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Concordato del 29 ottobre 2004 dei Cantoni della Svizzera orientale sull'esecuzione delle pene e delle misure

Preambolo

Concordato del 29 ottobre 2004 dei Cantoni della

Svizzera orientale sull'esecuzione delle pene e delle

misure

I Cantoni di Zurigo, Glarona, Sciaffusa, Appenzello esterno, Appenzello

interno, San Gallo, Grigioni e Turgovia stipulano il Concordato dei Can-

toni della Svizzera orientale sull'esecuzione delle pene e delle misure con

lo scopo di ripartire e coordinare i compiti relativi alla pianificazione, alla

costruzione e alla gestione delle istituzioni d'esecuzione, di rendere possi-

bile un'esecuzione conforme ai diritti fondamentali efficiente ed econo-

mica, nonché di uniformare l'esecuzione per poter raggiungere al meglio

gli obiettivi dell'esecuzione.

I. Introduzione

Art. 1

Il Concordato si applica all'esecuzione: Campo di applicazione

  1. delle pene senza condizionale pronunciate nei Cantoni concordatari, nonché delle misure terapeutiche stazionarie e degli internamenti di adulti;
  2. delle sanzioni nei confronti di adulti e minori, nella misura in cui l'esecuzione avviene in istituzioni d'esecuzione che servono all'esecu- zione comune (stabilimenti concordatari).

I Cantoni concordatari si informano reciprocamente sulle loro pianifica- zioni e costruzioni nell'intero settore della privazione della libertà e coor- dinano le loro offerte per quanto possibile e in modo opportuno. II. Organizzazione

Art. 2

L'organo supremo del Concordato è la Commissione per l'esecuzione delle pene. Essa si compone di un membro del governo di ogni Cantone concordatario. Commissione per l'esecuzione delle pene

La Commissione per l'esecuzione delle pene:

  1. esercita la vigilanza sull'applicazione e sull'interpretazione del Con- cordato e decide in caso di controversie;
  2. designa gli organi necessari;

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  1. emana direttive per la collaborazione nel settore dell'esecuzione e per l'organizzazione dell'esecuzione, che con il consenso di tutti i parteci- panti possono essere dichiarate vincolanti;
  2. decide con il consenso dei Cantoni di ubicazione quali istituzioni d'esecuzione in quanto stabilimenti concordatari adempiono a compiti d'esecuzione comuni, e pianifica l'offerta necessaria nei luoghi d'esecuzione;
  3. stabilisce le spese di vitto e di alloggio per gli stabilimenti concorda- tari;
  4. può rilasciare a istituzioni gestite privatamente l'autorizzazione ad eseguire pene sotto forma di semiprigionia e di lavoro in esternato, trattamenti stazionari di autori di reati con disturbi psichici e con tos- sicomania o altra dipendenza, misure per giovani adulti, nonché san- zioni della legge sul diritto penale minorile;
  5. prende posizione in merito a progetti di legge o rapporti della Confe- derazione oppure in merito a trattati internazionali o rapporti di orga- nizzazioni internazionali.

La Commissione per l'esecuzione delle pene si riunisce almeno due volte per anno civile. Essa elegge tra i suoi membri il presidente e il suo sosti- tuto. Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice. Ogni Cantone ha un voto. In caso di parità di voti decide il presidente. Per il resto la Commissione per l'esecuzione delle pene regola da sé la propria proce- dura.

Art. 3

La Commissione per l'esecuzione delle pene designa l'ufficio centrale quale organo esecutivo, composto dal segretariato del Concordato quale direzione, nonché da una rappresentanza ciascuna della conferenza specia- lizzata dei direttori degli stabilimenti, di quella delle autorità di colloca- mento e d'esecuzione, nonché di quella dell'assistenza riabilitativa. Ufficio centrale

L'ufficio centrale:

  1. riconosce e analizza sviluppi sovracantonali nel settore dell'esecuzio- ne delle pene e delle misure, fa proposte alla Commissione per l'ese- cuzione delle pene ed esegue le sue decisioni;
  2. garantisce la collaborazione tra gli organi del Concordato;
  3. accetta proposte delle conferenze specializzate e le elabora;
  4. promuove la collaborazione tra i Concordati;
  5. trasmette ai Cantoni informazioni di cui questi hanno bisogno per adempiere ai loro compiti e fornisce raccomandazioni sull'applica- zione e sull'interpretazione del Concordato e delle direttive.

