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217.200

Ordinanza sulle tasse degli uffici del registro fondiario

del 05.12.2000 (stato 01.01.2025)

Preambolo

emanata dal Governo il 5 dicembre 2000

sulla base dell'art. 954 del Codice civile svizzero[1] e dell'art. 140 della relativa legge cantonale d'introduzione[2]

1. Disposizioni generali

Art. 1 Campo d'applicazione

Per l'iscrizione a registro fondiario nonché per altri servizi e spese gli uffici di registro fondiario riscuotono tasse.

Le tasse per lo svolgimento delle operazioni d'ufficio dell'ufficiale del registro fondiario quale persona di notariato si conformano all'ordinanza sulle tasse di notariato[3].

Art. 2 Circondari di registro fondiario

Ogni circondario di registro fondiario è obbligato a tenere una contabilità.

Le tasse spettano ai circondari di registro fondiario. Se il negozio giuridico concerne più circondari di registro fondiario, la tassa viene calcolata a parte d'intesa tra gli ufficiali del registro fondiario.

I circondari di registro fondiario possono assegnare agli ufficiali del registro fondiario un onorario fisso oppure lasciare loro le tasse a compenso delle loro operazioni d'ufficio (sistema delle sportule).

Se le tasse per la compilazione e la scrittura, per la pubblica documentazione e per l'iscrizione di un negozio nel registro fondiario superano complessivamente l'importo di 1 000 franchi, l'ufficiale del registro fondiario che opera secondo il sistema delle sportule deve restituire l'eccedenza al circondario di registro fondiario.

Art. 3 Garanzia

Per garantire le proprie tasse e spese l'ufficiale del registro fondiario può esigere degli anticipi.

Art. 4 Rinvio all'ordinanza sulle tasse, decisione

Nelle fatture delle tasse si deve rinviare alle disposizioni applicate della presente ordinanza.

L'ufficiale del registro fondiario può fatturare le proprie tasse sotto forma di decisioni impugnabili.

Art. 5 Libertà in materia di tasse, riduzione, condono

I rapporti indirizzati ai servizi cantonali preposti vanno inviati esenti da tasse.

Le tasse possono essere ridotte o condonate del tutto agli indigenti nonché alle istituzioni di utilità pubblica o di beneficenza o per ragioni di giustizia.

Art. 6 Obbligo di pagamento

Se non hanno convenuto diversamente, le parti sono tenute a pagare le tasse solidalmente.

Le tasse per iscrizioni disposte da servizi cantonali devono essere ricosse dal proprietario.

Art. 7 Ricorso

I ricorsi contro decisioni di fatturazione di tasse del registro fondiario devono essere indirizzati al Dipartimento dell'economia pubblica e socialità entro 30 giorni dall'invio della fattura.

Contro la decisione del Dipartimento si può ricorrere entro 30 giorni al Tribunale d'appello. *

2. Basi di calcolo

Art. 8 Più negozi giuridici

Più negozi giuridici contenuti in un contratto che richiedono iscrizioni, annotazioni, menzioni e cancellazioni, vanno trattati quali pratiche del registro fondiario a sé.

Art. 9 Calcolo secondo gli importi contrattuali

Per quanto qui di seguito non vengano stabilite delle deroghe, le tasse devono essere calcolate sulla base degli importi contrattuali.

Se non vengono fissati importi contrattuali, il valore determinante per il calcolo delle tasse deve essere fissato d'intesa con le parti. Se non si riesce a giungere ad un accordo, le parti devono procurare a proprie spese una valutazione ufficiale del valore commerciale, secondo la quale va riscossa la tassa. *

Se un fondo viene ceduto al valore di reddito sulla base di un diritto stabilito dal diritto federale, la tassa va riscossa secondo questo valore.

Art. 10 Calcolo secondo dispendio di tempo

Se nella presente ordinanza non è indicata un'aliquota, le tasse vengono addebitate al committente secondo il tempo impiegato (art. 18 lett. d) e l'importanza del negozio. La tassa minima ammonta a 30 franchi.

3. Aliquote

Art. 11 Costituire 1. In generale

Per la costituzione di documenti non soggetti ad autenticazione devono essere riscosse, per quanto qui di seguito non vengano fissate particolari aliquote e riservato il capoverso 2, le medesime tasse come per l'esecuzione a norma del registro fondiario dei diritti in esso costituiti. In questi casi la tassa minima ammonta a 100 franchi.

Se qui di seguito non sono fissate particolari aliquote e le relative tasse d'iscrizione vengono determinate sulla base del numero delle registrazioni da effettuarsi, la tassa per la costituzione dei necessari documenti scritti va riscossa secondo l'articolo 10.

