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Legge sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni

(LDPC)

del 17.06.2005 (stato 01.01.2026)

Preambolo

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni[1],

visti l'art. 9 cpv. 3, l'art. 21 cpv. 2 e 3 e l'art. 31 cpv. 1 della Costituzione cantonale[2];

visto il messaggio del Governo del 25 gennaio 2005[3],

decide:

1. Disposizioni generali

1.1. Campo di applicazione e oggetto

Art. 1 Campo di applicazione

La legge disciplina:

  1. le elezioni e votazioni in affari cantonali e regionali;
  2. l'esercizio del diritto di referendum e di iniziativa in affari cantonali;
  3. l'esercizio del diritto di iniziativa in affari regionali e comunali;
  4. il voto elettronico in caso di chiamate alle urne in affari federali, cantonali, regionali e comunali;
  5. la procedura di annuncio per elezioni svolte alle urne secondo il sistema maggioritario a livello cantonale, regionale e comunale.

Sono fatte salve le prescrizioni particolari concernenti l'elezione del Gran Consiglio secondo il sistema proporzionale contenute nella legge sull'elezione del Gran Consiglio. *

La legge è applicabile alle votazioni federali e alle elezioni del Consiglio nazionale, nonché all'esercizio del diritto di referendum e di iniziativa in affari federali, nella misura in cui il diritto federale lasci ai Cantoni la facoltà di regolare la procedura.

Per il resto, la legge si applica per analogia a votazioni ed elezioni in affari comunali, per quanto il diritto comunale non preveda disposizioni al riguardo. *

Art. 2 Concetti

Sono elezioni cantonali le elezioni del Governo e del Consiglio degli Stati. *

Sono elezioni regionali le elezioni dei membri del Gran Consiglio nei circondari elettorali conformemente alla legge sull'elezione del Gran Consiglio nonché le elezioni dei membri dei tribunali regionali. *

… *

1.2. Diritto di voto e di elezione

Art. 3 Contenuto, presupposti

Il diritto di voto e di elezione comprende il diritto di partecipare a votazioni ed elezioni, di farsi eleggere, nonché di sottoscrivere referendum e iniziative.

Il diritto di voto e di elezione si conforma alla Costituzione cantonale[4]. Restano riservate le prescrizioni sui diritti politici degli Svizzeri all'estero secondo il capoverso 3.

Chi ai sensi della legge federale sui diritti politici degli Svizzeri all'estero[5] è autorizzato ad esercitare nel Cantone dei Grigioni i diritti politici in affari federali, lo può fare anche in questioni cantonali. I presupposti e la procedura si conformano alla legge federale sui diritti politici degli Svizzeri all'estero e alla presente legge.

Art. 4 Luogo dell'esercizio (domicilio politico)

Il diritto di voto e di elezione è esercitato nel domicilio politico, ossia nel comune in cui abita ed è notificato l'avente diritto di voto. I nomadi votano nel comune di attinenza.

Chiunque deposita, invece dell'atto d'origine, un altro documento di legittimazione (certificato di cittadinanza, certificato provvisorio ecc.), acquista il domicilio politico soltanto se prova di non essere iscritto nel catalogo elettorale del luogo in cui è depositato l'atto d'origine.

Restano riservate le prescrizioni sui diritti politici degli Svizzeri all'estero.

Art. 5 Catalogo elettorale

Gli aventi diritto di voto devono essere iscritti nel catalogo elettorale, tenuto dal comune, del loro domicilio politico. Iscrizioni e radiazioni devono essere effettuate d'ufficio.

Prima di un'elezione o votazione, le iscrizioni o radiazioni devono essere effettuate fino al quinto giorno precedente quello dell'elezione o votazione, se risulta che il giorno della votazione sono adempiute le condizioni di partecipazione.

Il catalogo elettorale può essere consultato dagli aventi diritto di voto.

Art. 6 Segreto di voto

Nelle elezioni e votazioni alle urne, nonché nelle elezioni e votazioni a scrutinio segreto il segreto di voto è illimitato, negli altri casi deve essere garantito per quanto possibile.

1.3. Partiti politici

Art. 7 Promozione dei partiti

Sono considerati partiti politici aventi diritto alla promozione tutte le associazioni che partecipano alle elezioni del Gran Consiglio, del Governo, del Consiglio nazionale o del Consiglio degli Stati.

2. Elezioni e votazioni

2.1. Organizzazione delle elezioni e delle votazioni

Art. 8 Luogo, giorno e tipo di votazione

Le elezioni e votazioni federali e cantonali nonché le elezioni del Gran Consiglio e dei tribunali regionali hanno luogo nel comune lo stesso giorno con voto alle urne. *

Le elezioni e votazioni in affari regionali hanno luogo nel comune lo stesso giorno. *

Art. 9 Ufficio elettorale 1. Organizzazione

La sovrastanza comunale costituisce un ufficio elettorale di almeno due membri aventi diritto di voto e ne designa il presidente e l'attuario. La sovrastanza comunale può costituirsi essa stessa in ufficio elettorale. *

L'ufficio elettorale deve essere dotato di un numero sufficiente di persone aventi diritto di voto quali scrutatori.

Art. 10 2. Obbligo di assumere la carica

Ogni persona avente diritto di voto è tenuta ad accettare la funzione di membro, di presidente o di attuario dell'ufficio elettorale o di scrutatore e di esercitare questa funzione, salvo che ne sia impedito da motivi importanti come malattia, anzianità o assenza.

Chiunque senza motivo importante rifiuti di accettare o di esercitare la funzione, può essere punito dalla sovrastanza comunale con una multa da 50 a 400 franchi. *

Art. 11 3. Incompatibilità

Un candidato non può essere né membro dell'ufficio elettorale né scrutatore.

Lo stesso vale per parenti e affini in linea diretta e per sorelle e fratelli di un candidato, nonché per le persone legate ad un candidato per matrimonio, unione domestica registrata o convivenza di fatto. *

Art. 12 4. Compiti

L'ufficio elettorale vigila in particolare sulla votazione, decide sulla validità delle schede di voto e dei voti, dirige lo spoglio dei voti, determina il risultato dell'elezione o della votazione e lo comunica immediatamente all'ufficio competente.

Art. 13 Pubblico

Su garanzia del segreto di voto è ammessa la valutazione e la pubblicazione del comportamento degli elettori.

Art. 14 Elaborazione elettronica dei dati

Il Cantone utilizza un programma informatico per il rilevamento e la valutazione delle elezioni e delle votazioni. Il Governo può imporre ai comuni il suo utilizzo. Il Cantone si assume le spese.

2.2. Ordine di indire le elezioni e le votazioni

Art. 15 Indizione, comunicazione

Le elezioni e le votazioni vengono indette:

  1. dal Governo: le elezioni del Governo e del Consiglio degli Stati incluse le elezioni suppletive, le elezioni dei tribunali regionali e del Gran Consiglio, nonché le votazioni in affari cantonali;
  2. dalla commissione amministrativa: le elezioni suppletive nel tribunali regionale;
  3. dal comitato regionale: le votazioni in affari regionali.

L'autorità che indice le elezioni o le votazioni rende pubblicamente nota la data dell'elezione o della votazione ed emana le direttive necessarie per lo svolgimento.

Art. 16 Date delle elezioni 1. Rinnovo delle nomine

Il rinnovo delle nomine ha luogo nelle seguenti date:

  1. le elezioni del Governo e del Gran Consiglio per il periodo di carica a partire dal 1° gennaio dell'anno seguente per il Governo, dal primo giorno della sessione di agosto per il Gran Consiglio contemporaneamente di regola a maggio o giugno;
  2. le elezioni dei tribunali regionali di regola nei mesi di marzo, aprile, maggio o giugno per il periodo di carica a partire dal 1° gennaio dell'anno seguente;
  3. le elezioni del Consiglio degli Stati contemporaneamente alle elezioni del Consiglio nazionale e per lo stesso periodo di carica di regola la penultima domenica di ottobre.

Art. 17 2. Elezioni suppletive

Se un posto diventa vacante prima dello scadere del periodo di carica, l'autorità competente indice entro due mesi un'elezione suppletiva per il periodo di carica rimanente.

Si rinuncia ad un'elezione suppletiva per il resto del periodo di carica se essa si rende necessaria soltanto due mesi prima del rinnovo delle nomine o più tardi.

Si può rinunciare ad elezioni suppletive per il tribunale regionale. *

Se entro due mesi si devono effettuare più elezioni suppletive, queste possono essere effettuate in blocco.

Art. 18 Secondo turno elettorale

Un eventuale secondo turno elettorale deve essere svolto al più tardi nove settimane dopo il primo turno. *

Art. 19 Eccezioni

Per ragioni importanti il Governo può decretare nel singolo caso deroghe ai termini suddetti.

2.2.a Procedura di annuncio per elezioni svolte alle urne secondo il sistema maggioritario *

Art. 19a * Principio *

Per tutte le elezioni cantonali e regionali alle urne (elezioni alle urne) è prevista una procedura di annuncio. *

Per le elezioni comunali alle urne è prevista una procedura di annuncio se per queste il comune ha introdotto il voto elettronico. *

Sono eleggibili soltanto le persone il cui nome figura su proposte di candidatura valide. *

Art. 19b * Elezioni di rinnovo 1. Invito

L'invito all'inoltro di proposte di candidatura deve essere pubblicato: *

  1. in caso di elezioni cantonali da parte della Cancelleria dello Stato;
  2. in caso di elezioni dei tribunali regionali da parte delle commissioni amministrative dei tribunali regionali;
  3. in caso di elezioni comunali da parte delle cancellerie comunali.

L'invito comprende: *

  1. il luogo e il termine per l'inoltro di proposte di candidatura;
  2. la data di un eventuale secondo turno elettorale;
  3. il luogo e il termine per l'inoltro di proposte di candidatura per un secondo turno elettorale.

L'invito viene pubblicato: *

  1. in caso di elezioni cantonali entro il quattordicesimo lunedì precedente la data dell'elezione nel Foglio ufficiale cantonale;
  2. in caso di elezioni regionali entro il ventesimo lunedì precedente la data dell'elezione nel Foglio ufficiale cantonale;
  3. in caso di elezioni comunali entro il quattordicesimo lunedì precedente la data dell'elezione nei mezzi di pubblicazione usuali del luogo.

Art. 19c * 2. Procedura di annuncio a) Proposte di candidatura

La proposta di candidatura può contenere al massimo un numero di nomi di persone eleggibili pari al numero di seggi da assegnare e non può contenere lo stesso nome più di una volta. Altre proposte di candidatura per le stesse persone sono nulle. *

La proposta di candidatura deve indicare il cognome e il nome, la data di nascita e l'indirizzo della persona proposta.

Ogni persona proposta deve confermare di accettare la candidatura apponendo la propria firma sulla proposta di candidatura. In assenza di una tale conferma, il nome viene cancellato.

Art. 19d * b) Sottoscrizione

Ogni proposta di candidatura deve recare la firma autografa di aventi diritto di voto con domicilio politico nel circondario elettorale: *

  1. in caso di elezioni cantonali di almeno 20 aventi diritto di voto;
  2. in caso di elezioni regionali di almeno 10 aventi diritto di voto;
  3. in caso di elezioni comunali di almeno 5 aventi diritto di voto.

Una persona avente diritto di voto non è autorizzata a firmare più di una proposta di candidatura. Una volta inoltrata la proposta di candidatura, la firma non può più essere ritirata.

I firmatari devono designare una persona quale rappresentante della proposta di candidatura e una quale suo supplente. Se vi rinunciano, il primo firmatario è considerato il rappresentante, il secondo il suo supplente.

Art. 19e * c) Inoltro

Le proposte di candidatura devono pervenire: *

  1. alla Cancelleria dello Stato, in caso di elezioni cantonali, entro il nono lunedì precedente la data dell'elezione;
  2. alla commissione amministrativa competente, in caso di elezioni dei tribunali regionali, entro il quattordicesimo lunedì precedente la data dell'elezione;
  3. alla cancelleria comunale competente, in caso di elezioni comunali, entro il nono lunedì precedente la data dell'elezione.

Le proposte di candidatura inoltrate dopo questo termine non entrano in considerazione.

Art. 19f * d) Rettifica e comunicazione *

L'autorità competente per la ricezione delle proposte di candidatura verifica le proposte di candidatura man mano che pervengono riguardo ai requisiti formali, all'eleggibilità dei candidati e alla validità delle firme. *

In caso di vizi, al rappresentante della proposta di candidatura viene fissato immediatamente un breve termine per l'eliminazione degli stessi.

