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175.100

Ordinanza concernente la vigilanza finanziaria sui comuni

(OVFC)

del 30.06.2015 (stato 01.07.2018)

Preambolo

emanata dal Governo il 30 giugno 2015

visti l'art. 45 cpv. 1, l'art. 47 n. 5 e l'art. 67 della Costituzione cantonale[1], l'art. 81 della legge sui comuni[2], nonché l'art. 32 cpv. 2 della legge sulla gestione finanziaria[3] *

Art. 1 Campo d'applicazione, oggetto, scopo

L'ordinanza si applica ai comuni nonché per analogia ai comuni patriziali, alle regioni, alle corporazioni di comuni e ai rimanenti enti responsabili di compiti comunali esternalizzati, se essi non sono soggetti ad altre disposizioni di vigilanza specifiche.

Essa concretizza i diritti e i doveri dei comuni e per analogia degli altri enti conformemente al capoverso 1 nonché dell'Ufficio per i comuni (Ufficio) quale organo di vigilanza in particolare nel quadro della vigilanza finanziaria.

L'attività dell'Ufficio deve contribuire affinché i comuni e gli altri enti conformemente al capoverso 1 siano in grado di riconoscere tempestivamente possibili sviluppi indesiderati nel loro bilancio pubblico. Una situazione finanziaria sana deve essere garantita con l'adozione di misure opportune e, per quanto necessario, ripristinata in tempi possibilmente rapidi.

Art. 2 Doveri dei comuni

I comuni provvedono alla tenuta di un bilancio ordinato.

I comuni sono tenuti a collaborare alla vigilanza. Essi consegnano all'Ufficio in particolare i documenti necessari all'esercizio della vigilanza finanziaria e forniscono a esso tutte le informazioni necessarie a tale scopo.

La Commissione della gestione del comune o l'ufficio di revisione esterno verifica se i principi di gestione finanziaria riconosciuti vengono rispettati e se la tenuta della contabilità corrisponde alle norme determinanti.

Art. 3 Ufficio a) Vigilanza finanziaria

Su incarico del Dipartimento, l'Ufficio esercita la vigilanza finanziaria sui comuni conformemente agli articoli 81 segg. della legge sui comuni. Esso fornisce consulenza ai comuni riguardo a questioni fondamentali relative alla gestione finanziaria e al controllo della gestione. Esso può mettere a disposizione dei comuni istruzioni e simili mezzi ausiliari, nonché in ogni momento rendere visita ai comuni a scopi di controllo. *

Il Governo va regolarmente informato in maniera adeguata in merito all'attività di vigilanza e ai rispettivi risultati.

Art. 4 b) Statistica delle finanze comunali

L'Ufficio tiene una statistica delle finanze comunali e pubblica i risultati regolarmente in forma opportuna.

Nel rispetto delle disposizioni di diritto in materia di protezione dei dati e della personalità, l'Ufficio può analizzare e pubblicare altri dati utili.

Art. 5 c) Ulteriore vigilanza, indipendenza

L'Ufficio esercita l'ulteriore vigilanza cantonale sui comuni, se disposizioni particolari non ne incaricano altri servizi cantonali. Esso fornisce consulenza ai comuni riguardo a questioni amministrative generali e collabora alla formazione e al perfezionamento professionale, nonché ad aggregazioni di comuni.

Tutti i servizi cantonali che esercitano funzioni di vigilanza si informano a vicenda in merito a eventi essenziali se un altro servizio cantonale è interessato dalla fattispecie.

I collaboratori dell'Ufficio non possono far parte né della Commissione della gestione o dell'ufficio di revisione, né del municipio di un comune. Il Dipartimento decide in funzione del coinvolgimento del collaborare se quest'ultimo può entrare a far parte di altre autorità o commissioni di un comune.

Art. 6 d) Vigilanza finanziaria in particolare 1. Attività di verifica generale

L'Ufficio verifica se le disposizioni della legge sui comuni, della legge sulla gestione finanziaria e dell'ordinanza sulla gestione finanziaria per i comuni vengono rispettate.

Di regola, la verifica avviene in modo sommario. Le operazioni di verifica formali e materiali, nonché i risultati della verifica della Commissione della gestione o dell'ufficio di revisione possono essere inclusi nella valutazione.

