A complemento del diritto federale[4], la legge disciplina l'accoglimento e il collocamento di minori fuori della casa dei genitori per l'affiliazione, l'educazione e l'assistenza e in vista di una futura adozione.
219.050
Legge sull'affiliazione
Preambolo
visto l'art. 31 cpv. 1 della Costituzione cantonale[2]; visto il messaggio del Governo del 31 ottobre 2006[3],
1. Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
Art. 2 Ufficio di autorizzazione e di notifica
L'Ufficio del servizio sociale rilascia alla persona responsabile l'autorizzazione per:
- l'accoglimento in una famiglia e in un istituto;
- l'accoglimento di affiliati in vista di una futura adozione;
- il collocamento di affiliati e la mediazione di posti per gli affiliati.
L'Ufficio del servizio sociale è ufficio di notifica per rapporti di accoglimento a giornata e per la notte.
Esso può pubblicare i nomi e gli indirizzi degli istituti che offrono posti per gli affiliati o delle persone che collocano affiliati e mediano posti per gli affiliati.
Art. 3 Organo di vigilanza
L'Ufficio del servizio sociale esercita la vigilanza sull'accoglimento in una famiglia, a giornata, per la notte e in un istituto, sull'accoglimento di affiliati in vista di una futura adozione, nonché sul collocamento di affiliati e sulla mediazione di posti per gli affiliati.
Esso può in particolare:
- in caso di sospetta minaccia per il bene del minore, effettuare controlli in ogni momento e senza preavviso;
- disporre una visita medica per accertare lo stato di salute dell'affiliato.
I genitori e i genitori affilianti devono fornire all'Ufficio del servizio sociale le informazioni che esso necessita per adempiere al compito di vigilanza.
Art. 4 Validità dell'autorizzazione
L'autorizzazione vale soltanto per l'appartamento della famiglia affiliante indicato sull'autorizzazione rispettivamente per la sede dell'esercizio indicata sull'autorizzazione.
L'autorizzazione deve essere di validità limitata.
Art. 5 Revoca dell'autorizzazione
L'Ufficio del servizio sociale revoca l'autorizzazione se:
- sono state commesse gravi infrazioni alla presente legge oppure
- viene superata la tariffa fissata dal Governo.
L'autorizzazione al collocamento di minori e alla mediazione di posti per la cura e l'educazione deve inoltre essere revocata se:
- i presupposti determinanti per il rilascio non sono più soddisfatti;
- non viene rispettata la procedura per l'accertamento dell'idoneità dei genitori affilianti rispettivamente del posto per gli affiliati contenuta nel concetto;
- l'autorizzazione è stata revocata in un altro Cantone;
L'Ufficio del servizio sociale può rendere pubblica la revoca di un'autorizzazione.
Art. 6 Divieto di accoglimento e di assistenza
In caso di rapporti di accoglimento a giornata rispettivamente per la notte, l'Ufficio del servizio sociale vieta l'accoglimento e l'assistenza di minori, se viene superata la tariffa fissata dal Governo.
Art. 7 Delega di compiti a terzi
L'Ufficio può delegare a terzi singoli compiti che gli competono e indennizzarli per questo. Sono esclusi i compiti sovrani.
Art. 8 Tasse
La tassa per il rilascio e il rinnovo di un'autorizzazione è riscossa sulla base dell'onere richiesto. Essa ammonta:
- per l'accoglimento in una famiglia al massimo a fr. 1000;
- per l'accoglimento in un istituto al massimo a fr. 2000;
- per il collocamento di affiliati o la mediazione di posti per gli affiliati al massimo a fr. 2500.
Il rilascio e il rinnovo di un'autorizzazione per l'accoglimento in una famiglia non sono soggetti a tasse, se vengono fatturate solo le spese effettive.
Si può rinunciare alla riscossione di una tassa per l'accoglimento in una famiglia:
- in caso di collocamenti avvenuti per ordine dell'autorità;
- in caso di rinnovo dell'autorizzazione.
Se l'accoglimento in una famiglia, a giornata, per la notte o in un istituto dà adito a contestazioni ripetute o gravi, viene riscossa una tassa d'ispezione e amministrativa di 150 franchi all'ora calcolata in base al tempo impiegato.
Le spese di terzi devono essere fatturate ai richiedenti al costo effettivo.
Art. 9 Tariffe
Il Governo stabilisce tariffe massime vincolati per le offerte di affiliazione, educazione e assistenza di minori, nonché di collocamento di affiliati e di mediazione di posti per gli affiliati soggette all'obbligo di autorizzazione e di notifica.
Per gli istituti, per il collocamento di affiliati e per l'accoglimento a giornata e per la notte sono decisive per la determinazione le spese che risultano in caso di gestione economica, per l'accoglimento in una famiglia l'indennità che viene abitualmente versata per l'affiliazione, l'educazione, l'assistenza, nonché il vitto e l'alloggio.
Art. 10 Promozione dell'affiliazione
Il Cantone promuove l'affiliazione attraverso:
- la consulenza a genitori affilianti;
- le offerte di formazione per genitori affilianti;
- il sostegno nella creazione e nella mediazione di posti per gli affiliati;
- la pubblicazione di contratti modello.
2. Accoglimento in una famiglia
Art. 11 Obbligo di autorizzazione
L'accoglimento di minori per la cura e l'educazione è soggetto ad autorizzazione a partire dalla durata di un mese e fino all'età di 18 anni.
