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370.100

Legge sulla giustizia amministrativa

(LGA)

del 31.08.2006 (stato 01.01.2025)

Preambolo

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni[1],

visto l'art. 31 della Costituzione cantonale[2];

visto il messaggio del Governo del 30 maggio 2006[3],

decide:

1. Campo d'applicazione

Art. 1 Autorità cantonali

La presente legge si applica alla procedura in pratiche amministrative e costituzionali dinanzi ad autorità amministrative e giudiziarie.

Sono fatte salve disposizioni speciali contenute in altri atti normativi.

I privati vengono equiparati ad un'autorità amministrativa, nella misura in cui decidano nell'adempimento di compiti pubblici delegati loro dal Cantone.

Art. 2 Autorità regionali e comunali *

Alla procedura amministrativa dinanzi ad autorità regionali e comunali si applicano i principi generali della procedura, nonché le disposizioni sulla spiegazione, la rettifica, le revisione e l'esecuzione. *

2. Principi generali della procedura

2.1. Direzione della procedura, ricusazione, termini e scambio di atti giuridici per via elettronica *

2.1.1. Direzione della procedura

Art. 3 Obbligo di celerità

Le autorità trattano le procedure avviate presso di loro con celerità e provvedono senza indugio alla loro evasione.

Art. 4 Competenza

La legge stabilisce le competenze delle autorità. Accordi derogatori delle parti sono nulli.

Le autorità esaminano d'ufficio la propria competenza.

Se un'autorità non si ritiene competente, essa fa proseguire la pratica all'autorità ritenuta competente, avvisando le parti.

Qualora più autorità non riescano ad accordarsi riguardo alla competenza, decide l'autorità preposta comune. In assenza di una tale autorità, decide l'autorità per i conflitti di competenza.

Art. 5 Disposizioni determinanti il corso della procedura e misure provvisionali

Per la durata della procedura, l'autorità decide d'ufficio o su richiesta, le necessarie disposizioni determinanti il corso della procedura e misure provvisionali per la tutela dei diritti e degli interessi controversi delle parti interessate.

In caso di autorità collegiale ne è competente il presidente della camera competente oppure un membro da esso designato.

Art. 6 Unione e separazione di procedure

Nell'interesse di un'efficace evasione, l'autorità, mediante decisione procedurale, può:

  1. unire in un unico oggetto le procedure, in caso di istanze inoltrate separatamente;
  2. separare la procedura in caso di istanze inoltrate in comune da diverse parti o in caso di istanze relative a oggetti differenti.

2.1.2. Ricusazione *

Art. 6a * Motivi di ricusazione

Le persone che devono prendere, preparare o redigere una decisione si ricusano d'ufficio o su richiesta in procedure nelle quali:

  1. esse stesse, il coniuge, il partner che vive in unione domestica registrata o in una convivenza di fatto, il fidanzato, i parenti o gli affini fino al terzo grado, i genitori adottivi, i genitori affilianti, la matrigna e il patrigno, nonché i figli adottivi, i figli affiliati o i figliastri partecipano al procedimento o sono in altro modo interessati immediatamente all'esito del procedimento;
  2. hanno rapporti particolari di amicizia o di inimicizia con una parte o un danneggiato o con un'altra persona interessata dal procedimento;
  3. hanno speciali obblighi o un rapporto speciale di dipendenza nei confronti di una delle parti o un danneggiato o verso un'altra persona interessata dal procedimento;
  4. hanno collaborato con un'altra funzione ufficiale a una decisione di un'autorità precedente nella stessa pratica;
  5. sono stati testimoni o periti;
  6. appaiono prevenuti per altri motivi.

Motivi di ricusazione secondo la lettera a continuano a sussistere dopo lo scioglimento del matrimonio, del fidanzamento, dell'unione domestica registrata o della convivenza di fatto.

I motivi di ricusazione conformemente alla lettera d non si applicano ai comuni.

Art. 6b * Obbligo di denuncia e domanda di ricusazione

La persona che riconosce in sé un motivo di ricusazione, deve comunicarlo immediatamente al proprio superiore o al presidente della camera competente.

Se il motivo di ricusazione concerne il presidente della camera competente o un'autorità diretta da una singola persona, il suo supplente provvede allo svolgimento dell'ulteriore procedimento.

Le parti possono far valere un motivo di ricusazione presso il superiore o presso il presidente della camera competente entro dieci giorni dal momento in cui ne hanno preso atto. I fatti che determinano la ricusazione devono essere resi plausibili.