Art. 7 2. Controllo della ricezione dei conti annuali

L'Ufficio controlla la ricezione dei conti annuali e dei rapporti di verifica con riguardo al rispetto dei termini e alla completezza.

Art. 8 3. Rapporto sulla vigilanza finanziaria

Il risultato della valutazione del conto annuale di ciascun comune viene annotato in un rapporto non ufficiale sulla vigilanza finanziaria.

Su richiesta, il rapporto sulla vigilanza finanziaria viene recapitato e spiegato al municipio e alla Commissione della gestione. Il recapito avviene d'ufficio se è necessario un intervento di diritto di vigilanza conformemente all'articolo 82 della legge sui comuni o se vengono constatate considerevoli lacune in materia di diritto di gestione finanziaria. *

Se nel corso della valutazione del conto annuale sorgono delle incertezze, inesatezze o simili, l'Ufficio può svolgere ulteriori accertamenti presso il comune e richiedere documentazione complementare, in particolare altri rapporti della Commissione della gestione o dell'ufficio di revisione esterno.

Art. 9 Accertamento della situazione finanziaria

L'Ufficio procede a un accertamento della situazione finanziaria non pubblico se:

  1. si verificano evidentemente o presumibilmente le fattispecie secondo l'articolo 82 capoverso 1 della legge sui comuni e se i problemi non possono essere risolti in maniera diversa;
  2. si verificano altre fattispecie che evidentemente o presumibilmente comportano uno squilibrio finanziario per il comune.

L'accertamento della situazione finanziaria contiene informazioni in merito alla questione se e in quale misura siano soddisfatte le fattispecie di cui all'articolo 82 della legge sui comuni, nonché in merito alle misure che il comune intende adottare per ripristinare l'equilibrio finanziario. *

Il piano delle misure del comune contiene in particolare termini e misure vincolanti volti a garantire l'equilibrio della gestione finanziaria nel rispetto dei principi della gestione finanziaria e della presentazione dei conti.

L'Ufficio può richiedere ai servizi cantonali ulteriori informazioni utili.

Art. 10 Fattispecie a) Indebitamento

Se viene superato un indebitamento netto di 5000 franchi per abitante, sulla base di un accertamento della situazione finanziaria il Governo può assoggettare un comune a un livello di intervento ai sensi dell'articolo 83 della legge sui comuni. Se il valore non corrisponde ai principi di valutazione generalmente validi, esso viene rettificato, posto in rapporto al potenziale di risorse conformemente al più recente calcolo della perequazione finanziaria disponibile e, di conseguenza, ridotto o aumentato conformemente all'indice delle risorse. *

Il presupposto per una possibile misura secondo il capoverso 1 è anche dato se:

  1. estrapolando la percentuale di incremento degli ultimi due anni, il valore critico verrebbe raggiunto entro un anno;
  2. uscite o rinunce a entrate previste portano a un aumento dell'indebitamento netto a valori critici.

Sulla base della sua valutazione, l'Ufficio richiama l'attenzione di un comune a rischio sul suo dovere secondo l'articolo 82 capoverso 2 della legge sui comuni. *

Art. 11 b) Disavanzo di bilancio

Se viene dichiarato un disavanzo di bilancio, sulla base di un accertamento della situazione finanziaria il Governo può assoggettare un comune a un livello di intervento ai sensi dell'articolo 83 della legge sui comuni. Il valore viene rettificato se esso non corrisponde ai principi di valutazione generalmente validi. *

Il presupposto per una possibile misura ai sensi del capoverso 1 è dato anche se, estrapolando lo sviluppo degli ultimi due anni, entro un anno verrebbe presumibilmente presentato un disavanzo di bilancio.

Art. 12 c) Inosservanza dei principi della gestione finanziaria e della presentazione dei conti

Se i principi della gestione finanziaria e della presentazione dei conti vengono disattesi in misura considerevole, sulla base di un accertamento della situazione finanziaria il Governo può assoggettare un comune a un livello di intervento ai sensi dell'articolo 83 della legge sui comuni. *

I principi della gestione finanziaria e della presentazione dei conti vengono disattesi in misura considerevole se in maniera evidente e in misura grave vengono disattesi o non osservati in misura sufficente.

