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Legge sull'organizzazione giudiziaria[1]

(LOG)

del 14.06.2022 (stato 01.05.2026)

Preambolo

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni[2],

visto l'art. 31 cpv. 1 della Costituzione cantonale[3],

visto il messaggio del Governo del 22 febbraio 2022[4],

decide:

1. Introduzione

Art. 1 Oggetto

La presente legge disciplina l'organizzazione dei tribunali e delle autorità di conciliazione nonché la posizione dei membri delle autorità giudiziarie per quanto riguarda le norme relative all'impiego.

Per la commissione di espropriazione e per le autorità di conciliazione per controversie inerenti le assicurazioni sociali essa vale soltanto se il diritto speciale non prevede nulla di diverso.

Le competenze dei tribunali e delle autorità di conciliazione, le procedure, la capacità di stare in giudizio e la rappresentanza legale nonché disposizioni complementari alla presente legge sono oggetto della legislazione sulla giustizia civile, penale e amministrativa.

2. Disposizioni comuni

2.1. Organizzazione generale

Art. 2 Sede

Il Tribunale d'appello, l'ufficio cantonale del giudice dei provvedimenti coercitivi e l'autorità di conciliazione in materia di parità dei sessi hanno la propria sede a Coira.

I tribunali regionali, le giudicature di pace e le autorità di conciliazione in materia di locazione hanno la propria sede di regola nel capoluogo di regione o nel luogo stabilito dalla commissione amministrativa del tribunale regionale.

Se le circostanze lo giustificano, le autorità giudiziarie possono svolgere le udienze in un luogo diverso dalla loro sede.

Art. 3 Costituzione e decisione

Fatti salvi i poteri dell'organo di elezione, i tribunali si costituiscono da sé.

Gli organi direttivi dei Tribunali procedono a votazioni ed elezioni a scrutinio aperto. Se un membro richiede una votazione o un'elezione a scrutinio segreto, la sua richiesta deve essere accolta. In caso di parità di voti, la decisione spetta al presidente; in caso di elezioni decide la sorte.

I membri degli organi direttivi dei tribunali possono partecipare per via elettronica alle votazioni e alle elezioni. Il Tribunale d'appello disciplina i dettagli in un'ordinanza dopo aver sentito i tribunali regionali.

Art. 4 Accesso al registro centrale delle persone e degli oggetti

Le autorità giudiziarie possono accedere ai dati di cui necessitano per adempiere i compiti loro attribuiti dalla legge.

L'accesso ai dati può avvenire tramite una procedura di richiamo.

Per il resto si applicano le disposizioni della legge sui registri degli abitanti e su altri registri delle persone e degli oggetti[5].

Art. 5 Spese procedurali, pene pecuniarie e multe

Per il loro lavoro, le autorità giudiziarie riscuotono spese procedurali dalle parti in conformità alle norme procedurali determinanti e ai regolamenti tariffari.

Le pene pecuniarie e le multe inflitte dai tribunali spettano alla cassa del tribunale competente di prima istanza.

Art. 6 Finanze e contabilità

Ogni tribunale gestisce le finanze e la contabilità secondo i principi del diritto cantonale sulla gestione finanziaria.

Il preventivo e il conto annuale del Tribunale d'appello e dei tribunali regionali comprendono anche le entrate e le uscite delle autorità di conciliazione loro annesse.

Il Tribunale d'appello disciplina in un'ordinanza la competenza decisionale relativa ai crediti e altri dettagli relativi alle finanze e alla contabilità dei tribunali regionali e delle autorità di conciliazione. Il Dipartimento competente per le finanze, il Controllo delle finanze, i tribunali regionali e le autorità di conciliazione devono essere previamente sentiti.

In accordo con il Dipartimento competente per le finanze, il Tribunale d'appello può, dietro indennizzo, delegare compiti del settore finanze e contabilità all'Amministrazione delle finanze.

Art. 7 Collaboratori delle autorità giudiziarie

Le autorità giudiziarie dispongono dei collaboratori di cui necessitano per sbrigare le pratiche garantendo elevata qualità e celerità.

Il Tribunale d'appello chiede al Gran Consiglio i mezzi necessari per i collaboratori del Tribunale d'appello, del Tribunale della magistratura e delle altre autorità giudiziarie. Esso sente previamente le autorità interessate.

Il Tribunale d'appello classifica gli impieghi dei collaboratori del Tribunale d'appello, del Tribunale della magistratura e delle altre autorità giudiziarie in classi di funzione secondo il diritto cantonale del personale. Prima di classificare gli impieghi, esso chiede la presa di posizione dell'Ufficio cantonale del personale e sente le autorità interessate.

L'assunzione e il licenziamento dei collaboratori nonché l'esercizio dei diritti e dei doveri derivanti dal contratto di lavoro di diritto pubblico competono all'autorità giudiziaria per la quale i collaboratori sono attivi.

2.2. Procedimenti

Art. 8 Lingua processuale

Le lingue processuali delle autorità giudiziarie si conformano alla legge sulle lingue del Cantone dei Grigioni[6].

Art. 9 Direzione della procedura

I presidenti o i giudici da essi designati dirigono le procedure in qualità di giudici dell'istruzione fino alla decisione finale e se necessario adottano decisioni provvisionali.

Essi stralciano il procedimento perché considerato evaso se nel corso del procedimento viene meno l'interesse giuridicamente rilevante a una decisione, in particolare in seguito al ritiro, al riconoscimento o a una transazione.

Art. 10 Numero legale

Le autorità giudiziarie possono deliberare e decidere validamente solo se sono al completo.

Art. 11 Consegna del voto

Ogni membro dell'autorità giudiziaria è obbligato a pronunciarsi per la decisione.

Le autorità giudiziarie procedono con scrutinio aperto alle votazioni.

In caso di parità di voti decide il presidente.

Art. 12 Decisioni per circolazione degli atti

I tribunali possono decidere per circolazione degli atti.

Le decisioni per circolazione degli atti richiedono l'unanimità. Ogni giudice può richiedere che si proceda a una deliberazione a voce.

Art. 13 Compilazione delle decisioni

Le decisioni delle autorità di conciliazione sono firmate dal presidente.

Le decisioni dei tribunali sono firmate dal presidente e dall'attuario. Nel rispetto delle direttive di diritto federale, il regolamento interno può prevedere una regolamentazione relativa alle firme diversa.

Art. 14 Attuariato

Gli attuari partecipano a procedimenti giudiziari in conformità alle istruzioni impartite dal presidente. Essi hanno voto consultivo nel processo decisionale.

Le autorità giudiziarie possono delegare ulteriori compiti agli attuari.

Art. 15 Segreto d'ufficio

I fatti di cui i membri delle autorità giudiziarie nonché i loro collaboratori vengono a conoscenza nel quadro di un procedimento giudiziario o di conciliazione devono essere tenuti segreti.

Il segreto d'ufficio vale anche per periti, interpreti nonché altre persone chiamate a consulto dalle autorità giudiziarie per procedimenti giudiziari o di conciliazione. Il presidente deve richiamare l'attenzione di queste persone riguardo all'obbligo di serbare il segreto e alle conseguenze in caso di violazione dello stesso.

Le persone di cui al capoverso 1 e al capoverso 2 possono esprimersi in merito a fatti dei quali sono venuti a conoscenza nel corso di un procedimento giudiziario o di conciliazione oppure consegnare atti relativi a un tale procedimento soltanto se il Tribunale d'appello li ha liberati dal segreto d'ufficio. Sono fatti salvi obblighi di denuncia, di avviso e di collaborare dell'autorità nonché diritti di denuncia, di avviso e di collaborare dell'autorità.

2.3. Carattere pubblico

Art. 16 Udienze in tribunale

Le tempistiche e l'oggetto delle udienze in tribunale devono essere resi accessibili al pubblico in forma adeguata.

Fatta eccezione per le deliberazioni, le udienze sono pubbliche.

Il presidente esclude del tutto o in parte il pubblico dalle udienze se:

  1. vigono disposizioni di legge divergenti;
  2. ciò è necessario per motivi importanti, segnatamente a tutela dell'ordine e della morale pubblici oppure di un interesse degno di essere tutelato di una persona coinvolta.

Sono vietate riprese in immagini e registrazioni audio delle udienze.

Le parti e i rappresentanti legali devono presentarsi alle udienze in abbigliamento corretto, che rispetti la dignità del Tribunale.

Art. 17 Decisioni giudiziarie

I tribunali rendono le loro decisioni accessibili al pubblico in forma adeguata.

Di norma il Tribunale d'appello pubblica le proprie decisioni. Se in merito a questioni giuridiche di importanza fondamentale la decisione non è stata presa all'unanimità, un giudice del Tribunale d'appello che prende parte alla decisione può richiedere che l'opinione minoritaria motivata venga inserita nell'allegato di una decisione.

I tribunali regionali pubblicano le decisioni di interesse pubblico.

Art. 18 Attività informativa

Il Tribunale d'appello disciplina in un'ordinanza l'attività informativa delle autorità giudiziarie rivolta al pubblico.

All'interno di questa ordinanza può disciplinare l'ammissione nonché i diritti e i doveri dei cronisti giudiziari e prevedere sanzioni in caso di infrazioni.

2.4. Posizione dei membri delle autorità giudiziarie per quanto riguarda le norme relative all'impiego

Art. 19 Membri di autorità giudiziarie

L'attività giudiziaria viene svolta dai membri a titolo principale e dai membri a titolo accessorio delle autorità giudiziarie.