Se un vizio non viene eliminato entro il termine fissato, la proposta di candidatura è nulla. Se il vizio concerne una sola persona proposta, viene cancellato soltanto il nome di questa persona.

Una volta scaduto il termine di annuncio, non è più possibile eliminare vizi.

La commissione amministrativa del tribunale regionale competente comunica al Tribunale d'appello le proposte di candidatura pervenute tempestivamente e informa il Tribunale d'appello in merito a proposte di candidatura non ammesse. *

Art. 19g * e) Ritiro *

I ritiri di proposte di candidatura devono pervenire all'autorità competente per la ricezione delle proposte di candidatura entro il nono venerdì precedente la data dell'elezione in caso di elezioni cantonali e comunali ed entro il quattordicesimo lunedì precedente la data dell'elezione in caso di elezioni dei tribunali regionali. *

La persona proposta deve acconsentire per iscritto al ritiro della candidatura. *

Art. 19h * f) Pubblicazione *

Immediatamente dopo la scadenza del termine di ritiro, l'autorità competente per la ricezione delle proposte di candidatura pubblica i nomi dei candidati sul Foglio ufficiale cantonale in caso di elezioni cantonali e regionali, nelle forme usuali del luogo in caso di elezioni comunali. *

… *

Art. 19i * 3. Secondo turno elettorale *

Le proposte di candidatura devono pervenire all'autorità competente per la ricezione delle proposte di candidatura al più tardi il settimo giorno dopo il primo turno. Sono ammesse nuove candidature. *

Per l'ulteriore procedura fanno stato per analogia gli articoli 19c-19f e l'articolo 19h. *

Art. 19j * Elezioni suppletive

In caso di elezione suppletiva, la procedura si conforma agli articoli 19b-19i. L'autorità competente per la ricezione delle proposte di candidatura fissa, in osservanza dell'articolo 17 capoverso 1, il termine per la pubblicazione dell'invito all'inoltro delle proposte di candidatura. *

… *

2.2.b Elezione tacita dei membri dei tribunali regionali *

Art. 19k * Campo d'applicazione

Per le elezioni di rinnovo e per le elezioni suppletive per i membri dei tribunali regionali è possibile un'elezione tacita nel primo e in un eventuale secondo turno elettorale.

Art. 19l * Procedura

In caso di elezioni per il rinnovo, la procedura si conforma agli articoli 19b-19i e in caso di elezioni suppletive all'articolo 19j.

Art. 19m * Applicazione

Un'elezione è tacita quando il numero delle persone validamente proposte corrisponde al numero di seggi da assegnare, se il Tribunale d'appello non ritiene inidoneo nessun candidato. In caso contrario si procede a un'elezione pubblica. *

La commissione amministrativa del tribunale regionale competente decide senza indugio in merito all'applicazione dell'elezione tacita e pubblica la decisione nel Foglio ufficiale cantonale e nei mezzi di pubblicazione usuali del luogo.

2.3. Materiale elettorale e di voto

Art. 20 Messa a disposizione

Il materiale elettorale e di voto viene preparato e recapitato per tempo ai comuni:

  1. dalla Cancelleria dello Stato in caso di elezioni e votazioni federali e cantonali;
  2. dal tribunale regionale in caso di elezioni dei tribunali regionali;
  3. dal comitato regionale in caso di elezioni dei membri del Gran Consiglio, nonché in caso di votazioni in affari regionali.

Art. 21 Documentazione

Il materiale elettorale e di voto comprende:

  1. in caso di elezioni federali (elezioni del Consiglio nazionale) le schede elettorali e il libretto della votazione federale, in caso di votazioni su oggetti federali le schede di voto, i testi in votazione e le spiegazioni del Consiglio federale;
  2. in caso di elezioni cantonali le schede elettorali, in caso di votazioni su oggetti cantonali le schede di voto, i testi in votazione e le spiegazioni del Gran Consiglio;
  3. in caso di elezioni dei tribunali regionali e di elezioni dei membri del Gran Consiglio le schede elettorali, in caso di votazioni in affari regionali le schede di voto, i testi in votazione e le spiegazioni del comitato regionale;

Art. 22 Contenuto

Le spiegazioni del Gran Consiglio contengono una proposta motivata. Nella motivazione devono essere adeguatamente riportate le considerazioni di una importante minoranza del Gran Consiglio. In caso di iniziative e di referendum si deve tenere conto delle opinioni principali dei promotori.

Art. 23 Lingua

Il materiale per le votazioni cantonali viene pubblicato in lingua tedesca, romancia e italiana e spedito ai comuni a seconda della loro appartenenza linguistica. Gli aventi diritto di voto possono comunicare alla sovrastanza comunale in quale lingua desiderano ricevere il materiale di voto.

Art. 24 Invio

I comuni provvedono affinché ogni avente diritto di voto riceva il materiale di voto (testi in votazione, spiegazioni, schede di voto, carta di legittimazione, materiale per il voto per corrispondenza) al più presto quattro e al più tardi tre settimane prima del giorno della votazione.

Per le elezioni le schede elettorali, la carta di legittimazione e il materiale per il voto per corrispondenza devono essere inviati ad ogni avente diritto di voto al più presto quattro settimane e al più tardi dieci giorni prima del giorno dell'elezione.

2.4. Esercizio del diritto di voto

Art. 25 Modalità 1. In affari federali e cantonali *

Consegnando la carta di legittimazione, gli aventi diritto di voto possono deporre il proprio voto personalmente nell'urna, per tempo presso un ufficio designato dal comune o votare per corrispondenza. Il voto per corrispondenza è ammesso a partire dalla ricezione del materiale di voto.

Gli aventi diritto di voto che per invalidità o altre ragioni sono durevolmente impossibilitati a svolgere personalmente le necessarie operazioni di voto, possono autorizzare una persona avente diritto di voto a loro scelta.

Il voto elettronico si conforma agli articoli 30a segg. *

Art. 26 2. In affari regionali *

Qualora sia prevista la votazione alle urne, l'esercizio del diritto di voto si conforma all'articolo 25. *

In caso contrario l'esercizio del diritto di voto avviene nei comuni. *

Art. 26a * 3. In affari comunali

Qualora sia prevista la votazione alle urne, l'esercizio del diritto di voto si conforma all'articolo 25.

Art. 26b * Spese

In caso di voto per corrispondenza, le spese di rispedizione via posta A all'interno della Svizzera vengono assunte dal Cantone.

Art. 27 Schede elettorali e di voto 1. Contenuto *

In caso di votazioni su oggetti, la scheda di voto contiene la domanda posta in votazione e lo spazio per la risposta. *

In caso di elezioni cantonali e regionali secondo il sistema maggioritario la scheda elettorale contiene: *

  1. con numerazione progressiva, i cognomi e i nomi dei candidati figuranti sulle proposte di candidatura valide in ordine alfabetico e le ulteriori informazioni relative ai candidati (anno di nascita, designazione della professione, domicilio ed eventualmente appartenenza a un partito o a un gruppo nonché, nel caso di candidati uscenti, l'annotazione "uscente");
  2. prima di ogni nome, una casella nella quale apporre una crocetta.

Art. 27a * 2. Compilazione

Per l'espressione del voto devono essere utilizzate le schede elettorali e di voto ufficiali.

Le schede elettorali e di voto devono essere compilate rispettivamente modificate personalmente e a mano. È fatto salvo l'articolo 25 capoverso 2.

Sulle schede elettorali per le elezioni cantonali e regionali secondo il sistema maggioritario, per esprimere il voto occorre apporre una crocetta (x) nella casella prevista accanto ai nomi prestampati dei candidati. Se il nome di una persona proposta viene segnato con una crocetta e al contempo viene cancellato, il voto non viene considerato.

Art. 28 Votazione alle urne 1. Orari di apertura dei seggi, voto anticipato

Il giorno della votazione o dell'elezione i seggi devono rimanere aperti almeno mezz'ora e venire chiusi al più tardi alle ore 12.

I comuni devono inoltre permettere agli aventi diritto di voto l'esercizio del diritto di voto, tramite busta chiusa, nell'urna oppure presso un ufficio durante le ore d'ufficio, almeno in due dei quattro giorni precedenti quello della votazione o dell'elezione.

Art. 29 2. Controllo delle urne

Per ogni urna due membri dell'ufficio elettorale o due persone designate da questo provvedono ad un regolare svolgimento delle votazioni.

Le urne devono essere tenute sotto chiave al di fuori degli orari di apertura e possono venire aperte e svuotate solo immediatamente prima dell'inizio dello spoglio.

Art. 30 Locali di voto

Il locale di voto non può essere utilizzato contemporaneamente per altri scopi. Anche gli accessi al locale di voto non possono essere ostacolati da altre operazioni o altri eventi. In particolare è vietata la raccolta di firme.

2.4.a Voto elettronico *

Art. 30a * Principio

Il voto può essere espresso in forma elettronica se sono soddisfatti i presupposti tecnici e organizzativi per uno svolgimento conforme alle prescrizioni di legge.

Il Governo può limitare l'esercizio del voto elettronico a luoghi, date e oggetti determinati.

I comuni decidono se e in quale misura avvalersi della possibilità di introdurre il voto elettronico. La decisione spetta al municipio.

Il Cantone può erogare contributi una tantum per gli adeguamenti necessari del loro software ai comuni che introducono il voto elettronico.

Art. 30b * Regioni e comuni

Per chiamate alle urne regionali o comunali, il voto elettronico è di norma possibile nelle date di votazione in bianco della Confederazione e al massimo in due date supplementari.

In caso di chiamate alle urne regionali che si tengono in concomitanza con chiamate alle urne federali, cantonali o comunali, le regioni con comuni che hanno introdotto il voto elettronico devono rendere possibile il voto elettronico.

I comuni che hanno introdotto il voto elettronico soltanto per le chiamate alle urne sovracomunali non possono svolgere le proprie chiamate alle urne comunali in concomitanza con le chiamate alle urne federali, cantonali o regionali.

Art. 30c * Annuncio e revoca, effetti

Gli aventi diritto di voto che in occasione di votazioni o elezioni intendono esprimere il proprio voto in forma elettronica devono annunciarsi per il voto elettronico.

È possibile annunciarsi e comunicare la revoca prima di ogni chiamata alle urne.

Gli aventi diritto di voto annunciati ricevono il materiale elettorale e di voto esclusivamente in forma elettronica, qualora siano soddisfatti i presupposti tecnici e organizzativi per il voto elettronico senza carta. Durante una fase transitoria essi ricevono una carta di legittimazione speciale.

Gli aventi diritto di voto annunciati possono esprimere il proprio voto tramite le altre forme di espressione del voto (per corrispondenza o alle urne) solo in casi eccezionali.

Il Governo disciplina gli ulteriori dettagli in un'ordinanza.

Art. 30d * Voto nullo

Il voto elettronico è nullo se esso:

  1. non avviene nella forma e con la codifica previste;
  2. non perviene entro la chiusura dell'urna elettronica;
  3. non può essere decodificato e letto;
  4. è avvenuto abusivamente.

Art. 30e * Verifica

Il Governo provvede affinché la determinazione dei risultati di qualsiasi chiamata alle urne venga verificata da organi indipendenti.

2.5. Determinazione del risultato dell'elezione e della votazione

Art. 31 Spoglio 1. Momento, mezzi

Dopo la chiusura dei seggi si deve iniziare immediatamente con lo spoglio dei voti. Vengono prese in considerazione le schede elettorali e di voto che si trovano nelle urne o che sono pervenute fino a quel momento.

Le schede elettorali e di voto pervenute prima del giorno della votazione possono venire contate a partire dal venerdì. In casi eccezionali, con un'autorizzazione della Cancelleria dello Stato, lo spoglio può essere iniziato già prima.

E' consentito l'impiego di strumenti meccanici o elettronici per il rilevamento automatico e la determinazione automatica delle schede elettorali e di voto se queste procedure sono altrettanto affidabili. Il Governo può disporre il loro impiego.

Art. 32 2. Valori da rilevare

Devono essere rilevati:

  1. il numero degli aventi diritto di voto;
  2. il numero dei votanti (delle schede elettorali o di voto pervenute);
  3. il numero delle schede elettorali o di voto in bianco, nulle e valide;
  4. in caso di votazioni su oggetti: il numero dei sì e dei no, nonché il risultato di una eventuale domanda sussidiaria;
  5. in caso di elezioni: il numero dei suffragi ottenuti da ciascun candidato.