Art. 13 Livelli di intervento a) Consulenza e assistenza

Nel quadro del primo livello di intervento l'Ufficio fornisce consulenza al comune in particolare riguardo alla gestione finanziaria e alla presentazione dei conti, nonché in caso di decisioni relative a investimenti.

Su disposizione del Governo, l'Ufficio può essere incaricato della revisione dei conti e intensificare la vigilanza sulle attività del municipio e della Commissione della gestione.

Art. 14 b) Assistenza con competenze di intervento ampliate

Nel quadro del secondo livello di intervento, il comune deve sottoporre all'Ufficio per l'approvazione un preventivo con conto economico equilibrato, nonché una pianificazione degli investimenti e una pianificazione finanziaria limitata allo stretto necessario. L'Ufficio può disporre misure ed emanare direttive volte a facilitare il raggiungimento degli obiettivi del risanamento delle finanze pubbliche.

Sono considerate decisioni di ampia portata finanziaria le decisioni che comportano uscite non preventivate superiori a 10 000 franchi. Esse devono essere approvate dall'Ufficio.

Sono considerate decisioni inoltre tutte le misure e tutti gli atti giuridici correlati a corrispondenti uscite, come ad esempio l'emanazione e la modifica di leggi e ordinanze comunali, la stipulazione di contratti, l'adesione a corporazioni e organizzazioni con partecipazione permanente alle spese o l'esternalizzazione di compiti comunali.

Se le direttive non vengono rispettate o se le misure disposte non generano l'effetto desiderato o lo generano solo in misura insufficiente, il Governo può disporre esecuzioni sostitutive. Esso può in particolare stabilire tassi fiscali e tariffe.

Art. 15 c) Curatela

Se nel quadro del secondo livello di intervento le misure non hanno buon esito o se le disposizioni del Governo non vengono rispettate, il comune interessato viene posto sotto curatela.

L'articolo 85 della legge sui comuni si applica per analogia. *

Art. 16 Cessazione o modifica dell'intervento

Sulla base del resoconto dell'Ufficio, il Governo decide la cessazione o la modifica dell'intervento.

Egress

2015-022

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
30.06.2015 01.01.2016 atto normativo prima versione 2015-022
20.02.2018 01.07.2018 ingresso modifica 2018-003
20.02.2018 01.07.2018 Art. 3 cpv. 1 modifica 2018-003
20.02.2018 01.07.2018 Art. 8 cpv. 2 modifica 2018-003
20.02.2018 01.07.2018 Art. 9 cpv. 1, a) modifica 2018-003
20.02.2018 01.07.2018 Art. 9 cpv. 2 modifica 2018-003
20.02.2018 01.07.2018 Art. 10 cpv. 1 modifica 2018-003
20.02.2018 01.07.2018 Art. 10 cpv. 3 modifica 2018-003
20.02.2018 01.07.2018 Art. 11 cpv. 1 modifica 2018-003
20.02.2018 01.07.2018 Art. 12 cpv. 1 modifica 2018-003
20.02.2018 01.07.2018 Art. 15 cpv. 2 modifica 2018-003

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 30.06.2015 01.01.2016 prima versione 2015-022
ingresso 20.02.2018 01.07.2018 modifica 2018-003
Art. 3 cpv. 1 20.02.2018 01.07.2018 modifica 2018-003
Art. 8 cpv. 2 20.02.2018 01.07.2018 modifica 2018-003
Art. 9 cpv. 1, a) 20.02.2018 01.07.2018 modifica 2018-003
Art. 9 cpv. 2 20.02.2018 01.07.2018 modifica 2018-003
Art. 10 cpv. 1 20.02.2018 01.07.2018 modifica 2018-003
Art. 10 cpv. 3 20.02.2018 01.07.2018 modifica 2018-003
Art. 11 cpv. 1 20.02.2018 01.07.2018 modifica 2018-003
Art. 12 cpv. 1 20.02.2018 01.07.2018 modifica 2018-003
Art. 15 cpv. 2 20.02.2018 01.07.2018 modifica 2018-003