Se il motivo di ricusazione è diventato noto soltanto con o dopo la decisione, esso deve essere fatto valere tramite i rimedi legali.

Art. 6c * Decisione

Se la ricusazione è contestata, decide: *

  1. il presidente del tribunale competente nel merito in casi di ricusazione di altri membri del tribunale;
  2. il sostituto del presidente in casi di ricusazione del presidente;
  3. l'autorità collegiale, in assenza della persona interessata, in casi di ricusazione dei propri membri;
  4. il Direttore del Dipartimento, in casi di ricusazione di impiegati del rispettivo Dipartimento;
  5. l'autorità preposta, negli altri casi.

La stessa autorità decide quali atti della procedura o del processo vanno ripetuti, qualora un motivo di ricusazione già esistente venga alla luce soltanto a posteriori.

2.1.2.a Scambio di atti giuridici per via elettronica *

Art. 6d * Ammissibilità

Atti procedurali scritti possono essere compiuti in forma cartacea oppure in forma elettronica secondo le direttive della presente legge.

Sono fatte salve disposizioni speciali relative allo scambio di atti giuridici per via elettronica contenute in altri atti normativi.

Art. 6e * Inoltro di istanze per via elettronica

Le istanze possono essere inoltrate per via elettronica se l'autorità è collegata a un sistema di trasmissione. Le istanze inoltrate per via elettronica devono poter essere attribuite in modo sicuro alla parte e devono essere immodificabili.

Nelle procedure di prima istanza il Governo può ammettere l'inoltro di istanze al di fuori di un sistema di trasmissione.

Il Governo disciplina:

  1. i sistemi di trasmissione riconosciuti;
  2. i requisiti posti all'attribuzione sicura e all'immodificabilità dell'istanza;
  3. i formati ammessi nonché le modalità tecniche della trasmissione.

2.1.3. Termini *

Art. 7 Computo

I termini che iniziano a decorrere con una comunicazione, una pubblicazione ufficiale o con il verificarsi di un evento, iniziano a decorrere dal giorno seguente.

In caso di notificazione per via elettronica, la comunicazione è considerata avvenuta al momento della prima consultazione da parte del destinatario o del rappresentante tramite il sistema di trasmissione, tuttavia al più tardi il settimo giorno dopo la trasmissione al rispettivo recapito elettronico. *

Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dallo Stato, il termine è prorogato fino al giorno feriale successivo.

Indicazioni di termini errate in una decisione non devono comportare svantaggi per la parte interessata.

Art. 8 Osservanza

Le istanze devono essere consegnate al più tardi l'ultimo giorno del termine ad un ufficio postale svizzero, ad una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera oppure durante gli orari d'ufficio all'autorità competente.

Il termine è considerato osservato, anche se l'istanza è stata inoltrata in tempo utile ad un'autorità non competente.

Un pagamento all'autorità è stato effettuato per tempo, se entro il termine:

  1. l'importo è stato consegnato ad un ufficio postale svizzero oppure se
  2. l'ordine di pagamento è stato consegnato alla banca o ad un ufficio postale svizzero per l'immediato addebito ad un conto in Svizzera e se l'importo è stato accreditato all'autorità entro i termini bancari usuali.

Art. 8a * In caso di inoltro per via elettronica

Il momento determinante per il rispetto di un termine è quello in cui il sistema di trasmissione dell'autorità rilascia la ricevuta che attesta la ricezione dell'istanza.

Se il sistema di trasmissione non è raggiungibile, un termine in corso è prorogato fino al giorno successivo al giorno in cui il sistema è di nuovo raggiungibile. Se il giorno successivo cade di sabato, di domenica o in un giorno festivo riconosciuto dallo Stato il termine scade il giorno feriale successivo.

La non raggiungibilità del sistema di trasmissione deve essere resa plausibile dalla parte interessata.

Art. 8b * Inoltro successivo in formato cartaceo

L'autorità può richiedere l'inoltro successivo in formato cartaceo se dal profilo tecnico non è possibile elaborare l'istanza o se sono necessari dei documenti per verificare l'autenticità.

L'autorità fissa alla parte un termine adeguato per l'inoltro successivo, con l'avvertimento che in caso contrario non si entrerà nel merito dell'istanza.

Art. 9 Proroga

I termini per i rimedi giuridici, nonché quelli designati esplicitamente come perentori dalla legge o al momento in cui vengono fissati, non possono essere prorogati.

