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173.200

Ordinanza concernente la vigilanza sulla giustizia

(OVG)

del 31.10.2024 (stato 01.01.2025)

Preambolo

emanata dal Tribunale d'appello il 31 ottobre 2024

visti l'art. 51a cpv. 3 della Costituzione cantonale[1] nonché l'art. 28 cpv. 5, l'art. 43, l'art. 85 cpv. 5 e l'art. 88 cpv. 5 della legge sull'organizzazione giudiziaria[2]

1. Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina lo svolgimento della vigilanza organica e gerarchica, compresa l'alta vigilanza esercitata dal Tribunale d'appello, nella misura in cui essa gli sia stata delegata dalla legge sull'organizzazione giudiziaria[3] o da altre leggi, e concretizza l'attività del Tribunale d'appello quale organo supremo di direzione e di condotta interno alla giustizia.

L'ordinanza disciplina inoltre altre questioni dell'amministrazione della giustizia, in particolare:

  1. i dettagli e la procedura riguardo all'autorizzazione di attività accessorie di membri delle autorità giudiziarie;
  2. l'organizzazione della commissione amministrativa ampliata;
  3. la presa delle decisioni da parte dei tribunali regionali in merito ad affari di amministrazione della giustizia di cui si devono occupare insieme;
  4. i compiti e l'organizzazione dell'ufficio di coordinamento per i tribunali regionali.

Art. 2 Competenza interna al Tribunale d'appello

L'ordinanza concernente l'organizzazione e la gestione del Tribunale d'appello[4] stabilisce a quali organi del Tribunale d'appello competano i singoli compiti della vigilanza organica e gerarchica.

I lavori preliminari e le inchieste necessari per l'esercizio della vigilanza possono essere delegati al segretario generale oppure a un membro della commissione amministrativa.

Art. 3 Vigilanza finanziaria

Per la vigilanza finanziaria fanno stato a titolo integrativo le disposizioni dell'ordinanza concernente le finanze e la contabilità nel settore della giustizia[5].

2. Vigilanza organica

Art. 4 Destinatari

Alla vigilanza organica del Tribunale d'appello sono soggetti i tribunali regionali, il giudice cantonale dei provvedimenti coercitivi, le autorità di conciliazione in materia di parità dei sessi, la commissione notarile, la commissione di vigilanza sugli avvocati, l'autorità di conciliazione per controversie inerenti le assicurazioni sociali e la commissione di espropriazione.

Le giudicature di pace e le autorità di conciliazione in materia di locazione sono soggette all'alta vigilanza del Tribunale d'appello.

Art. 5 Scopo e contenuto

La vigilanza organica serve a garantire il regolare funzionamento delle autorità soggette a vigilanza. Essa si riferisce a tutti i settori dell'amministrazione della giustizia, in particolare alla direzione, all'organizzazione, alla messa a disposizione delle risorse necessarie, all'amministrazione dei procedimenti, all'evasione delle pratiche, alle risorse umane e alle finanze, alla sicurezza nonché alla protezione dei dati.

La giurisprudenza non è oggetto della vigilanza.

Art. 6 Strumenti di vigilanza

La vigilanza organica viene esercitata in particolare con gli strumenti seguenti:

  1. emanazione di istruzioni;
  2. esame dei rapporti di gestione;
  3. colloqui periodici con le autorità soggette a vigilanza;
  4. evasione di ricorsi di vigilanza e di altre istanze indirizzate all'autorità di vigilanza;
  5. inchieste amministrative.

Art. 7 Istruzioni

Il Tribunale d'appello emana le istruzioni generali necessarie relative al disbrigo regolare dell'amministrazione della giustizia. Esso può emanare istruzioni di questo tipo anche nei confronti delle giudicature di pace e delle autorità di conciliazione soggette alla vigilanza dei tribunali regionali.

Queste istruzioni possono riguardare in particolare i settori seguenti:

  1. tenuta e archiviazione degli atti;
  2. registrazione delle pratiche e gestione dell'applicazione specifica;
  3. statistica;
  4. rapporto;
  5. risorse umane;
  6. informatica;
  7. protezione dei dati;
  8. gestione dei rischi.

