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Legge d'applicazione del Codice di diritto processuale penale svizzero

(LACPP)

del 16.06.2010 (stato 01.01.2026)

Preambolo

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni[1],

visto l'art. 31 della Costituzione cantonale[2],

visto il messaggio del Governo del 23 marzo 2010[3],

decide:

1. Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente legge contiene le disposizioni esecutive cantonali relative al Codice di diritto processuale penale svizzero[4] e alla legge federale di diritto processuale penale minorile[5].

Essa disciplina la posizione, l'organizzazione e le competenze delle autorità d'azione penale, la procedura per la grazia, nonché le disposizioni generali del diritto penale cantonale.

L'organizzazione delle autorità giudiziarie si conforma alla legge sull'organizzazione giudiziaria[6], per quanto il Codice di procedura penale, la legge di diritto processuale minorile o la presente legge non contengano alcuna regolamentazione.

L'esecuzione di pene e misure, nonché della carcerazione preventiva e di sicurezza si conforma alle disposizioni sull'esecuzione giudiziaria nel Cantone dei Grigioni.

Art. 2 Fattispecie penali cantonali: 1. In generale

Ai reati punibili secondo il diritto cantonale si applicano per analogia le disposizioni generali del Codice penale svizzero[7].

Qualora, esplicitamente o secondo il senso della prescrizione, la comminatoria di pena non valga unicamente per l'atto intenzionale, è punibile anche l'atto commesso per negligenza.

Art. 3 2. Procedura

Il perseguimento e il giudizio di reati secondo il diritto cantonale si conformano al Codice di procedura penale[8] o al diritto processuale penale minorile[9].

Sono fatte salve le norme procedurali speciali.

Art. 4 Fattispecie penali comunali

La competenza dei comuni per l'emanazione di disposizioni penali si conforma alla legge cantonale sui comuni[10].

La procedura per il perseguimento e il giudizio di reati secondo il diritto comunale si conforma alla legge sulla giustizia amministrativa[11], per quanto non siano stati commessi da minori ai sensi del Diritto penale minorile[12] o non esistano prescrizioni procedurali particolari. La procedura contro minori si conforma alla legge di diritto processuale penale minorile[13].

I Comuni possono prevedere una procedura di multa disciplinare. Le relative disposizioni della presente legge valgono per analogia.

Art. 5 Lingua processuale

Le lingue processuali delle autorità penali nel Cantone dei Grigioni si conformano alla legge sulle lingue del Cantone dei Grigioni[14].

2. Organizzazione e competenze delle autorità d'azione penale

2.1. Procura pubblica

2.1.1. Procura pubblica

Art. 6 Posizione e vigilanza

La Procura pubblica è autonoma nell'applicazione del diritto e vincolata unicamente al diritto.

Dal punto di vista amministrativo essa è subordinata al Dipartimento competente per la giustizia.

Il Governo esercita la vigilanza sulla Procura pubblica. Esso può rilasciare alla Procura pubblica direttive vincolanti in merito all'adempimento amministrativo dei suoi compiti.

Art. 7 Tratti fondamentali dell'organizzazione

La Procura pubblica è diretta dal primo procuratore pubblico.

La Procura dei minorenni rappresenta una sezione della Procura pubblica ed è diretta dal capo magistrato dei minorenni.

La Procura pubblica ha la propria sede a Coira e gestisce degli uffici esterni decentralizzati.

Il Governo disciplina i dettagli organizzativi e le ubicazioni degli uffici esterni in un'ordinanza[15]. Esso può strutturare la Procura pubblica in sezioni, gestite di regola da capi procuratori pubblici.

Art. 8 Effettivo

La Procura pubblica si compone del primo procuratore pubblico e dei suoi supplenti, nonché del necessario numero di:

  1. capi procuratori pubblici e capi magistrati dei minorenni;
  2. procuratori pubblici e magistrati dei minorenni;
  3. funzionari incaricati e impiegati della cancelleria.

All'occorrenza la Commissione del Gran Consiglio competente per la giustizia designa procuratori pubblici a titolo straordinario per condurre procedimenti penali rivolti contro membri del Governo. *

Negli altri casi, all'occorrenza il Governo designa procuratori pubblici e magistrati dei minorenni a titolo straordinario. *

Art. 9 Requisiti per l'assunzione

I procuratori pubblici e i magistrati dei minorenni devono disporre delle attitudini personali e professionali necessarie, di una formazione conclusa in giurisprudenza, nonché di regola della patente di avvocato.