Art. 33 3. Schede elettorali o di voto bianche, voti in bianco *

In caso di elezioni cantonali e regionali secondo il sistema maggioritario le schede elettorali sono considerate bianche se non vi è stata apposta nessuna scritta. *

Le schede di voto sono considerate bianche se non riportano alcuna risposta alla domanda posta in votazione. Se una scheda di voto contiene più domande, le domande senza risposta sono considerate come voti in bianco. *

Art. 34 4. Schede elettorali o di voto nulle

Le schede elettorali o di voto sono nulle se:

  1. non sono quelle ufficiali;
  2. non sono compilate a mano;
  3. contengono espressioni ingiuriose o contrassegni manifesti;
  4. sono illeggibili o comunque non esprimono chiaramente la volontà del votante;
  5. mancano parti essenziali;
  6. figurano indicazioni come "finora" e simili.

In caso di elezioni cantonali e regionali secondo il sistema maggioritario sono inoltre considerate nulle le schede elettorali sulle quali il numero dei nomi segnati con una crocetta è superiore al numero di persone da eleggere. *

In caso di voto per corrispondenza le schede elettorali o di voto sono inoltre nulle se:

  1. la carta di legittimazione non è allegata o firmata;
  2. la busta di trasmissione non è stata imbucata nella bucalettere designata dal comune oppure giunge in ritardo;
  3. la busta di trasmissione non è chiusa;
  4. la busta di trasmissione contiene più buste di voto che carte di legittimazione;
  5. la busta di trasmissione oppure la busta di voto per la medesima elezione o votazione contiene più schede elettorali o di voto di contenuto diverso, ma soltanto una carta di legittimazione. Se il loro contenuto è uguale, una di esse è valida;
  6. in caso di rappresentanza di persone portatrici di handicap (invalidi) il voto per corrispondenza non è avvenuto tramite la persona di fiducia autorizzata.

Art. 35 5. Voti nulli in caso di elezioni comunali secondo il sistema maggioritario senza schede elettorali a crocette *

Se il diritto comunale non stabilisce nulla al riguardo, in caso di elezioni comunali secondo il sistema maggioritario senza schede elettorali a crocette, per quanto riguarda la nullità di voti fanno stato le regolamentazioni di cui al capoverso 2 e al capoverso 3. *

Un voto è nullo se: *

  1. viene dato a una persona non eleggibile;
  2. viene dato a una persona il cui nome figura già sulla stessa scheda elettorale (cumulazione);
  3. permangono dubbi fondati riguardo alla sua attribuzione.

Se una scheda elettorale contiene più nomi validi rispetto al numero di persone da eleggere, i voti eccedenti sono nulli. I nomi vengono cancellati dal basso verso l'alto e da destra verso sinistra. *

Art. 36 Comunicazione dei risultati

L'ufficio elettorale comunica immediatamente i risultati comunali: *

  1. alla Cancelleria dello Stato in caso di elezioni e votazioni federali e cantonali nonché in caso di elezioni dei membri del Gran Consiglio;
  2. al tribunale regionale in caso di elezioni dei tribunali regionali;
  3. al comitato regionale in caso di votazioni in affari regionali.

L'ufficio elettorale redige inoltre per ogni votazione un verbale con le indicazioni ai sensi dell'articolo 32 e lo trasmette immediatamente, unitamente alle schede elettorali o di voto, agli uffici competenti.

… *

Il giorno seguente all'elezione i tribunali regionali comunicano per iscritto alla Cancelleria dello Stato i risultati delle elezioni dei tribunali regionali. *

Art. 37 Somma dei risultati comunali

Sommando i risultati comunali, la Cancelleria dello Stato determina il risultato cantonale in caso di elezioni e votazioni federali e cantonali nonché i risultati dei singoli circondari elettorali in caso di elezioni dei membri del Gran Consiglio. Essa redige un verbale al riguardo. *

In caso di elezioni del tribunale regionale il compito spetta al tribunale regionale e in caso di votazioni in affari regionali il compito spetta al comitato regionale. *

Art. 38 Valutazione dei risultati 1. Votazioni su oggetti

Una proposta in votazione è accolta se il numero dei sì supera quello dei no. Suffragi in bianco e nulli non entrano in considerazione.

Se il testo in votazione permette di accettare due proposte alternative ed entrambe ottengono più sì rispetto ai no, è determinante una domanda sussidiaria.

Art. 39 2. Elezioni a) Maggioranza richiesta

Risulta eletto chi ottiene la maggioranza assoluta nel primo turno elettorale. Il totale di tutti i suffragi validi ottenuti dai candidati viene diviso per il doppio dei seggi vacanti. Il numero intero immediatamente superiore è la maggioranza assoluta.

Se più persone ottengono la maggioranza assoluta rispetto ai seggi da occupare, vengono eletti i candidati con il numero di voti più alto.

Art. 40 b) Secondo turno elettorale

Se in un'elezione individuale non viene eletto nessun candidato o se in elezioni collettive vengono eletti meno candidati rispetto al numero di seggi da occupare, si effettua un secondo turno elettorale libero. Vengono eletti quei candidati che hanno raccolto il maggior numero di suffragi (maggioranza relativa).

Art. 41 c) Sorteggio

Se più persone ottengono lo stesso numero di voti, la sorte decide sull'elezione oppure sulla successione nella graduatoria elettorale. Il sorteggio è effettuato:

  1. dal Governo in caso di elezioni cantonali;
  2. dalla commissione amministrativa in caso di elezioni dei tribunali regionali.

Per quanto possibile gli interessati vengono invitati al sorteggio. Per il resto l'autorità competente stabilisce la procedura.

2.6. Conclusione della procedura

Art. 42 Pubblicazione 1. Risultato provvisorio

I risultati provvisori delle elezioni e delle votazioni cantonali nonché quelli delle elezioni dei membri del Gran Consiglio vengono pubblicati immediatamente dalla Cancelleria dello Stato, quelli delle elezioni dei tribunali regionali dal tribunale regionale e quelli delle votazioni in affari regionali dal comitato regionale. *

Art. 43 2. Secondo conteggio

Se la differenza dei voti ottenuti dall'ultima persona eletta e dalla prima non eletta rispettivamente tra i sì e i no nel risultato complessivo provvisorio di un'elezione secondo il sistema maggioritario o di una votazione ammonta a meno dello 0,3 per cento delle schede di voto valide consegnate, deve essere eseguito d'ufficio un secondo conteggio. *

Per il resto, se sussistono indizi concreti di irregolarità, un secondo conteggio viene ordinato dal Governo in caso di elezioni e votazioni cantonali nonché in caso di elezioni dei membri del Gran Consiglio, dalla commissione amministrativa in caso di elezioni dei tribunali regionali e dal comitato regionale in caso di votazioni in affari regionali. *

Il secondo conteggio può venire eseguito in modo centralizzato dalla Cancelleria dello Stato in caso di elezioni e votazioni cantonali nonché in caso di elezioni dei membri del Gran Consiglio, dal tribunale regionale o dal comitato regionale in caso di elezioni dei tribunali regionali rispettivamente di votazioni a livello regionale, oppure nei comuni su disposizione di questi organi. *

Art. 44 3. Risultato consolidato

In base ai verbali dei comuni o a un eventuale secondo conteggio i risultati consolidati delle elezioni e delle votazioni cantonali nonché quelli delle elezioni dei membri del Gran Consiglio vengono pubblicati dalla Cancelleria dello Stato nel Foglio ufficiale cantonale con l'indicazione relativa al diritto di ricorso. *

In caso di elezioni dei tribunali regionali e di votazioni a livello regionale la pubblicazione compete al tribunale regionale rispettivamente al comitato regionale nel rispettivo organo di pubblicazione. *

Art. 45 Accertamento

Scaduto il termine d'impugnazione o evasi i ricorsi, il Governo accerta in modo vincolante il risultato delle elezioni del Consiglio degli Stati e delle votazioni cantonali e il Gran Consiglio quello delle elezioni dei membri del Gran Consiglio nonché delle elezioni dei Consiglieri di Stato. *

Art. 46 Accettazione della nomina

Ha accettato la nomina chi entro otto giorni dalla pubblicazione ufficiale del risultato non la declina con comunicazione scritta al Governo rispettivamente alla commissione amministrativa. *

In caso di incompatibilità fra due cariche l'accettazione della nomina implica la rinuncia alla carica precedente incompatibile con la nuova.

Se più persone vengono nominate contemporaneamente in un'autorità, della quale non possono far parte allo stesso tempo, è valida la nomina della persona che era finora in carica o, in caso di nuova nomina contemporanea, della persona che ha ottenuto più voti. In caso di elezione suppletiva la persona già in carica ha la precedenza su quella neoeletta.

Art. 47 Elezione complementare

Un seggio divenuto vacante in seguito a rinuncia della persona eletta viene attribuito secondo le disposizioni valide per le elezioni suppletive.

3. Sospensione e destituzione

Art. 48 Competenza, motivi

Con una maggioranza di tre quarti dei membri, il Gran Consiglio può destituire un membro del Gran Consiglio o del Governo prima della scadenza del suo mandato se:

  1. intenzionalmente o per negligenza grave, ha violato in modo grave i suoi doveri d'ufficio;
  2. ha durevolmente perso la capacità di esercitare il suo ufficio o
  3. è stato condannato con sentenza definitiva a causa di un crimine.

Art. 49 Procedura 1. Decreto d'avvio *

Il Gran Consiglio avvia d'ufficio o su segnalazione un procedimento di destituzione, se è dato un sospetto iniziale fondato relativo alla sussistenza di un motivo di destituzione. *

Va previamente sentito il membro interessato. Occorre procedere a ulteriori accertamenti nella misura in cui siano indispensabili per l'adozione del decreto d'avvio. *

Art. 51 2. Sospensione *

A maggioranza di tre quarti dei membri, il Gran Consiglio può decidere una sospensione se è stata resa credibile la sussistenza di un motivo di destituzione e se il funzionamento dell'autorità interessata è minacciato. *

Questa disposizione può essere associata a una riduzione del salario fino alla metà dello stesso, se molto probabilmente un ritorno in carica può essere escluso e alla persona interessata viene consentito l'esercizio di un'attività lucrativa. *

Art. 52 3. Decisione finale *

Il Gran Consiglio conclude il procedimento di destituzione disponendo una destituzione oppure abbandonando il procedimento di destituzione. *

Se il quorum per la destituzione non viene raggiunto, il procedimento di destituzione è considerato abbandonato. *

Art. 52a * 4. Istruzione e presentazione della proposta

La commissione del Gran Consiglio competente per la giustizia dirige il procedimento di destituzione fino alla decisione finale quale autorità che si occupa dell'istruzione.

Per la durata del procedimento di destituzione, la commissione del Gran Consiglio competente per la giustizia adotta le necessarie disposizioni provvisionali e determinanti il corso della procedura, nella misura in cui non sia competente il Gran Consiglio. Essa può chiedere una sospensione al Gran Consiglio.

Se le prove necessarie sono state rilevate, in vista della prossima sessione la commissione del Gran Consiglio competente per la giustizia sottopone al Gran Consiglio rapporto e richiesta:

  1. di avviare o di non avviare un procedimento di destituzione, se una tale richiesta non è palesemente infondata;
  2. di disporre una destituzione o di abbandonare il procedimento di destituzione.

Art. 53 * 5. Regolamentazioni complementari *

I membri del Gran Consiglio e del Governo possono essere obbligati a sottoporsi a una visita da parte di un medico di fiducia. *

Se la commissione del Gran Consiglio competente per la giustizia sottopone delle richieste al Gran Consiglio, le frazioni possono sentire la persona interessata e altri membri dell'autorità interessata. *

I procedimenti di destituzione sono gratuiti. In caso di temerarietà possono essere riscosse spese procedurali. *

Le decisioni del Gran Consiglio nonché le decisioni provvisionali e determinanti il corso della procedura adottate dalla commissione del Gran Consiglio competente per la giustizia che comportano uno svantaggio probabilmente irreparabile in futuro possono essere impugnate dinanzi al Tribunale d'appello. *

Per il resto per la procedura di destituzione fanno stato per analogia le disposizioni della legge sulla giustizia amministrativa[6]*

4. Iniziativa

4.1. Iniziativa in affari cantonali

4.1.1. Inoltro e riuscita

4.1.1.1. Iniziativa popolare

Art. 54 Lista delle firme

L'iniziativa si basa sulla raccolta di singole firme su liste appositamente concepite.

Ogni lista delle firme deve contenere le seguenti indicazioni:

  1. il nome del comune in cui i firmatari della lista hanno diritto di voto;
  2. il titolo e il testo dell'iniziativa;
  3. la data di pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale;
  4. una clausola di ritiro incondizionata;
  5. il nome e l'indirizzo di almeno sette promotori dell'iniziativa aventi diritto di voto (comitato d'iniziativa);
  6. l'avvertenza secondo cui è punibile chiunque, senza diritto, firmi una domanda d'iniziativa o alteri il risultato di una raccolta di firme per un'iniziativa popolare (art. 282 CP)[7] oppure chiunque si renda colpevole di corruzione attiva o passiva nell'ambito della medesima (art. 281 CP);
  7. l'attestazione del diritto di voto dei firmatari.