Nei confronti dei tribunali regionali possono inoltre essere emanate istruzioni al fine di garantire uno svolgimento uniforme della loro vigilanza sulle giudicature di pace e sulle autorità di conciliazione in materia di locazione.

Le autorità in questione vengono sentite prima che vengano emanate istruzioni; è fatta salva la discussione delle istruzioni in seno alla commissione amministrativa ampliata.

Art. 8 Rapporti di gestione

I rapporti di gestione informano in merito all'occupazione in termini di personale delle autorità nonché in merito alla natura e alla portata delle pratiche in entrata ed evase, alla durata dei procedimenti e all'impiego di membri a titolo accessorio. Essi contengono inoltre indicazioni in merito a questioni dell'amministrazione della giustizia rilevanti ai fini della vigilanza, segnatamente nel settore delle risorse umane e della gestione dei rischi.

I rapporti di gestione dei tribunali regionali informano inoltre in merito all'attività delle autorità di conciliazione soggette alla loro vigilanza nonché in merito alla propria attività di vigilanza.

Gli organi direttivi delle autorità soggette a vigilanza diretta informano su base continua il Tribunale d'appello in merito a processi di particolare portata rilevanti ai fini della vigilanza.

Art. 9 Colloqui

Il Tribunale d'appello tiene colloqui periodici con le autorità soggette a vigilanza diretta in merito all'andamento degli affari e a questioni di amministrazione della giustizia di interesse comune; in tale contesto viene controllato l'andamento degli affari.

Art. 10 Istanze indirizzate all'autorità di vigilanza

Il Tribunale d'appello evade ricorsi di vigilanza e altre segnalazioni rilevanti ai fini della vigilanza rivolte contro autorità soggette alla sua diretta vigilanza.

Con il ricorso di vigilanza contro un tribunale regionale è possibile censurare il fatto che lo stesso ha violato i suoi doveri di servizio quale autorità di vigilanza sulle giudicature di pace o sulle autorità di conciliazione in materia di locazione.

La decisione del Tribunale d'appello è definitiva.

Art. 11 Inchieste amministrative

Se un processo rilevante ai fini della vigilanza richiede un più ampio accertamento della fattispecie, il Tribunale d'appello può disporre un'inchiesta amministrativa.

Una volta disponibile il rapporto d'inchiesta, all'autorità interessata e se del caso alle persone interessate viene data l'opportunità di prendere posizione.

Art. 12 Presentazione del rapporto al Gran Consiglio

Il Tribunale d'appello informa in merito alla propria attività di vigilanza nel suo rapporto di gestione.

3. Vigilanza gerarchica

Art. 13 Oggetto

Sono considerate questioni di vigilanza gerarchica:

  1. disposizioni concernenti il rapporto di impiego;
  2. disposizioni che garantiscono un adempimento regolare dei doveri di servizio da parte dei membri delle autorità soggette a vigilanza, inclusa la disposizione di misure disciplinari.

Art. 14 Questioni concernenti il rapporto di impiego

Il Tribunale d'appello decide in merito a questioni concernenti il rapporto di impiego dei propri giudici nonché dei membri dell'autorità di conciliazione in materia di parità dei sessi, della commissione notarile, della commissione di vigilanza sugli avvocati, dell'autorità di conciliazione per controversie inerenti le assicurazioni sociali e della commissione di espropriazione.

Se in relazione a un membro delle autorità menzionate sussistono indizi a sostegno del fatto che sia uscito per legge dalla carica, il Tribunale d'appello gli dà l'opportunità di prendere posizione. Se gli indizi si confermano e se non è possibile raggiungere un'intesa, il Tribunale d'appello chiede al Gran Consiglio di avviare una corrispondente procedura di accertamento, se risulta interessato un proprio giudice. Negli altri casi decide autonomamente.

