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170.340

Ordinanza sulla delega di competenze del Governo ai dipartimenti e ai servizi

del 17.09.2019 (stato 01.01.2025)

Preambolo

emanata dal Governo il 17 settembre 2019

visto l'art. 22 della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LCOGA)[1]

Art. 1 Competenze secondo la LICC

Le seguenti competenze conformemente all'articolo 15 della legge d'introduzione al Codice civile svizzero[2] vengono delegate all'Ufficio della migrazione e del diritto civile:

  1. autorizzazione del cambiamento del nome (art. 30 cpv. 1 CC);
  2. azione di nullità del matrimonio (art. 106 cpv. 1 CC);
  3. azione di annullamento dell'unione domestica registrata (art. 9 cpv. 2 LUD);
  4. autorizzazione a contrarre matrimonio per cittadini stranieri (art. 43 cpv. 2 e 3 LDIP).

Art. 2 Nomina dell'ispettore delle carni

La competenza per la nomina dell'ispettore delle carni conformemente all'articolo 5 capoverso 1 dell'ordinanza cantonale sull'igiene delle carni[3] viene delegata al Dipartimento.

Art. 3 Aiuto in casi speciali

La competenza per l'approvazione di contributi fino a 50 000 franchi per singolo caso di prestazioni assistenziali straordinarie conformemente all'articolo 3 dell'ordinanza d'esecuzione della legge cantonale sull'assistenza alle persone nel bisogno[4] viene delegata al Dipartimento.

Art. 4 Consultori di gravidanza privati

La competenza per il riconoscimento di consultori di gravidanza privati e per la stipulazione di relative convenzioni conformemente all'articolo 2 capoverso 1 dell'ordinanza d'esecuzione della legge federale sui consultori di gravidanza[5] viene delegata al Dipartimento.

La competenza per ritirare il riconoscimento, concedendo un termine adeguato, ove i presupposti di riconoscimento non siano più dati conformemente all'articolo 2 capoverso 4 dell'ordinanza d'esecuzione della legge federale sui consultori di gravidanza[6] viene delegata al Dipartimento.

Art. 5 Promozione di aggregazioni di comuni

La competenza per il versamento di contributi a progetti e studi conformemente all'articolo 14 capoversi 2 e 3 della legge sulla perequazione finanziaria nel Cantone dei Grigioni[7] viene delegata al Dipartimento.

Art. 7 Settore veterinario 1. Centri regionali di raccolta

La competenza per determinare le ubicazioni dei centri regionali di raccolta, delle regioni di raccolta e dell'appartenenza dei comuni alle regioni conformemente all'articolo 26 capoverso 1 della legge cantonale sulla veterinaria[8] viene delegata al Dipartimento.

Art. 8 2. Nomina dei veterinari ufficiali

La competenza per la nomina dei veterinari ufficiali conformemente all'articolo 3 capoverso 2 lettera b della legge cantonale sulla veterinaria[9] viene delegata al Dipartimento.

Art. 9 3. Nomina del veterinario cantonale supplente

La competenza per la nomina del veterinario cantonale supplente conformente all'articolo 3 capoverso 2 lettera a della legge cantonale sulla veterinaria[10] viene delegata al Dipartimento.

Art. 10 Aiuto umanitario

La Cancelleria dello Stato decide sulla concessione di aiuto umanitario fino a un importo di 50 000 franchi.

Egress

2019-021

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
17.09.2019 01.10.2019 atto normativo prima versione 2019-021
17.12.2024 01.01.2025 Art. 6 abrogazione 2024-050

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 17.09.2019 01.10.2019 prima versione 2019-021
Art. 6 17.12.2024 01.01.2025 abrogazione 2024-050