In casi eccezionali motivati si può prescindere dalla formazione conclusa in giurisprudenza, se è stata frequentata una formazione specialistica equivalente.

Art. 10 Assunzione e previdenza professionale

Le condizioni di assunzione e la previdenza professionale di tutti i collaboratori della Procura pubblica si conformano al diritto cantonale sul personale, rispettivamente al diritto cantonale sulla Cassa pensioni.

La competenza per l'assunzione e il licenziamento si conforma alla legge sul personale[16].

Prima di assumere il mandato, i procuratori pubblici giurano o promettono solennemente davanti all'autorità di assunzione di adempiere in modo coscienzioso gli obblighi assunti. Il testo del giuramento e della promessa solenne corrisponde in sostanza a quello dei giudici.

Art. 11 Direzione

Il primo procuratore pubblico deve svolgere in particolare i seguenti compiti:

  1. direzione del personale, aziendale e specialistica;
  2. garantire una formazione e un perfezionamento professionale adeguati;
  3. emanare direttive scritte e orali;
  4. rappresentare la Procura pubblica verso l'esterno.

Il Governo disciplina la supplenza e ulteriori dettagli in un'ordinanza[17].

2.1.2. Competenze relative ai casi

Art. 12 Primo procuratore pubblico

Il primo procuratore pubblico è competente in particolare per:

  1. l'emanazione di decreti di non luogo a procedere;
  2. l'attribuzione di casi alle sezioni o ai procuratori pubblici;
  3. l'approvazione di decreti di non luogo a procedere, di sospensione e di abbandono dei capi procuratori pubblici e del capo magistrato dei minorenni;
  4. l'opposizione contro decreti penali di altre autorità amministrative cantonali;
  5. l'adozione di rimedi giuridici e la rappresentanza della Procura pubblica dinanzi all'autorità d'impugnazione;
  6. le questioni relative alla competenza davanti ai Tribunali federali;
  7. l'emanazione di direttive interne.

In singoli casi, egli può delegare al capo procuratore pubblico, al capo magistrato dei minorenni, a un procuratore pubblico o a un magistrato dei minorenni l'adozione di rimedi giuridici e il compito di rappresentare la Procura pubblica dinanzi all'autorità d'impugnazione.

Art. 13 Capi procuratori pubblici

I capi procuratori pubblici curano i propri casi e all'interno della loro sezione sono competenti in particolare per:

  1. l'emanazione di decreti di non luogo a procedere;
  2. l'attribuzione di casi ai procuratori pubblici;
  3. l'approvazione di decreti di sospensione e di abbandono.

Art. 14 Procuratori pubblici

I procuratori pubblici sono competenti in particolare per:

  1. lo svolgimento di inchieste penali;
  2. la sospensione e l'abbandono della procedura;
  3. la disposizione di misure coercitive o la richiesta di detenzione preventiva e di sicurezza, nonché la richiesta di altre misure coercitive da approvare o disporre da parte del tribunale;
  4. l'emanazione di decreti penali;
  5. la direzione dei funzionari incaricati;
  6. la promozione dell'accusa;
  7. la rappresentanza della Procura pubblica davanti al tribunale;
  8. l'evasione di domande di assistenza giudiziaria intercantonali e internazionali;
  9. l'emanazione di decisioni successive e indipendenti.

Essi possono anche condurre procedure contro minori. *

Art. 15 Funzionari incaricati

Su incarico di un procuratore pubblico o di un magistrato dei minorenni, i funzionari incaricati possono convocare le persone interessate dalla procedura e procedere a interrogatori.

Nell'ambito dell'inchiesta penale per contravvenzioni, possono emanare decreti d'accusa sotto la direzione di un procuratore pubblico.

Art. 16 Procura dei minorenni

La Procura dei minorenni è competente per il perseguimento penale di minorenni in tutto il Cantone.

Essa è l'autorità istruttoria ai sensi del diritto processuale penale minorile[18], decide in merito alla procedura del decreto d'accusa, promuove l'accusa davanti al tribunale dei minorenni ed è responsabile per l'esecuzione delle pene e delle misure pronunciate nei confronti di minori. *

Le disposizioni relative ai capi procuratori pubblici e ai procuratori pubblici valgono per analogia anche per la Procura dei minorenni.