Sono membri a titolo principale delle autorità giudiziarie:

  1. i giudici d'appello ordinari e straordinari;
  2. i giudici regionali ordinari e straordinari attivi con una percentuale di impiego a tempo parziale o pieno definita in precedenza;
  3. i giudici di pace.

Sono membri a titolo accessorio delle autorità giudiziarie:

  1. il presidente nonché altri giudici del Tribunale della magistratura e i rispettivi supplenti;
  2. i giudici regionali attivi con una percentuale di impiego a tempo parziale dipendente dalla mole di lavoro;
  3. i supplenti dei giudici di pace;
  4. gli altri membri delle autorità di conciliazione in materia di locazione e i loro supplenti;
  5. i membri delle autorità di conciliazione in materia di parità dei sessi e i loro supplenti.

Art. 20 Giuramento o promessa solenne

Prima di assumere la loro carica, i membri delle autorità giudiziarie giurano o promettono solennemente di adempiere in modo coscienzioso ai loro doveri.

Prestano giuramento o promessa solenne:

  1. il presidente del Tribunale d'appello, il vicepresidente del Tribunale d'appello e gli altri giudici del Tribunale d'appello dinanzi al Gran Consiglio;
  2. il presidente del Tribunale della magistratura, gli altri giudici del Tribunale della magistratura nonché i due supplenti dinanzi al Gran Consiglio;
  3. i presidenti dei tribunali regionali dinanzi al Tribunale d'appello (corte plenaria);
  4. i giudici dei tribunali regionali dinanzi al presidente del rispettivo tribunale regionale;
  5. i membri delle autorità di conciliazione in materia di parità dei sessi nonché i loro supplenti dinanzi al presidente del Tribunale d'appello;
  6. i membri delle giudicature di pace e delle autorità di conciliazione in materia di locazione nonché i loro supplenti dinanzi al presidente del tribunale regionale al quale sono annesse.

Il giuramento e la promessa solenne hanno la seguente formula: "Lei, quale presidente (giudice, membro) eletto/a del (Tribunale d'appello, Tribunale della magistratura, tribunale regionale / autorità di conciliazione), giura innanzi a Dio (promette) di adempiere a tutti i doveri del suo ufficio secondo scienza e coscienza." "Lo giuro (prometto)."

Art. 21 Retribuzione 1. Giudici d'appello

In caso di impiego a tempo pieno, lo stipendio annuo, inclusa la tredicesima mensilità, ammonta:

  1. per il presidente al Tribunale d'appello al 107 per cento del massimo della classe di stipendio più elevata prevista dal diritto cantonale del personale;
  2. per il vicepresidente e per gli altri membri della commissione amministrativa al 105 per cento del massimo della classe di stipendio più elevata prevista dal diritto cantonale del personale;
  3. per i rimanenti giudici d'appello al 103 per cento del massimo della classe di stipendio più elevata prevista dal diritto cantonale del personale.

Se un giudice d'appello è attivo a tempo parziale, lo stipendio viene versato in proporzione al grado di occupazione.

Art. 22 2. Altri membri a titolo principale di autorità giudiziarie

Il Tribunale d'appello classifica gli impieghi degli altri membri a titolo principale delle autorità giudiziarie in classi di funzione secondo il diritto cantonale del personale. Prima di classificare gli impieghi, esso chiede la presa di posizione dell'Ufficio cantonale del personale.

Lo stipendio degli altri membri a titolo principale delle autorità giudiziarie corrisponde al massimo della classe di funzione determinante.

Se gli altri membri a titolo principale delle autorità giudiziarie sono attivi a tempo parziale, lo stipendio viene versato in proporzione al grado di occupazione.

Art. 23 3. Membri a titolo accessorio di autorità giudiziarie

I membri a titolo accessorio delle autorità giudiziarie vengono retribuiti per la loro attività giudiziaria sotto forma di:

  1. un'indennità giornaliera o una rimunerazione di partecipazione se sono coinvolti in una decisione per circolazione degli atti;
  2. un supplemento, se dirigono il procedimento.

Il diritto a retribuzione insorge con l'assegnazione di una pratica. Se una pratica viene meno o se un membro a titolo accessorio di un'autorità giudiziaria non può partecipare per ragioni personali, la retribuzione va ridotta.

Il Tribunale d'appello stabilisce in un'ordinanza l'ammontare dell'indennità giornaliera, della rimunerazione di partecipazione e dei supplementi nonché gli ulteriori dettagli della retribuzione dei membri a titolo accessorio delle autorità giudiziarie. Esso può prevedere deroghe agli importi previsti dall'articolo 70 della legge sul rapporto di lavoro dei collaboratori del Cantone dei Grigioni[7].

Art. 24 Vacanze

I membri a titolo principale delle autorità giudiziarie ricevono ogni anno lo stesso numero di giorni di vacanza dei collaboratori cantonali dello stesso gruppo d'età.

È permesso riportare all'anno civile seguente al massimo dieci giorni di vacanza.

Una compensazione finanziaria per giorni di vacanza di cui non si è usufruito è esclusa.

Art. 25 Dimissioni

I membri delle autorità giudiziarie possono dimettersi per iscritto dalla carica di giudice per la fine di ogni mese, nel rispetto di un termine di disdetta di sei mesi. Dimissioni parziali sono ammesse soltanto alle condizioni previste dalla presente legge.

La dichiarazione di dimissioni deve essere indirizzata:

  1. dai giudici del Tribunale d'appello nonché del Tribunale della magistratura alla commissione del Gran Consiglio competente per la giustizia;
  2. dai giudici dei tribunali regionali e dai membri delle autorità di conciliazione in materia di parità dei sessi al Tribunale d'appello;
  3. dai membri delle giudicature di pace e delle autorità di conciliazione in materia di locazione al rispettivo tribunale regionale.

Art. 26 Idoneità

I membri delle autorità giudiziarie sono idonei a ricoprire la carica di giudice.

I giudici a titolo principale sono in possesso di una formazione conclusa in diritto e di norma della patente di avvocato, i giudici di pace di una formazione conclusa in diritto e di norma hanno completato una formazione quali mediatori.

In sede di elezione dei membri delle autorità giudiziarie occorre tenere debitamente conto delle lingue dei procedimenti della rispettiva autorità giudiziaria.

Il Tribunale d'appello può emanare le necessarie disposizioni esecutive.

Art. 27 Perdita dell'idoneità

Se nel corso del periodo di carica, a seguito di un danno alla salute fisica, mentale o psichica un membro di un'autorità giudiziaria perde del tutto o in parte la capacità di esercitare la carica di giudice, quest'ultima cessa:

  1. in caso di incapacità legata al posto di lavoro, se per questa ragione il membro interessato non ha esercitato l'attività giudiziaria per dodici mesi complessivi;
  2. negli altri casi, se il membro di un'autorità giudiziaria può rivendicare una rendita d'invalidità conformemente alla legge federale sull'assicurazione per l'invalidità[8] che ha fatto valere tempestivamente, al più tardi tuttavia 24 mesi dopo l'inizio dell'inabilità totale o parziale al lavoro.

Art. 28 Incompatibilità 1. Attività accessorie

I membri delle autorità giudiziarie non sono autorizzati a esercitare alcuna attività accessoria che potrebbe pregiudicare l'esercizio dell'ufficio, l'indipendenza o la reputazione dell'autorità giudiziaria di cui fanno parte.

I membri delle autorità giudiziarie non sono autorizzati in particolare:

  1. a rappresentare persone dinanzi all'autorità giudiziaria di cui fanno parte;
  2. a rappresentare persone in procedimenti che in caso di impugnazione devono essere giudicati dall'autorità giudiziaria di cui fanno parte;
  3. a essere attivi per un'autorità le cui azioni o decisioni, in caso di controversia, devono essere giudicate dall'autorità giudiziaria di cui fanno parte. La legge può prevedere eccezioni.

Inoltre i membri a titolo principale delle autorità giudiziarie non sono autorizzati in particolare:

  1. a ricoprire un'altra carica o a esercitare un'altra attività lucrativa, se esercitano l'attività giudiziaria a tempo pieno. La legge può prevedere o autorizzare eccezioni;
  2. a ricoprire un'altra carica o a esercitare un'altra attività lucrativa che sommata all'attività giudiziaria esercitata a tempo parziale supera un impiego a tempo pieno. La legge può prevedere o autorizzare eccezioni.

Le attività accessorie sono soggette ad autorizzazione se:

  1. celano la possibilità di un'incompatibilità;
  2. si tratta di un'altra carica o di un'altra attività lucrativa che sommata alla carica di giudice supera un impiego a tempo pieno;
  3. a tale scopo è necessario occupare del tempo lavorativo.

Il Tribunale d'appello disciplina in un'ordinanza i dettagli relativi alle attività accessorie vietate e a quelle soggette ad autorizzazione nonché i dettagli relativi alla procedura di autorizzazione.

Art. 29 2. Personale

Non possono fare parte contemporaneamente quali membri della stessa autorità giudiziaria:

  1. persone sposate tra loro;
  2. parenti in linea diretta o fino al terzo grado di parentela in linea laterale;
  3. affini in linea diretta o fino al terzo grado di affinità in linea laterale.

I motivi di esclusione validi per i coniugati si applicano per analogia alle unioni domestiche registrate e alle convivenze di fatto.

I motivi di esclusione conformemente al capoverso 1 lettera c cessano di sussistere dopo lo scioglimento del matrimonio, dell'unione domestica registrata o della convivenza di fatto.