Il titolo dell'iniziativa non può trarre in inganno, essere ingiurioso o eccessivamente lungo, contenere pubblicità commerciale o personale e dare adito a confusione.

Art. 55 Esame preliminare

Prima della raccolta delle firme il comitato d'iniziativa inoltra alla Cancelleria dello Stato la lista per le firme, per l'esame preliminare formale.

Se il titolo dell'iniziativa o la forma della lista per le firme non è conforme alle prescrizioni legali, la Cancelleria dello Stato decide le modifiche necessarie dopo aver sentito il comitato d'iniziativa.

Art. 56 Deposito della lista delle firme, pubblicazione

Prima della raccolta delle firme la lista definitiva per le firme deve essere depositata presso la Cancelleria dello Stato.

La Cancelleria dello Stato pubblica il titolo, il testo e il nome dei promotori dell'iniziativa nel Foglio ufficiale cantonale.

Art. 57 Firma

L'avente diritto di voto deve apporre a mano e in modo leggibile il proprio nome sulla lista delle firme ed aggiungere la firma autografa.

Gli aventi diritto di voto incapaci di scrivere possono far apporre il proprio nome da una persona avente diritto di voto a loro scelta. Questa appone la propria firma accanto al nome della persona incapace di scrivere e serba il silenzio sul contenuto delle istruzioni ricevute.

L'avente diritto di voto deve fornire tutti gli ulteriori dati necessari all'accertamento della sua identità come i nomi, la data di nascita e l'indirizzo.

L'avente diritto di voto può firmare l'iniziativa una volta soltanto.

Art. 58 Attestazione del diritto di voto

Le liste delle firme vanno inoltrate in tempo utile prima della decorrenza del termine di raccolta al responsabile del catalogo elettorale del comune in cui i firmatari hanno il diritto di voto.

Il responsabile del catalogo elettorale attesta che i firmatari del comune annotato sulla lista delle firme, hanno diritto di voto in affari cantonali e restituisce immediatamente le liste ai mittenti. I nomi dei firmatari, che non hanno diritto di voto nel comune, vengono precedentemente cancellati dal responsabile del catalogo elettorale.

L'attestazione deve indicare in parole o cifre il numero delle firme valide, essere datata, recare la firma autografa del responsabile del catalogo elettorale ed essere contrassegnata dal timbro ufficiale.

L'attestazione del diritto di voto viene rilasciata se, nel giorno in cui la lista delle firme viene inoltrata per l'attestazione, il firmatario è iscritto nel catalogo elettorale. L'attestazione può essere eseguita in blocco per più liste.

Le attestazioni rilasciate prima della pubblicazione dell'iniziativa nel Foglio ufficiale cantonale sono nulle.

Art. 59 Diniego dell'attestazione del diritto di voto

L'attestazione del diritto di voto è negata se non sono adempiuti i presupposti di cui agli articoli 57 e 58 capoversi 1 e 4.

Se gli aventi diritto di voto hanno firmato più volte, viene convalidata una sola firma.

Il motivo del diniego va indicato sulla lista delle firme.

Art. 60 Inoltro

Le liste delle firme devono essere inoltrate in blocco alla Cancelleria dello Stato al più tardi un anno dopo la pubblicazione del testo dell'iniziativa nel Foglio ufficiale cantonale. Con l'inoltro si conclude la raccolta delle firme.

Le liste delle firme inoltrate non vengono restituite e non possono essere consultate.

Art. 61 Riuscita

La Cancelleria dello Stato esamina se le liste delle firme corrispondono a quella depositata, sono state inoltrate nei termini e soddisfano le prescrizioni formali.

Essa accerta il numero totale delle firme valide.

Sono nulle le firme sulle liste che non soddisfano i requisiti di cui agli articoli 54, 58 capoverso 1 o 60, nonché quelle di firmatari il cui diritto di voto non è stato attestato o lo è stato invalidamente o a torto.

La Cancelleria dello Stato presenta rapporto al Governo sull'esito dell'esame e presenta l'istanza sulla riuscita dell'iniziativa.

Il Governo decide sulla riuscita dell'iniziativa. La decisione deve essere pubblicata nel Foglio ufficiale cantonale.

Art. 62 Ritiro

Ogni iniziativa può essere ritirata dal comitato d'iniziativa. La dichiarazione di ritiro è vincolante se è firmata dalla maggioranza assoluta dei membri aventi diritto di voto del comitato d'iniziativa.

Il ritiro è ammesso fino al momento in cui viene fissata la data della votazione popolare. In caso di iniziativa in forma generica, approvata dal Gran Consiglio, il ritiro è ammesso sino all'emanazione del decreto di approvazione.

Il ritiro deve essere notificato alla Cancelleria dello Stato all'attenzione del Gran Consiglio.

4.1.1.2. Iniziativa dei comuni

Art. 63 Competenza, requisiti formali

Le iniziative dei comuni vengono realizzate con decisioni concordi da parte delle sovrastanze comunali, nella misura in cui il diritto comunale non preveda una regolamentazione diversa. Queste decisioni non sono soggette a referendum.

Le decisioni devono contenere le seguenti indicazioni:

  1. il titolo e il testo dell'iniziativa;
  2. una clausola di ritiro incondizionata;
  3. il nome del comune responsabile.

Il titolo dell'iniziativa non può trarre in inganno, essere ingiurioso o eccessivamente lungo, contenere pubblicità commerciale o personale e dare adito a confusione.

Art. 64 Esame preliminare

Il comune responsabile inoltra alla Cancelleria dello Stato il titolo dell'iniziativa per l'esame preliminare formale.

Se il titolo dell'iniziativa non è conforme alle prescrizioni legali, la Cancelleria dello Stato decide le modifiche necessarie dopo aver sentito il comune responsabile.

Art. 65 Pubblicazione

Prima della decisione da parte delle sovrastanze comunali il comune responsabile deposita presso la Cancelleria dello Stato il titolo e il testo definitivo dell'iniziativa.

Il titolo e il testo dell'iniziativa, nonché il nome del comune responsabile vengono pubblicati dalla Cancelleria dello Stato nel Foglio ufficiale cantonale.

Le decisioni comunali prese prima della pubblicazione dell'iniziativa nel Foglio ufficiale cantonale sono nulle.

Art. 66 Inoltro e riuscita

Il comune responsabile deve inoltrare in blocco alla Cancelleria dello Stato l'iniziativa, le decisioni comunali ed i relativi estratti dei verbali al più tardi un anno dopo la pubblicazione del testo dell'iniziativa nel Foglio ufficiale cantonale.

La Cancelleria dello Stato esamina se l'iniziativa è stata inoltrata nei termini e se soddisfa le prescrizioni formali.

Essa presenta rapporto al Governo sull'esito dell'esame e presenta l'istanza sulla riuscita dell'iniziativa.

Il Governo accerta la riuscita dell'iniziativa e pubblica la sua decisione nel Foglio ufficiale cantonale.

Art. 67 Ritiro dell'iniziativa

Ogni iniziativa dei comuni può essere ritirata.

Il ritiro dell'iniziativa dei comuni è deciso se la relativa decisione viene ritirata da così tanti comuni da non essere più soddisfatto il quorum necessario ai sensi dell'articolo 12 capoverso 1 rispettivamente 2 della Costituzione cantonale[8].

Si applica per analogia l'articolo 62 capoversi 2 e 3.

4.1.2. Trattazione e votazione

Art. 68 Trattazione in Gran Consiglio

Entro un anno dall'inoltro il Governo sottopone al Gran Consiglio le iniziative riuscite, unitamente al proprio messaggio.

Art. 69 Iniziative in forma elaborata

Se il Gran Consiglio approva un'iniziativa in forma elaborata senza controprogetto, l'iniziativa viene considerata come una decisione propria soggetta a referendum.

Se il Gran Consiglio approva l'iniziativa e presenta un controprogetto, si tiene una votazione popolare. Nelle spiegazioni viene esposto che il Gran Consiglio predilige il controprogetto.

Se il Gran Consiglio respinge l'iniziativa con o senza controprogetto, si tiene una votazione popolare.

Art. 70 Iniziative in forma generica 1. Votazione popolare

Se il Gran Consiglio respinge un'iniziativa in forma generica con o senza controprogetto, si tiene una votazione popolare.

Se il Gran Consiglio approva un'iniziativa in forma generica e presenta un controprogetto, si tiene una votazione popolare. Nelle spiegazioni viene esposto che il Gran Consiglio predilige il controprogetto.

Se il Gran Consiglio approva un'iniziativa in forma generica senza controprogetto, non si tiene una votazione popolare.

Art. 71 2. Esecuzione

Se il Popolo o il Gran Consiglio approva un'iniziativa in forma generica, il Governo sottopone al Gran Consiglio un progetto elaborato entro un anno dall'approvazione.

Se il Gran Consiglio approva il progetto senza controprogetto, questo viene considerato come una decisione propria soggetta a referendum.

Se il Gran Consiglio approva il progetto e presenta un controprogetto, si tiene una votazione popolare. Nelle spiegazioni viene esposto che il Gran Consiglio predilige il controprogetto.

Se il Gran Consiglio respinge il progetto con o senza controprogetto, si tiene una votazione popolare.

Art. 72 Procedura in caso di doppia votazione

Se il Gran Consiglio contrappone un controprogetto a un'iniziativa o a un progetto elaborato in esecuzione di una proposta generica, sulla stessa scheda di voto si porranno agli aventi diritto di voto le seguenti domande:

1. Accettate l'iniziativa/il progetto?
2. Accettate il controprogetto del Gran Consiglio?
3. Nel caso in cui venissero accettati sia l'iniziativa/il progetto che il controprogetto: deve entrare in vigore l'iniziativa /il progetto oppure il controprogetto?

La maggioranza assoluta viene determinata separatamente per ciascuna domanda. Le domande senza risposta non vengono considerate.

Se vengono accettati sia l'iniziativa popolare/il progetto che il controprogetto, è decisivo il risultato della terza domanda. Entra in vigore la proposta che a questa domanda ha ottenuto il maggior numero di voti.

Se l'iniziativa/il progetto e il controprogetto ottengono lo stesso numero di voti, la preferenza viene data alla proposta che:

  1. presenta la maggiore differenza di voti nella domanda principale;
  2. ottiene meno no nella domanda principale se la differenza di voti è uguale.

Se sia la differenza di voti che il numero dei no sono uguali, decide il sorteggio effettuato dal Governo.

4.2. Iniziativa in affari regionali e comunali *

Art. 73 Principio

Le regioni e i comuni garantiscono l'esercizio del diritto d'iniziativa ai sensi delle disposizioni seguenti. Essi possono ampliarlo, in particolare riducendo il numero di firme necessarie o permettendo l'iniziativa sotto forma di progetto elaborato. *

Art. 74 Iniziativa in affari regionali *

Le disposizioni sul diritto di iniziativa nei comuni valgono per analogia per le regioni. *

Art. 75 Iniziativa in comuni con assemblea comunale

Una iniziativa sotto forma di proposta generica può:

  1. venire inoltrata alla sovrastanza comunale da almeno un quarto degli aventi diritto di voto oppure
  2. venire dichiarata rilevante come mozione dall'assemblea comunale su proposta di un avente diritto di voto.

Entro un anno al massimo, la sovrastanza comunale deve presentare alla prossima assemblea comunale ordinaria un progetto elaborato, una perizia ed eventualmente un controprogetto per un oggetto di sua competenza.

Art. 76 Iniziativa in comuni senza assemblea comunale

Nei comuni senza assemblea comunale l'iniziativa può essere inoltrata alla sovrastanza comunale da almeno il 15 per cento degli aventi diritto di voto.

Se l'iniziativa contiene una proposta generica su un oggetto di competenza del Popolo, la sovrastanza comunale deve sottoporre l'iniziativa a votazione popolare entro un anno dall'inoltro, unitamente ad una perizia ed eventualmente a un controprogetto. Nel caso in cui il dibattito preliminare spetti al consiglio comunale, il termine è di un anno e mezzo.

Se la sovrastanza comunale o il consiglio comunale, qualora il dibattito preliminare spetti a quest'ultimo, accetta l'iniziativa, non si tiene la votazione popolare.

