorità o le persone di cui al capoverso 1 trasmettono atti scritti cartacei, l’autorità penale impartisce loro un congruo termine per la trasmissione per via elettronica, con la comminatoria che altrimenti la trasmissione è considerata non avvenuta.4 Sono eccettuati i documenti che per motivi tecnici non si prestano alla trasmissione per via elettronica.

Art. 103d Comunicazione per via elettronica ad istanza di parte1 Chi non è tenuto a comunicare per via elettronica con l’autorità penale può domandare che la comunicazione avvenga per via elettronica mediante una piattaforma secondo la LCEG74. In questo caso indica un indirizzo sulla piattaforma.2 Può domandare che la comunicazione non si svolga più per via elettronica, a patto che indichi il proprio domicilio o la propria sede. Se il domicilio o la sede è all’estero, designa un recapito in Svizzera.

Art. 103e FormatoIl Consiglio federale disciplina il formato dei documenti.

Art. 103f Trasmissione successiva di documenti cartaceiL’autorità penale può domandare la trasmissione successiva di documenti cartacei se:a. a causa di problemi tecnici vi è il pericolo che la trattazione non possa svolgersi in tempo utile;b. ciò è necessario per verificare l’autenticità dei documenti o per un loro utilizzo ulteriore.

Art. 110 cpv. 1 e 21 Le memorie e le istanze possono essere presentate per scritto in forma cartacea o mediante una piattaforma secondo la LCEG75 oppure oralmente a verbale. Le memorie e istanze scritte in forma cartacea vanno datate e firmate.2 Abrogato

Art. 199 IntimazioneSe occorre ordinare per scritto un provvedimento coercitivo che non dev’essere mantenuto segreto, alla persona direttamente interessata sono consegnate contro ricevuta o notificate mediante una piattaforma secondo la LCEG76 una copia dell’ordine e dell’eventuale verbale d’esecuzione.

Art. 201 cpv. 2 lett. h2 Le citazioni contengono:h. la firma del citante, se la citazione è inviata in forma cartacea.

Art. 316 cpv. 3bis3bis Se la sottoscrizione della conciliazione è registrata mediante strumenti tecnici, non è necessario che il verbale sia firmato. Le registrazioni sono acquisite agli atti.

Art. 353 cpv. 1 lett. k1 Nel decreto d’accusa sono indicati:k. il nome e la firma dell’estensore, se il decreto d’accusa è inviato in forma cartacea.

Titolo dopo l’art. 456aSezione 6: Disposizione transitoria della modifica del 20 dicembre 2024

Art. 456b1 Ai procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore degli articoli 103b e 103c si applicano le disposizioni procedurali del diritto anteriore.2 Gli articoli 100, 103b e 103c si applicano ai procedimenti dinanzi a un’autorità di un determinato Cantone a decorrere dalla data da questo comunicata conformemente all’articolo 37 capoverso 3 LCEG77. Si applicano ai procedimenti dinanzi ad autorità federali a decorrere dalla data stabilita dal Consiglio federale conformemente all’articolo 37 capoverso 4 LCEG.

13. Legge federale del 23 dicembre 201178 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni

Titoli prima dell’art. 1Capitolo 1: Disposizioni generaliSezione 1: Oggetto e campo d’applicazione

Titolo dopo l’art. 2Sezione 2: Comunicazione e gestione elettroniche degli atti

Art. 2a Disposizioni applicabiliLe disposizioni della legge federale del 20 dicembre 202479 concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica in ambito giudiziario (LCEG) sono applicabili ai procedimenti previsti dalla presente legge, salvo che quest’ultima disponga altrimenti.

Art. 2b Gestione e trasmissione degli attiIl Servizio di protezione dei testimoni gestisce gli atti per via elettronica e li trasmette mediante una piattaforma secondo la LCEG80. Sono eccettuati gli atti che per motivi tecnici non vi si prestano.

Art. 2c Obbligo di trasmissione per via elettronica1 Le autorità e gli avvocati autorizzati a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera in virtù della legge del 23 giugno 200081 sugli avvocati o di un trattato internazionale scambiano i documenti con il Servizio di protezione dei testimoni mediante una piattaforma secondo la LCEG82. 2 Se trasmettono atti scritti cartacei, il Servizio di protezione dei testimoni impartisce loro un congruo termine per la trasmissione per via elettronica, con la comminatoria che altrimenti la trasmissione è considerata non avvenuta.3 Sono eccettuati i documenti che per motivi tecnici non vi si prestano.