L'elezione è valida per la persona finora in carica o, in caso di nuova elezione contemporanea, per la persona che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di elezione tacita, è la sorte a decidere in merito alla precedenza.

Art. 30 Durata del lavoro 1. Membri a titolo principale di autorità giudiziarie

La durata del lavoro settimanale per i membri a titolo principale delle autorità giudiziarie ammonta in media annua a 42 ore in caso di impiego a tempo pieno.

Se i membri a titolo principale delle autorità giudiziarie sono attivi a tempo parziale, la durata del lavoro si riduce in proporzione al grado di occupazione.

I membri a titolo principale delle autorità giudiziarie sono esentati dalla registrazione del tempo di lavoro.

Art. 31 2. Membri a titolo accessorio di autorità giudiziarie

La durata del lavoro dei membri a titolo accessorio delle autorità giudiziarie si conforma alla mole di lavoro.

Essi sono tenuti a registrare il tempo di lavoro, se ciò è necessario per la retribuzione.

Art. 32 Obbligo di informare 1. Relazioni d'interesse

Al momento di assumere il mandato i membri delle autorità giudiziarie informano il Tribunale d'appello in merito:

  1. ad attività lucrative a titolo principale e accessorio;
  2. ad attività in seno a organi direttivi e di vigilanza di corporazioni, istituti e fondazioni di diritto privato e pubblico;
  3. a funzioni direttive e consultive permanenti di persone e gruppi di interesse;
  4. alla partecipazione a commissioni e ad altri organi della Confederazione, dei Cantoni e dei comuni.

All'inizio dell'anno di carica i membri delle autorità giudiziarie comunicano al Tribunale d'appello eventuali cambiamenti della loro situazione in relazione a una o più delle attività menzionate nel capoverso 1.

Il Tribunale d'appello provvede al rispetto degli obblighi di comunicazione. Esso allestisce un registro dei legami di interesse e lo pubblica. È fatto salvo il segreto professionale.

Art. 33 2. Procedimenti penali

I membri delle autorità giudiziarie sono tenuti a informare senza indugio l'autorità di vigilanza in merito a procedimenti penali avviati nei loro confronti nel corso del periodo di carica e che potrebbero comportare un'iscrizione nel casellario giudiziale risultante nell'estratto per privati.

Art. 34 Domicilio

I membri delle autorità giudiziarie prendono domicilio nel Cantone al più tardi al momento in cui assumono la carica.

Art. 35 Limite di età

I membri a titolo principale delle autorità giudiziarie possono esercitare la carica di giudice al massimo fino alla fine dell'anno in cui compiono 68 anni.

I membri a titolo accessorio delle autorità giudiziarie possono esercitare la carica di giudice al massimo fino alla fine dell'anno in cui compiono 70 anni.

Art. 36 Regolamentazioni complementari

In assenza di disposizioni divergenti e se ciò è compatibile con l'indipendenza dei giudici, per il rapporto di impiego dei membri delle autorità giudiziarie fanno stato per analogia le regolamentazioni del diritto cantonale del personale.

3. Autorità giudiziarie

3.1. Tribunale d'appello

3.1.1. Organizzazione generale

Art. 37 Sezioni

La Corte plenaria costituisce sezioni per l'attività giudiziaria. Essa può suddividerle in camere.

La composizione delle sezioni e di eventuali camere deve essere resa nota pubblicamente.

Art. 38 Composizione

Il Tribunale d'appello decide di regola nella composizione di tre giudici.

In merito a questioni giuridiche di importanza fondamentale il Tribunale d'appello decide nella composizione di cinque giudici.

Qualora un rimedio giuridico sia palesemente inammissibile o palesemente fondato o infondato, decide il presidente della camera con competenza di giudice unico.

Su disposizione del presidente il Tribunale d'appello decide nella composizione di tre giudici in merito a questioni per le quali è prevista la competenza di giudice unico nonché nella composizione di cinque giudici in merito a questioni per le quali è prevista la composizione di tre giudici.

Per determinati settori la legge può prevedere una composizione di cinque giudici o una competenza di giudice unico.

Art. 39 Supplenza

I giudici sono obbligati a sostituire i giudici in altre sezioni.

Se a seguito di motivi di impedimento o di ricusa il Tribunale d'appello non può riunirsi al completo, la commissione del Gran Consiglio competente per la giustizia designa i supplenti tra i giudici a titolo principale dei tribunali regionali che conducono procedimenti nelle stesse lingue del giudice da sostituire.

Art. 40 Amministrazione del tribunale 1. Corte plenaria

La Corte plenaria è composta dai giudici ordinari.

Le competono:

  1. l'emanazione di ordinanze giudiziarie;
  2. l'approvazione del preventivo, del conto annuale e del rapporto di gestione del Tribunale d'appello nonché delle autorità giudiziarie che si trovano sotto la sua vigilanza a destinazione del Gran Consiglio;
  3. il varo di richieste a destinazione del Gran Consiglio con le quali si intende incaricare il Governo di elaborare progetti legislativi o costituzionali concernenti l'amministrazione della giustizia;
  4. la costituzione delle sezioni e di eventuali camere;
  5. la nomina dei presidenti delle sezioni e di eventuali camere nonché dei supplenti;
  6. la nomina degli altri membri della commissione amministrativa e delle altre persone che devono essere nominate dal Tribunale d'appello;
  7. il coordinamento della giurisprudenza tra le sezioni;
  8. la richiesta di destituzione di giudici del Tribunale d'appello;
  9. l'assunzione e il licenziamento dei collaboratori con impiego fisso;
  10. l'emanazione di prese di posizione;
  11. altri compiti assegnatile per legge o ordinanza.

Le decisioni della Corte plenaria sono valide se alla seduta o alla procedura per circolazione degli atti partecipano almeno due terzi dei membri della Corte plenaria.

Art. 41 2. Commissione amministrativa

La commissione amministrativa è composta dal presidente, dal vicepresidente e al massimo da tre altri giudici del Tribunale d'appello. Le lingue cantonali devono essere adeguatamente considerate all'atto della composizione della commissione amministrativa.

Gli altri membri della commissione amministrativa sono nominati per la durata di quattro anni ogni volta dopo le elezioni per il rinnovo tra i giudici ordinari. La nomina può essere riconfermata una volta.

La commissione amministrativa svolge tutti i compiti di amministrazione della giustizia che non sono attribuiti a un altro organo. Le competono in particolare:

  1. l'adozione di decisioni di vigilanza gerarchica nei confronti di giudici del Tribunale d'appello, se non è competente il Gran Consiglio;
  2. la vigilanza e l'alta vigilanza sulle autorità giudiziarie nonché sui suoi membri, se non è competente la Corte plenaria e se nel regolamento interno questi compiti non sono delegati a un altro organo o alla presidenza;
  3. l'adozione di decisioni relative al personale, se non è competente la Corte plenaria;
  4. il diritto di contrarre impegni nel quadro del preventivo approvato, se nel regolamento interno questa competenza di spesa non è delegata alla presidenza o al segretario generale.

Le decisioni della commissione amministrativa sono valide se alla seduta o alla procedura per circolazione degli atti partecipano almeno due terzi dei membri della commissione amministrativa.

Art. 42 3. Presidenza

Il presidente:

  1. rappresenta il Tribunale d'appello verso l'esterno;
  2. detiene la presidenza in seno alla Corte plenaria e alla commissione amministrativa;
  3. prepara le pratiche per la Corte plenaria e la commissione amministrativa;
  4. attua le decisioni degli organi direttivi dei tribunali;
  5. adempie altri compiti assegnatigli per legge o per ordinanza.

In caso di impedimento del presidente, quest'ultimo viene rappresentato dal vicepresidente. A esso competono i compiti e le competenze del presidente.

Art. 43 Regolamento interno

Il Tribunale d'appello disciplina la propria organizzazione e gestione in un regolamento interno.

3.1.2. Giudici

Art. 44 Organico

Il Tribunale d'appello si compone di un presidente, di un vicepresidente e degli altri giudici a titolo principale necessari per evadere le pratiche garantendo elevata qualità e celerità. Il volume di impiego complessivo ammonta ad almeno undici equivalenti a tempo pieno.

Prima di ogni elezione per il rinnovo, il Gran Consiglio stabilisce il volume di impiego complessivo. Esso non è vincolato al grado di occupazione minimo del 50 per cento.

Se il Tribunale d'appello non è in grado di far fronte alla mole di lavoro ordinaria con il volume di impiego complessivo stabilito in occasione delle elezioni per il rinnovo, il Gran Consiglio aumenta la dotazione nella misura necessaria.

Se un giudice d'appello si ritira o non si ripresenta per una rielezione, il Gran Consiglio verifica se sia possibile rinunciare del tutto o in parte a una nuova occupazione della carica.

Art. 45 Numero e grado di occupazione

Prima dell'elezione, su proposta del Tribunale d'appello il Gran Consiglio stabilisce il numero di giudici d'appello e il loro grado di occupazione.

Possono essere elette a presidente e a vicepresidente soltanto persone che esercitano la carica di giudice con un grado di occupazione pari almeno all'80 per cento. Gli altri giudici d'appello sono attivi con un grado di occupazione pari almeno al 50 per cento, per quanto la legge non preveda altrimenti.

Dopo aver sentito il Tribunale d'appello, il Gran Consiglio può suddividere i posti per i quali non si ripresenta alcun giudice in carica in posti a tempo parziale con un grado di occupazione pari almeno al 50 per cento. La procedura vale per analogia per le elezioni complementari e sostitutive nonché per le dimissioni parziali.

