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Legge d'introduzione alla legge federale del 16 dicembre 1983 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE)

del 05.04.1987 (stato 01.01.2025)

Preambolo

accettata dal Popolo il 5 aprile 1987[1]

in esecuzione dell'art. 36 della legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero[2]

1. Motivi cantonali di autorizzazione

Art. 1 Costruzione di abitazioni a scopo sociale

L'acquisto viene autorizzato se il fondo serve alla costruzione di abitazioni a scopo sociale (giusta il diritto cantonale e senza aiuto federale) in luoghi dove vi è penuria di alloggi oppure se il fondo è stato appena sovraedificato con simili abitazioni.

Art. 2 * Parificazione dei sessi

Le designazioni di persone e funzioni contenute nella presente legge si riferiscono ad ambedue i sessi, per quanto dal senso della legge non risulti altrimenti.

Art. 3 Abitazione secondaria

L'acquisto viene autorizzato se il fondo serve da abitazione secondaria di una persona fisica in un luogo con il quale essa mantiene rapporti strettissimi e degni di protezione, finché questi sussistono.

Art. 4 Abitazione di vacanza e unita di abitazione in un aparthotel 1. Principio *

L'acquisto può essere autorizzato nei limiti del contingente cantonale, se il fondo serve da abitazione di vacanza o unità di abitazione in un aparthotel di una persona fisica in luoghi giusta l'articolo 9 capoverso 3 LAFE.[3]

Il Governo designa i luoghi in cui l'acquisto di abitazioni di vacanza o di unità di abitazione in aparthotel da parte di persone all'estero è necessario per promuovere il turismo. La decisione del Governo è definitiva. *

2. 2. … *

Art. 5 2. Fondi di un complesso di più abitazioni

L'acquisto di abitazioni di vacanza o di unità di abitazione in un aparthotel ai sensi dell'articolo 4 della presente legge è consentito nei limiti di proprietà per piani o di un altro complesso di diverse abitazioni di vacanza di alienanti svizzeri. *

… *

Art. 6 * 3. Oggetti singoli a) Abitazioni di vacanza di alienanti svizzeri

L'acquisto di una singola abitazione di vacanza o di un'unità di abitazione in un aparthotel di un alienante svizzero è permesso.

Se il comune, nel quale si trova il fondo, ha introdotto limitazioni giusta l'articolo 8 lettera b), un simile acquisto è consentito unicamente per motivi importanti.

Art. 7 * b) Abitazione di vacanza di persone all'estero (abitazioni di seconda mano)

L'acquisto di un'abitazione di vacanza o di un'unità di abitazione in un aparthotel di proprietà di un'altra persona residente all'estero è consentito.

Se il comune, nel quale si trova il fondo, ha introdotto limitazioni giusta l'articolo 8 lettera b), deve essere comprovata l'invendibilità al prezzo di costo ad una persona non soggetta all'obbligo di autorizzazione.

3. Limitazioni dei comuni

Art. 8 Limitazioni generali

I comuni possono limitare l'acquisto di abitazioni di vacanza e di unità di abitazione in aparthotel, segnatamente:

  1. introducendo un blocco delle autorizzazioni;
  2. introducendo una quota per l'acquisto di un fondo di un complesso di abitazioni di vacanza o di unità di abitazione in aparthotel;
  3. limitando l'acquisto a oggetti nuovi da costruire;
  4. escludendo l'acquisto di singole abitazioni di vacanza giusta l'articolo 6.

Art. 9 Ulteriori limitazioni

I comuni possono limitare ulteriormente l'acquisto di abitazioni di vacanza e di unità di abitazione in aparthotel in modo particolare ai sensi dell'articolo 13 capoverso 1 lettere d) ed e) LAFE[4] oppure farsi cancellare dall'elenco dei luoghi di cui all'articolo 9 capoverso 3 LAFE.

4. Contingentamento

Art. 10 * Ripartizione del contingente

Il Governo tenendo conto delle decisioni dei comuni stabilisce annualmente in via definitiva il modo di assegnazione del contingente cantonale delle autorizzazioni.

Art. 11 Esclusione della pretesa giuridica

Non esiste alcun diritto di pretendere un'assegnazione dal contingente cantonale. Restano riservati i casi di rigore secondo il diritto federale.

