Alla Procura pubblica vanno comunicate tutte le decisioni in cui hanno trovato applicazione le disposizioni del Codice di procedura penale.
All'Ufficio per l'esecuzione giudiziaria vanno comunicate le decisioni in cause penali di cui è competente per l'esecuzione.
Se l'incasso compete all'Amministrazione delle finanze, le vanno comunicate le decisioni del dispositivo.
Le decisioni in cui viene concesso il gratuito patrocinio vanno comunicate all'Amministrazione delle imposte nel dispositivo.
All'Ufficio della migrazione e del diritto civile devono essere comunicate le decisioni passate in giudicato la cui esecuzione è di sua competenza e le decisioni passate in giudicato che riguardano il diritto in materia di giochi in denaro. *
Condanne, assoluzioni, abbandoni, decreti di non luogo a procedere e decisioni devono essere comunicati alla Polizia cantonale conformemente all'articolo 55a capoverso 2 del Codice penale svizzero e all'articolo 46b capoverso 2 del Codice penale militare. *