I magistrati dei minorenni possono condurre processi anche contro adulti.

Art. 16a * Mediazione nella procedura penale minorile 1. Principio

La Procura dei minorenni chiede il consenso delle parti e del rispettivo rappresentante legale per avviare una procedura di mediazione se:

  1. sussiste una prospettiva fondata di risoluzione del conflitto;
  2. lo stato dell'istruttoria lo permette.

Se è dato il consenso delle parti e del rispettivo rappresentante legale, la Procura dei minorenni incarica un'organizzazione o una persona adeguata dello svolgimento della procedura di mediazione. Si può ricorrere a persone che, in considerazione della loro formazione, delle loro competenze giuridiche e della loro imparzialità possono garantire una procedura corretta.

Art. 16b * 2. Procedura

Il mediatore informa le parti in merito agli obiettivi da perseguire, alle condizioni quadro, alla procedura prevista e alla portata della procedura di mediazione, nonché in merito ai loro diritti, in particolare al carattere volontario della partecipazione. In altre procedure le parti non possono appellarsi alle dichiarazioni rilasciate e ai documenti prodotti durante la procedura di mediazione.

Il mediatore tiene colloqui congiunti con le parti. In via eccezionale sono possibili colloqui individuali. I colloqui vengono svolti escludendo il pubblico. Su richiesta alle parti può essere consentito di farsi accompagnare dal rispettivo rappresentante legale o da una persona di fiducia.

Di norma la procedura di mediazione deve concludersi entro tre mesi. Se la mediazione porta a un'intesa, questa viene definita in un accordo scritto. Le parti e il mediatore sottoscrivono l'accordo. Se la mediazione non porta a un'intesa, il mediatore dichiara il fallimento del tentativo.

Il mediatore informa la Procura dei minorenni in merito alla conclusione della procedura. Su richiesta la Procura dei minorenni viene informata in ogni momento in merito allo stato della mediazione. La Procura dei minorenni mantiene la direzione del procedimento anche durante la procedura di mediazione. Essa garantisce l'esecuzione dell'accordo di mediazione.

2.2. Polizia giudiziaria

Art. 17 Polizia cantonale

La Polizia cantonale coopera al perseguimento penale in qualità di polizia giudiziaria.

I compiti della polizia giudiziaria si conformano al diritto federale. La Procura pubblica può incaricare la Polizia cantonale di interrogare testimoni.

Per quanto riguarda le attività di polizia giudiziaria, dal punto di vista specialistico gli organi della Polizia cantonale sottostanno alla vigilanza e alla facoltà di dare istruzioni della Procura pubblica.

L'organizzazione della polizia giudiziaria, nonché la sua subordinazione amministrativa e disciplinare si conformano alla legislazione sulla polizia.

2.3. Autorità amministrative

Art. 18 Autorità penali competenti per le contravvenzioni

Il perseguimento e il giudizio di contravvenzioni spetta a un'autorità amministrativa se ciò è espressamente previsto da una legge.

Per decisioni successive è competente la Procura pubblica.

3. Competenza materiale dei tribunali penali

Art. 19 Tribunale di prima istanza

Il tribunale regionale funge da tribunale penale di prima istanza. *

Esso decide nella composizione di giudice unico: *

  1. in merito a contravvenzioni;
  2. in merito a crimini o delitti, se la Procura pubblica non chiede una pena detentiva superiore a un anno, un internamento secondo l'articolo 64 del Codice penale svizzero[19] o una misura privativa della libertà e se il presidente non intende disporre una tale sanzione.

Negli altri casi il tribunale regionale decide nella composizione prevista dalla legge sull'organizzazione giudiziaria[20]*

Art. 20 Tribunale dei minorenni

Il tribunale regionale funge da tribunale dei minorenni. *

Art. 21 Giudice delle misure coercitive

Il giudice unico che funge da giudice cantonale dei provvedimenti coercitivi riveste la carica di giudice dei provvedimenti coercitivi in cause penali e penali minorili.

Egli è competente per la tutela del segreto professionale nell'ambito della sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni.

Art. 22 Giurisdizione d'appello e di reclamo *

Il Tribunale d'appello esercita la funzione di giurisdizione d'appello e di reclamo in cause penali e penali minorili. *

4. Disposizioni complementari

4.1. Assistenza giudiziaria

Art. 23 Assistenza giudiziaria all'interno del Cantone

Le autorità penali cantonali si prestano reciproca assistenza giudiziaria.