Art. 46 Modifica del grado di occupazione a seguito di una nascita o di un'adozione

I giudici del Tribunale d'appello che diventano genitori a seguito di una nascita o di un'adozione hanno diritto di ridurre il grado di occupazione in misura di al massimo il 20 per cento. Il grado di occupazione non può scendere al di sotto del 50 per cento.

Il diritto alla riduzione deve essere fatto valere al più tardi entro sei mesi dalla costituzione del rapporto di filiazione.

Se un giudice riduce il grado di occupazione, il Tribunale d'appello può aumentare in misura corrispondente il grado di occupazione di uno o più altri giudici, con il loro consenso.

Se la percentuale di impiego che si libera a seguito della modifica del grado di occupazione non può essere coperta internamente al tribunale, il Gran Consiglio crea un nuovo posto di giudice e lo occupa.

L'impiego in misura ridotta può essere iniziato appena un altro giudice ha esteso la propria attività o assunto la propria carica in misura corrispondente alla riduzione, tuttavia al più tardi il 1° giorno del mese successivo alla scadenza di un anno dalla costituzione del rapporto di filiazione.

Art. 47 Modifica del grado di occupazione durante il periodo di carica

Durante il periodo di carica, con il consenso della persona interessata il Tribunale d'appello può modificare il grado di occupazione dei giudici d'appello al massimo fino al termine del periodo di carica. Il volume di impiego complessivo non può essere superato.

Il Tribunale d'appello deve chiedere un'elezione complementare se a seguito della modifica del grado di occupazione di uno o più giudici si libera un posto con un grado di occupazione pari almeno al 50 per cento. La richiesta del Tribunale d'appello contiene le dichiarazioni di dimissioni parziali necessarie per la modifica dei gradi di occupazione.

Se a seguito delle modifiche dei gradi di occupazione il volume di impiego complessivo cala in misura inferiore al 50 per cento, il Tribunale d'appello adotta le misure necessarie per poter continuare a garantire un'evasione delle pratiche di elevata qualità e celere. I costi per queste misure non possono essere superiori ai risparmi conseguiti dal Tribunale d'appello a seguito della modifica del grado di occupazione di uno o più giudici.

Art. 48 Procedura di elezione 1. Principio

Il Gran Consiglio elegge il presidente, il vicepresidente nonché gli altri giudici del Tribunale d'appello in turni elettorali separati.

È esclusa:

  1. la rielezione diretta quale presidente, se egli ha esercitato questa funzione già per l'intero periodo di carica precedente;
  2. l'elezione a vicepresidente del presidente in carica;
  3. la rielezione diretta quale vicepresidente, se egli ha esercitato questa funzione già per l'intero periodo di carica precedente.

La maggioranza da raggiungere per un'elezione viene calcolata secondo la legge sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni[9]. Per il resto la procedura di elezione si conforma al Regolamento organico del Gran Consiglio[10], nella misura in cui la presente legge non preveda nulla di diverso.

Art. 49 2. Esame d'idoneità

La commissione del Gran Consiglio competente per la giustizia esamina l'idoneità personale e professionale dei candidati. Essa può coinvolgere il Tribunale d'appello o altri organi. Essa può far dipendere l'esame d'idoneità dal fatto che la candidatura sia stata inoltrata entro un determinato momento.

La commissione del Gran Consiglio competente per la giustizia può verificare l'idoneità personale e professionale dei giudici del Tribunale d'appello che si presentano per la rielezione. Se essa intende classificare come inidoneo un giudice del Tribunale d'appello che si presenta per la rielezione, lo deve comunicare alla persona interessata tempestivamente prima della scadenza del periodo di carica e dare al Tribunale d'appello la possibilità di prendere posizione.

Se la commissione ritiene che una persona sia inidonea, comunica questo fatto al Gran Consiglio. Essa trasmette al Gran Consiglio le prese di posizione della persona interessata e del Tribunale d'appello per conoscenza.

Art. 50 3. Elezione complementare e sostitutiva

Se occorre occupare un nuovo posto o se non tutti i giudici in carica del Tribunale d'appello si presentano per la rielezione, la commissione del Gran Consiglio competente per la giustizia pubblica il posto.

Nella pubblicazione viene indicata la frazione che dal punto di vista aritmetico può rivendicare il posto da occupare.

Art. 51 4. Rielezione

I giudici del Tribunale d'appello comunicano alla commissione del Gran Consiglio competente per la giustizia e al Tribunale d'appello il loro desiderio di modificare il proprio grado di occupazione in occasione di una rielezione un anno e mezzo prima della scadenza del periodo di carica.

Il Tribunale d'appello informa la commissione del Gran Consiglio competente per la giustizia in merito ai procedimenti di vigilanza gerarchica che ha svolto o avviato nei confronti di giudici del Tribunale d'appello durante il periodo di carica.

Le frazioni possono interrogare i giudici che si presentano per una rielezione in merito a questioni di amministrazione della giustizia, purché riguardino la loro idoneità.

Art. 52 Elezione di giudici straordinari 1. Circostanze straordinarie

Giudici straordinari possono essere eletti:

  1. per la durata dell'impedimento, se a seguito di un danno alla salute fisica, mentale o psichica oppure per altri motivi un giudice è impossibilitato a esercitare la propria carica presumibilmente per diversi mesi;
  2. per al massimo due anni, se a seguito di un volume delle pratiche straordinariamente elevato il Tribunale d'appello non è più in grado di evadere controversie giuridiche entro un termine adeguato oppure se una tale situazione è incombente a seguito di un aumento straordinario del volume delle pratiche.

Art. 53 2. Presupposti personali e professionali

Per i giudici straordinari non valgono le regolamentazioni relative all'obbligo di domicilio, al limite d'età e alla composizione proporzionale secondo la consistenza numerica delle frazioni.

I giudici dei tribunali regionali e delle autorità di conciliazione nonché gli attuari sono eleggibili a giudici straordinari.

Per il resto, per i giudici straordinari valgono gli stessi presupposti personali e professionali validi per i giudici ordinari.

Art. 54 3. Competenza e procedura

La commissione del Gran Consiglio competente per la giustizia è responsabile in via definitiva dell'elezione di giudici straordinari.

Con l'elezione supplementare essa stabilisce il numero di giudici straordinari, il loro tasso di occupazione e la durata del rapporto di lavoro. Non è necessario un credito suppletivo.

La procedura di elezione supplementare può essere avviata su richiesta del Tribunale d'appello oppure d'ufficio.

In caso di urgenza è possibile rinunciare a un bando di concorso pubblico se è garantito che il posto venga occupato da una persona in possesso delle qualità necessarie.

Per il resto alla procedura di elezione supplementare si applicano per analogia l'articolo 48 capoverso 3 e l'articolo 50.

3.1.3. Attuariato

Art. 55 Effettivo e requisiti per l'assunzione

Il Tribunale d'appello assume il numero necessario di attuari secondo le disposizioni cantonali di diritto del personale. Esso stabilisce il volume di lavoro.

Può essere assunto come attuario chi dispone di una formazione conclusa in diritto e di regola di una patente d'avvocato.

Art. 56 Attività accessorie

Gli attuari non possono esercitare un'attività accessoria che potrebbe pregiudicare l'esercizio della funzione, l'indipendenza o la reputazione del Tribunale d'appello.

In particolare non sono autorizzati:

  1. a rappresentare parti in procedimenti che devono essere giudicati da una sezione del Tribunale d'appello alla quale sono assegnati;
  2. a rappresentare parti in procedimenti che in caso di impugnazione devono essere giudicati da una sezione del Tribunale d'appello alla quale sono assegnati;
  3. a essere attivi per un'autorità le cui azioni o decisioni, in caso di controversia, devono essere giudicate da una sezione del Tribunale d'appello alla quale sono assegnati.

Le attività lucrative indipendenti e dipendenti necessitano di un'autorizzazione del Tribunale d'appello.

Le attività accessorie non retribuite devono essere notificate al Tribunale d'appello.

Art. 57 Attuari ad hoc

Il presidente del Tribunale e i presidenti delle sezioni decidono se fare capo ad attuari ad hoc.

Qualora il loro volume di impiego presso il Tribunale d'appello superi il 40 per cento, per quanto riguarda le attività accessorie per loro fanno stato le medesime disposizioni valide per gli attuari ordinari.

3.1.4. Segreteria generale

Art. 58 Compiti

Il segretario generale è a capo dell'amministrazione del Tribunale d'appello. Esso è competente per le questioni relative al personale, alle finanze e alla contabilità nonché per l'infrastruttura del Tribunale d'appello.

Il segretario generale prende parte con voto consultivo alle sedute della corte plenaria e della commissione amministrativa. Sotto la direzione del presidente, prepara le pratiche della corte plenaria e della commissione amministrativa e le attua insieme al presidente.

3.2. Ufficio cantonale del giudice dei provvedimenti coercitivi

Art. 59 Composizione e posizione

L'ufficio cantonale del giudice dei provvedimenti coercitivi è composto da almeno tre giudici unici. *

Prima dell'inizio di ogni periodo di carica, su richiesta del Tribunale d'appello il Gran Consiglio stabilisce il numero totale di giudici unici che compongono l'ufficio cantonale del giudice dei provvedimenti coercitivi. *

Se l'ufficio cantonale del giudice dei provvedimenti coercitivi non è in grado di far fronte alla mole di lavoro con il numero di giudici unici stabilito per il rispettivo periodo di carica, su richiesta del Tribunale d'appello il Gran Consiglio aumenta il numero di giudici unici nella misura necessaria. *

L'ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi è indipendente nella giurisprudenza e vincolato unicamente al diritto.