Per il resto la Commissione per l'esecuzione delle pene regola i compiti e l'organizzazione dell'ufficio centrale in un regolamento.

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Art. 4

La Commissione per l'esecuzione delle pene designa il segretariato del Concordato. Segretariato

Il segretariato del Concordato:

  1. dirige l'ufficio centrale e, per quanto possibile, prende parte alle se- dute delle conferenze specializzate;
  2. prepara le sedute della Commissione per l'esecuzione delle pene;
  3. informa i Cantoni sulle novità più importanti nel settore dell'esecu- zione, fornisce loro consulenza nei singoli casi d'esecuzione e forni- sce raccomandazioni nell'interesse di un'occupazione equilibrata degli stabilimenti concordatari;
  4. esegue tutti i compiti non assegnati ad un altro organo.

Le spese del segretariato del Concordato vengono sostenute dai Cantoni concordatari in proporzione al numero di abitanti risultante dall'ultimo censimento federale della popolazione. La Commissione per l'esecuzione delle pene può stabilire una somma base.

Art. 5

Esistono conferenze specializzate: Conferenze specializzate

  1. dei direttori degli stabilimenti;
  2. delle autorità di collocamento e d'esecuzione;
  3. dell'assistenza riabilitativa.

Le conferenze specializzate servono allo scambio intercantonale di espe- rienze e informazioni specifiche. Esse riconoscono sviluppi e tendenze nel settore dell'esecuzione delle pene e delle misure, nonché del settore degli stabilimenti e dei penitenziari, e fanno proposte all'ufficio centrale all'at- tenzione della Commissione per l'esecuzione delle pene.

Esse regolano da sé la propria procedura.

Art. 6

La Commissione per l'esecuzione delle pene e delle misure istituisce una Commissione specializzata composta da rappresentanze delle autorità d'azione penale, delle autorità d'esecuzione e della psichiatria per la veri- fica della pericolosità sociale di autori di reati e designa la presidenza. Commissione specializzata per la verifica della pericolosità sociale

Su proposta del Cantone competente per l'esecuzione, la Commissione specializzata valuta la pericolosità di autori di reati e fornisce raccoman- dazioni:

  1. nei casi prescritti dal diritto federale;
  2. qualora la pericolosità sociale di un autore di reati non possa essere chiaramente determinata dall'autorità d'esecuzione, qualora sussistano dubbi riguardo alla misura da adottare o qualora, nonostante il riconoscimento della pericolosità sociale, si prenda in considerazione un'attenuazione delle misure d'esecuzione.

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Per il resto la Commissione per l'esecuzione delle pene regola i compiti e l'organizzazione della Commissione specializzata in un regolamento. Le spese per la valutazione vengono assunte dal Cantone competente per l'esecuzione. III. Stabilimenti concordatari

Art. 7

Su riserva dell'approvazione dei crediti necessari da parte delle istanze competenti secondo il diritto cantonale, i Cantoni concordatari si impe- gnano a mettere a disposizione, a potenziare e a gestire le seguenti istitu- zioni d'esecuzione per l'esecuzione comune delle pene detentive, delle mi- sure privative della libertà, nonché del collocamento di minori e della pri- vazione della libertà secondo il diritto penale minorile: Ripartizione dei compiti d'esecuzione Cantone di Zurigo Penitenziario Pöschwies (penitenziario chiuso) Sedi del penitenziario Pöschwies (penitenziario aperto) Centro per l'esecuzione delle misure Uitikon (misure per giovani adulti, nonché misure di protezione e privazione della libertà per minori) Cantone di Appenzello Penitenziario Gmünden (penitenziario aperto) esterno Cantone di San Gallo Penitenziario Saxerriet (penitenziario aperto) Centro per l'esecuzione delle misure Bitzi (esecuzione delle misure, in particolare tratta- mento di disturbi psichici e di dipendenze) Cantone dei Grigioni Penitenziario Sennhof (penitenziario chiuso) Penitenziario Realta (penitenziario aperto) Cantone di Turgovia Centro per l'esecuzione delle misure per giovani adulti Kalchrain (misure per giovani adulti, nonché misure di protezione e privazione della libertà per minori)