Art. 2d Comunicazione elettronica ad istanza di parte1 Chi non è tenuto a comunicare per via elettronica può chiedere che la comunicazione avvenga per via elettronica mediante una piattaforma secondo la LCEG83. In questo caso indica un indirizzo sulla piattaforma.2 Può chiedere che la comunicazione non si svolga più per via elettronica, a patto che indichi il proprio domicilio o la sede. Se il domicilio o la sede è all’estero, designa un recapito in Svizzera.

Art. 2e FormatoIl Consiglio federale disciplina il formato dei documenti.

Art. 2f Trasmissione successiva di documenti cartaceiIl Servizio di protezione dei testimoni può chiedere la trasmissione successiva di documenti cartacei se: a. a causa di problemi tecnici vi è il pericolo che il trattamento non possa svolgersi in tempo utile;b. ciò è necessario per verificare l’autenticità dei documenti o per un loro utilizzo ulteriore.

Art. 2g Consultazione elettronica degli attiLe persone che comunicano con il Servizio di protezione dei testimoni per via elettronica consultano gli atti su una piattaforma secondo la LCEG84.

Titolo prima dell’art. 37Capitolo 9: Disposizioni transitorie

Art. 371 Ai procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore degli articoli 2b e 2c si applicano le disposizioni procedurali del diritto anteriore. 2 L’autorità che al momento dell’entrata in vigore della LCEG85 dispone di un sistema per la comunicazione elettronica con altre autorità che consente una trasmissione sicura può continuare a utilizzarlo per cinque anni.3 Gli articoli 2b e 2c si applicano ai procedimenti dinanzi a un’autorità di un determinato Cantone a decorrere dalla data da questo comunicata conformemente all’articolo 37 capoverso 3 LCEG. Si applicano ai procedimenti dinanzi ad autorità federali a decorrere dalla data stabilita dal Consiglio federale conformemente all’articolo 37 capoverso 4 LCEG.

14. Legge federale del 23 marzo 200786 concernente l’aiuto alle vittime di reati

Titolo dopo l’art. 8aCapitolo 1a: Comunicazione e gestione elettroniche degli atti

Art. 8b Disposizioni applicabiliLe disposizioni della legge federale del 20 dicembre 202487 concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica in ambito giudiziario (LCEG) sono applicabili ai procedimenti previsti dalla presente legge, salvo che quest’ultima disponga altrimenti.

Art. 8c Gestione e trasmissione degli atti1 Il consultorio gestisce gli atti per via elettronica e li trasmette mediante una piattaforma secondo la LCEG88. Sono eccettuati gli atti che per motivi tecnici non vi si prestano.2 Per la trasmissione degli atti all’interno del Cantone possono essere previste altre soluzioni tecnicamente appropriate. Queste devono essere idonee a:a. stabilire inequivocabilmente il momento della trasmissione; eb. impedire che gli atti vengano modificati e che terzi non autorizzati possano prenderne visione.3 Il Consiglio federale stabilisce i requisiti inerenti al capoverso 2.

Art. 8d Obbligo di trasmissione per via elettronica1 Le autorità e gli avvocati autorizzati a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera in virtù della legge del 23 giugno 200089 sugli avvocati o di un trattato internazionale scambiano i documenti con il consultorio mediante una piattaforma secondo la LCEG90.2 Il Consiglio federale può prevedere deroghe per le autorità.3 Se le autorità e gli avvocati di cui al capoverso 1 trasmettono atti scritti cartacei, il consultorio impartisce loro un congruo termine per la trasmissione elettronica, con la comminatoria che altrimenti la trasmissione è considerata non avvenuta.4 Sono eccettuati i documenti che per motivi tecnici non si prestano alla trasmissione per via elettronica.

Art. 8e Comunicazione elettronica ad istanza di parte1 Chi non è tenuto a comunicare per via elettronica può chiedere che la comunicazione avvenga per via elettronica mediante una piattaforma secondo la LCEG91. In questo caso indica un indirizzo sulla piattaforma.2 Può chiedere che la comunicazione non si svolga più per via elettronica, a patto che indichi il proprio domicilio o la propria sede. Se il domicilio o la sede è all’estero, designa un recapito in Svizzera.

Art. 8f FormatoIl Consiglio federale disciplina il formato dei documenti.

Art. 8g Trasmissione successiva di documenti cartaceiIl consultorio può chiedere la trasmissione successiva di documenti cartacei se:a. a causa di problemi tecnici vi è il pericolo che la trattazione non possa svolgersi in tempo utile;b. ciò è necessario per verificare l’autenticità dei documenti o per un loro utilizzo ulteriore.