Dal profilo amministrativo esso è annesso al tribunale regionale. Lì esso dispone di un indirizzo di recapito, può utilizzare l'infrastruttura del tribunale regionale designato e fare capo ai collaboratori di quest'ultimo.

Art. 60 Designazione

Il Gran Consiglio designa, per la durata di quattro anni, l'ufficio cantonale del giudice dei provvedimenti coercitivi su proposta del Tribunale d'appello scegliendo tra i giudici a titolo principale dei tribunali regionali.

La composizione dell'ufficio cantonale del giudice dei provvedimenti coercitivi va notificata all'autorità di vigilanza e resa nota pubblicamente.

Art. 61 Supplenza

Se a seguito di motivi di impedimento o di ricusa non è possibile occupare l'ufficio cantonale del giudice dei provvedimenti coercitivi, il Tribunale d'appello designa il supplente tra i giudici a titolo principale dei tribunali regionali che sono a capo di una camera penale e che non fanno parte dell'ufficio cantonale del giudice dei provvedimenti coercitivi. *

3.3. Tribunale della magistratura

Art. 62 Composizione e posizione

Il Tribunale della magistratura è composto da un presidente, da altri due giudici nonché da due supplenti.

Il Tribunale della magistratura è indipendente nella giurisprudenza e vincolato unicamente al diritto.

Esso può costituire una segreteria e un attuariato.

Il Tribunale della magistratura stabilisce la propria sede nel regolamento interno. La sede deve trovarsi nel Cantone dei Grigioni.

La sede e la composizione del Tribunale della magistratura devono essere rese note pubblicamente.

Art. 63 Presupposti personali e professionali

I giudici del Tribunale della magistratura:

  1. non possono fare parte di un'altra autorità giudiziaria del Cantone dei Grigioni;
  2. non possono esercitare quali avvocati nel Cantone dei Grigioni.

Per il resto per i giudici del Tribunale della magistratura valgono gli stessi presupposti personali e professionali validi per i giudici straordinari del Tribunale d'appello.

Art. 64 Elezione

Il Gran Consiglio elegge il presidente, gli altri giudici e i supplenti del Tribunale della magistratura in turni elettorali separati.

È possibile procedere a elezioni sostitutive durante il periodo di carica.

Per la procedura di elezione si applicano per analogia l'articolo 48 fino all'articolo 51.

Art. 65 Composizione

Il Tribunale della magistratura decide di regola nella composizione di tre giudici.

Qualora un rimedio giuridico sia palesemente inammissibile o palesemente fondato o infondato, decide il presidente della camera con competenza di giudice unico.

Art. 66 Supplenza

Se a seguito di motivi di impedimento o di ricusa il Tribunale della magistratura non può essere completato da un supplente eletto, la commissione del Gran Consiglio competente per la giustizia designa un supplente fino al passaggio in giudicato del corrispondente procedimento o fino al momento della prevista decadenza del motivo di impedimento.

Il supplente deve soddisfare gli stessi presupposti personali e professionali del giudice da sostituire.

Art. 67 Amministrazione del tribunale

Il presidente dirige il tribunale, ne controlla l'attività e rappresenta il tribunale verso l'esterno.

Egli sottopone per approvazione al Gran Consiglio il preventivo nonché il conto annuale e il rapporto di gestione.

In Gran Consiglio è il presidente del Tribunale d'appello a rispondere a domande relative al preventivo nonché al conto annuale e al rapporto di gestione del Tribunale della magistratura.

Art. 68 Regolamento interno

Il Tribunale della magistratura disciplina la propria organizzazione e gestione in un regolamento interno.

3.4. Tribunali regionali

3.4.1. Organizzazione generale

Art. 69 Camere

Ogni tribunale regionale costituisce una camera civile e una camera penale e rende pubblica la loro composizione.

Art. 70 Composizione

I tribunali regionali decidono di regola nella composizione di tre giudici.

In merito a questioni giuridiche di importanza fondamentale decidono nella composizione di cinque giudici.

Qualora un'istanza sia palesemente inammissibile o palesemente infondata, decide il presidente della camera con competenza di giudice unico.

Su disposizione del presidente i tribunali regionali decidono nella composizione di tre giudici in merito a questioni per le quali è prevista la competenza di giudice unico e nella composizione di cinque giudici in merito a questioni per le quali è prevista la composizione di tre giudici.

Per determinati settori la legge può prevedere una composizione di cinque giudici o una competenza di giudice unico.

Art. 71 Supplenza

I giudici sono tenuti a fungere da supplenti dei giudici dell'altra camera.

Se a seguito di motivi di impedimento o di ricusa un tribunale regionale non può riunirsi al completo, il Tribunale d'appello può completarlo con giudici di un altro tribunale regionale oppure dichiarare competente un altro tribunale regionale.

Art. 72 Amministrazione del tribunale 1. Corte plenaria

La Corte plenaria del corrispondente tribunale regionale è composta dai giudici ordinari.

Le competono:

  1. la costituzione delle camere;
  2. la nomina dei presidenti delle camere e dei supplenti;
  3. la nomina dei vicepresidenti a titolo accessorio;
  4. la nomina dell'altro membro della commissione amministrativa.

Le decisioni della Corte plenaria sono valide se alla seduta o alla procedura per circolazione degli atti partecipano almeno due terzi dei membri della Corte plenaria.

Art. 73 2. Commissione amministrativa

La commissione amministrativa è composta dal presidente, dal vicepresidente e da un altro membro.

L'altro membro è nominato per la durata di quattro anni ogni volta dopo le elezioni per il rinnovo tra i giudici ordinari del corrispondente tribunale regionale. Sono possibili nomine sostitutive.

Alla commissione amministrativa spettano:

  1. l'emanazione del regolamento interno;
  2. l'approvazione del preventivo e del conto annuale a destinazione del Tribunale d'appello;
  3. il coordinamento della giurisprudenza tra le camere;
  4. l'adozione di decisioni di vigilanza gerarchica nei confronti di giudici del tribunale regionale, per quanto non sia competente il Gran Consiglio;
  5. la vigilanza sulla giudicatura di pace e sulle autorità di conciliazione in materia di locazione nonché sui loro membri, se nel regolamento interno questo compito non è stato delegato alla presidenza;
  6. la nomina delle persone da nominare dal tribunale regionale, per quanto non sia competente la Corte plenaria;
  7. l'assunzione e il licenziamento dei collaboratori con impiego fisso;
  8. altri compiti assegnatile per legge od ordinanza.

Le decisioni della commissione amministrativa sono valide se alla seduta o alla procedura per circolazione degli atti partecipano almeno due membri della commissione amministrativa.

Art. 74 3. Presidenza

Il presidente svolge tutti i compiti di amministrazione della giustizia che non sono attribuiti a un altro organo.

Al presidente competono in particolare:

  1. la rappresentanza del tribunale regionale verso l'esterno;
  2. la presidenza della commissione amministrativa;
  3. la preparazione delle pratiche per la commissione amministrativa;
  4. l'adozione di decisioni di diritto del personale, se non è competente la commissione amministrativa;
  5. il diritto di contrarre impegni nel quadro del preventivo approvato;
  6. l'attuazione di disposizioni di diritto di vigilanza del Tribunale d'appello;
  7. l'attuazione delle decisioni della Corte plenaria, della commissione amministrativa nonché della presidenza.

In caso di impedimento del presidente, quest'ultimo viene rappresentato dal vicepresidente. A esso competono i compiti e le competenze del presidente.

Art. 75 Attuariato

Agli attuari è fatto divieto di fungere contemporaneamente da giudici a titolo accessorio presso lo stesso tribunale.

Qualora il loro volume di impiego presso un tribunale regionale superi il 40 per cento, per quanto riguarda le attività accessorie per essi fanno stato le medesime disposizioni valide per gli attuari ordinari del Tribunale d'appello.

Il presidente decide se fare capo ad attuari ad hoc.

Art. 76 Regolamento interno

Ogni tribunale regionale disciplina in un regolamento interno la distribuzione delle pratiche tra le camere e la formazione dei collegi giudicanti.

Il regolamento interno può contenere ulteriori norme relative all'organizzazione e alla gestione.

Il regolamento interno deve essere approvato dal Tribunale d'appello.

3.4.2. Giudici

Art. 77 Organico

I tribunali regionali sono composti dai giudici a titolo principale e a titolo accessorio necessari per evadere le pratiche garantendo elevata qualità e celerità.

Di norma fanno parte di un tribunale regionale un presidente a titolo principale, un vicepresidente a titolo principale nonché otto giudici a titolo accessorio. Un tribunale regionale è composto almeno da un presidente a titolo principale, da un vicepresidente a titolo accessorio e da sette altri giudici a titolo accessorio.

Prima di ogni elezione per il rinnovo, il Gran Consiglio stabilisce su richiesta del Tribunale d'appello il volume di impiego complessivo per ogni tribunale regionale.

Se un tribunale regionale non è in grado di far fronte alla mole di lavoro ordinaria con il volume di impiego complessivo stabilito in occasione delle elezioni per il rinnovo, il Gran Consiglio aumenta la dotazione nella misura necessaria su richiesta del Tribunale d'appello.

Se un giudice regionale a titolo principale si ritira o non si presenta per una rielezione, il Gran Consiglio verifica su richiesta del Tribunale d'appello se sia possibile rinunciare del tutto o in parte a una nuova occupazione della carica.

