Il Cantone collocante: Competenza
- designa nel singolo caso l'istituzione d'esecuzione adeguata;
- coordina la pianificazione dell'intera esecuzione, incluso il periodo di prova dopo la liberazione dall'istituzione d'esecuzione; esso trasmette le informazioni e la documentazione necessarie all'adempimento dei
.1.2007 5
.400 Concordato sull'esecuzione delle pene e delle misure compiti all'istituzione d'esecuzione, all'assistenza riabilitativa e agli altri servizi coinvolti nell'esecuzione;
- decide su regimi aperti, come l'autorizzazione di congedi, il trasferi- mento in un penitenziario aperto, l'esecuzione sotto forma di lavoro in esternato, nonché di alloggio e lavoro in esternato, la liberazione condizionale, nonché la sospensione dell'esecuzione. Esso può delegare la competenza per l'autorizzazione di congedi, nonché di alloggio e lavoro in esternato alla direzione dell'istituzione d'esecuzione.
L'istituzione d'esecuzione:
. accetta le persone assegnatele nei limiti della sua capacità di acco- glienza e le rilascia secondo le disposizioni del Cantone collocante;
. allestisce, in collaborazione con il collocato, il piano d'esecuzione entro i limiti delle direttive del Cantone collocante;
. coinvolge in caso di necessità l'assistenza riabilitativa o servizi spe- cializzati, in particolare nella preparazione della liberazione;
. presenta rapporto al Cantone collocante, se esso lo richiede, in caso di eventi straordinari come gravi infrazioni disciplinari, infortunio o decesso della persona collocata e in caso di trasmissione di domande.