Art. 24 Assistenza giudiziaria intercantonale

Su riserva della reciprocità l'assistenza giudiziaria viene prestata anche per reati previsti dal diritto cantonale.

L'assistenza giudiziaria nazionale viene prestata dall'autorità penale competente nel luogo dell'atto processuale da svolgere.

Art. 25 Assunzione della pena

La Procura pubblica decide in merito alla domanda di assunzione dell'azione penale presentata da uno Stato estero.

Essa cede l'azione penale a uno Stato estero oppure presenta una relativa domanda.

4.2. Diritti e doveri di Cooperazione delle autorità

Art. 26 Obbligo e diritto di denuncia

L'obbligo di denuncia delle autorità penali si conforma al Codice di procedura penale[21].

I membri e i collaboratori di altre autorità e di altri tribunali sono autorizzati alla denuncia se nell'ambito della loro attività ufficiale sono venuti a conoscenza di un reato punibile da perseguire d'ufficio. Sono fatte salve le disposizioni sul segreto d'ufficio.

Essi sono tenuti a presentare denuncia se la legge lo prevede.

Art. 27 * Diritto di querela delle autorità

Anche i curatori, nonché le autorità di protezione dei minori e degli adulti o di assistenza sociale competenti per l'assistenza alle persone aventi diritto al mantenimento sono autorizzati a presentare una querela contro la trascuranza dell'obbligo di mantenimento.

Art. 28 Diritti e doveri di cooperazione delle autorità

Le autorità e i tribunali sono tenuti a garantire alle autorità penali, indipendentemente da eventuali obblighi di segretezza, la presa in visione degli atti e a consegnare loro gli atti, qualora ciò sia necessario per una procedura penale.

Se un'autorità amministrativa sporge denuncia o presenta una querela, nella sua sfera di competenza deve raccogliere e assicurare le prove, se esiste un pericolo imminente. L'autorità può essere consultata da parte della Procura pubblica per chiarire la fattispecie.

L'ufficio competente per l'esecuzione di pene e misure può rappresentare autonomamente dinanzi al tribunale le proprie richieste di decisioni successive.

Art. 28a * Comunicazione di procedimenti penali e di decisioni penali ad altre autorità *

Le autorità penali informano altre autorità riguardo a procedimenti penali e a decisioni finali, per quanto queste necessitino dell'informazione per adempiere ai propri compiti previsti dalla legge e l'interesse pubblico all'informazione prevalga rispetto ai diritti della personalità delle persone interessate.

Privati possono essere informati in merito a procedimenti penali e decisioni finali, per quanto questi necessitino dell'informazione per adempiere ai compiti pubblici loro delegati e l'interesse all'informazione prevalga rispetto ai diritti della personalità delle persone interessate. *

Sono fatti salvi diritti e obblighi di comunicazione secondo disposizioni particolari.

Art. 29 Notifica di procedure penali e di sentenze alle autorità

Le autorità penali devono informare le autorità competenti e inoltrare loro la documentazione opportuna se durante una procedura penale si rende necessaria la verifica di misure estranee al diritto penale.

La notifica circa una procedura penale in corso è ammissibile unicamente se:

  1. l'autorità necessita di questa indicazione per l'adempimento di un compito giuridico o se
  2. si deve presumere un pericolo imminente.

Il Governo disciplina i dettagli in un'ordinanza[22].

4.3. Disposizioni particolari

Art. 30 Eccezioni all'obbligo di procedere

I membri del Gran Consiglio e del Governo nonché i giudici del Tribunale d'appello non sono perseguibili penalmente per le loro esternazioni in Gran Consiglio o nelle sue commissioni. *

Se i membri del Governo nonché delle autorità giudiziarie e gli attuari delle autorità giudiziarie commettono crimini e delitti nell'esercizio delle loro funzioni, essi possono essere perseguiti penalmente solo con l'autorizzazione della Commissione del Gran Consiglio competente per la giustizia. *

Art. 31 Eccezioni al patrocinio obbligatorio

In singoli casi, su domanda motivata e con l'approvazione della persona che determina il corso della procedura, il patrocinio da parte di una persona avente l'esercizio dei diritti civili che non è iscritta nel registro degli avvocati o che non gode della libera circolazione secondo la LLCA[23] è possibile:

  1. per difendere l'imputato nella procedura penale in seguito a contravvenzione;
  2. per rappresentare a titolo non professionale l'accusatore privato;
  3. per sostenere altri partecipanti alla procedura.