In merito a questioni concernenti il rapporto di impiego di giudici dei tribunali regionali e di membri delle autorità di conciliazione soggette alla loro vigilanza decidono esclusivamente i tribunali regionali. È fatta salva la competenza del Gran Consiglio, qualora in relazione a un giudice di un tribunale regionale l'uscita per legge dalla carica sia controversa; in questo caso si applica per analogia la procedura prevista per i giudici del Tribunale d'appello.

Art. 15 Vigilanza disciplinare

Il Tribunale d'appello provvede a un regolare espletamento dell'attività ufficiale da parte dei propri giudici nonché dei membri dell'autorità di conciliazione in materia di parità dei sessi, della commissione notarile, della commissione di vigilanza sugli avvocati, dell'autorità di conciliazione per controversie inerenti le assicurazioni sociali e della commissione di espropriazione.

Esso tratta ricorsi di vigilanza con i quali viene fatta valere una violazione dei doveri di servizio da parte di un membro delle autorità menzionate. Inoltre tratta ricorsi di vigilanza contro l'espletamento dell'attività ufficiale di un giudice di un tribunale regionale, se la violazione dei doveri di servizio fatta valere è stata in precedenza censurata senza successo dinanzi al tribunale regionale in questione.

Se a seguito di un ricorso di vigilanza o a seguito di accertamenti nel quadro dell'attività di vigilanza risultano indizi a sostegno del fatto che un membro delle autorità menzionate ha violato per colpa propria i suoi doveri di servizio, dopo aver sentito il membro interessato e l'autorità interessata il Tribunale d'appello decide in merito all'avvio di un procedimento disciplinare. Se entra in considerazione la destituzione di un giudice del Tribunale d'appello o di un tribunale regionale, presenta una richiesta in tal senso al Gran Consiglio. Negli altri casi il Tribunale d'appello decide autonomamente in merito alle misure disciplinari da adottare.

4. Autorizzazione di attività accessorie

Art. 16 Obbligo di autorizzazione 1. Membri a titolo principale

Se un membro a titolo principale di un'autorità giudiziaria vuole esercitare un'attività accessoria la quale per via della natura o della portata dell'attività cela in sé la possibilità di un'incompatibilità con la carica di giudice oppure supera in termini di tempo un volume di impiego a tempo pieno, deve chiedere l'autorizzazione dell'autorità competente per la vigilanza gerarchica.

In caso di incompatibilità, quest'ultima può rifiutare l'autorizzazione per attività accessorie diverse da quelle menzionate nell'articolo 28 capoverso 2 e capoverso 3 della legge sull'organizzazione giudiziaria[6].

Se non è data un'incompatibilità ai sensi dell'articolo 28 capoverso 1 della legge sull'organizzazione giudiziaria[7], può essere autorizzato in particolare l'esercizio di attività non retribuite. Lo stesso vale per attività di pubblicazione o di insegnamento che superano di poco un volume di impiego a tempo pieno. I membri attivi a tempo parziale possono essere autorizzati a svolgere un'attività di giudice a titolo accessorio presso il Tribunale federale.

Se risulta chiaro fin dal principio che l'esercizio della funzione, l'indipendenza e la reputazione dell'autorità giudiziaria non sono pregiudicati, le seguenti attività accessorie sono esenti dall'obbligo di autorizzazione:

  1. attività in seno ad associazioni, fondazioni e altre organizzazioni senza scopo di lucro;
  2. l'esercizio di altre cariche o attività lucrative che sommate all'attività giudiziaria non superano un volume di impiego a tempo pieno.

È fatto salvo l'obbligo di informare ai sensi dell'articolo 32 capoverso 1 della legge sull'organizzazione giudiziaria[8].

Art. 17 2. Membri a titolo accessorio

Per esercitare un'altra attività retribuita o non retribuita, i membri a titolo accessorio di un'autorità giudiziaria devono chiedere un'autorizzazione, se per via della sua natura l'altra attività cela la possibilità di un'incompatibilità con la carica di giudice.

L'articolo 16 capoverso 2 fa stato per analogia.