Se il Popolo o la sovrastanza comunale rispettivamente il consiglio comunale accetta un'iniziativa, la sovrastanza comunale elabora un relativo progetto. Questo progetto, unitamente ad una perizia ed eventualmente un controprogetto, deve essere sottoposto a votazione popolare entro un anno dall'accettazione dell'iniziativa o entro un anno e mezzo, se il dibattito preliminare spetta al consiglio comunale.

Art. 77 Iniziative non conformi al diritto

Le iniziative di contenuto non conforme al diritto non vengono sottoposte a votazione popolare.

La sovrastanza comunale o il consiglio comunale, qualora il dibattito preliminare spetti a quest'ultimo, comunicano per iscritto la loro decisione motivata ai promotori.

5. Procedura per il referendum facoltativo in affari cantonali

5.1. Referendum popolare

Art. 78 Pubblicazione

Le leggi ed i decreti del Gran Consiglio che sottostanno al referendum facoltativo devono essere pubblicati nel Foglio ufficiale cantonale al termine della sessione del Gran Consiglio. La pubblicazione indica la possibilità del referendum facoltativo e la scadenza del termine di referendum.

Art. 79 Lista delle firme

L'adesione al referendum avviene mediante firme singole sulle relative liste.

Le liste delle firme possono avere per oggetto solo una legge o un decreto.

Ogni lista delle firme deve contenere le seguenti indicazioni:

  1. il nome del comune in cui i firmatari della lista hanno diritto di voto;
  2. la denominazione della legge o del decreto con data d'approvazione da parte del Gran Consiglio;
  3. la domanda d'attuazione di una votazione popolare su tale legge o decreto;
  4. l'avvertenza secondo cui è punibile chiunque, senza diritto, partecipi ad un referendum o alteri il risultato di una raccolta di firme per un referendum (art. 282 CP)[9] oppure chiunque si renda colpevole di corruzione attiva o passiva nell'ambito della medesima (art. 281 CP).

Art. 80 Norme complementari

Le disposizioni sulla firma (art. 57), sulle attestazioni del diritto di voto (art. 58) e sul diniego delle attestazioni (art. 59), valide per l'iniziativa popolare, fanno stato per analogia anche per il referendum popolare.

Art. 81 Inoltro, esclusione, ritiro

Le liste delle firme devono essere inoltrate in blocco alla Cancelleria dello Stato entro 90 giorni dalla pubblicazione della legge o del decreto nel Foglio ufficiale cantonale. Con l'inoltro si conclude la raccolta delle firme.

Le liste delle firme inoltrate non vengono restituite e non possono essere consultate.

Non è ammesso il ritiro di un referendum.

Art. 82 Riuscita

La Cancelleria dello Stato esamina se le liste delle firme sono state inoltrate nei termini e soddisfano le prescrizioni formali.

Essa accerta il numero totale delle firme valide.

Sono nulle le firme sulle liste che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 58 capoverso 1 in unione con gli articoli 80 o 81, nonché quelle di firmatari il cui diritto di voto non è stato attestato o lo è stato invalidamente o a torto.

La Cancelleria dello Stato presenta rapporto al Governo sull'esito dell'esame e presenta l'istanza sulla riuscita del referendum.

Il Governo decide sulla riuscita del referendum.

Art. 83 Votazione popolare

Se il referendum è riuscito, il Governo indice la votazione popolare e pubblica la sua decisione nel Foglio ufficiale cantonale.

Art. 84 Mancata realizzazione

Se non viene presentato un referendum oppure esso non è valido, il Governo dichiara che la legge o il decreto ha acquistato effetto esecutivo. Questa decisione deve essere pubblicata nel Foglio ufficiale cantonale.

5.2. Referendum dei comuni

Art. 85 Pubblicazione

La disposizione valida per il referendum popolare sulla pubblicazione ufficiale delle leggi e dei decreti del Gran Consiglio (art. 78) si applica per analogia anche al referendum dei comuni.

Art. 86 Competenza, requisiti formali

I referendum dei comuni ai sensi dell'articolo 17 della Costituzione cantonale vengono realizzati con decisioni concordi da parte delle sovrastanze comunali, nella misura in cui il diritto comunale non preveda una regolamentazione diversa.

La decisione della sovrastanza comunale deve contenere la legge o il decreto del Gran Consiglio contro la quale o il quale viene presentato il referendum, nonché il nome del comune responsabile.

Art. 87 Inoltro, ritiro

Il referendum, le decisioni comunali ed i relativi estratti dei verbali devono essere inoltrati dal comune responsabile alla Cancelleria dello Stato entro 90 giorni dalla pubblicazione ufficiale della legge o del decreto del Gran Consiglio.

Un referendum non può essere ritirato.

Art. 88 Riuscita

Allo scadere del termine di referendum la Cancelleria dello Stato esamina se il referendum è stato presentato nei termini e se soddisfa le prescrizioni formali.

Essa presenta rapporto al Governo sull'esito dell'esame e presenta l'istanza sulla riuscita del referendum.

Il Governo decide sulla riuscita del referendum.

Art. 89 Votazione popolare

Se il referendum è riuscito, si applicano per analogia le disposizioni valide per il referendum popolare sulla indizione e sullo svolgimento della votazione popolare (art. 83).

Art. 90 Mancata realizzazione

Se non viene presentato un referendum oppure esso non è valido, l'ulteriore procedura si conforma alle disposizioni valide per il referendum popolare (art. 84).

5.3. Referendum a posteriori per leggi urgenti

Art. 91 Procedura

La pubblicazione ufficiale delle leggi urgenti, i requisiti formali del referendum, nonché la presentazione, l'esclusione del ritiro e la riuscita del referendum si conformano alle disposizioni valide per il referendum popolare rispettivamente dei comuni (art. 78 – art. 90).

Art. 92 Votazione popolare

Se il referendum sulla legge dichiarata urgente riesce, il Governo indice la votazione popolare. Questa decisione deve essere pubblicata nel Foglio ufficiale cantonale.

Se la legge dichiarata urgente viene respinta dal Popolo, essa viene subito abrogata.

Una legge dichiarata urgente, non approvata in votazione popolare, non può più essere riproposta.

Art. 93 Mancata riuscita

Se non viene presentato un referendum oppure esso non è valido, la legge dichiarata urgente rimane in vigore ed avviene una pubblicazione ufficiale.

6. Petizione

Art. 94 Petizione

Le petizioni ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione federale[10] devono essere inoltrate per iscritto.

Se l'inoltro non presenta irregolarità di forma o di contenuto, l'autorità interpellata decide se dar seguito alla stessa e, se del caso, in che modo. In caso contrario prende semplicemente atto del relativo inoltro.

Coloro che hanno inoltrato una petizione devono essere informati in modo adeguato sulla trattazione dell'istanza.

7. Rimedi giuridici e disposizioni penali

Art. 95 Ricorso

Può essere presentato ricorso al Governo:

  1. per violazione del diritto di voto giusta gli articoli 3 e 5 e gli articoli 58, 59 e 80 (ricorso di diritto di voto);
  2. per irregolarità nella preparazione o nello svolgimento di votazioni cantonali e elezioni del Consiglio degli Stati (ricorso di votazione e elezione);
  3. contro la decisione della Cancelleria dello Stato relativa alla modifica del titolo di un'iniziativa e la forma della lista delle firme.

Può essere presentato ricorso al Tribunale d'appello per violazione del diritto di voto e irregolarità nella preparazione o nello svolgimento delle elezioni del Gran Consiglio. *

Può essere presentato ricorso alla commissione competente del Gran Consiglio per violazione del diritto di voto e irregolarità nella preparazione o nello svolgimento delle elezioni del Governo.

Può essere presentato ricorso al Tribunale d'appello contro le spiegazioni di voto del Gran Consiglio. Fatto salvo l'articolo 97, la procedura si conforma alla legge sulla giustizia amministrativa. *

Art. 96 Legittimazione

Ogni avente diritto di voto del relativo circolo di elezione o votazione può presentare ricorso di diritto di voto, di elezione o di votazione.

Art. 97 Termine

I ricorsi devono essere presentati entro tre giorni dalla rilevazione del motivo d'impugnazione, tuttavia non oltre il terzo giorno seguente la pubblicazione ufficiale dei risultati di un'elezione o votazione alle seguenti autorità: *

  1. alla Cancelleria dello Stato: ricorsi conformemente all'articolo 95 capoverso 1 e capoverso 3;
  2. al Tribunale d'appello: ricorsi conformemente all'articolo 95 capoverso 2 e capoverso 4.

Art. 98 Atto di ricorso

L'atto di ricorso deve contenere un'istanza e una breve motivazione.

L'atto di ricorso deve essere firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante.

Art. 99 Effetto sospensivo

Al ricorso viene attribuito effetto sospensivo soltanto se questo è ordinato, d'ufficio o su proposta, dall'autorità di ricorso.

Art. 100 Decisione

Se l'autorità di ricorso accerta d'ufficio o su ricorso irregolarità, essa adotta, se possibile prima della conclusione della procedura di elezione o votazione, le disposizioni necessarie per la loro eliminazione.

Se vi sono irregolarità che per genere o entità potevano influire in modo decisivo sul risultato, l'autorità di ricorso rettifica il risultato o annulla l'elezione o votazione.

L'autorità di ricorso respinge ricorsi senza ulteriore esame, se accerta che il genere o l'entità delle irregolarità contestate non potevano influire sul risultato dell'elezione o votazione.

Art. 101 Ulteriori prescrizioni procedurali

In caso di procedure di ricorso di diritto di voto, elezione e votazione non sono riscosse né spese procedurali né assegnate indennità alle parti. Sono esclusi dall'esonero delle spese i ricorsi temerari e sconsiderati.

Per il resto sono applicabili le disposizioni della legge sulla giustizia amministrativa, nella misura in cui ciò sia conciliabile con la natura particolare della procedura di elezione e votazione. *

Art. 102 Impugnazione dinanzi al Tribunale d'appello *

Le decisioni del Governo e della commissione competente del Gran Consiglio nonché delle autorità dei tribunali regionali, delle regioni e dei comuni sono soggette a ricorso per violazione dei diritti politici dinanzi al Tribunale d'appello. *

La procedura si conforma alla legge sulla giustizia amministrativa[11]*

Art. 103 Disposizioni penali

I membri di autorità o uffici elettorali, nonché persone ausiliarie che violano obblighi intenzionalmente o per negligenza grave, che competono loro in base alla presente legge o alle disposizioni esecutive, vengono puniti con una multa.

Il perseguimento e la valutazione delle infrazioni si conformano alla legge sulla giustizia penale[12].

8. Disposizioni finali

Art. 104 Esecuzione 1. Governo

Il Governo emana le necessarie disposizioni esecutive, in particolare sulla tenuta del catalogo elettorale, l'indizione e lo svolgimento (esercizio del diritto di voto, spoglio, comunicazione dei risultati) delle elezioni e delle votazioni, nonché sul diritto di iniziativa e di referendum.

Art. 105 2. Regioni *

Le regioni disciplinano la procedura delle elezioni e votazioni in affari regionali, per quanto la presente legge e il Governo non prevedano norme. *

… *

Art. 106 3. Comuni

I comuni emanano per il loro territorio le disposizioni complementari necessarie sulla procedura delle elezioni e votazioni in affari cantonali e regionali. *

Art. 108 Abrogazione del diritto previgente

Al momento dell'entrata in vigore della presente legge viene abrogata la legge sull'esercizio dei diritti politici nel Cantone dei Grigioni del 7 ottobre 1962[13].

Art. 109 Disposizioni transitorie

La presente legge è valida anche per procedure pendenti. Nella misura in cui l'autorità o l'ufficio amministrativo stia già trattando un affare, la loro competenza permane.

Art. 109a * Elezioni dei tribunali regionali nel 2016

Gli aventi diritto di voto della rispettiva regione eleggono con scrutinio separato:

  1. il presidente;
  2. il vicepresidente a tempo pieno o a titolo principale;
  3. i giudici a titolo principale;
  4. gli altri giudici.

La commissione amministrativa del tribunale distrettuale competente e l'ufficio distrettuale competente sono responsabili per il regolare svolgimento delle elezioni dei tribunali regionali per il periodo di carica 2017-2020.

Sono applicabili, per analogia, le disposizioni della presente legge.

Art. 110 Referendum ed entrata in vigore

La presente legge è soggetta a referendum facoltativo.

