La legge disciplina:
- le elezioni e votazioni in affari cantonali e regionali;
- l'esercizio del diritto di referendum e di iniziativa in affari cantonali;
- l'esercizio del diritto di iniziativa in affari regionali e comunali;
- il voto elettronico in caso di chiamate alle urne in affari federali, cantonali, regionali e comunali;
- la procedura di annuncio per elezioni svolte alle urne secondo il sistema maggioritario a livello cantonale, regionale e comunale.
Sono fatte salve le prescrizioni particolari concernenti l'elezione del Gran Consiglio secondo il sistema proporzionale contenute nella legge sull'elezione del Gran Consiglio. *
La legge è applicabile alle votazioni federali e alle elezioni del Consiglio nazionale, nonché all'esercizio del diritto di referendum e di iniziativa in affari federali, nella misura in cui il diritto federale lasci ai Cantoni la facoltà di regolare la procedura.
Per il resto, la legge si applica per analogia a votazioni ed elezioni in affari comunali, per quanto il diritto comunale non preveda disposizioni al riguardo. *