Gli altri termini possono di regola essere prorogati una volta per motivi sufficienti. La domanda deve essere presentata prima della scadenza del termine.

Art. 10 Restituzione

I termini che non sono stati rispettati possono essere restituiti soltanto se la parte o il suo rappresentante può provare di non averli potuti osservare a causa di un impedimento di cui non ha colpa.

La domanda di restituzione deve essere presentata entro dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento.

2.2. Rilevamento della fattispecie

Art. 11 Principio d'istruttoria e obbligo di collaborazione

La fattispecie deve essere rilevata d'ufficio.

Gli interessati alla procedura sono obbligati a collaborare al rilevamento della fattispecie. L'obbligo di collaborare decade se ciò comporterebbe addebiti penali nei loro confronti. *

L'autorità assume le prove necessarie, ma non è vincolata alle richieste riguardanti il rilevamento della fattispecie.

Art. 12 Mezzi di prova

Servono quali mezzi di prova per l'autorità, oltre quanto noto ai suoi membri, in particolare:

  1. atti ufficiali;
  2. documenti;
  3. rapporti ufficiali;
  4. interrogatorio e comunicazioni di interessati e informatori;
  5. sopralluoghi;
  6. perizie.

Se questi mezzi di prova non sono sufficienti per chiarire la fattispecie, le autorità possono interrogare, d'ufficio o su richiesta, dei testimoni. Questa prescrizione non vale per le autorità comunali.

Si applicano per analogia le norme del codice di procedura civile sulla prova testimoniale e sul diritto di rifiuto.

Art. 13 Obbligo di edizione e di informazione

Autorità e privati sono tenuti alla produzione di documenti e atti, nonché a rilasciare informazioni.

Per autorità esiste un'eccezione all'obbligo di edizione e di informazione, se in tal modo sarebbero compromessi importanti interessi pubblici o interessi privati tutelabili.

Per privati esiste un'eccezione all'obbligo di edizione e di informazione, se secondo le norme del codice di procedura civile possono avvalersi del diritto di non deporre.

Le norme del codice di procedura civile sulla prova documentale e sul diritto di rifiuto vengono applicate per analogia.

Art. 14 Segretezza

Se con l'assunzione di mezzi di prova vengono compromessi importanti interessi pubblici o interessi privati tutelabili, l'autorità ordina le necessarie misure di protezione.

2.3. Diritti e doveri degli interessati

Art. 15 * Rappresentanza

Gli interessati possono farsi rappresentare da una persona avente l'esercizio dei diritti civili:

  1. nelle procedure dinanzi ad autorità amministrative;
  2. nelle controversie in materia fiscale e di assicurazioni sociali;
  3. in singoli casi, su domanda motivata, in altre procedure dinanzi ad autorità giudiziarie con l'approvazione del presidente.

La rappresentanza legale da parte di una persona iscritta nel registro cantonale degli avvocati o che gode della libera circolazione secondo la LLCA è possibile in tutte le procedure.

Su richiesta dell'autorità, il rappresentante deve legittimare la propria facoltà di rappresentanza mediante procura scritta.

Art. 16 Diritto di essere sentito

L'autorità deve accordare alle persone interessate da una decisione la possibilità di prendere posizione per iscritto o oralmente.

Essa vi può rinunciare in particolare se è richiesta un'azione immediata.

Art. 17 Visione degli atti

Gli interessati alla procedura hanno diritto di prendere visione degli atti. La presa in visione degli atti può essere concessa in forma elettronica. *

Alle persone registrate nel sistema di trasmissione può essere concessa la presa in visione degli atti tramite lo stesso sistema. *

La presa in visione degli atti può essere negata per salvaguardare importanti interessi pubblici o interessi privati tutelabili. Un tale rifiuto deve essere motivato.

Se a svantaggio di una parte ci si basa su atti dei quali essa non può prendere visione, il contenuto a carico deve esserle comunicato e le deve essere dato modo di prendere posizione e di presentare domanda di assunzione di ulteriori prove.

Il Governo disciplina le modalità e i requisiti di sicurezza posti alla presa in visione degli atti in forma elettronica. *

Art. 18 Disciplina procedurale

Gli interessati alla procedura e i loro rappresentanti sono tenuti a comportarsi in modo corretto nei confronti delle autorità e tra di loro, nonché ad evitare ogni comportamento litigioso e dilatorio intenzionale.