Art. 78 Numero e grado di occupazione

Prima dell'elezione, su proposta del Tribunale d'appello il Gran Consiglio stabilisce il numero di giudici regionali a titolo principale e il loro grado di occupazione.

Di norma possono essere elette a presidente del tribunale regionale soltanto persone che esercitano la carica di giudice con un grado di occupazione pari almeno all'80 per cento. Questo grado di occupazione minimo non vale per il presidente del tribunale regionale Bernina.

Dopo aver sentito il Tribunale d'appello, il Gran Consiglio può suddividere i posti per i quali non si ripresenta alcun giudice in carica in posti a tempo parziale con un grado di occupazione pari almeno al 50 per cento. La procedura vale per analogia per le elezioni complementari e sostitutive nonché per le dimissioni parziali.

Art. 79 Modifica del grado di occupazione a seguito di una nascita o di un'adozione

I giudici a titolo principale dei tribunali regionali che diventano genitori a seguito di una nascita o di un'adozione hanno diritto di ridurre il grado di occupazione in misura di al massimo il 20 per cento. Il grado di occupazione non può scendere al di sotto del 50 per cento.

Il diritto alla riduzione deve essere fatto valere al più tardi entro sei mesi dalla costituzione del rapporto di filiazione.

Se un giudice a titolo principale riduce il grado di occupazione, il tribunale regionale interessato può aumentare in misura corrispondente il grado di occupazione di uno o più dei suoi altri giudici a titolo principale, con il loro consenso.

Se la percentuale di impiego che si libera a seguito della modifica del grado di occupazione non può essere coperta internamente al tribunale, il Gran Consiglio crea un nuovo posto di giudice e lo occupa.

L'impiego in misura ridotta può essere iniziato appena un altro giudice ha esteso la propria attività o assunto la propria carica in misura corrispondente alla riduzione, tuttavia al più tardi il 1° giorno del mese successivo alla scadenza di un anno dalla costituzione del rapporto di filiazione.

Art. 80 Modifica del grado di occupazione durante il periodo di carica

Durante il periodo di carica, con il consenso della persona interessata i tribunali regionali possono modificare il grado di occupazione dei giudici a titolo principale al massimo fino al termine del periodo di carica. Il volume di impiego complessivo non può essere modificato.

Art. 81 Procedura di elezione

I giudici a titolo principale dei tribunali regionali comunicano al Tribunale d'appello e al tribunale regionale di cui fanno parte il loro desiderio di modificare il proprio grado di occupazione in occasione di una rielezione un anno e mezzo prima della scadenza del periodo di carica.

Il Tribunale d'appello verifica l'idoneità dei candidati. Se ritiene inidonei i candidati ammessi all'elezione, lo comunica pubblicamente.

Gli aventi diritto di voto della corrispondente regione eleggono in turni elettorali separati:

  1. il presidente a titolo principale;
  2. il vicepresidente a titolo principale;
  3. i giudici a titolo principale;
  4. gli altri giudici.

I tribunali regionali nominano i vicepresidenti a titolo accessorio tra i giudici a titolo accessorio per la durata di quattro anni. Sono possibili nomine sostitutive.

Art. 82 Elezione di giudici straordinari 1. Circostanze straordinarie

Giudici straordinari possono essere eletti:

  1. per la durata dell'impedimento, se sussiste una situazione eccezionale ai sensi dell'articolo 52 capoverso 1 lettera a che un tribunale regionale non è in grado di gestire con i giudici a titolo principale e con i giudici a titolo accessorio;
  2. per al massimo due anni, se sussiste una situazione eccezionale ai sensi dell'articolo 52 capoverso 1 lettera b che un tribunale regionale non è in grado di gestire con i giudici a titolo principale e con i giudici a titolo accessorio.

Art. 83 2. Presupposti personali e professionali

Per i giudici straordinari non valgono le regolamentazioni relative all'obbligo di domicilio e al limite d'età.

I giudici del Tribunale d'appello, di altri tribunali regionali, i membri delle autorità di conciliazione nonché gli attuari sono eleggibili a giudici straordinari.

Per il resto per i giudici straordinari valgono gli stessi presupposti personali e professionali validi per i giudici a titolo principale dei tribunali regionali.

Art. 84 3. Competenza e procedura

La commissione del Gran Consiglio competente per la giustizia è responsabile in via definitiva dell'elezione di giudici straordinari.

Con l'elezione supplementare essa stabilisce il numero di giudici straordinari, il loro tasso di occupazione e la durata del rapporto di lavoro. Non è necessario un credito suppletivo.

La procedura di elezione supplementare può essere avviata su richiesta del Tribunale d'appello oppure d'ufficio.

In caso di urgenza è possibile rinunciare a un bando di concorso pubblico se è garantito che il posto venga occupato da una persona in possesso delle qualità necessarie.

Per il resto alla procedura di elezione supplementare si applicano per analogia l'articolo 48 capoverso 3, l'articolo 49 capoverso 1 e l'articolo 50.

4. Autorità di conciliazione

4.1. Giudicatura di pace

Art. 85 Numero e posizione

Ogni regione dispone di una giudicatura di pace quale autorità di conciliazione.

La giudicatura di pace è composta da un giudice di pace e da un supplente. I membri delle giudicature di pace possono essere attivi in diverse regioni.

La giudicatura di pace è autonoma nella sua attività professionale, indipendente nella giurisprudenza e vincolata unicamente al diritto.

Dal punto di vista amministrativo è annessa al tribunale regionale della rispettiva regione.

Il Tribunale d'appello disciplina l'organizzazione e la gestione delle giudicature di pace in un'ordinanza.

Art. 86 Nomina

Il tribunale regionale nomina un giudice di pace e un suo supplente per la durata di quattro anni.

È possibile procedere a nomine sostitutive durante il periodo di carica.

Il tribunale regionale pubblica i posti vacanti per quanto non si ripresentino membri in carica.

La composizione della giudicatura di pace deve essere resa nota pubblicamente.

Art. 87 Supplenza

Se a seguito di motivi di ricusa il giudice di pace non può essere sostituito dal supplente, il tribunale regionale designa il supplente tra i membri di un'altra giudicatura di pace.

Se a seguito di motivi di impedimento il giudice di pace non può essere sostituito dal supplente, il tribunale regionale designa un altro supplente fino al momento della prevista decadenza del motivo di impedimento. L'articolo 35 non è applicabile. Per il resto per il supplente fanno stato le medesime regolamentazioni valide per il membro da sostituire.

4.2. Autorità di conciliazione in materia di locazione

Art. 88 Numero e posizione

Per controversie relative alla locazione e all'affitto di locali abitativi e commerciali vi è un'autorità di conciliazione in ogni regione.

L'autorità di conciliazione in materia di locazione è composta:

  1. dal giudice di pace della rispettiva regione (presidente);
  2. da un rappresentante ciascuno dei conduttori e dei locatori;
  3. da un supplente ciascuno del rappresentante dei conduttori e del rappresentante dei locatori.

L'autorità di conciliazione in materia di locazione è autonoma nella sua attività professionale, indipendente nella giurisprudenza ed è vincolata unicamente al diritto.

Dal punto di vista amministrativo è annessa al tribunale regionale della rispettiva regione.

Il Tribunale d'appello disciplina l'organizzazione e la gestione delle autorità di conciliazione in materia di locazione in un'ordinanza.

Art. 89 Nomina

Il tribunale regionale nomina il rappresentante dei conduttori e quello dei locatori nonché i loro supplenti per la durata di quattro anni.

È possibile procedere a nomine sostitutive durante il periodo di carica.

Le organizzazioni di conduttori e di locatori presentano al tribunale regionale proposte per la nomina del proprio rappresentante. Se entro il termine stabilito non presentano proposte, il tribunale regionale designa le rappresentanze paritetiche.

La composizione dell'autorità di conciliazione in materia di locazione deve essere resa nota pubblicamente.

Art. 90 Supplenza

Se a seguito di motivi di ricusa l'autorità di conciliazione in materia di locazione non può essere completata da un supplente nominato, il tribunale regionale designa il supplente tra i membri di un'altra autorità di conciliazione in materia di locazione.

Se a seguito di motivi di impedimento l'autorità di conciliazione in materia di locazione non può essere completata da un supplente nominato, il tribunale regionale nomina un supplente fino al momento della prevista decadenza del motivo di impedimento e gli fa prestare giuramento. L'articolo 35 non è applicabile. Per il resto per il supplente fanno stato le medesime regolamentazioni valide per il membro da sostituire.

Art. 91 Servizio di consulenza

L'autorità di conciliazione in materia di locazione delega l'attività di consulenza conformemente all'articolo 201 capoverso 2 del Codice di diritto processuale civile svizzero[11] al presidente di un'altra autorità di conciliazione in materia di locazione.

Se nessuna delle persone di cui al capoverso 1 è disposta a rilevare questo compito, l'autorità di conciliazione in materia di locazione può delegare l'attività di consulenza a terzi oppure assumere qualcuno a tale scopo.

4.3. Autorità di conciliazione in materia di parità dei sessi

Art. 92 Numero e posizione

Per controversie secondo la legge sulla parità dei sessi esiste un'autorità cantonale di conciliazione.

L'autorità di conciliazione in materia di parità dei sessi è composta:

  1. da un presidente;
  2. da un rappresentante ciascuno dei datori di lavoro e dei lavoratori;
  3. da un supplente ciascuno del rappresentante dei datori di lavoro e del rappresentante dei lavoratori.