Su proposta del Cantone di ubicazione, la Commissione per l'esecuzione delle pene può assegnare ad altre istituzioni d'esecuzione compiti d'esecu- zione comuni, qualora l'istituzione d'esecuzione soddisfi i requisiti e le re- gole stabilite nel presente Concordato e nelle direttive.

Su proposta del Cantone d'ubicazione la Commissione per l'esecuzione delle pene decide sulla modifica della destinazione allo scopo di uno stabilimento concordatario o sullo svincolo dello stesso da compiti d'esecuzione comuni.

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Art. 8

Affinché il mandato d'esecuzione legale possa essere adempiuto e i prin- cipi d'esecuzione possano essere rispettati, i Cantoni concordatari provve- dono: Personale

  1. all'assunzione di un numero sufficiente di collaboratori idonei nelle istituzioni d'esecuzione;
  2. alla formazione, alla formazione continua e al perfezionamento pro- fessionale del personale. IV. Attuazione dell'esecuzione

Art. 9

I Cantoni concordatari si impegnano ad eseguire le pene detentive e le misure privative della libertà, della cui esecuzione sono incaricati, negli stabilimenti concordatari. Principio

L'esecuzione si conforma alle prescrizioni per le singole istituzioni d'ese- cuzione. Esse vengono emanate dal Cantone che gestisce l'istituzione d'esecuzione. Esse devono essere approvate dalla Commissione per l'ese- cuzione delle pene.

Sono fatti salvi:

  1. l'esecuzione di pene detentive in un penitenziario del Cantone competente per l'esecuzione, se per motivi di tempo o personali la persona interessata non può essere collocata in uno stabilimento concordatario;
  2. l'esecuzione sotto forma di semiprigionia o nell'ambito dell'alloggio e del lavoro in esternato;
  3. la cessione dell'esecuzione ad un Cantone che non fa parte del Con- cordato;
  4. il collocamento in un'istituzione d'esecuzione al di fuori del Concor- dato nel caso singolo per motivi di sicurezza, per ottimizzare la com- posizione dei detenuti o se in questo modo viene facilitato il reinseri- mento in base alla situazione occupazionale o di formazione o con ri- guardo all'ambiente familiare. Nella misura in cui il Cantone collo- cante sia competente per decisioni, esso applica il presente Concor- dato e le direttive della Commissione per l'esecuzione delle pene.

Art. 10

Il Cantone collocante: Competenza

  1. designa nel singolo caso l'istituzione d'esecuzione adeguata;
  2. coordina la pianificazione dell'intera esecuzione, incluso il periodo di prova dopo la liberazione dall'istituzione d'esecuzione; esso trasmette le informazioni e la documentazione necessarie all'adempimento dei

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.400 Concordato sull'esecuzione delle pene e delle misure compiti all'istituzione d'esecuzione, all'assistenza riabilitativa e agli altri servizi coinvolti nell'esecuzione;

  1. decide su regimi aperti, come l'autorizzazione di congedi, il trasferi- mento in un penitenziario aperto, l'esecuzione sotto forma di lavoro in esternato, nonché di alloggio e lavoro in esternato, la liberazione condizionale, nonché la sospensione dell'esecuzione. Esso può delegare la competenza per l'autorizzazione di congedi, nonché di alloggio e lavoro in esternato alla direzione dell'istituzione d'esecuzione.

