Gli altri procedimenti di vigilanza gerarchica possono essere avviati:
- su richiesta della commissione del Gran Consiglio competente per la giustizia;
- su richiesta dell'autorità giudiziaria di cui fa parte la persona interessata;
- su richiesta di un membro di un'autorità giudiziaria il quale ha l'intento di liberarsi dall'accusa di aver commesso una violazione dei doveri d'ufficio;
- d'ufficio, in presenza di indizi fondati relativi alla violazione di un dovere d'ufficio.
L'inchiesta disciplinare può essere affidata a specialisti indipendenti.
Se la violazione di doveri d'ufficio è stata resa credibile e il funzionamento dell'autorità giudiziaria in questione è minacciato possono essere disposti provvedimenti cautelari.
Se le autorità giudiziarie stesse non dispongono di competenze decisionali, nel procedimento che le interessa spetta loro qualità di parte.
Se nei confronti di un membro di un'autorità giudiziaria è stato avviato un procedimento penale a seguito della fattispecie che si trova alla base del procedimento di vigilanza gerarchica, quest'ultimo deve essere sospeso. In casi eccezionali si può prescindere da una sospensione.
I membri delle autorità giudiziarie possono essere obbligati a sottoporsi a una visita di un medico di fiducia.
I procedimenti di vigilanza gerarchica sono gratuiti. In caso di temerarietà possono essere riscosse spese procedurali.
Per il resto la procedura di vigilanza gerarchica e la successiva procedura di ricorso si conformano alla legge sulla giustizia amministrativa.