L'avvio temerario o la conduzione temeraria di una procedura e l'offesa grave alla decenza nei confronti di autorità e di cointeressati vengono puniti dalla stessa autorità con un ammonimento o con una multa disciplinare fino a 1000 franchi.

2.4. Evasione

Art. 19 Transazione

Per evadere del tutto o parzialmente la procedura, le parti possono concludere una transazione, per quanto esse abbiano facoltà di disporre dell'oggetto della controversia o dispongano di un margine discrezionale.

Art. 20 Stralcio

Se nel corso della procedura viene meno l'interesse giuridicamente rilevante all'emanazione di una decisione nella causa, in particolare in seguito al ritiro del petito, della decisione impugnata o ad una transazione, l'autorità stralcia la procedura perché considerata evasa.

L'autorità decide nella decisione di stralcio sull'attribuzione delle spese d'ufficio e delle ripetibili, se le parti non si accordano.

Il ritiro, il riconoscimento e la transazione devono essere menzionati nella decisione di stralcio e acquistano in tal modo l'effetto di una decisione cresciuta in giudicato.

Art. 21 Valutazione delle prove

L'autorità è libera nella valutazione delle prove.

Art. 22 Contenuto della decisione

Le decisioni devono essere motivate e devono contenere un dispositivo con sentenza e regolamentazione delle spese, nonché con l'indicazione della possibilità e del termine dell'impugnazione ordinaria.

Qualora manchi l'indicazione dei mezzi d'impugnazione, l'impugnazione è ammessa entro due mesi dalla comunicazione della decisione.

Art. 23 Comunicazione in forma scritta *

Le decisioni devono essere comunicate per iscritto alle parti e, per quanto prescritto dalla legge, a terzi.

L'autorità può obbligare le parti che si presentano assieme a indicare un recapito postale comune o un recapito elettronico in un sistema di trasmissione. *

Qualora una parte non sia domiciliata in Svizzera, l'autorità può obbligarla ad indicare un domiciliatario in Svizzera o un recapito elettronico nel sistema di trasmissione. *

Una decisione può essere notificata tramite pubblicazione ufficiale se:

  1. essa non può essere recapitata;
  2. essa è indirizzata ad una cerchia di persone indeterminata;
  3. una parte non ottempera all'intimazione di cui al capoverso 2 o 3;
  4. ciò è previsto dalla legge.

Art. 23a * Comunicazione per via elettronica

Le decisioni possono essere comunicate per via elettronica tramite un sistema di trasmissione se la parte o il suo rappresentante è registrato nel sistema di trasmissione e ha acconsentito alla comunicazione elettronica.

Le decisioni comunicate per via elettronica devono poter essere attribuite in modo sicuro all'autorità e devono essere immodificabili. Esse contengono i nomi delle persone che agiscono per l'autorità.

Il Governo disciplina le modalità della comunicazione per via elettronica e del consenso.

Art. 24 Riesame

Una parte può chiedere all'autorità amministrativa il riesame di una decisione.

L'autorità amministrativa è tenuta al riesame della sua decisione soltanto se possono essere fatti valere motivi per una revoca.

Le domande di riesame non fermano la decorrenza dei termini.

Art. 25 Revoca

L'autorità amministrativa può modificare o annullare d'ufficio o su richiesta una decisione cresciuta in giudicato, se:

  1. la situazione di fatto o di diritto è cambiata rispetto alla base decisionale originaria e se
  2. alla revoca non si oppongono interessi pubblici o privati preponderanti.

Se qualcuno, confidando nell'esito di una decisione, ha preso in buona fede dei provvedimenti e subisce senza colpa un danno a causa della revoca di detta decisione, ha diritto a un indennizzo.

Sono fatte salve regolamentazioni sulla revoca previste da leggi speciali e la revisione.

3. Procedura dinanzi alle autorità amministrative cantonali

3.1. Procedura di prima istanza

Art. 26 Decisione

L'autorità amministrativa competente emana una decisione:

  1. d'ufficio, se ciò è previsto dalla legge o opportuno per disciplinare un rapporto giuridico;
  2. su richiesta di una parte, se quest'ultima ha un interesse tutelabile ad una decisione.

Se viene richiesta una decisione e l'autorità non ritiene soddisfatti i relativi presupposti, essa emana un decreto di non entrata in materia. Esso può essere impugnato come una decisione.