L'autorità di conciliazione in materia di parità dei sessi è autonoma nella sua attività professionale, indipendente nella giurisprudenza ed è vincolata unicamente al diritto.

Per le udienze di conciliazione l'autorità di conciliazione in materia di parità dei sessi può utilizzare i locali che sono a disposizione per le udienze di conciliazione delle giudicature di pace.

Dal punto di vista amministrativo l'autorità di conciliazione in materia di parità dei sessi è annessa al Tribunale d'appello. Lì dispone di un indirizzo di recapito.

Art. 93 Nomina

Il Tribunale d'appello nomina i membri dell'autorità di conciliazione in materia di parità dei sessi per la durata di quattro anni.

Le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori presentano al Tribunale d'appello proposte per la nomina del proprio rappresentante. Se entro il termine non presentano proposte, il Tribunale d'appello designa le rappresentanze paritetiche.

La composizione dell'autorità di conciliazione in materia di parità dei sessi deve essere resa nota pubblicamente.

Art. 94 Supplenza

Se a seguito di motivi di impedimento o di ricusa l'autorità di conciliazione in materia di parità dei sessi non può essere completata da un supplente nominato, il Tribunale d'appello designa un supplente fino al passaggio in giudicato del corrispondente procedimento o fino al momento della prevista decadenza del motivo di impedimento e gli fa prestare giuramento.

Il supplente deve soddisfare gli stessi presupposti personali e professionali del giudice da sostituire.

Art. 95 Servizio di consulenza

L'autorità di conciliazione in materia di parità dei sessi delega l'attività di consulenza conformemente all'articolo 201 capoverso 2 del Codice di diritto processuale civile svizzero[12] a terzi oppure assume qualcuno a tale scopo.

5. Vigilanza e alta vigilanza

5.1. Disposizioni generali

Art. 96 Oggetto della vigilanza

La vigilanza sulle autorità giudiziarie si riferisce esclusivamente all'amministrazione della giustizia. Non è lecito dettare norme o dare istruzioni alle autorità giudiziarie in questioni relative alla giurisprudenza.

La vigilanza assicura che le autorità giudiziarie agiscano in modo legittimo, opportuno ed economico nel settore dell'amministrazione della giustizia. Essa interviene d'ufficio o su ricorso in caso di situazioni irregolari.

Art. 97 Ricorso di vigilanza

Chiunque può presentare ricorso di vigilanza all'autorità di vigilanza per violazioni dei doveri d'ufficio commesse da autorità giudiziarie o da loro membri, purché l'asserita violazione del diritto riguardi il settore dell'amministrazione della giustizia e non possa essere fatta valere mediante un rimedio giuridico.

La procedura si conforma alla legge sulla giustizia amministrativa[13].

Art. 98 Obblighi di collaborazione

Le autorità giudiziarie sono tenute a rilasciare le informazioni necessarie all'autorità di vigilanza e allo specialista indipendente da essa incaricato, a concedere loro la presa in visione degli atti e l'accesso ai locali, se ciò è necessario per l'adempimento del loro compito.

I membri delle autorità giudiziarie sono tenuti a collaborare all'accertamento della fattispecie. L'obbligo di collaborare decade se collaborando un membro si esporrebbe ad addebiti penali.

5.2. Vigilanza gerarchica

5.2.1. Strumenti di vigilanza gerarchica

Art. 99 Responsabilità disciplinare 1. Provvedimenti disciplinari

Nei confronti di membri delle autorità giudiziarie i quali hanno violato per colpa propria il proprio dovere di servizio può essere adottato uno dei seguenti provvedimenti disciplinari:

  1. ammonimento;
  2. multa fino a 10 000 franchi;
  3. destituzione.

I provvedimenti disciplinari si conformano in particolare alla gravità della violazione dei doveri d'ufficio, alla colpa, ai motivi, al comportamento tenuto in precedenza nonché alla posizione e alla responsabilità del membro dell'autorità giudiziaria.

Una destituzione può essere disposta soltanto se nel corso del periodo di carica un membro di un'autorità giudiziaria:

  1. intenzionalmente o per negligenza grave, ha violato in modo grave i suoi doveri d'ufficio;
  2. è stato condannato con sentenza definitiva per un crimine alla base del quale si trova un'azione incompatibile con l'attività giudiziaria.

Art. 100 2. Prescrizione

Il perseguimento disciplinare si prescrive entro due anni dal momento in cui l'autorità di vigilanza ha avuto conoscenza dell'episodio da sanzionare in via disciplinare, in ogni caso tuttavia entro cinque anni da quando si è verificato il fatto da punire in via disciplinare.

Se a seguito della fattispecie che si trova alla base del procedimento disciplinare viene avviato un procedimento penale, la prescrizione inizia a decorrere a partire dal passaggio in giudicato della decisione penale.

Se una decisione di vigilanza gerarchica di prima istanza è stata pronunciata prima della scadenza della prescrizione dell'azione disciplinare, la prescrizione non interviene più.

Art. 101 Uscita dalla carica

In caso di controversia, l'autorità di vigilanza accerta che un membro di un'autorità giudiziaria è uscito per legge dalla carica se:

  1. si è dimesso in modo legalmente valido;
  2. non è stato rieletto;
  3. ha perso la capacità di esercitare la carica di giudice;
  4. non ha più il diritto di voto;
  5. ha eletto domicilio in un altro Cantone, purché il domicilio all'interno del Cantone costituisca un presupposto di eleggibilità;
  6. ha raggiunto il limite d'età fino al quale può essere esercitata la carica di giudice;
  7. assume una carica incompatibile con la carica di giudice, se questo atto è da considerarsi come rinuncia alla carica di giudice.

5.2.2. Competenza e procedura

Art. 102 Competenza 1. Gran Consiglio

Il Gran Consiglio decide in merito alla destituzione di un giudice di un tribunale e in caso di controversia in merito all'uscita dalla carica per legge di un giudice di un tribunale.

Nel quadro dei procedimenti di cui al capoverso 1 può disporre anche altri provvedimenti disciplinari nonché decidere in merito al momento della cessazione del rapporto di impiego e in merito ad altre pretese derivanti dalle norme relative all'impiego.

Art. 103 2. Tribunale d'appello

Se non è competente il Gran Consiglio, il Tribunale d'appello decide in merito a questioni di vigilanza gerarchica nei confronti:

  1. dei propri giudici;
  2. dei giudici dei Tribunali regionali;
  3. dei membri dell'autorità di conciliazione in materia di parità dei sessi.

Art. 104 3. Tribunale della magistratura

Se non è competente il Gran Consiglio, il Tribunale della magistratura decide in merito a questioni di vigilanza gerarchica nei confronti dei propri giudici.

Art. 105 4. Tribunali regionali

Se non è competente il Gran Consiglio, i tribunali regionali decidono in merito a questioni di vigilanza gerarchica nei confronti:

  1. dei propri giudici;
  2. dei membri delle autorità di conciliazione soggetti alla loro vigilanza.

Essi comunicano le proprie decisioni di vigilanza gerarchica al Tribunale d'appello.

Art. 106 Procedimenti 1. Procedimenti di vigilanza gerarchica dinanzi al Gran Consiglio

I procedimenti di vigilanza gerarchica che devono essere condotti dal Gran Consiglio possono essere avviati:

  1. su richiesta del Tribunale d'appello;
  2. su richiesta di un giudice di un tribunale il quale ha l'intento di liberarsi dall'accusa di aver commesso una violazione dei doveri d'ufficio che può comportare una destituzione;
  3. d'ufficio, in presenza di indizi fondati relativi alla violazione di doveri d'ufficio che potrebbe comportare una destituzione oppure se l'uscita dalla carica per legge è controversa.

Per il resto ai procedimenti di vigilanza gerarchica che devono essere condotti dal Gran Consiglio si applicano per analogia le disposizioni concernenti la destituzione di membri del Gran Consiglio o del Governo.

Art. 107 2. Altri procedimenti di vigilanza gerarchica

Gli altri procedimenti di vigilanza gerarchica possono essere avviati:

  1. su richiesta della commissione del Gran Consiglio competente per la giustizia;
  2. su richiesta dell'autorità giudiziaria di cui fa parte la persona interessata;
  3. su richiesta di un membro di un'autorità giudiziaria il quale ha l'intento di liberarsi dall'accusa di aver commesso una violazione dei doveri d'ufficio;
  4. d'ufficio, in presenza di indizi fondati relativi alla violazione di un dovere d'ufficio.

L'inchiesta disciplinare può essere affidata a specialisti indipendenti.

Se la violazione di doveri d'ufficio è stata resa credibile e il funzionamento dell'autorità giudiziaria in questione è minacciato possono essere disposti provvedimenti cautelari.

Se le autorità giudiziarie stesse non dispongono di competenze decisionali, nel procedimento che le interessa spetta loro qualità di parte.

Se nei confronti di un membro di un'autorità giudiziaria è stato avviato un procedimento penale a seguito della fattispecie che si trova alla base del procedimento di vigilanza gerarchica, quest'ultimo deve essere sospeso. In casi eccezionali si può prescindere da una sospensione.

I membri delle autorità giudiziarie possono essere obbligati a sottoporsi a una visita di un medico di fiducia.

I procedimenti di vigilanza gerarchica sono gratuiti. In caso di temerarietà possono essere riscosse spese procedurali.

Per il resto la procedura di vigilanza gerarchica e la successiva procedura di ricorso si conformano alla legge sulla giustizia amministrativa[14].