Essa viene posta in vigore[14] dal Governo dopo l'accettazione da parte della Confederazione[15]

Egress

-

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
17.06.2005 01.01.2006 atto normativo prima versione -
31.08.2006 01.01.2007 Art. 50 cpv. 2 modifica 2006, 3308
31.08.2006 01.01.2007 Art. 53 revisione totale 2006, 3308
31.08.2006 01.01.2007 Art. 101 cpv. 2 modifica 2006, 3308
31.08.2006 01.01.2007 Art. 102 cpv. 2 modifica 2006, 3308
06.12.2006 01.04.2007 Art. 11 cpv. 2 modifica 2006, 4883
27.08.2010 01.01.2011 Titolo 2.2.a introduzione -
27.08.2010 01.01.2011 Art. 19a introduzione -
27.08.2010 01.01.2011 Art. 19b introduzione -
27.08.2010 01.01.2011 Art. 19c introduzione -
27.08.2010 01.01.2011 Art. 19d introduzione -
27.08.2010 01.01.2011 Art. 19e introduzione -
27.08.2010 01.01.2011 Art. 19f introduzione -
27.08.2010 01.01.2011 Art. 19g introduzione -
27.08.2010 01.01.2011 Art. 19h introduzione -
27.08.2010 01.01.2011 Art. 19i introduzione -
27.08.2010 01.01.2011 Art. 19j introduzione -
18.04.2012 01.08.2012 Art. 16 cpv. 1, a) modifica -
13.01.2015 01.01.2016 Art. 1 cpv. 1, a) modifica 2015-005
13.01.2015 01.01.2016 Art. 1 cpv. 1, c) modifica 2015-005
13.01.2015 01.01.2016 Art. 2 cpv. 1 modifica 2015-005
13.01.2015 01.01.2016 Art. 2 cpv. 3 abrogazione 2015-005
13.01.2015 01.01.2016 Art. 8 cpv. 1 modifica 2015-005
13.01.2015 01.01.2016 Art. 8 cpv. 2 modifica 2015-005
13.01.2015 01.01.2016 Art. 9 cpv. 1 modifica 2015-005
13.01.2015 01.01.2016 Art. 10 cpv. 2 modifica 2015-005
13.01.2015 01.01.2016 Art. 15 cpv. 1, a) modifica 2015-005
13.01.2015 01.01.2016 Art. 15 cpv. 1, b) modifica 2015-005
13.01.2015 01.01.2016 Art. 15 cpv. 1, c) modifica 2015-005
13.01.2015 01.01.2016 Art. 15 cpv. 1, d) abrogazione 2015-005
13.01.2015 01.01.2016 Art. 16 cpv. 1, a) modifica 2015-005
13.01.2015 01.01.2016 Art. 16 cpv. 1, c) modifica 2015-005
13.01.2015 01.01.2016 Art. 16 cpv. 1, d) abrogazione 2015-005
13.01.2015 01.01.2016 Art. 20 cpv. 1, b) modifica 2015-005
13.01.2015 01.01.2016 Art. 20 cpv. 1, c) modifica 2015-005
13.01.2015 01.01.2016 Art. 20 cpv. 1, d) abrogazione 2015-005
13.01.2015 01.01.2016 Art. 21 cpv. 1, c) modifica 2015-005
13.01.2015 01.01.2016 Art. 21 cpv. 1, d) abrogazione 2015-005
13.01.2015 01.01.2016 Art. 25 modifica titolo 2015-005
13.01.2015 01.01.2016 Art. 26 modifica titolo 2015-005
13.01.2015 01.01.2016 Art. 26 cpv. 1 modifica 2015-005
13.01.2015 01.01.2016 Art. 26 cpv. 2 modifica 2015-005
13.01.2015 01.01.2016 Art. 36 cpv. 1 modifica 2015-005
13.01.2015 01.01.2016 Art. 36 cpv. 1, b) modifica 2015-005
13.01.2015 01.01.2016 Art. 36 cpv. 1, c) modifica 2015-005
13.01.2015 01.01.2016 Art. 36 cpv. 1, d) abrogazione 2015-005
13.01.2015 01.01.2016 Art. 36 cpv. 3 modifica 2015-005
13.01.2015 01.01.2016 Art. 36 cpv. 4 modifica 2015-005
13.01.2015 01.01.2016 Art. 37 cpv. 2 modifica 2015-005
13.01.2015 01.01.2016 Art. 41 cpv. 1, c) modifica 2015-005
13.01.2015 01.01.2016 Art. 41 cpv. 1, d) abrogazione 2015-005
13.01.2015 01.01.2016 Art. 42 cpv. 1 modifica 2015-005
13.01.2015 01.01.2016 Art. 43 cpv. 2 modifica 2015-005
13.01.2015 01.01.2016 Art. 43 cpv. 3 modifica 2015-005
13.01.2015 01.01.2016 Art. 44 cpv. 2 modifica 2015-005
13.01.2015 01.01.2016 Art. 46 cpv. 1 modifica 2015-005
13.01.2015 01.01.2016 Titolo 4.2. modifica 2015-005
13.01.2015 01.01.2016 Art. 73 cpv. 1 modifica 2015-005
13.01.2015 01.01.2016 Art. 74 modifica titolo 2015-005
13.01.2015 01.01.2016 Art. 74 cpv. 1 modifica 2015-005
13.01.2015 01.01.2016 Art. 102 cpv. 1 modifica 2015-005
13.01.2015 01.01.2016 Art. 105 modifica titolo 2015-005
13.01.2015 01.01.2016 Art. 105 cpv. 1 modifica 2015-005
13.01.2015 01.01.2016 Art. 105 cpv. 2 abrogazione 2015-005
13.01.2015 01.01.2016 Art. 106 cpv. 1 modifica 2015-005
13.01.2015 01.01.2016 Art. 107 abrogazione 2015-005
18.08.2015 01.01.2016 Art. 95 cpv. 4 introduzione 2015-033
18.08.2015 01.01.2016 Art. 97 cpv. 1 modifica 2015-033
18.08.2015 01.01.2016 Art. 97 cpv. 1, a) introduzione 2015-033
18.08.2015 01.01.2016 Art. 97 cpv. 1, b) introduzione 2015-033
02.02.2016 01.02.2016 Art. 1 cpv. 1, a) modifica 2016-001
02.02.2016 01.02.2016 Art. 2 cpv. 1 modifica 2016-001
02.02.2016 01.02.2016 Art. 2 cpv. 2 modifica 2016-001
02.02.2016 01.02.2016 Art. 8 cpv. 1 modifica 2016-001
02.02.2016 01.02.2016 Art. 15 cpv. 1, a) modifica 2016-001
02.02.2016 01.02.2016 Art. 15 cpv. 1, b) modifica 2016-001
02.02.2016 01.02.2016 Art. 16 cpv. 1, b) modifica 2016-001
02.02.2016 01.02.2016 Art. 17 cpv. 3 modifica 2016-001
02.02.2016 01.02.2016 Titolo 2.2.a modifica 2016-001
02.02.2016 01.02.2016 Art. 19a cpv. 1 modifica 2016-001
02.02.2016 01.02.2016 Art. 19b cpv. 1 modifica 2016-001
02.02.2016 01.02.2016 Art. 19e cpv. 1 modifica 2016-001
02.02.2016 01.02.2016 Art. 19f cpv. 1 modifica 2016-001
02.02.2016 01.02.2016 Art. 19g cpv. 1 modifica 2016-001
02.02.2016 01.02.2016 Art. 19h cpv. 2 modifica 2016-001
02.02.2016 01.02.2016 Art. 19i cpv. 1 modifica 2016-001
02.02.2016 01.02.2016 Art. 19j cpv. 1 modifica 2016-001
02.02.2016 01.02.2016 Art. 20 cpv. 1, b) modifica 2016-001
02.02.2016 01.02.2016 Art. 21 cpv. 1, c) modifica 2016-001
02.02.2016 01.02.2016 Art. 25 modifica titolo 2016-001
02.02.2016 01.02.2016 Art. 36 cpv. 1, b) modifica 2016-001
02.02.2016 01.02.2016 Art. 36 cpv. 4 modifica 2016-001
02.02.2016 01.02.2016 Art. 37 cpv. 2 modifica 2016-001
02.02.2016 01.02.2016 Art. 41 cpv. 1, b) modifica 2016-001
02.02.2016 01.02.2016 Art. 42 cpv. 1 modifica 2016-001
02.02.2016 01.02.2016 Art. 43 cpv. 2 modifica 2016-001
02.02.2016 01.02.2016 Art. 43 cpv. 3 modifica 2016-001
02.02.2016 01.02.2016 Art. 44 cpv. 2 modifica 2016-001
02.02.2016 01.02.2016 Art. 102 cpv. 1 modifica 2016-001
02.02.2016 01.02.2016 Art. 109a introduzione 2016-001
12.02.2018 01.01.2024 Art. 1 cpv. 1, c) modifica 2023-025
12.02.2018 01.01.2024 Art. 1 cpv. 1, d) introduzione 2023-025
12.02.2018 01.01.2024 Art. 1 cpv. 1, e) introduzione 2023-025
12.02.2018 01.01.2024 Art. 1 cpv. 3 modifica 2023-025
12.02.2018 01.01.2024 Art. 18 cpv. 1 modifica 2023-025
12.02.2018 01.01.2024 Titolo 2.2.a modifica 2023-025
12.02.2018 01.01.2024 Art. 19a modifica titolo 2023-025
12.02.2018 01.01.2024 Art. 19a cpv. 1 modifica 2023-025
12.02.2018 01.01.2024 Art. 19a cpv. 2 introduzione 2023-025
12.02.2018 01.01.2024 Art. 19a cpv. 3 introduzione 2023-025
12.02.2018 01.01.2024 Art. 19b cpv. 1 modifica 2023-025
12.02.2018 01.01.2024 Art. 19b cpv. 1, a) introduzione 2023-025
12.02.2018 01.01.2024 Art. 19b cpv. 1, b) introduzione 2023-025
12.02.2018 01.01.2024 Art. 19b cpv. 1, c) introduzione 2023-025
12.02.2018 01.01.2024 Art. 19b cpv. 1, d) introduzione 2023-025
12.02.2018 01.01.2024 Art. 19b cpv. 2 modifica 2023-025
12.02.2018 01.01.2024 Art. 19b cpv. 3 introduzione 2023-025
12.02.2018 01.01.2024 Art. 19c cpv. 1 modifica 2023-025