Se un negozio pronto per la sottoscrizione non viene firmato, al committente va fatturata la tassa prevista per la redazione del negozio.

Art. 12 2. Nel singolo caso

  1. Regolamento concernente la proprietà per piani e ordinamento di utilizzazione in caso di comproprietà comprese le appendici, tenendo conto dell'estensione e dell'importanza di quest'ultime
  1. minimo fr. 100.–
  2. massimo fr. 1000.–
  1. Descrizione del pegno costituente l'oggetto di un diritto ipotecario (dell'importo del pegno): 0,5‰
  1. minimo fr. 100.–
  2. massimo fr. 7500.–
  1. Cartella ipotecaria (compilazione del titolo): 1‰
  1. minimo fr. 100.–
  2. massimo fr. 1000.–
  1. Diritti di prelazione non limitati nel prezzo: 1‰
  1. minimo fr. 100.–
  2. massimo fr. 15 000.–
  3. Costituzione ai sensi dell'articolo 712c CC fr. 100.–

Art. 13 Iscrizione

  1. Trapasso di proprietà (se qui di seguito non vengono fissate deroghe): 1‰
  1. minimo fr. 50.–
  2. massimo fr. 15 000.–
  3. In caso di permuta 1 per mille del valore di uno solo dei due oggetti di permuta e in caso di valori diversi dei medesimi quello dell'oggetto di pennuta con il maggiore valore di stima
  1. Devoluzione dell'eredità (del valore del fondo): 0,5‰
  1. minimo fr. 50.–
  2. massimo fr. 7500.–
  3. Sottodevoluzione dell'eredità (seconda devoluzione), per ogni foglio fr. 10.– (minimo fr. 50.–)
  1. Cambiamento dei rapporti di proprietà comune (del valore del fondo): 0,5‰
  1. minimo fr. 50.–
  2. massimo fr. 7500.–
  1. Divisione dell'eredità, contratto di matrimonio, divisione materiale di fondi in comproprietà o di proprietà comune di più persone, trasformazione di comproprietà in proprietà comune e viceversa (del valore del fondo): 1‰
  1. minimo fr. 50.–
  2. massimo fr. 15 000.–
  1. Modifica dell'iscrizione della proprietà a seguito di fattispecie secondo la legge sulla fusione[4]: Fusione, scissione, trasferimento di patrimonio per fondo
  1. fino a 5 fondi, ciascuno fr. 250.–
  2. ogni ulteriore fondo fr. 100.–
  3. minimo fr. 500.–
  4. massimo fr. 3000.–
  1. Trasformazione per fondo fr. 50.–
  1. minimo fr. 100.–
  2. massimo fr. 2000.–
  1. Adesione e uscita di membri di una società o di una società indivisa (del valore di trapasso di proprietà): 1‰
  1. minimo: fr. 50.–
  2. massimo: fr. 15 000.–
  1. Accordo in via bonaria, decisione d'espropriazione e prescrizione acquisitiva: 1‰
  1. minimo fr. 50.–
  2. massimo fr. 15 000.–
  1. Parcellazione e riunificazione di particelle, modifica di confini, piani di quartiere e ricompo- sizione particellare, tenendo conto dell'entità e dell'importanza
  1. minimo fr. 50.–
  2. massimo fr. 5000.–
  1. Costituzione di proprietà per piani d'immobili e di diritti di superficie per sé stante e permanente (del valore complessivo: spese edilizie e valore del terreno in caso di nuove costruzioni, valore commerciale ufficiale più eventuali spese edilizie in caso di edifici esistenti): 1‰
  1. minimo fr. 50.–
  2. massimo fr. 15 000.–
  1. Aggiunta alla costituzione di proprietà per piani, tenendo conto della sua portata e rilevanza
  1. minimo fr. 50.–
  2. massimo fr. 5000.–
  1. Diritto di pegno immobiliare (dell'importo del pegno): 1‰
  1. minimo fr. 50.–
  2. massimo fr. 15 000.–
  1. Modifica da un'ipoteca a una cartella ipotecaria e viceversa, modifica da un'ipoteca massimale a un'ipoteca capitale e viceversa nonché rinnovo del diritto di pegno
  1. per il primo foglio fr. 50.–
  2. per ogni ulteriore foglio fr. 10.–
  1. Liberazione del pegno, consenso degli altri creditori pignoratizi, posti di pegno vacanti, pratica riservata, modifica del tasso massimo d'interesse, modifica del grado per ogni foglio fr. 10.–
  1. minimo fr. 20.–
  2. Aumento del pegno, sostituzione del pegno per ogni foglio fr. 20.–
  1. Servitù e oneri fondiari: diritto di superficie, diritto d'abitazione e usufrutto oppure onere fondiario (del valore pari a 20 volte la prestazione annuale) : 1‰
  1. minimo fr. 50.–
  2. massimo fr. 15 000.–
  1. Servitù e oneri fondiari: altre servitù: 1‰
  1. minimo fr. 50.–
  2. massimo fr. 15 000.–
  1. Cambiamento del nome
  1. per ogni foglio fr. 10.–
  2. minimo fr. 20.–