Art. 32 Ricompense

Su richiesta della Procura pubblica il Dipartimento competente per la giustizia può versare una ricompensa per la fruttuosa cooperazione di privati nella ricerca.

Art. 33 Accertamenti dell'inabilità alla guida

L'accertamento dell'inabilità alla guida nel traffico stradale si conforma al diritto federale.

La polizia è competente per lo svolgimento di analisi preliminari, analisi dell'alito e per ordinare esami del sangue e delle urine.

Se la persona interessata rifiuta lo svolgimento dell'analisi preliminare o dell'alito, dell'esame del sangue o delle urine oppure della visita medica, la Procura pubblica decide in merito all'attuazione coatta.

Art. 34 Esperti ufficiali

Sono considerati in modo particolare esperti ufficiali o incaricati permanentemente ai sensi del Codice di procedura penale[24].

  1. i medici delegati;
  2. il Servizio medico-legale dei Servizi psichiatrici dei Grigioni;
  3. l'istituto di medicina legale designato dal Governo;
  4. l'istituzione di psichiatria dei bambini e degli adolescenti e di protezione dell'infanzia designata dal Governo.

Il Governo può designare ulteriori esperti ufficiali o incaricati permanentemente e disciplina i rispettivi settori specifici in un'ordinanza[25]

Laddove il diritto federale prevede lo svolgimento di una perquisizione o di una visita di persone da parte di un medico, le autorità penali possono ricorrere a tutti i medici attivi nel Cantone.

Art. 35 Comunicazione ufficiale

L'autorità competente nella causa ordina la comunicazione ufficiale.

La pubblicazione si conforma alle disposizioni concernenti il Foglio ufficiale cantonale[26].

Art. 35a * Impugnazione da parte di autorità

La Procura pubblica e le altre autorità amministrative cantonali competenti per il perseguimento e il giudizio di fattispecie di contravvenzione cantonali possono impugnare le decisioni dei tribunali regionali dinanzi al Tribunale d'appello.

Art. 36 Conservazione e consultazione degli atti

Gli atti della procedura penale vengono conservati presso la Procura pubblica, quelli giudiziari presso il tribunale e quelli d'esecuzione presso l'Ufficio competente.

La decisione sulla consultazione di atti di procedure concluse spetta all'autorità che conserva gli atti.

La consultazione degli atti viene autorizzata se può essere fatto valere un interesse degno di tutela.

Decisioni concernenti la consultazione degli atti possono essere impugnate entro 30 giorni per iscritto con ricorso all'autorità di vigilanza.

Secondo il diritto cantonale, le decisioni relative alla presa in visione degli atti in procedimenti dinanzi al Tribunale d'appello e al Tribunale della magistratura sono definitive. *

4.4. Spese di procedura e contabilità

Art. 37 Spese di procedura

L'assunzione delle spese di procedura si conforma al Codice di procedura penale[27] e alla legge di diritto processuale penale minorile[28].

Le tariffe si calcolano in base alle spese generate e alle condizioni economiche della persona tenuta a pagare le spese.

La tariffa ammonta al massimo a 20 000 franchi. In procedure che causano spese particolarmente elevate il limite delle tariffe sale a 100 000 franchi. In caso di rinuncia a una sentenza interamente motivata, la tariffa viene adeguatamente ridotta.

L'ammontare della tariffa viene disciplinato con ordinanza dal:

  1. Governo per procedure davanti ad autorità amministrative e alla Procura pubblica[29];
  2. Tribunale d'appello per procedure giudiziarie[30].

Art. 38 Regolamentazioni particolari delle spese

Le spese per il recupero di salme e per l'autopsia legale sono a carico degli eredi del defunto, se il decesso fuori dell'ordinario non è stato causato da colpa altrui.

Per ragioni di equità è possibile rinunciare parzialmente o per intero all'addebito delle spese.

Art. 39 Contabilità e incasso

Le autorità penali tengono un conto separato per ogni causa.

Per il resto la contabilità si conforma alla legislazione sulla gestione finanziaria e alle disposizioni sull'organizzazione giudiziaria e sull'esecuzione giudiziaria.