Art. 8h Consultazione elettronica degli attiLe persone che comunicano per via elettronica con il consultorio consultano gli atti su una piattaforma secondo la LCEG92.

Art. 10 cpv. 1bis1bis La presentazione della domanda e la consultazione degli atti sono effettuate mediante una piattaforma secondo la LCEG93.

Art. 48a Disposizione transitoria della modifica del 20 dicembre 20241 Ai procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore degli articoli 8c e 8d si applicano le disposizioni procedurali secondo il diritto anteriore.2 Gli articoli 8c e 8d si applicano ai procedimenti dinanzi a un’autorità di un determinato Cantone a decorrere dalla data da questo comunicata conformemente all’articolo 37 capoverso 3 LCEG94. Si applicano ai procedimenti dinanzi ad autorità federali a decorrere dalla data stabilita dal Consiglio federale conformemente all’articolo 37 capoverso 4 LCEG.

15. Legge federale del 22 marzo 197495 sul diritto penale amministrativo

Art. 31b

V. Comunicazione e gestione elettroniche degli atti

1. Disposizioni applicabili

Le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 202496 concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica in ambito giudiziario (LCEG) si applicano ai procedimenti previsti dalla presente legge, salvo che quest’ultima disponga altrimenti.

Art. 31c

2. Gestione e trasmissione degli atti

L’autorità amministrativa gestisce gli atti per via elettronica e li trasmette mediante una piattaforma secondo la LCEG97. Sono eccettuati gli atti che per motivi tecnici non vi si prestano.

Art. 31d

3. Obbligo di trasmissione elettronica

1 Le autorità e i difensori scambiano i documenti con l’autorità amministrativa mediante una piattaforma secondo la LCEG98.

2 Se trasmettono atti scritti cartacei, l’autorità amministrativa impartisce loro un congruo termine per la trasmissione elettronica, con la comminatoria che altrimenti la trasmissione è considerata non avvenuta.

3 Sono eccettuati i documenti che per motivi tecnici non si prestano alla trasmissione per via elettronica.

Art. 31e

4. Comunicazione elettronica ad istanza di parte

1 Chi non è tenuto a comunicare per via elettronica può chiedere che la comunicazione avvenga per via elettronica mediante una piattaforma secondo la LCEG99. In questo caso indica un indirizzo su tale piattaforma.

2 Può chiedere che la comunicazione non si svolga più per via elettronica, a patto che indichi il suo domicilio o la sede. Se il domicilio o la sede è all’estero, designa un recapito in Svizzera.

Art. 31f

5. Formato

Il Consiglio federale disciplina il formato dei documenti.

Art. 31g

6. Trasmissione successiva di documenti cartacei

L’autorità amministrativa può chiedere la trasmissione successiva di documenti cartacei se:

  • a. a causa di problemi tecnici vi è il pericolo che il trattamento non possa svolgersi in tempo utile;

  • b. ciò è necessario per verificare l’autenticità dei documenti o per un loro utilizzo ulteriore.

Art. 31h

7. Consultazione elettronica degli atti

Le persone che comunicano con l’autorità amministrativa per via elettronica consultano gli atti su una piattaforma secondo la LCEG100.

Art. 34 cpv. 1 e 2

1 Le comunicazioni sono notificate al destinatario all’indirizzo indicato su una piattaforma secondo la LCEG101, al suo domicilio, alla sua dimora abituale o alla sua sede.

2 Gli imputati con domicilio, dimora abituale o sede all’estero indicano un indirizzo su una piattaforma secondo la LCEG o designano un recapito in Svizzera. Sono fatti salvi gli accordi internazionali secondo cui le comunicazioni possono essere notificate direttamente.

Art. 38 cpv. 5

5 Se gli interrogatori e altre operazioni d’inchiesta sono registrati con strumenti tecnici, non è necessario che il processo verbale sia firmato. Le registrazioni sono acquisite agli atti.

Art. 47 cpv. 1

1 Il detentore di un oggetto o di un bene sequestrato è tenuto a consegnarlo al funzionario inquirente dietro ricevuta o copia del processo verbale di sequestro.

Art. 54 cpv. 1 e 2

1 Una copia dell’ordine d’arresto dev’essere rimessa all’imputato al momento dell’arresto. L’ordine d’arresto va inviato su richiesta anche all’indirizzo indicato su una piattaforma secondo la LCEG102.