Art. 27 Opposizione

L'opposizione obbliga l'autorità amministrativa a riesaminare integralmente la propria decisione e ad emanare una nuova decisione nella causa.

L'opposizione è ammessa nei casi previsti dal diritto federale o cantonale.

3.2. Ricorso amministrativo

3.2.1. Presupposti

Art. 28 Ammissibilità

Le decisioni di un servizio o di istituti dipendenti del diritto pubblico cantonale possono essere impugnate con ricorso amministrativo al Dipartimento preposto.

Il ricorso amministrativo è escluso, quando secondo la legge sono possibili l'opposizione o direttamente il ricorso al Tribunale d'appello. *

Le decisioni dei Dipartimenti e della Cancelleria dello Stato possono essere impugnate con ricorso amministrativo al Governo, se ciò è espressamente previsto dalla legge.

Sono considerate decisioni anche il diniego di giustizia e la ritardata giustizia, nonché atti materiali che attentano ai diritti e ai doveri di persone.

Art. 29 Impugnazione di decisioni intermedie

Le disposizioni determinanti il corso della procedura e le misure provvisionali, nonché altre decisioni intermedie sono impugnabili solo se:

  1. causano alla parte interessata uno svantaggio probabilmente irreparabile, oppure se
  2. vengono espressamente emanate quali decisioni impugnabili singolarmente, se in tal modo è probabilmente possibile semplificare la procedura.

Nella procedura dinanzi ad autorità collegiali, le disposizioni determinanti il corso della procedura e le misure provvisionali possono essere impugnate dinanzi a queste autorità, fatto salvo il capoverso 1.

Art. 30 Legittimazione

È legittimato ad inoltrare ricorso chiunque sia interessato dalla decisione impugnata e abbia un interesse tutelabile all'abrogazione o alla modifica della decisione o chiunque vi sia autorizzato in base ad una prescrizione speciale.

Art. 31 Motivi di ricorso

Possono essere fatti valere mediante ricorso:

  1. vizi di procedura;
  2. vizi della decisione impugnata, in modo particolare l'applicazione erronea del diritto e l'accertamento erroneo dei fatti, nonché l'uso inammissibile del potere discrezionale.

Sono ammesse nuove asserzioni di fatti e proposte di prova.

Art. 32 Termine

Il ricorso deve essere inoltrato per iscritto all'autorità di ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione impugnata.

Il termine per l'impugnazione di disposizioni determinanti il corso della procedura e misure provvisionali è di dieci giorni.

3.2.2. Procedura

Art. 33 Memorie

Le memorie devono essere redatte in una lingua ufficiale e devono contenere una richiesta e una motivazione. Esse devono essere inoltrate, allegando i mezzi di prova disponibili e la decisione impugnata. Mezzi di prova supplementari devono essere indicati esattamente. *

Le memorie in formato cartaceo devono essere firmate e inoltrate in duplice copia. *

Se un'istanza non soddisfa i requisiti legali o se essa è redatta in forma indecorosa, illeggibile o inutilmente estesa, viene stabilito un termine adeguato per l'eliminazione del vizio, con l'avvertimento che in caso contrario non si entrerà nel merito dell'istanza.

Art. 34 Effetto sospensivo

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Nel caso singolo, l'autorità può, d'ufficio o su richiesta, concedere effetto sospensivo al ricorso.

In caso di autorità collegiale ne è competente il presidente della camera competente oppure un membro da esso designato.

Art. 35 Istruzione

Le autorità e i funzionari che hanno partecipato all'attuazione della decisione impugnata non possono collaborare all'istruzione del ricorso.

I ricorsi al Governo vengono istruiti da un Dipartimento. Quest'ultimo prende d'ufficio o su richiesta le decisioni provvisionali e le decisioni determinanti il corso della procedura.

Art. 36 Scambio di scritti

Il ricorso viene recapitato all'istanza precedente e ad altri eventuali interessati, concedendo un termine adeguato per la risposta scritta.

Si può rinunciare ad uno scambio di scritti, se il ricorso è evidentemente irricevibile o infondato.

Se necessario può essere disposto un ulteriore scambio di scritti.

Art. 37 Decisione su ricorso

Se l'autorità di ricorso entra nel merito della causa, essa stessa la decide oppure la rinvia all'istanza precedente, munita di disposizioni vincolanti per la nuova decisione.

L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio o a svantaggio della parte ricorrente. Se essa propende per la seconda opzione, deve prima dare alle parti la possibilità di prendere posizione o di ritirare il ricorso.