Art. 18 Procedura di autorizzazione

La domanda di autorizzazione per l'esercizio di un'attività accessoria deve essere inoltrata all'autorità alla quale spetta la vigilanza gerarchica in merito al membro interessato. Se una persona fa parte contemporaneamente di diverse autorità giudiziarie, è competente l'autorità presso la quale è attiva con il volume di impiego maggiore; a parità di volume di impiego nonché in caso di membri a titolo accessorio la competenza è dell'autorità di cui il membro fa parte da più tempo.

Prima di assumere un'attività accessoria, i membri in carica delle autorità giudiziarie devono chiedere la relativa autorizzazione. I membri neo-eletti devono disporre di una corrispondente autorizzazione al momento di assumere la carica.

La domanda di autorizzazione deve contenere le necessarie informazioni sulla natura e sulla portata dell'attività accessoria; i membri a titolo principale devono inoltre indicare l'onere di tempo presumibilmente associato a tale attività.

L'autorità competente esamina la domanda in particolare sotto i seguenti aspetti:

  1. sussistenza di un'attività accessoria vietata dalla Costituzione o dalla legge;
  2. possibile pregiudizio dell'esercizio dei doveri di servizio, dell'indipendenza e della reputazione dell'autorità giudiziaria;
  3. conflitti di interessi;
  4. compatibilità con la carica;
  5. impatto sulla capacità lavorativa in caso di membri a titolo principale.

Se le condizioni sono soddisfatte, l'attività accessoria deve essere autorizzata ed eventualmente deve essere predisposto il relativo inserimento nel registro dei legami di interesse. L'autorizzazione può essere gravata da oneri, condizioni e limitazioni di tempo.

Un cambiamento a posteriori della situazione deve essere comunicato senza indugio all'autorità competente. Quest'ultima può revocare l'autorizzazione dopo aver esaminato la fattispecie.

5. Commissione amministrativa ampliata

Art. 19 Compiti

La commissione amministrativa ampliata provvede al regolare flusso di informazioni e al coordinamento degli interessi tra il Tribunale d'appello e le autorità giudiziarie soggette alla sua vigilanza.

I cinque giudici dei tribunali regionali tutelano anche gli interessi delle autorità di conciliazione soggette alla vigilanza dei tribunali regionali.

La commissione amministrativa ampliata elabora e discute le basi per una gestione uniforme delle autorità giudiziarie e per l'esercizio della vigilanza sulla giustizia da parte del Tribunale d'appello.

Essa svolge inoltre i compiti a lei assegnati nell'ambito dell'organizzazione del progetto di digitalizzazione Justitia 4.0.

In concretizzazione e a integrazione dell'articolo 116 capoverso 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria[9], prima della decisione il Tribunale d'appello presenta per deliberazione alla commissione amministrativa ampliata in particolare le seguenti questioni di vigilanza sulla giustizia:

  1. tutte le ordinanze che devono essere emanate dal Tribunale d'appello le quali riguardano il giudice dei provvedimenti coercitivi, i tribunali regionali e le autorità di conciliazione soggette alla loro vigilanza;
  2. la classificazione degli impieghi dei membri a titolo principale e dei collaboratori delle autorità giudiziarie;
  3. le istruzioni generali indirizzate al giudice dei provvedimenti coercitivi, ai tribunali regionali o alle autorità di conciliazione soggette alla sorveglianza di questi ultimi, ad eccezione delle istruzioni annuali concernenti il preventivo e il conto annuale nonché di istruzioni di natura tecnica, segnatamente nell'ambito dell'informatica;
  4. le strategie relative all'organizzazione di compiti dell'amministrazione della giustizia.

La consultazione della commissione amministrativa ampliata sostituisce di norma la richiesta di prese di posizione alle autorità giudiziarie interessate. Queste ultime restano autorizzate a trasmettere al Tribunale d'appello una presa di posizione individuale.

Art. 20 Convocazione e decisione

Il presidente del Tribunale d'appello convoca e dirige le sedute.