Art. 12 Scadenza di autorizzazioni di massima

Le garanzie di autorizzazioni ad alienanti (autorizzazioni di massima) vengono limitate a quattro anni. Per motivi importanti l'autorità di prima istanza può prorogare questo termine.

5. Autorità

Art. 13 Autorità di prima istanza

L'Ispettorato del registro fondiario è autorità di prima istanza.

Art. 14 Autorità legittimata a ricorrere

Il Governo designa il dipartimento legittimato a ricorrere.

Art. 15 Autorità di ricorso

Il Tribunale d'appello è autorità di ricorso. *

6. Procedura

Art. 16 Presentazione della domanda

Le domande per il rilascio di un'autorizzazione devono essere presentate all'autorità di prima istanza, per iscritto e motivate.

Art. 17 Accertamenti

L'autorità di prima istanza deve effettuare tutti i necessari accertamenti relativi a una domanda presentata.

Art. 18 * Spese

Per decisioni, per altri atti d'ufficio, per perizie e simili vengono riscosse delle spese ai sensi della legge sulla giustizia amministrativa[5].

Art. 19 Statistica

Gli uffici del registro fondiario forniscono all'autorità di prima istanza per l'Ufficio federale di giustizia i dati necessari alla tenuta e pubblicazione di una statistica.

7. Disposizioni finali

Art. 20 Emanazione delle limitazioni giusta il diritto comunale

La procedura d'introduzione di limitazioni ai sensi degli articoli 8 e 9 della presente legge si conforma al diritto comunale. Dette limitazioni devono essere comunicate all'autorità di prima istanza.

Le limitazioni dei comuni giusta l'ordinanza cantonale d'esecuzione del 21 novembre 1984 della LAFE[6] restano in vigore. 

Art. 21 Entrata in vigore e abrogazioni[7]

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1988. Essa sostituisce l'ordinanza d'esecuzione della legge federale del 16 dicembre 1983 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero, emanata dal Gran Consiglio il 21 novembre 1984[8].

Egress

-

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
05.04.1987 01.01.1988 atto normativo prima versione -
26.11.2000 01.01.2001 Art. 2 revisione totale -
26.11.2000 01.01.2001 Art. 4 modifica titolo -
26.11.2000 01.01.2001 Titolo 2. abrogazione -
26.11.2000 01.01.2001 Art. 5 cpv. 1 modifica -
26.11.2000 01.01.2001 Art. 5 cpv. 2 abrogazione -
26.11.2000 01.01.2001 Art. 6 revisione totale -
26.11.2000 01.01.2001 Art. 7 revisione totale -
26.11.2000 01.01.2001 Art. 8 cpv. 1, b) modifica -
26.11.2000 01.01.2001 Art. 8 cpv. 1, d) modifica -
31.08.2006 01.01.2007 Art. 4 cpv. 2 modifica 2006, 3312
31.08.2006 01.01.2007 Art. 10 revisione totale 2006, 3313
31.08.2006 01.01.2007 Art. 18 revisione totale 2006, 3313
14.06.2022 01.01.2025 Art. 15 cpv. 1 modifica 2023-008

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 05.04.1987 01.01.1988 prima versione -
Art. 2 26.11.2000 01.01.2001 revisione totale -
Art. 4 26.11.2000 01.01.2001 modifica titolo -
Art. 4 cpv. 2 31.08.2006 01.01.2007 modifica 2006, 3312
Titolo 2. 26.11.2000 01.01.2001 abrogazione -
Art. 5 cpv. 1 26.11.2000 01.01.2001 modifica -
Art. 5 cpv. 2 26.11.2000 01.01.2001 abrogazione -
Art. 6 26.11.2000 01.01.2001 revisione totale -
Art. 7 26.11.2000 01.01.2001 revisione totale -
Art. 8 cpv. 1, b) 26.11.2000 01.01.2001 modifica -
Art. 8 cpv. 1, d) 26.11.2000 01.01.2001 modifica -
Art. 10 31.08.2006 01.01.2007 revisione totale 2006, 3313
Art. 15 cpv. 1 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 18 31.08.2006 01.01.2007 revisione totale 2006, 3313