L'istituzione d'esecuzione:

. accetta le persone assegnatele nei limiti della sua capacità di acco- glienza e le rilascia secondo le disposizioni del Cantone collocante;

. allestisce, in collaborazione con il collocato, il piano d'esecuzione entro i limiti delle direttive del Cantone collocante;

. coinvolge in caso di necessità l'assistenza riabilitativa o servizi spe- cializzati, in particolare nella preparazione della liberazione;

. presenta rapporto al Cantone collocante, se esso lo richiede, in caso di eventi straordinari come gravi infrazioni disciplinari, infortunio o decesso della persona collocata e in caso di trasmissione di domande.

Art. 11

Il piano d'esecuzione è uno strumento di pianificazione volto a concretiz- zare nel singolo caso gli obiettivi dell'esecuzione. Esso elenca le misure, nonché i mezzi pedagogici e terapeutici con i quali devono essere rag- giunti questi obiettivi. Piano d'esecuzione

A seconda della durata di permanenza in un'istituzione d'esecuzione e delle condizioni di vita attese dopo la liberazione, esso contiene indica- zioni in merito all'assistenza necessaria e al bisogno di terapia, al lavoro, alla formazione e al perfezionamento scolastici e professionali, alla ripara- zione del danno, alle relazioni con il mondo esterno e alla preparazione della liberazione. Il piano d'esecuzione viene regolarmente verificato e se necessario adeguato.

Art. 12

Qualora il collocato risulti non idoneo all'esecuzione nell'istituzione d'esecuzione indicata o qualora il suo comportamento provochi difficoltà tali da renderlo ingestibile, o qualora l'esecuzione della sanzione non possa essere continuata per motivi di salute, la direzione dell'istituzione d'esecuzione richiede il trasferimento al Cantone collocante. In caso di disaccordo il segretariato del Concordato funge da mediatore. Trasferimento

In caso di trasferimento, gli atti relativi all'esecuzione, inclusi il piano d'esecuzione e il rapporto sullo stato dell'attuazione, vengono trasmessi alla nuova istituzione d'esecuzione.

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Art. 13

Il Cantone collocante rimborsa al Cantone esecutore le spese d'esecu- zione e quelle per il collocamento e la liberazione. Esso può esercitare il regresso contro altri obbligati al pagamento. Spese d'esecuzione

La Commissione per l'esecuzione delle pene fissa l'ammontare delle spese di vitto e di alloggio in considerazione dei compiti delle singole isti- tuzioni d'esecuzione e determina quali prestazioni vengono indennizzate con queste spese. Essa stabilisce gli standard minimi che devono essere soddisfatti per poter richiedere le rispettive spese di vitto e di alloggio.

Art. 14

Il collocato:

  1. paga attingendo al suo peculio acquisti personali, in particolare ta- bacchi, generi voluttuari, articoli da toilette e abbonamenti a giornali, nonché le spese per congedi e le tasse per l'utilizzazione di apparecchi radio, televisivi e telefonici; Partecipazione alle spese
  2. partecipa in misura adeguata alle spese della semiprigionia, del la- voro in esternato, nonché dell'alloggio e del lavoro in esternato;
  3. si assume le spese per i contributi all'assicurazione sociale, per parti- colari misure di perfezionamento e di rientro, per quanto possibile ed esigibile.
  4. Disposizioni finali

Art. 15

La Commissione per l'esecuzione delle pene stipula le convenzioni ne- cessarie con altri concordati, in particolare in riferimento al collocamento di donne e di detenuti malati. Convenzioni con altri concordati e Cantoni

Convenzioni generali di singoli Cantoni con altri Cantoni o concordati necessitano dell'approvazione della Commissione per l'esecuzione delle pene.

Art. 16

Ogni Cantone può, con un preavviso di cinque anni, denunciare il Con- cordato per la fine di un anno civile mediante dichiarazione scritta. Disdetta

Per quanto necessario, i Cantoni rimanenti procedono ad una nuova ripartizione dei compiti d'esecuzione.

Art. 17

La Convenzione del 31 marzo 1976 è abrogata. Abrogazione della Convenzione precedente

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Art. 18

La Commissione per l'esecuzione delle pene fissa l'entrata in vigore del presente Concordato. Entrata in vigore

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