2 L’arrestato dev’essere consegnato all’autorità cantonale competente; l’ordine d’arresto dev’esserle precedentemente trasmesso mediante una piattaforma secondo la LCEG.

Art. 64 cpv. 3

3 Il decreto penale va notificato all’imputato mediante una piattaforma secondo la LCEG103 o mediante lettera raccomandata oppure va consegnato contro ricevuta; può essere notificato mediante pubblicazione nel Foglio federale se il luogo di soggiorno dell’imputato non è noto e questi non ha né un indirizzo su una piattaforma né un rappresentante o un recapito in Svizzera. È applicabile l’articolo 34 capoverso 2.

Art. 65 cpv. 3

3 Se il consenso è registrato con strumenti tecnici, non è necessario che il decreto penale sia firmato. Le registrazioni sono acquisite agli atti.

Art. 68 cpv. 4

4 L’amministrazione assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l’inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure, nelle opposizioni in forma cartacea, la firma, non entrerà nel merito dell’opposizione.

Art. 88 cpv. 3

3 La decisione dev’essere motivata e notificata mediante una piattaforma secondo la LCEG104 o con lettera raccomandata agli interessati alla procedura di revisione.

Art. 106a

Disposizione transitoria della modifica del 20 dicembre 2024

1 Ai procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore degli articoli 31c e 31d si applicano le disposizioni procedurali del diritto previgente.

2 L’autorità che al momento dell’entrata in vigore della LCEG105 dispone di un sistema per la comunicazione elettronica con altre autorità che consente una trasmissione sicura può continuare a utilizzarlo per cinque anni.

3 Gli articoli 31c e 31d si applicano a decorrere dalla data stabilita dal Consiglio federale conformemente all’articolo 37 capoverso 4 LCEG.

16. Procedura penale militare del 23 marzo 1979106

Titolo dopo l’art. 37Sezione 2a: Comunicazione elettronica

Art. 37a Disposizioni applicabiliLe disposizioni della legge federale del 20 dicembre 2024107 concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica in ambito giudiziario (LCEG) si applicano ai procedimenti secondo la presente legge, in quanto quest’ultima non disponga altrimenti.

Art. 37b Obbligo di trasmissione per via elettronica1 Le autorità e gli avvocati autorizzati a esercitare la rappresentanza professionale dinanzi ad autorità giudiziarie svizzere in virtù della legge del 23 giugno 2000108 sugli avvocati o di un trattato internazionale scambiano documenti con l’autorità penale mediante una piattaforma secondo la LCEG109.2 Se trasmettono atti scritti cartacei, l’autorità penale impartisce loro un congruo termine per la trasmissione per via elettronica, con la comminatoria che altrimenti la trasmissione è considerata non avvenuta.3 Sono eccettuati i documenti che per motivi tecnici non si prestano alla trasmissione per via elettronica.

Art. 37c Comunicazione per via elettronica ad istanza di parte1 Chi non è tenuto a comunicare per via elettronica può chiedere che la comunicazione avvenga per via elettronica mediante una piattaforma secondo la LCEG110. In questo caso indica un indirizzo sulla piattaforma.2 Può chiedere che la comunicazione non si svolga più per via elettronica, a patto che indichi il proprio domicilio o la propria sede. Se il domicilio o la sede è all’estero, designa un recapito in Svizzera.

Art. 37d FormatoIl Consiglio federale disciplina il formato dei documenti.

Art. 37e Trasmissione successiva di documenti cartaceiL’autorità penale può chiedere la trasmissione successiva di documenti cartacei se:a. a causa di problemi tecnici vi è il pericolo che il trattamento non possa svolgersi in tempo utile;b. ciò è necessario per verificare l’autenticità dei documenti o per un loro utilizzo ulteriore.

Art. 37f Consultazione elettronica degli attiLe persone che comunicano con l’autorità penale per via elettronica consultano gli atti su una piattaforma secondo la LCEG111.

Art. 38 cpv. 1bis e 2bis1bis L’audizione può anche essere registrata mediante strumenti tecnici. Le registrazioni sono messe agli atti.2bis Se l’audizione viene registrata, non è necessario che il processo verbale sia firmato.

Art. 38a Forma della conferma dei processi verbali1 L’esattezza dei processi verbali può essere confermata mediante firma autografa su carta o su un dispositivo elettronico.2 Il Consiglio federale definisce:a. i requisiti della conferma per via elettronica;b. le modalità per garantire l’inalterabilità di un processo verbale confermato per via elettronica.