Art. 14 Annotazione e menzione

  1. Diritto di prelazione, di acquisto e di recupero per ciascuna annotazione
  1. per il primo foglio fr. 50.–
  2. per ogni altro foglio fr. 10.–
  1. Altre annotazioni e menzioni
  1. per ogni foglio fr. 10.–
  2. minimo fr. 20.–

Art. 15 Cancellazione

  1. Per ogni foglio fr. 10.–
  2. minimo fr. 20.–

Art. 16 Giornale

Secondo numero d'ordine fr. 10.–

Art. 17 Cambiamento creditore

Cambiamento del creditore (per ogni diritto di pegno)

  1. per ogni foglio fr. 10.–
  2. minimo fr. 20.–

Art. 18 Altre prestazioni

  1. Estratto del portale d'informazione elettronico (tassa del registro fondiario, esclusi i costi di transazione esterni)
  1. estratto base fr. 2.–
  2. estratto esteso fr. 5.–
  3. Estratto autenticato elettronicamente fr. 50.–
  4. Estratto del registro fondiario in forma cartacea, per ogni pagina fr. 25.– (minimo fr. 50.–)
  1. Estratto sotto forma di fotocopia del foglio del libro mastro del registro fondiario cartaceo
  1. prima pagina fr. 25.–
  2. per ogni altra pagina fr. 5.–
  3. minimo fr. 50.–
  1. Avviso al pubblico di trapasso di proprietà
  1. primo avviso fr. 30.–
  2. ogni altro avviso fr. 15.–
  1. Tenuta a giorno di cartelle ipotecarie (compr. nuovo rilascio)
  1. minimo fr. 20.–
  2. massimo fr. 100.–
  1. Rigetto di una notificazione di richiesta, dispendio di tempo per l'esame delle bozze prese in consegna, nonché dispendio di tempo per informazioni, ricerche e operazioni non enumerate nella presente tariffa: giusta aliquota oraria cantonale stabilita per la 20esima classe di stipendio
  2. I porti, le spese per il telefono, l'ufficio e di viaggio (quest'ultime secondo le aliquote cantonali d'indennità): vengono calcolate a parte
  3. Corrispondenza: giusta aliquota oraria (art. 18 lett. d)

4. Disposizione finale

Art. 19 Entrata in vigore, abrogazione

La presente ordinanza entra in vigore il 1o gennaio 2001 e sostituisce l'ordinanza sulle tasse dei registri fondiari del 28 maggio 1984.

Egress

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Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
05.12.2000 01.01.2001 atto normativo prima versione -
20.10.2014 01.01.2015 Art. 13 cpv. 1, d) modifica -
20.10.2014 01.01.2015 Art. 13 cpv. 1, dbis) introduzione -
20.10.2014 01.01.2015 Art. 13 cpv. 1, dbis)' introduzione -
20.10.2014 01.01.2015 Art. 18 cpv. 1, a) modifica -
20.10.2014 01.01.2015 Art. 18 cpv. 1, a)' introduzione -
26.09.2017 01.01.2018 Art. 9 cpv. 2 modifica 2017-035
04.04.2023 01.01.2025 Art. 7 cpv. 2 modifica 2023-009

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 05.12.2000 01.01.2001 prima versione -
Art. 7 cpv. 2 04.04.2023 01.01.2025 modifica 2023-009
Art. 9 cpv. 2 26.09.2017 01.01.2018 modifica 2017-035
Art. 13 cpv. 1, d) 20.10.2014 01.01.2015 modifica -
Art. 13 cpv. 1, dbis) 20.10.2014 01.01.2015 introduzione -
Art. 13 cpv. 1, dbis)' 20.10.2014 01.01.2015 introduzione -
Art. 18 cpv. 1, a) 20.10.2014 01.01.2015 modifica -
Art. 18 cpv. 1, a)' 20.10.2014 01.01.2015 introduzione -