Ogni membro può chiedere al presidente la convocazione di una seduta o l'inserimento all'ordine del giorno di questioni di vigilanza sulla giustizia.

I membri vengono invitati per iscritto o per via elettronica alle sedute con l'indicazione dell'ordine del giorno. Eventuale documentazione viene allegata all'invito o messa a disposizione per la presa in visione.

Il segretario generale del Tribunale d'appello e l'ufficio di coordinamento per i tribunali regionali prendono parte con voto consultivo alla seduta. La stesura del verbale compete al segretario generale; essa può essere delegata all'ufficio di coordinamento per i tribunali regionali.

Se necessario, possono essere chiamate a prendere parte alle sedute altre persone.

La commissione amministrativa ampliata decide a maggioranza assoluta dei voti dei membri presenti alla seduta. Una decisione per circolazione degli atti è esclusa.

I giudici del Tribunale d'appello e i presidenti dei tribunali regionali vengono messi a conoscenza dei verbali delle sedute. In merito all'informazione delle altre autorità soggette a vigilanza decide il presidente del Tribunale d'appello.

6. Conferenza dei presidenti dei tribunali regionali

Art. 21 Compiti

I tribunali regionali costituiscono la conferenza dei presidenti per decidere in merito ad affari di amministrazione della giustizia dei quali per legge od ordinanza devono occuparsi insieme.

Nella competenza della conferenza dei presidenti rientrano in particolare i seguenti affari:

  1. nomina dei cinque membri della commissione amministrativa ampliata (art. 117 cpv. 2 della LOG[10]);
  2. designazione del tribunale regionale cui è annesso dal profilo amministrativo l'ufficio di coordinamento per i tribunali regionali;
  3. approvazione del regolamento sull'organizzazione dell'ufficio di coordinamento;
  4. approvazione della descrizione del posto e dell'elenco degli obblighi dell'ufficio di coordinamento;
  5. occupazione dell'ufficio di coordinamento (assunzione e disdetta);
  6. approvazione del rapporto di attività annuale dell'ufficio di coordinamento a destinazione del Tribunale d'appello.

Art. 22 Composizione e convocazione

La conferenza dei presidenti è composta dai presidenti dei tribunali regionali. In caso di impedimento, questi ultimi vengono rappresentati dai vicepresidenti.

All'inizio di un periodo di carica e per la sua durata, i membri della conferenza dei presidenti nominano tra i propri membri un presidente e un supplente. È possibile una nuova nomina o una nomina sostitutiva per la durata rimanente di un periodo di carica.

Il presidente rappresenta la conferenza dei presidenti verso l'esterno e ne dirige le sedute. Esso convoca una seduta non appena occorre valutare un affare o almeno tre membri lo richiedono, in ogni caso almeno una volta all'anno.

Gli inviti vengono trasmessi per iscritto o per via elettronica, con l'indicazione dell'ordine del giorno. Eventuale documentazione viene allegata all'invito o messa a disposizione per la presa in visione.

Art. 23 Decisione

Le decisioni della conferenza dei presidenti sono valide se alla seduta o alla procedura per circolazione degli atti partecipano almeno sette membri. La partecipazione per via elettronica è ammessa a norma dell'ordinanza concernente il voto e la nomina in forma elettronica in seno agli organi di condotta dei tribunali[11].

Ogni membro dispone di un voto ed è tenuto a esprimere il suo voto.

La conferenza dei presidenti prende le decisioni a maggioranza dei voti dei membri presenti. In caso di nomine decide la maggioranza dei voti dei membri presenti; in caso di parità di voti si decide tramite sorteggio.

Per la decisione in procedura per circolazione degli atti è necessaria l'unanimità; ogni membro può richiedere che si proceda a una deliberazione a voce.

Per il resto, per la decisione fa stato per analogia l'articolo 3 capoverso 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria[12].

7. Ufficio di coordinamento per i tribunali regionali

Art. 24 Compiti

L'ufficio di coordinamento per i tribunali regionali sostiene i tribunali regionali nell'esercizio della loro attività di vigilanza sulle giudicature di pace e sulle autorità di conciliazione in materia di locazione nonché nell'adempimento dei loro compiti di amministrazione della giustizia.