Per quanto concerne la Procura pubblica e le autorità amministrative cantonali, l'incasso spetta all'ufficio designato dal Governo. Per quanto concerne i tribunali, la gestione dell'incasso si conforma alle disposizioni sull'organizzazione giudiziaria.

Art. 40 Utilizzazione del denaro proveniente da pene pecuniarie e da multe

L'utilizzazione del denaro proveniente da pene pecuniarie e da multe si conforma alle disposizioni sull'organizzazione e sull'esecuzione giudiziaria.

Art. 41 Indennità

L'indennità della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio si conforma al Codice di procedura penale[31] e alla legislazione sugli avvocati[32].

L'indennità per perdita di guadagno di testimoni ammonta al massimo a 500 franchi al giorno. Le spese vengono indennizzate al massimo con gli importi validi per gli impiegati cantonali. Il Governo disciplina i dettagli in un'ordinanza[33].

5. Procedure penali davanti ad autorità amministrative

5.1. Disposizioni generali

Art. 42 Autorità amministrative cantonali

Se una legge affida il perseguimento e il giudizio di contravvenzioni secondo il diritto cantonale o federale a un'autorità amministrativa cantonale, la competenza spetta all'ufficio competente in materia, senza un'attribuzione particolare.

La Procura pubblica può presentare opposizione contro decreti d'accusa di altre autorità amministrative cantonali. *

La procedura si conforma al Codice di procedura penale[34] e alla presente legge. Sono fatte salve particolari prescrizioni procedurali.

Art. 43 Polizia cantonale

Alla Polizia cantonale competono:

  1. la cooperazione nelle perquisizioni domiciliari quale funzionario pubblico cantonale secondo il diritto penale amministrativo federale[35];
  2. l'adozione di misure immediate in caso di incidenti aerei.

… *

Art. 44 Comuni

Il perseguimento e il giudizio di contravvenzioni secondo il diritto cantonale o federale spetta ai comuni, se ciò è espressamente previsto da una legge.

Qualora la competenza per il perseguimento e il giudizio di contravvenzioni al diritto cantonale spetti al comune, la procedura si conforma alla legge sulla giustizia amministrativa[36]. Sono fatte salve particolari prescrizioni procedurali.

Nel perseguimento e nel giudizio di contravvenzioni al diritto federale, il comune è competente unicamente per la procedura di multa disciplinare.

5.1.a Procedura di multa disciplinare secondo il diritto federale *

Art. 44a * Competenze

Il Governo designa i servizi amministrativi cantonali autorizzati a riscuotere multe disciplinari secondo quanto previsto dalla legislazione federale in materia di multe disciplinari[37].

Per quanto non sussista un'altra competenza di diritto speciale, la Polizia cantonale è competente per la riscossione di multe disciplinari secondo quanto previsto dalla legislazione federale in materia di multe disciplinari.

Se espressamente previsto da una legge, i comuni sono competenti per la riscossione di multe disciplinari secondo quanto previsto dalla legislazione federale in materia di multe disciplinari.

Art. 44b * Procedura ordinaria

La procedura penale ordinaria viene condotta dall'autorità cantonale competente in materia.

5.2. Procedura di multa disciplinare Secondo il diritto cantonale

Art. 45 Principio

Contravvenzioni al diritto cantonale possono essere punite in una procedura semplificata con multe disciplinari, se si tratta di fattispecie semplici e chiaramente rilevabili e se una legge lo prevede esplicitamente.

La multa disciplinare può ammontare al massimo a 500 franchi. Non possono essere riscosse ulteriori spese.

I precedenti e le condizioni personali dell'autore non vengono considerate nel quadro della procedura di multa disciplinare.

Art. 46 Eccezioni

La procedura di multa disciplinare è esclusa:

  1. in caso di infrazioni tramite le quali sono state messe in pericolo o ferite persone oppure sono stati provocati danni materiali;
  2. in caso di infrazioni che non sono state osservate o constatate direttamente da un organo di polizia autorizzato o dall'autorità amministrativa competente;
  3. in caso di infrazioni da parte di minori che non hanno ancora compiuto il quindicesimo anno di età;
  4. se all'autore è contestata anche un'altra infrazione che non è contemplata nell'elenco delle multe;
  5. se l'autore si oppone alla procedura di multa disciplinare.