Art. 12 Comuni
I comuni devono notificare all'Ufficio del servizio sociale i minori collocati per la cura e l'educazione in una famiglia affiliante fino all'età di 18 anni. Devono anche comunicare all'Ufficio del servizio sociale un eventuale cambiamento di domicilio dei minori.
3. Accoglimento a giornata e per la notte
Art. 13 Obbligo di notifica
Chi in generale, dietro compenso, si offre di assistere di giorno o di notte minori sotto i 12 anni in casa propria e senza fondare un rapporto di accoglimento in una famiglia, è soggetto all'obbligo di notifica.
Per l'accoglimento per la notte fanno stato le stesse disposizioni del diritto federale valide per l'accoglimento a giornata.
4. Accoglimento in un istituto
Art. 14 Obbligo di autorizzazione
L'accoglimento di minori è soggetto all'obbligo di autorizzazione se:
- di giorno e di notte vengono offerti quattro e più posti per l'educazione, l'assistenza, la formazione, l'osservazione o il trattamento di minorenni;
- di giorno o di notte vengono contemporaneamente accolti quattro o più minori in età prescolare o scolare.
Non soggiacciono all'obbligo di autorizzazione i servizi di custodia bambini di strutture turistiche e per il tempo libero, di grandi magazzini e centri commerciali.
Art. 15 Presupposti per l'autorizzazione
A complemento del diritto federale, l'autorizzazione viene rilasciata soltanto se l'Ufficio del servizio sociale ha accertato che la direzione responsabile ha fissato per iscritto in una forma accessibile a terzi l'adempimento dei compiti educativi e di assistenza. I posti di accoglienza per il pranzo sono esentati da questi presupposti per l'autorizzazione.
5. Collocamento di minori o mediazione di posti per gli affiliati
Art. 16 Obbligo di autorizzazione
Il collocamento di minori fino al 18° anno d'età per la cura e l'educazione o la mediazione di posti per gli affiliati soggiacciono all'obbligo di autorizzazione.
Non soggiacciono all'obbligo di autorizzazione il collocamento da parte di un'autorità, nonché la mediazione di posti di accoglimento a giornata e per la notte.
Art. 17 Presupposti per l'autorizzazione
L'autorizzazione al collocamento e alla mediazione viene rilasciata se la persona responsabile:
- ha l'esercizio dei diritti civili;
- non ha commesso nessuna azione punibile rilevante per l'attività di collocamento e mediazione;
- presenta un concetto adeguato per l'accertamento dell'idoneità dei genitori affilianti rispettivamente del posto per gli affiliati;
- comprova che chi collabora al collocamento o alla mediazione soddisfa i presupposti delle lettere a) e b).
Il collocamento e la mediazione sono limitati al territorio svizzero.
Art. 18 Collocamento all'estero
In singoli casi l'Ufficio del servizio sociale può autorizzare un collocamento all'estero, se si fornisce la comprova che i minori collocati vengono assistiti da persone qualificate.
Art. 19 Elenco dei collocamenti e delle mediazioni
Le persone che sono in possesso di un'autorizzazione al collocamento e alla mediazione, devono tenere un elenco dei minori da loro collocati che riporti anche il luogo del collocamento, nonché un elenco dei posti da essi mediati. L'elenco deve essere presentato annualmente all'Ufficio del servizio sociale entro la fine di gennaio.
L'autorizzazione al collocamento e alla mediazione viene revocata se non viene tenuto un elenco, se esso non è conforme alle regole o se non viene presentato all'Ufficio del servizio sociale.
6. Disposizione penale
Art. 20 Disposizione penale
Le contravvenzioni commesse con intenzione o per negligenza alla presente legge o alle decisioni basate su di essa vengono punite dall'Ufficio del servizio sociale con una multa fino a 10 000 franchi, per quanto non siano applicabili speciali disposizioni penali.
Le persone che agiscono a titolo professionale vengono punite con una multa fino a 50 000 franchi.
Nei casi di lieve entità può essere pronunciato un ammonimento.
7. Disposizioni finali
Art. 21 Disposizioni transitorie
Gli istituti soggetti alle disposizioni sull'accoglimento in un istituto devono soddisfare i presupposti per l'autorizzazione rispettivamente chiedere un'autorizzazione entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Per i rapporti di accoglimento in una famiglia per i quali non esiste un'autorizzazione valida, quest'ultima deve essere richiesta entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
I rapporti di accoglimento a giornata e per la notte esistenti devono essere notificati all'Ufficio del servizio sociale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 23 Referendum, entrata in vigore
La legge è soggetta a referendum facoltativo.
Il Governo fissa l'entrata in vigore[6] della presente legge.
Egress
Tabella modifiche - Secondo decisione
| Decisione | Entrata in vigore | Elemento | Cambiamento | Rimando AGS |
|---|---|---|---|---|
| 14.02.2007 | 01.07.2007 | atto normativo | prima versione | - |
| 11.12.2012 | 01.01.2013 | Art. 14 cpv. 1, a) | modifica | - |
Tabella modifiche - Secondo articolo
| Elemento | Decisione | Entrata in vigore | Cambiamento | Rimando AGS |
|---|---|---|---|---|
| atto normativo | 14.02.2007 | 01.07.2007 | prima versione | - |
| Art. 14 cpv. 1, a) | 11.12.2012 | 01.01.2013 | modifica | - |