Se una delle parti dichiara di non essere in grado né di sottoscrivere con il proprio nome né di fare un segno a mano, la notaia o il notaio deve menzionare il motivo nella formula di documentazione pubblica.
Se una delle parti è sorda, essa deve leggere da sola l'atto pubblico.
Se una delle parti è muta, essa è tenuta a confermare apponendo la propria firma sull'atto pubblico che quest'ultimo corrisponde alla sua volontà.
Se una delle parti è sordomuta, fanno stato cumulativamente i capoversi 2 e 3.
Se una delle parti è cieca, prima della sottoscrizione deve dichiarare esplicitamente alla notaia o al notaio di aver capito esattamente il contenuto dell'atto pubblico che le è stato letto.
Se una delle parti è portatrice di più handicap sopramenzionati, la notaia o il notaio deve procedere in modo adeguato e, per quanto necessario, ricorrere ad esperti affidabili. Per tali esperti fa stato per analogia l'articolo 38 capoversi 3 e 4.