Se una persona, con una o più contravvenzioni, commette più infrazioni per cui sono comminate multe disciplinari, le multe sono cumulate ed è inflitta una multa complessiva.

Se la persona rifiuta una delle numerose contravvenzioni contestatele, oppure se la multa complessiva supera l'importo di 1000 franchi, allora tutte le contravvenzioni vengono giudicate in una procedura ordinaria.

Art. 47 Elenco delle multe e organi competenti

Il Governo disciplina i dettagli in un'ordinanza. In particolare allestisce l'elenco delle contravvenzioni che possono essere punite con multe disciplinari, determina l'importo delle multe e definisce gli organi di Polizia o di vigilanza oppure le autorità amministrative autorizzate a riscuotere multe disciplinari.

Art. 48 Pagamento e passaggio in giudicato

La multa può essere pagata subito o entro 30 giorni. Con il pagamento la multa passa in giudicato, fatto salvo l'articolo 49.

Se la multa non viene pagata subito, le persone domiciliate all'estero devono depositare l'importo o fornire un'altra garanzia adeguata.

Se la multa non viene pagata entro il termine, viene avviata la procedura ordinaria.

Art. 49 Multa disciplinare e procedura ordinaria

La multa disciplinare può essere inflitta anche nella procedura penale ordinaria.

Se, su domanda della parte lesa o dell'autore, un'autorità penale accerta che vi è stata violazione dell'articolo 46 della presente legge, essa annulla la multa disciplinare e applica la procedura ordinaria.

6. Grazia

Art. 50 Principio

Con la grazia le pene passate in giudicato possono essere condonate completamente o parzialmente oppure commutate in pene più lievi, se esistono circostanze straordinarie che nel caso concreto fanno apparire l'esecuzione della pena come una misura iniqua e ingiustificata.

In merito alle domande di grazia decide in modo definitivo:

  1. il Gran Consiglio in caso di pene detentive superiori ai due anni;
  2. il Governo negli altri casi.

Art. 51 Procedura

La domanda di grazia va inoltrata per iscritto e con motivazione al Dipartimento competente per la giustizia. Essa non ha effetto sospensivo, salvo diversa disposizione dell'autorità esecutiva competente.

Se la domanda non è evidentemente inammissibile o ingiustificata, il Dipartimento procede ai necessari rilevamenti. Richiede la presa di posizione del tribunale giudicante e degli organi incaricati dell'esecuzione della pena.

La decisione del Gran Consiglio o del Governo viene comunicata al richiedente, al tribunale giudicante e all'autorità esecutiva con una breve motivazione scritta.

Art. 52 Spese

Le disposizioni della legislazione sulla giustizia amministrativa trovano applicazione per analogia all'assunzione e alla determinazione delle spese.

7. Disposizioni finali

Art. 53 Abrogazioni

Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati i seguenti atti normativi:

  1. Legge sulla giustizia penale dell'8 giugno 1958[38];
  2. Adesione del 9 giugno 1996 al Concordato sull'assistenza giudiziaria e la cooperazione intercantonale in materia penale del 5 novembre 1992[39].

Se atti normativi vigenti rinviano a disposizioni che vengono abrogate dalla presente legge, vengono applicate le disposizioni corrispondenti del Codice di diritto processuale penale svizzero[40], rispettivamente della legge federale di diritto processuale penale minorile[41], nonché della presente legge.

Art. 54 Modifica del diritto previgente

La modifica di leggi è disciplinata nell'appendice[42].

Se ordinanze emanate dal Gran Consiglio che non corrispondono alle disposizioni dell'articolo 32 capoverso 1 della Costituzione cantonale[43] sono in contraddizione con disposizioni del Codice di diritto processuale penale svizzero[44] o con la sua applicazione nella presente legge, il Gran Consiglio può adeguarle a questi atti normativi tramite ordinanza.

Art. 55 Diritto transitorio

Le infrazioni contro disposizioni penali della legge sulla giustizia penale dell'8 giugno 1958 commesse prima dell'entrata in vigore della presente legge e non ancora giudicate da un giudice vengono giudicate secondo le disposizioni dell'appendice alla presente legge.

I procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica della presente legge vengono portati avanti dalle autorità competenti secondo il nuovo diritto. *

Art. 56 Referendum ed entrata in vigore

La presente legge è soggetta a referendum facoltativo[45].

Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore[46].

Egress

-

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
16.06.2010 01.01.2011 atto normativo prima versione -
07.12.2011 01.01.2013 Art. 27 revisione totale -
13.01.2015 01.01.2016 Art. 34 cpv. 1, a) modifica 2015-005
02.02.2016 01.01.2017 Art. 19 cpv. 1 modifica 2016-001
02.02.2016 01.01.2017 Art. 19 cpv. 3 modifica 2016-001
02.02.2016 01.01.2017 Art. 20 cpv. 1 modifica 2016-001
31.08.2018 01.01.2019 Art. 28a introduzione 2018-023
31.08.2018 01.01.2020 Art. 43 cpv. 2 abrogazione 2019-029
31.08.2018 01.01.2020 Titolo 5.1.a introduzione 2019-029
31.08.2018 01.01.2020 Art. 44a introduzione 2019-029
31.08.2018 01.01.2020 Art. 44b introduzione 2019-029
27.08.2021 01.01.2022 Art. 14 cpv. 2 introduzione 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Art. 16 cpv. 2 modifica 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Art. 16a introduzione 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Art. 16b introduzione 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Art. 28a modifica titolo 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Art. 28a cpv. 1bis introduzione 2021-049
14.06.2022 01.01.2025 Art. 8 cpv. 1bis introduzione 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 8 cpv. 2 modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 12 cpv. 1, d) modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 19 cpv. 2 modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 19 cpv. 2, a) modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 19 cpv. 2, b) modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 19 cpv. 2, c) abrogazione 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 19 cpv. 3 modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 22 modifica titolo 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 22 cpv. 1 modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 30 cpv. 1 modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 30 cpv. 2 modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 35a introduzione 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 37 cpv. 4, b) modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 42 cpv. 1bis introduzione 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 55 cpv. 2 introduzione 2023-008
10.02.2025 01.01.2026 Art. 36 cpv. 5 introduzione 2025-049

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 16.06.2010 01.01.2011 prima versione -
Art. 8 cpv. 1bis 14.06.2022 01.01.2025 introduzione 2023-008
Art. 8 cpv. 2 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 12 cpv. 1, d) 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 14 cpv. 2 27.08.2021 01.01.2022 introduzione 2021-049
Art. 16 cpv. 2 27.08.2021 01.01.2022 modifica 2021-049
Art. 16a 27.08.2021 01.01.2022 introduzione 2021-049
Art. 16b 27.08.2021 01.01.2022 introduzione 2021-049
Art. 19 cpv. 1 02.02.2016 01.01.2017 modifica 2016-001
Art. 19 cpv. 2 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 19 cpv. 2, a) 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 19 cpv. 2, b) 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 19 cpv. 2, c) 14.06.2022 01.01.2025 abrogazione 2023-008
Art. 19 cpv. 3 02.02.2016 01.01.2017 modifica 2016-001
Art. 19 cpv. 3 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 20 cpv. 1 02.02.2016 01.01.2017 modifica 2016-001
Art. 22 14.06.2022 01.01.2025 modifica titolo 2023-008
Art. 22 cpv. 1 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 27 07.12.2011 01.01.2013 revisione totale -
Art. 28a 31.08.2018 01.01.2019 introduzione 2018-023
Art. 28a 27.08.2021 01.01.2022 modifica titolo 2021-049
Art. 28a cpv. 1bis 27.08.2021 01.01.2022 introduzione 2021-049
Art. 30 cpv. 1 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 30 cpv. 2 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 34 cpv. 1, a) 13.01.2015 01.01.2016 modifica 2015-005
Art. 35a 14.06.2022 01.01.2025 introduzione 2023-008
Art. 36 cpv. 5 10.02.2025 01.01.2026 introduzione 2025-049
Art. 37 cpv. 4, b) 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 42 cpv. 1bis 14.06.2022 01.01.2025 introduzione 2023-008
Art. 43 cpv. 2 31.08.2018 01.01.2020 abrogazione 2019-029
Titolo 5.1.a 31.08.2018 01.01.2020 introduzione 2019-029
Art. 44a 31.08.2018 01.01.2020 introduzione 2019-029
Art. 44b 31.08.2018 01.01.2020 introduzione 2019-029
Art. 55 cpv. 2 14.06.2022 01.01.2025 introduzione 2023-008