Art. 108 3. Mediazione

L'autorità di vigilanza può ricorrere a uno specialista neutrale in qualità di mediatore con l'obiettivo di giungere a un accordo.

Il mediatore può assumere prove. Delle perizie possono essere richieste soltanto con il consenso dell'autorità di vigilanza.

L'autorità di vigilanza inserisce l'accordo nella sua decisione, se esso è legittimo.

5.3. Vigilanza organica

5.3.1. Strumenti della vigilanza organica

Art. 109 Controllo degli affari

Le autorità giudiziarie procedono a un controllo continuo di tutti i procedimenti giudiziari avviati e delle loro modalità di evasione.

Art. 110 Obbligo di presentare rapporto

Ogni anno le autorità giudiziarie presentano rapporto all'autorità di vigilanza in merito alla loro attività.

Il rapporto di gestione dei tribunali regionali fa riferimento anche all'attività delle autorità di conciliazione soggette alla loro vigilanza. Il rapporto di gestione del Tribunale d'appello comprende tutte le autorità giudiziarie.

I rapporti di gestione forniscono informazioni almeno in merito alla giurisprudenza e alla statistica dei casi.

Art. 111 Finanze e contabilità

Il Tribunale d'appello esamina e approva il preventivo e il conto annuale dei tribunali regionali.

Il Controllo cantonale delle finanze esamina a destinazione del Gran Consiglio il preventivo e il conto annuale del Tribunale d'appello nonché i preventivi e i conti annuali approvati dei tribunali regionali.

Art. 112 Ordini ed esecuzione sostitutiva

L'autorità di vigilanza può dare ordine all'autorità giudiziaria soggetta a vigilanza di adempiere un compito.

Se tale ordine viene disatteso, l'autorità di vigilanza può incaricare un'altra autorità giudiziaria o un terzo di adempiere il compito.

Se non vi è pericolo nel ritardo, può comminare l'esecuzione sostitutiva all'autorità giudiziaria, concedendo un termine adeguato.

L'autorità giudiziaria inadempiente si fa carico delle spese risultanti all'autorità di vigilanza dall'esecuzione sostitutiva.

Art. 113 Inchiesta amministrativa

Con lo strumento dell'inchiesta amministrativa l'autorità di vigilanza può dare incarico a uno specialista indipendente di chiarire questioni relative all'amministrazione della giustizia che richiedono un intervento d'ufficio.

La persona incaricata è vincolata soltanto alla legge e all'incarico.

Essa può assumere prove. Può richiedere perizie soltanto con il consenso dell'autorità di vigilanza. Le assunzioni di prove si conformano alla legge sulla giustizia amministrativa[15].

La persona incarica riassume i risultati dell'inchiesta in un rapporto e formula proposte relative all'ulteriore procedura. Essa trasmette il rapporto corredato degli atti d'inchiesta all'autorità di vigilanza.

5.3.2. Enti responsabili della vigilanza e dell'alta vigilanza

Art. 114 Gran Consiglio

Il Gran Consiglio esercita la vigilanza sul Tribunale d'appello e sul Tribunale della magistratura nonché l'alta vigilanza sulle altre autorità giudiziarie.

Art. 115 Tribunale d'appello

Il Tribunale d'appello è l'organo di direzione e di condotta supremo interno alla giustizia.

Esso esercita la vigilanza sui tribunali regionali, sull'ufficio cantonale del giudice dei provvedimenti coercitivi e sull'autorità di conciliazione in materia di parità dei sessi nonché l'alta vigilanza sulle autorità di conciliazione soggette alla vigilanza dei tribunali regionali.

Art. 116 Commissione amministrativa ampliata del Tribunale d'appello 1. Compiti

La commissione amministrativa ampliata serve a favorire lo scambio di informazioni tra le autorità giudiziarie e a garantire un coinvolgimento sufficiente delle autorità giudiziarie sottoposte a vigilanza in questioni relative alla vigilanza sulla giustizia.

Prima della decisione, il Tribunale d'appello deve presentare per deliberazione alla commissione amministrativa ampliata almeno le questioni di vigilanza sulla giustizia seguenti:

  1. ordinanze del Tribunale d'appello concernenti questioni di vigilanza sulla giustizia;
  2. strategie concernenti la vigilanza e il controlling;
  3. istruzioni destinate a tutte o a determinate categorie di autorità giudiziarie;
  4. misure di garanzia della qualità;
  5. misure di perfezionamento professionale.

La commissione amministrativa ampliata può licenziare prese di posizione a destinazione del Tribunale d'appello in merito alle questioni che le sono state sottoposte.

Art. 117 2. Composizione e decisione

Fanno parte della commissione amministrativa ampliata i membri della commissione amministrativa del Tribunale d'appello e cinque giudici dei tribunali regionali.

Dopo ogni elezione per il rinnovo dei tribunali regionali, i relativi presidenti nominano i cinque membri della commissione amministrativa ampliata per la durata di quattro anni tra i giudici ordinari a titolo principale dei tribunali regionali. Nel fare questo devono prestare attenzione a una rappresentanza adeguata dei tribunali regionali di piccole, medie e grandi dimensioni nonché alle peculiarità linguistiche e regionali. Sono possibili nomine sostitutive.

La commissione amministrativa ampliata è presieduta dal presidente del Tribunale d'appello.

Ogni membro della commissione amministrativa ampliata può chiedere al presidente la convocazione di una seduta o l'inserimento all'ordine del giorno di questioni di vigilanza sulla giustizia.

La commissione amministrativa ampliata si riunisce almeno due volte all'anno.

Le decisioni della commissione amministrativa ampliata sono valide se a una seduta partecipa almeno la maggioranza dei suoi membri.

Art. 118 3. Segretario generale

Il segretario generale prende parte con voto consultivo alle sedute della commissione amministrativa ampliata.

Egli prepara le pratiche della commissione amministrativa ampliata sotto la direzione del presidente.

Art. 119 Tribunali regionali

I tribunali regionali esercitano la vigilanza sulle autorità di conciliazione loro annesse.

6. Disposizioni finali

Art. 120 Prima elezione dei giudici d'appello

Il Gran Consiglio elegge per la prima volta il presidente, il vicepresidente nonché gli altri giudici del Tribunale d'appello in turni elettorali separati entro dicembre 2023. La carica viene assunta il 1° gennaio 2025.

Per l'occupazione dei posti di giudice del Tribunale d'appello per i quali si presentano giudici in carica del Tribunale cantonale o del Tribunale amministrativo fanno stato per analogia l'articolo 49 capoverso 2 e capoverso 3 nonché l'articolo 51.

Per l'occupazione dei posti di giudice del Tribunale d'appello per i quali non si presenta alcun giudice in carica del Tribunale cantonale o del Tribunale amministrativo fanno stato l'articolo 49 capoverso 1 e capoverso 3 nonché l'articolo 50.

La maggioranza da raggiungere per un'elezione viene calcolata secondo la legge sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni[16]. Per il resto la procedura di elezione si conforma al Regolamento organico del Gran Consiglio[17], nella misura in cui la presente legge non preveda nulla di diverso.

Art. 121 Prima elezione dei giudici della magistratura

Il Gran Consiglio elegge per la prima volta i giudici del Tribunale della magistratura entro giugno 2024. La carica viene assunta il 1° gennaio 2025.

Art. 122 Disposizioni transitorie

I contratti di lavoro tra il Tribunale cantonale o il Tribunale amministrativo e i loro collaboratori in essere al momento dell'entrata in vigore della presente legge vanno rettificati entro sei mesi indicando il Tribunale d'appello quale nuovo datore di lavoro.

I rimanenti poteri, i beni e le obbligazioni del Tribunale cantonale e del Tribunale amministrativo passano senza indennizzo alcuno al Tribunale d'appello al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

L'idoneità dei membri delle autorità giudiziarie che si ripresentano per la rielezione si conforma alle regole vigenti al momento dell'ultima elezione prima dell'entrata in vigore della presente legge. Le rimanenti regolamentazioni concernenti la posizione dei membri delle autorità giudiziarie per quanto riguarda le norme relative all'impiego valgono a partire dall'entrata in vigore della presente legge.

Se il termine di sei mesi per fare valere il diritto di ridurre il grado di occupazione a seguito di una nascita o di un'adozione non è già scaduto prima dell'entrata in vigore della presente legge, tale diritto può essere fatto valere al più tardi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

I procedimenti che al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono pendenti dinanzi al Tribunale cantonale o al Tribunale amministrativo vengono trasferiti al Tribunale d'appello con l'entrata in vigore della presente legge.

Egress

2023-008

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
14.06.2022 01.01.2025 atto normativo prima versione 2023-008
20.10.2025 01.05.2026 Art. 59 cpv. 1 modifica 2026-008
20.10.2025 01.05.2026 Art. 59 cpv. 1bis introduzione 2026-008
20.10.2025 01.05.2026 Art. 59 cpv. 1ter introduzione 2026-008
20.10.2025 01.05.2026 Art. 61 cpv. 1 modifica 2026-008

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 14.06.2022 01.01.2025 prima versione 2023-008
Art. 59 cpv. 1 20.10.2025 01.05.2026 modifica 2026-008
Art. 59 cpv. 1bis 20.10.2025 01.05.2026 introduzione 2026-008
Art. 59 cpv. 1ter 20.10.2025 01.05.2026 introduzione 2026-008
Art. 61 cpv. 1 20.10.2025 01.05.2026 modifica 2026-008