Gli competono in particolare i seguenti compiti:

  1. elaborazione di una strategia per lo svolgimento uniforme dell'attività di vigilanza dei tribunali regionali ed elaborazione degli strumenti ausiliari necessari per l'attuazione della strategia (ad es. liste di controllo, moduli, modelli per la stesura di istruzioni e rapporti);
  2. accompagnamento di colloqui e controlli periodici delle autorità soggette alla vigilanza nonché stesura dei relativi rapporti;
  3. consulenza ai tribunali regionali nell'evasione di ricorsi di vigilanza o di procedimenti di vigilanza gerarchica che rientrano nella loro competenza;
  4. partecipazione alle sedute della commissione amministrativa ampliata del Tribunale d'appello e sostegno ai cinque giudici dei tribunali regionali nella preparazione degli affari all'ordine del giorno;
  5. partecipazione alla conferenza dei tribunali regionali, compresi la stesura del verbale e sostegno al presidente nella preparazione e nell'attuazione degli affari trattati in occasione della conferenza;
  6. sostegno al presidente della conferenza dei tribunali regionali nell'adempimento di ulteriori compiti che esso svolge per l'insieme dei tribunali regionali;
  7. consulenza ai tribunali regionali nell'adempimento dei loro compiti amministrativi e messa a disposizione delle informazioni necessarie a tale scopo;
  8. sviluppo di manuali relativi all'organizzazione, di processi standardizzati di amministrazione dei tribunali e di ulteriori mezzi ausiliari per uniformare la gestione dei tribunali regionali;
  9. sostegno al servizio informazioni del Tribunale d'appello nella configurazione del sito internet dei tribunali regionali, delle giudicature di pace e delle autorità di conciliazione in materia di locazione nonché nella pubblicazione di decisioni dei tribunali regionali;
  10. sostegno al responsabile IT del Tribunale d'appello nell'organizzazione degli aspetti legati all'informatica per i tribunali regionali;
  11. organizzazione di incontri periodici con autorità amministrative, associazioni e servizi specializzati prossimi alla giustizia.

All'ufficio di coordinamento possono essere delegati ulteriori compiti, segnatamente nel settore della protezione dei dati, del perfezionamento professionale e della formazione di giudici e collaboratori dei tribunali regionali, del sostegno nel quadro di compiti di giurisprudenza o della collaborazione a progetti.

Art. 25 Organizzazione

L'ufficio di coordinamento è subordinato alla direzione e alla vigilanza del presidente della conferenza dei presidenti.

Dal profilo amministrativo, l'ufficio di coordinamento è annesso al tribunale regionale definito dalla conferenza dei presidenti. Negli spazi attribuitigli dal tribunale regionale dispone di una postazione di lavoro e per sbrigare i lavori amministrativi può fare capo all'aiuto del personale della cancelleria. I costi dell'ufficio di coordinamento (compresi eventuali costi riferiti a progetti) sono parte integrante del preventivo e del conto annuale del tribunale regionale in questione.

Fatte salve le competenze della conferenza dei presidenti, il suo presidente esercita i diritti e i doveri derivanti dal contratto di lavoro di diritto pubblico. Se necessario, esso si consulta previamente con il presidente del tribunale regionale a cui l'ufficio di coordinamento è annesso dal profilo amministrativo.

La conferenza dei presidenti disciplina in un regolamento i dettagli dell'annessione amministrativa e dell'organizzazione dell'ufficio di coordinamento.

8. Disposizioni finali

Art. 26 Diritto transitorio

Il rapporto delle giudicature di pace e delle autorità di conciliazione in materia di locazione per il 2024 viene presentato direttamente al Tribunale d'appello, a norma delle basi giuridiche vigenti prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza.

Egress

2024-034

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
31.10.2024 01.01.2025 atto normativo prima versione 2024-034

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 31.10.2024 01.01.2025 prima versione 2024-034