12.02.2018 01.01.2024 Art. 19d cpv. 1 modifica 2023-025
12.02.2018 01.01.2024 Art. 19d cpv. 1, a) introduzione 2023-025
12.02.2018 01.01.2024 Art. 19d cpv. 1, b) introduzione 2023-025
12.02.2018 01.01.2024 Art. 19d cpv. 1, c) introduzione 2023-025
12.02.2018 01.01.2024 Art. 19e cpv. 1 modifica 2023-025
12.02.2018 01.01.2024 Art. 19e cpv. 1, a) introduzione 2023-025
12.02.2018 01.01.2024 Art. 19e cpv. 1, b) introduzione 2023-025
12.02.2018 01.01.2024 Art. 19e cpv. 1, c) introduzione 2023-025
12.02.2018 01.01.2024 Art. 19e cpv. 1, d) introduzione 2023-025
12.02.2018 01.01.2024 Art. 19f cpv. 1 modifica 2023-025
12.02.2018 01.01.2024 Art. 19g modifica titolo 2023-025
12.02.2018 01.01.2024 Art. 19g cpv. 1 modifica 2023-025
12.02.2018 01.01.2024 Art. 19g cpv. 2 introduzione 2023-025
12.02.2018 01.01.2024 Art. 19h modifica titolo 2023-025
12.02.2018 01.01.2024 Art. 19h cpv. 1 modifica 2023-025
12.02.2018 01.01.2024 Art. 19h cpv. 2 abrogazione 2023-025
12.02.2018 01.01.2024 Art. 19i modifica titolo 2023-025
12.02.2018 01.01.2024 Art. 19i cpv. 1 modifica 2023-025
12.02.2018 01.01.2024 Art. 19i cpv. 2 modifica 2023-025
12.02.2018 01.01.2024 Art. 19j cpv. 1 modifica 2023-025
12.02.2018 01.01.2024 Art. 19j cpv. 2 abrogazione 2023-025
12.02.2018 01.01.2024 Titolo 2.2.b introduzione 2023-025
12.02.2018 01.01.2024 Art. 19k introduzione 2023-025
12.02.2018 01.01.2024 Art. 19l introduzione 2023-025
12.02.2018 01.01.2024 Art. 19m introduzione 2023-025
12.02.2018 01.01.2024 Art. 25 cpv. 3 modifica 2023-025
12.02.2018 01.01.2024 Art. 26a introduzione 2023-025
12.02.2018 01.01.2024 Titolo 2.4.a introduzione 2023-025
12.02.2018 01.01.2024 Art. 30a introduzione 2023-025
12.02.2018 01.01.2024 Art. 30b introduzione 2023-025
12.02.2018 01.01.2024 Art. 30c introduzione 2023-025
12.02.2018 01.01.2024 Art. 30d introduzione 2023-025
12.02.2018 01.01.2024 Art. 30e introduzione 2023-025
16.02.2021 01.10.2021 Art. 1 cpv. 1bis introduzione 2021-032
16.02.2021 01.10.2021 Art. 2 cpv. 2 modifica 2021-032
16.02.2021 01.10.2021 Art. 8 cpv. 1 modifica 2021-032
16.02.2021 01.01.2024 Art. 19b cpv. 1, b) abrogazione 2023-026
16.02.2021 01.01.2024 Art. 19e cpv. 1, b) abrogazione 2023-026
16.02.2021 01.10.2021 Art. 36 cpv. 1, a) modifica 2021-032
16.02.2021 01.10.2021 Art. 36 cpv. 1, c) modifica 2021-032
16.02.2021 01.10.2021 Art. 36 cpv. 3 abrogazione 2021-032
16.02.2021 01.10.2021 Art. 37 cpv. 1 modifica 2021-032
16.02.2021 01.10.2021 Art. 37 cpv. 2 modifica 2021-032
16.02.2021 01.10.2021 Art. 42 cpv. 1 modifica 2021-032
16.02.2021 01.10.2021 Art. 43 cpv. 2 modifica 2021-032
16.02.2021 01.10.2021 Art. 43 cpv. 3 modifica 2021-032
16.02.2021 01.10.2021 Art. 44 cpv. 1 modifica 2021-032
16.02.2021 01.10.2021 Art. 44 cpv. 2 modifica 2021-032
16.02.2021 01.10.2021 Art. 45 cpv. 1 modifica 2021-032
16.02.2021 01.10.2021 Art. 46 cpv. 1 modifica 2021-032
08.12.2021 01.06.2022 Art. 26b introduzione 2022-015
14.06.2022 01.01.2025 Art. 19b cpv. 1 modifica 2023-027
14.06.2022 01.01.2025 Art. 19b cpv. 3 modifica 2023-027
14.06.2022 01.01.2025 Art. 19b cpv. 3, a) introduzione 2023-027
14.06.2022 01.01.2025 Art. 19b cpv. 3, b) introduzione 2023-027
14.06.2022 01.01.2025 Art. 19b cpv. 3, c) introduzione 2023-027
14.06.2022 01.01.2025 Art. 19e cpv. 1 modifica 2023-027
14.06.2022 01.01.2025 Art. 19e cpv. 1, a) modifica 2023-027
14.06.2022 01.01.2025 Art. 19e cpv. 1, c) modifica 2023-027
14.06.2022 01.01.2025 Art. 19e cpv. 1, d) modifica 2023-027
14.06.2022 01.01.2025 Art. 19f modifica titolo 2023-027
14.06.2022 01.01.2025 Art. 19f cpv. 5 introduzione 2023-027
14.06.2022 01.01.2025 Art. 19g cpv. 1 modifica 2023-027
14.06.2022 01.01.2025 Art. 19m cpv. 1 modifica 2023-027
14.06.2022 01.01.2025 Art. 49 modifica titolo 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 49 cpv. 1 modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 49 cpv. 2 modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 50 abrogazione 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 51 modifica titolo 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 51 cpv. 1 modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 51 cpv. 2 introduzione 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 52 modifica titolo 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 52 cpv. 1 modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 52 cpv. 2 introduzione 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 52a introduzione 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 53 modifica titolo 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 53 cpv. 1 modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 53 cpv. 2 introduzione 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 53 cpv. 3 introduzione 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 53 cpv. 4 introduzione 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 53 cpv. 5 introduzione 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 95 cpv. 4 modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 97 cpv. 1, b) modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 102 modifica titolo 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 102 cpv. 1 modifica 2023-008
22.04.2025 01.01.2026 Art. 27 modifica titolo 2025-045
22.04.2025 01.01.2026 Art. 27 cpv. 1 modifica 2025-045
22.04.2025 01.01.2026 Art. 27 cpv. 2 modifica 2025-045
22.04.2025 01.01.2026 Art. 27 cpv. 2, a) introduzione 2025-045
22.04.2025 01.01.2026 Art. 27 cpv. 2, b) introduzione 2025-045
22.04.2025 01.01.2026 Art. 27a introduzione 2025-045
22.04.2025 01.01.2026 Art. 33 modifica titolo 2025-045
22.04.2025 01.01.2026 Art. 33 cpv. 1 modifica 2025-045
22.04.2025 01.01.2026 Art. 33 cpv. 2 introduzione 2025-045
22.04.2025 01.01.2026 Art. 34 cpv. 1bis introduzione 2025-045
22.04.2025 01.01.2026 Art. 35 modifica titolo 2025-045
22.04.2025 01.01.2026 Art. 35 cpv. 1 modifica 2025-045
22.04.2025 01.01.2026 Art. 35 cpv. 1, a) abrogazione 2025-045
22.04.2025 01.01.2026 Art. 35 cpv. 1, b) abrogazione 2025-045
22.04.2025 01.01.2026 Art. 35 cpv. 1, c) abrogazione 2025-045
22.04.2025 01.01.2026 Art. 35 cpv. 2 modifica 2025-045
22.04.2025 01.01.2026 Art. 35 cpv. 2, a) introduzione 2025-045
22.04.2025 01.01.2026 Art. 35 cpv. 2, b) introduzione 2025-045
22.04.2025 01.01.2026 Art. 35 cpv. 2, c) introduzione 2025-045
22.04.2025 01.01.2026 Art. 35 cpv. 3 introduzione 2025-045
22.04.2025 01.01.2026 Art. 41 cpv. 1, b) modifica 2025-044
22.04.2025 01.01.2026 Art. 41 cpv. 1, c) abrogazione 2025-044
22.04.2025 01.01.2026 Art. 43 cpv. 1 modifica 2025-044
22.04.2025 01.01.2026 Art. 95 cpv. 2 modifica 2025-044
22.04.2025 01.01.2026 Art. 97 cpv. 1, a) modifica 2025-044
22.04.2025 01.01.2026 Art. 97 cpv. 1, b) modifica 2025-044
22.04.2025 01.01.2026 Art. 102 cpv. 1 modifica 2025-044

