Le seguenti competenze conformemente all'articolo 15 della legge d'introduzione al Codice civile svizzero[2] vengono delegate all'Ufficio della migrazione e del diritto civile:
- autorizzazione del cambiamento del nome (art. 30 cpv. 1 CC);
- azione di nullità del matrimonio (art. 106 cpv. 1 CC);
- azione di annullamento dell'unione domestica registrata (art. 9 cpv. 2 LUD);
- autorizzazione a contrarre matrimonio per cittadini stranieri (art. 43 cpv. 2 e 3 LDIP).