Art. 39 cpv. 1bis e 31bis Il dibattimento può anche essere registrato mediante strumenti tecnici. Le registrazioni sono messe agli atti.3 Il processo verbale del dibattimento è firmato dal presidente e dal segretario. Se il dibattimento viene registrato, non è necessario che il processo verbale sia firmato. È inoltre applicabile l’articolo 38.

Art. 40 cpv. 33 Se l’esecuzione dell’operazione è registrata con strumenti tecnici, non è necessario che il processo verbale sia firmato. Le registrazioni sono messe agli atti.

Art. 41 cpv. 33 Se l’esecuzione dell’operazione è registrata con strumenti tecnici e se il precedente detentore degli oggetti o la persona chiamata ad assistere all’operazione di cui al capoverso 2 conferma la completezza dell’inventario, non è necessario che questo sia firmato. Le registrazioni sono messe agli atti.

Art. 43, rubrica, e cpv. 4Gestione e trasmissione degli atti4 L’Ufficio dell’uditore in capo e le autorità penali trasmettono gli atti mediante una piattaforma secondo la LCEG112. Sono eccettuati gli atti che per motivi tecnici non vi si prestano.

Art. 46 cpv. 1bis e 21bis Se il primo accesso a una notificazione ha luogo un sabato, una domenica o un giorno che nel luogo in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante è riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale ed è eseguito entro sette giorni dalla trasmissione, la notificazione è reputata avvenuta il primo giorno feriale seguente.2 Gli atti scritti devono essere stati trasmessi mediante una piattaforma secondo la LCEG113, pervenire all’autorità competente oppure essere stati consegnati a un ufficio postale svizzero al più tardi l’ultimo giorno del termine. In caso di carcerazione, basta la consegna in tempo utile al guardiano del carcere, il quale provvederà all’inoltro.

Art. 51 cpv. 22 La citazione è notificata mediante una piattaforma secondo la LCEG114, per mezzo della Posta svizzera, di un militare o, ove occorra, dell’autorità civile.

Art. 78, secondo periodo… La citazione è notificata mediante una piattaforma secondo la LCEG115, per mezzo della Posta svizzera, di un militare o dell’autorità civile. …

Art. 153 cpv. 33 Se l’invio è effettuato in forma cartacea, la sentenza dev’essere firmata dal presidente del tribunale militare e dal segretario.

Art. 220b Disposizione transitoria della modifica del 20 dicembre 20241 Ai procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore degli articoli 37b e 37c si applicano le disposizioni procedurali del diritto previgente.2 L’autorità che al momento dell’entrata in vigore della LCEG116 dispone di un sistema per la comunicazione elettronica con altre autorità che consente una trasmissione sicura può continuare a utilizzarlo per cinque anni.3 Gli articoli 37b e 37c si applicano a decorrere dalla data stabilita dal Consiglio federale conformemente all’articolo 37 capoverso 4 LCEG.

17. Assistenza in materia penale del 20 marzo 1981117

Art. 12 cpv. 11 Salvo diversa disposizione della presente legge, le autorità amministrative federali applicano per analogia la legge federale del 20 dicembre 1968118 sulla procedura amministrativa e le autorità cantonali applicano le prescrizioni vigenti per esse. Per gli atti procedurali, vige il diritto procedurale determinante in materia penale. Non sono applicabili le disposizioni:a. che obbligano le autorità a trasmettere per via elettronica i documenti procedurali, a gestire o trasmettere per via elettronica gli atti; ob. che obbligano i partecipanti al procedimento a trasmettere o ricevere per via elettronica i documenti procedurali.

18. Legge del 18 marzo 2016119 sulla firma elettronica

Titolo dopo l’art. 16Sezione 6a: Validatore

Art. 16a1 La Cancelleria federale mette a disposizione del pubblico e delle autorità uno strumento per la verifica della validità delle firme elettroniche e delle marche temporali elettroniche (validatore).2 Non è necessario trasmettere i documenti da verificare al validatore in una forma che gli consenta di leggerne il contenuto.3 Il validatore non conserva i dati trasmessigli a fini di verifica.4 L’utilizzazione del validatore non è soggetta a emolumenti.5 Il Consiglio federale può definire le norme tecniche per la validazione di documenti elettronici, firme elettroniche e marche temporali elettroniche.

19. Legge del 10 ottobre 1997120 sul riciclaggio di denaro

Art. 23 cpv. 77 Lo scambio di informazioni con l’ufficio di comunicazione si svolge per via elettronica mediante il sistema d’informazione di cui al capoverso 3.

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