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 17.06.2005 01.01.2006 prima versione -
Art. 1 cpv. 1, a) 13.01.2015 01.01.2016 modifica 2015-005
Art. 1 cpv. 1, a) 02.02.2016 01.02.2016 modifica 2016-001
Art. 1 cpv. 1, c) 13.01.2015 01.01.2016 modifica 2015-005
Art. 1 cpv. 1, c) 12.02.2018 01.01.2024 modifica 2023-025
Art. 1 cpv. 1, d) 12.02.2018 01.01.2024 introduzione 2023-025
Art. 1 cpv. 1, e) 12.02.2018 01.01.2024 introduzione 2023-025
Art. 1 cpv. 1bis 16.02.2021 01.10.2021 introduzione 2021-032
Art. 1 cpv. 3 12.02.2018 01.01.2024 modifica 2023-025
Art. 2 cpv. 1 13.01.2015 01.01.2016 modifica 2015-005
Art. 2 cpv. 1 02.02.2016 01.02.2016 modifica 2016-001
Art. 2 cpv. 2 02.02.2016 01.02.2016 modifica 2016-001
Art. 2 cpv. 2 16.02.2021 01.10.2021 modifica 2021-032
Art. 2 cpv. 3 13.01.2015 01.01.2016 abrogazione 2015-005
Art. 8 cpv. 1 13.01.2015 01.01.2016 modifica 2015-005
Art. 8 cpv. 1 02.02.2016 01.02.2016 modifica 2016-001
Art. 8 cpv. 1 16.02.2021 01.10.2021 modifica 2021-032
Art. 8 cpv. 2 13.01.2015 01.01.2016 modifica 2015-005
Art. 9 cpv. 1 13.01.2015 01.01.2016 modifica 2015-005
Art. 10 cpv. 2 13.01.2015 01.01.2016 modifica 2015-005
Art. 11 cpv. 2 06.12.2006 01.04.2007 modifica 2006, 4883
Art. 15 cpv. 1, a) 13.01.2015 01.01.2016 modifica 2015-005
Art. 15 cpv. 1, a) 02.02.2016 01.02.2016 modifica 2016-001
Art. 15 cpv. 1, b) 13.01.2015 01.01.2016 modifica 2015-005
Art. 15 cpv. 1, b) 02.02.2016 01.02.2016 modifica 2016-001
Art. 15 cpv. 1, c) 13.01.2015 01.01.2016 modifica 2015-005
Art. 15 cpv. 1, d) 13.01.2015 01.01.2016 abrogazione 2015-005
Art. 16 cpv. 1, a) 18.04.2012 01.08.2012 modifica -
Art. 16 cpv. 1, a) 13.01.2015 01.01.2016 modifica 2015-005
Art. 16 cpv. 1, b) 02.02.2016 01.02.2016 modifica 2016-001
Art. 16 cpv. 1, c) 13.01.2015 01.01.2016 modifica 2015-005
Art. 16 cpv. 1, d) 13.01.2015 01.01.2016 abrogazione 2015-005
Art. 17 cpv. 3 02.02.2016 01.02.2016 modifica 2016-001
Art. 18 cpv. 1 12.02.2018 01.01.2024 modifica 2023-025
Titolo 2.2.a 27.08.2010 01.01.2011 introduzione -
Titolo 2.2.a 02.02.2016 01.02.2016 modifica 2016-001
Titolo 2.2.a 12.02.2018 01.01.2024 modifica 2023-025
Art. 19a 27.08.2010 01.01.2011 introduzione -
Art. 19a 12.02.2018 01.01.2024 modifica titolo 2023-025
Art. 19a cpv. 1 02.02.2016 01.02.2016 modifica 2016-001
Art. 19a cpv. 1 12.02.2018 01.01.2024 modifica 2023-025
Art. 19a cpv. 2 12.02.2018 01.01.2024 introduzione 2023-025
Art. 19a cpv. 3 12.02.2018 01.01.2024 introduzione 2023-025
Art. 19b 27.08.2010 01.01.2011 introduzione -
Art. 19b cpv. 1 02.02.2016 01.02.2016 modifica 2016-001
Art. 19b cpv. 1 12.02.2018 01.01.2024 modifica 2023-025
Art. 19b cpv. 1 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-027
Art. 19b cpv. 1, a) 12.02.2018 01.01.2024 introduzione 2023-025
Art. 19b cpv. 1, b) 12.02.2018 01.01.2024 introduzione 2023-025
Art. 19b cpv. 1, b) 16.02.2021 01.01.2024 abrogazione 2023-026
Art. 19b cpv. 1, c) 12.02.2018 01.01.2024 introduzione 2023-025
Art. 19b cpv. 1, d) 12.02.2018 01.01.2024 introduzione 2023-025
Art. 19b cpv. 2 12.02.2018 01.01.2024 modifica 2023-025
Art. 19b cpv. 3 12.02.2018 01.01.2024 introduzione 2023-025
Art. 19b cpv. 3 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-027
Art. 19b cpv. 3, a) 14.06.2022 01.01.2025 introduzione 2023-027
Art. 19b cpv. 3, b) 14.06.2022 01.01.2025 introduzione 2023-027
Art. 19b cpv. 3, c) 14.06.2022 01.01.2025 introduzione 2023-027
Art. 19c 27.08.2010 01.01.2011 introduzione -
Art. 19c cpv. 1 12.02.2018 01.01.2024 modifica 2023-025
Art. 19d 27.08.2010 01.01.2011 introduzione -
Art. 19d cpv. 1 12.02.2018 01.01.2024 modifica 2023-025
Art. 19d cpv. 1, a) 12.02.2018 01.01.2024 introduzione 2023-025
Art. 19d cpv. 1, b) 12.02.2018 01.01.2024 introduzione 2023-025
Art. 19d cpv. 1, c) 12.02.2018 01.01.2024 introduzione 2023-025
Art. 19e 27.08.2010 01.01.2011 introduzione -
Art. 19e cpv. 1 02.02.2016 01.02.2016 modifica 2016-001
Art. 19e cpv. 1 12.02.2018 01.01.2024 modifica 2023-025
Art. 19e cpv. 1 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-027
Art. 19e cpv. 1, a) 12.02.2018 01.01.2024 introduzione 2023-025
Art. 19e cpv. 1, a) 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-027
Art. 19e cpv. 1, b) 12.02.2018 01.01.2024 introduzione 2023-025
Art. 19e cpv. 1, b) 16.02.2021 01.01.2024 abrogazione 2023-026
Art. 19e cpv. 1, c) 12.02.2018 01.01.2024 introduzione 2023-025
Art. 19e cpv. 1, c) 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-027
Art. 19e cpv. 1, d) 12.02.2018 01.01.2024 introduzione 2023-025
Art. 19e cpv. 1, d) 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-027
Art. 19f 27.08.2010 01.01.2011 introduzione -
Art. 19f 14.06.2022 01.01.2025 modifica titolo 2023-027
Art. 19f cpv. 1 02.02.2016 01.02.2016 modifica 2016-001
Art. 19f cpv. 1 12.02.2018 01.01.2024 modifica 2023-025
Art. 19f cpv. 5 14.06.2022 01.01.2025 introduzione 2023-027
Art. 19g 27.08.2010 01.01.2011 introduzione -
Art. 19g 12.02.2018 01.01.2024 modifica titolo 2023-025
Art. 19g cpv. 1 02.02.2016 01.02.2016 modifica 2016-001
Art. 19g cpv. 1 12.02.2018 01.01.2024 modifica 2023-025
Art. 19g cpv. 1 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-027
Art. 19g cpv. 2 12.02.2018 01.01.2024 introduzione 2023-025
Art. 19h 27.08.2010 01.01.2011 introduzione -
Art. 19h 12.02.2018 01.01.2024 modifica titolo 2023-025
Art. 19h cpv. 1 12.02.2018 01.01.2024 modifica 2023-025
Art. 19h cpv. 2 02.02.2016 01.02.2016 modifica 2016-001
Art. 19h cpv. 2 12.02.2018 01.01.2024 abrogazione 2023-025
Art. 19i 27.08.2010 01.01.2011 introduzione -
Art. 19i 12.02.2018 01.01.2024 modifica titolo 2023-025
Art. 19i cpv. 1 02.02.2016 01.02.2016 modifica 2016-001
Art. 19i cpv. 1 12.02.2018 01.01.2024 modifica 2023-025
Art. 19i cpv. 2 12.02.2018 01.01.2024 modifica 2023-025
Art. 19j 27.08.2010 01.01.2011 introduzione -
Art. 19j cpv. 1 02.02.2016 01.02.2016 modifica 2016-001
Art. 19j cpv. 1 12.02.2018 01.01.2024 modifica 2023-025
Art. 19j cpv. 2 12.02.2018 01.01.2024 abrogazione 2023-025
Titolo 2.2.b 12.02.2018 01.01.2024 introduzione 2023-025
Art. 19k 12.02.2018 01.01.2024 introduzione 2023-025
Art. 19l 12.02.2018 01.01.2024 introduzione 2023-025
Art. 19m 12.02.2018 01.01.2024 introduzione 2023-025
Art. 19m cpv. 1 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-027
Art. 20 cpv. 1, b) 13.01.2015 01.01.2016 modifica 2015-005
Art. 20 cpv. 1, b) 02.02.2016 01.02.2016 modifica 2016-001
Art. 20 cpv. 1, c) 13.01.2015 01.01.2016 modifica 2015-005
Art. 20 cpv. 1, d) 13.01.2015 01.01.2016 abrogazione 2015-005
Art. 21 cpv. 1, c) 13.01.2015 01.01.2016 modifica 2015-005
Art. 21 cpv. 1, c) 02.02.2016 01.02.2016 modifica 2016-001
Art. 21 cpv. 1, d) 13.01.2015 01.01.2016 abrogazione 2015-005
Art. 25 13.01.2015 01.01.2016 modifica titolo 2015-005
Art. 25 02.02.2016 01.02.2016 modifica titolo 2016-001
Art. 25 cpv. 3 12.02.2018 01.01.2024 modifica 2023-025
Art. 26 13.01.2015 01.01.2016 modifica titolo 2015-005
Art. 26 cpv. 1 13.01.2015 01.01.2016 modifica 2015-005
Art. 26 cpv. 2 13.01.2015 01.01.2016 modifica 2015-005
Art. 26a 12.02.2018 01.01.2024 introduzione 2023-025
Art. 26b 08.12.2021 01.06.2022 introduzione 2022-015
Art. 27 22.04.2025 01.01.2026 modifica titolo 2025-045
Art. 27 cpv. 1 22.04.2025 01.01.2026 modifica 2025-045
Art. 27 cpv. 2 22.04.2025 01.01.2026 modifica 2025-045
Art. 27 cpv. 2, a) 22.04.2025 01.01.2026 introduzione 2025-045
Art. 27 cpv. 2, b) 22.04.2025 01.01.2026 introduzione 2025-045
Art. 27a 22.04.2025 01.01.2026 introduzione 2025-045
Titolo 2.4.a 12.02.2018 01.01.2024 introduzione 2023-025
Art. 30a 12.02.2018 01.01.2024 introduzione 2023-025
Art. 30b 12.02.2018 01.01.2024 introduzione 2023-025
Art. 30c 12.02.2018 01.01.2024 introduzione 2023-025
Art. 30d 12.02.2018 01.01.2024 introduzione 2023-025
Art. 30e 12.02.2018 01.01.2024 introduzione 2023-025
Art. 33 22.04.2025 01.01.2026 modifica titolo 2025-045
Art. 33 cpv. 1 22.04.2025 01.01.2026 modifica 2025-045
Art. 33 cpv. 2 22.04.2025 01.01.2026 introduzione 2025-045
Art. 34 cpv. 1bis 22.04.2025 01.01.2026 introduzione 2025-045
Art. 35 22.04.2025 01.01.2026 modifica titolo 2025-045
Art. 35 cpv. 1 22.04.2025 01.01.2026 modifica 2025-045
Art. 35 cpv. 1, a) 22.04.2025 01.01.2026 abrogazione 2025-045
Art. 35 cpv. 1, b) 22.04.2025 01.01.2026 abrogazione 2025-045
Art. 35 cpv. 1, c) 22.04.2025 01.01.2026 abrogazione 2025-045
Art. 35 cpv. 2 22.04.2025 01.01.2026 modifica 2025-045
Art. 35 cpv. 2, a) 22.04.2025 01.01.2026 introduzione 2025-045
Art. 35 cpv. 2, b) 22.04.2025 01.01.2026 introduzione 2025-045
Art. 35 cpv. 2, c) 22.04.2025 01.01.2026 introduzione 2025-045
Art. 35 cpv. 3 22.04.2025 01.01.2026 introduzione 2025-045
Art. 36 cpv. 1 13.01.2015 01.01.2016 modifica 2015-005
Art. 36 cpv. 1, a) 16.02.2021 01.10.2021 modifica 2021-032
Art. 36 cpv. 1, b) 13.01.2015 01.01.2016 modifica 2015-005
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Art. 36 cpv. 1, c) 16.02.2021 01.10.2021 modifica 2021-032
Art. 36 cpv. 1, d) 13.01.2015 01.01.2016 abrogazione 2015-005
Art. 36 cpv. 3 13.01.2015 01.01.2016 modifica 2015-005
Art. 36 cpv. 3 16.02.2021 01.10.2021 abrogazione 2021-032
Art. 36 cpv. 4 13.01.2015 01.01.2016 modifica 2015-005
Art. 36 cpv. 4 02.02.2016 01.02.2016 modifica 2016-001
Art. 37 cpv. 1 16.02.2021 01.10.2021 modifica 2021-032
Art. 37 cpv. 2 13.01.2015 01.01.2016 modifica 2015-005
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Art. 37 cpv. 2 16.02.2021 01.10.2021 modifica 2021-032
Art. 41 cpv. 1, b) 02.02.2016 01.02.2016 modifica 2016-001
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Art. 41 cpv. 1, c) 22.04.2025 01.01.2026 abrogazione 2025-044
Art. 41 cpv. 1, d) 13.01.2015 01.01.2016 abrogazione 2015-005
Art. 42 cpv. 1 13.01.2015 01.01.2016 modifica 2015-005
Art. 42 cpv. 1 02.02.2016 01.02.2016 modifica 2016-001
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Art. 43 cpv. 1 22.04.2025 01.01.2026 modifica 2025-044
Art. 43 cpv. 2 13.01.2015 01.01.2016 modifica 2015-005
Art. 43 cpv. 2 02.02.2016 01.02.2016 modifica 2016-001
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Art. 43 cpv. 3 13.01.2015 01.01.2016 modifica 2015-005
Art. 43 cpv. 3 02.02.2016 01.02.2016 modifica 2016-001
Art. 43 cpv. 3 16.02.2021 01.10.2021 modifica 2021-032
Art. 44 cpv. 1 16.02.2021 01.10.2021 modifica 2021-032
Art. 44 cpv. 2 13.01.2015 01.01.2016 modifica 2015-005
Art. 44 cpv. 2 02.02.2016 01.02.2016 modifica 2016-001
Art. 44 cpv. 2 16.02.2021 01.10.2021 modifica 2021-032
Art. 45 cpv. 1 16.02.2021 01.10.2021 modifica 2021-032
Art. 46 cpv. 1 13.01.2015 01.01.2016 modifica 2015-005
Art. 46 cpv. 1 16.02.2021 01.10.2021 modifica 2021-032
Art. 49 14.06.2022 01.01.2025 modifica titolo 2023-008
Art. 49 cpv. 1 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 49 cpv. 2 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 50 14.06.2022 01.01.2025 abrogazione 2023-008
Art. 50 cpv. 2 31.08.2006 01.01.2007 modifica 2006, 3308
Art. 51 14.06.2022 01.01.2025 modifica titolo 2023-008
Art. 51 cpv. 1 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 51 cpv. 2 14.06.2022 01.01.2025 introduzione 2023-008
Art. 52 14.06.2022 01.01.2025 modifica titolo 2023-008
Art. 52 cpv. 1 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 52 cpv. 2 14.06.2022 01.01.2025 introduzione 2023-008
Art. 52a 14.06.2022 01.01.2025 introduzione 2023-008
Art. 53 31.08.2006 01.01.2007 revisione totale 2006, 3308
Art. 53 14.06.2022 01.01.2025 modifica titolo 2023-008
Art. 53 cpv. 1 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 53 cpv. 2 14.06.2022 01.01.2025 introduzione 2023-008
Art. 53 cpv. 3 14.06.2022 01.01.2025 introduzione 2023-008
Art. 53 cpv. 4 14.06.2022 01.01.2025 introduzione 2023-008
Art. 53 cpv. 5 14.06.2022 01.01.2025 introduzione 2023-008
Titolo 4.2. 13.01.2015 01.01.2016 modifica 2015-005
Art. 73 cpv. 1 13.01.2015 01.01.2016 modifica 2015-005
Art. 74 13.01.2015 01.01.2016 modifica titolo 2015-005
Art. 74 cpv. 1 13.01.2015 01.01.2016 modifica 2015-005
Art. 95 cpv. 2 22.04.2025 01.01.2026 modifica 2025-044
Art. 95 cpv. 4 18.08.2015 01.01.2016 introduzione 2015-033
Art. 95 cpv. 4 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 97 cpv. 1 18.08.2015 01.01.2016 modifica 2015-033
Art. 97 cpv. 1, a) 18.08.2015 01.01.2016 introduzione 2015-033
Art. 97 cpv. 1, a) 22.04.2025 01.01.2026 modifica 2025-044
Art. 97 cpv. 1, b) 18.08.2015 01.01.2016 introduzione 2015-033
Art. 97 cpv. 1, b) 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 97 cpv. 1, b) 22.04.2025 01.01.2026 modifica 2025-044
Art. 101 cpv. 2 31.08.2006 01.01.2007 modifica 2006, 3308
Art. 102 14.06.2022 01.01.2025 modifica titolo 2023-008
Art. 102 cpv. 1 13.01.2015 01.01.2016 modifica 2015-005
Art. 102 cpv. 1 02.02.2016 01.02.2016 modifica 2016-001
Art. 102 cpv. 1 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 102 cpv. 1 22.04.2025 01.01.2026 modifica 2025-044
Art. 102 cpv. 2 31.08.2006 01.01.2007 modifica 2006, 3308
Art. 105 13.01.2015 01.01.2016 modifica titolo 2015-005
Art. 105 cpv. 1 13.01.2015 01.01.2016 modifica 2015-005
Art. 105 cpv. 2 13.01.2015 01.01.2016 abrogazione 2015-005
Art. 106 cpv. 1 13.01.2015 01.01.2016 modifica 2015-005
Art. 107 13.01.2015 01.01.2016 abrogazione 2015-005
Art. 109a 02.02.2016 01.02.2016 introduzione 2016-001