4. Procedura dinanzi al Tribunale d'appello *

4.1. Norme generali

4.1.1. Prescrizioni formali e direzione della procedura

Art. 38 Memorie

Le memorie devono essere redatte in una lingua ufficiale e devono contenere il petito, la fattispecie e una motivazione. Esse devono essere inoltrate, allegando i mezzi di prova disponibili e la decisione impugnata. Mezzi di prova supplementari devono essere indicati esattamente. *

Le memorie in formato cartaceo devono essere firmate e inoltrate in duplice copia. *

Se un'istanza non soddisfa i requisiti legali o se essa è redatta in forma indecorosa, illeggibile o inutilmente estesa, viene stabilito un termine adeguato per l'eliminazione del vizio, con l'avvertimento che in caso contrario non si entrerà nel merito dell'istanza.

Art. 38a * Scambio di atti giuridici per via elettronica

Le memorie e altre istanze possono essere inoltrate al tribunale per via elettronica.

Con il consenso delle parti interessate, il tribunale può trasmettere per via elettronica provvedimenti e decisioni.

Nello scambio di atti giuridici per via elettronica occorre utilizzare la firma elettronica qualificata conformemente alla legge sulla firma elettronica[4]. Vale inoltre per analogia l'ordinanza sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d'esecuzione e fallimento[5].

Art. 39 Ferie giudiziarie

Termini stabiliti per legge e dal Tribunale non decorrono:

  1. dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;
  2. dal 15 luglio al 15 agosto incluso;
  3. dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.

Fanno eccezione le procedure:

  1. che vengono dichiarate urgenti tramite una decisione speciale del giudice dell'istruzione;
  2. per le quali esiste una regolamentazione legale divergente.

Art. 40 Convocazione

Il giudice dell'istruzione invita, d'ufficio o su richiesta, terzi, i cui interessi tutelabili sono toccati, a prendere parte alla procedura.

Se la persona convocata prende parte alla procedura, essa ha gli stessi diritti delle parti principali. Le possono anche venire addebitate spese.

La convocazione rende la decisione vincolante anche per le persone convocate.

Art. 41 Udienza convocata dal giudice dell'istruzione

Il giudice dell'istruzione può convocare in ogni fase della procedura un'udienza, nella quale si mira ad un accordo totale o parziale tra le parti sulla vertenza o sull'ulteriore procedura.

Art. 42 Ricorso procedurale

Decisioni provvisionali e decisioni determinanti il corso della procedura possono essere impugnate entro dieci giorni dinanzi al Tribunale d'appello. *

4.1.2. Dibattimento in Tribunale e sentenza

Art. 43 Composizione

Il Tribunale d'appello decide di regola nella composizione di tre giudici. *

Il Tribunale amministrativo decide nella composizione di cinque giudici su: *

  1. ricorsi contro decisioni del Governo o del Gran Consiglio;
  2. ricorsi contro atti legislativi;
  3. questioni giuridiche di importanza fondamentale;
  4. ordine del presidente.

Esso decide nella composizione di giudice unico, quando: *

  1. il valore litigioso non supera i 10 000 franchi e non è prescritta una composizione di cinque giudici;
  2. un rimedio giuridico è palesemente inammissibile o palesemente fondato o infondato.

Casi in cui conformemente al capoverso 3 è tenuto a decidere un giudice unico possono essere decisi in composizione di tre membri se il giudice unico competente lo dispone. *

Art. 44 Sentenza

Il Tribunale d'appello pronuncia la sentenza, di regola senza dibattimento in tribunale, in base agli atti. *

Art. 45 Dibattimento in Tribunale

presidente della camera competente può, d'ufficio o su richiesta, ordinare un dibattimento a cui parteciperanno le parti e le persone citate.

La citazione in Tribunale deve riportare l'indicazione secondo cui, in caso di mancata comparizione, verrà presunta la rinuncia della persona citata ad esporre oralmente la propria posizione.

Il presidente della camera competente può obbligare le parti, i testimoni o i periti a comparire personalmente.

Art. 46 Svolgimento del dibattimento

Il presidente della camera competente dirige il dibattimento.

Nel dibattimento, la controversia viene discussa in fatto e in diritto con gli interessati. Ogni membro del collegio giudicante può porre domande agli interessati.

Art. 47 Pregiudiziali e sentenza parziale

Il Tribunale d'appello è competente anche per la risposta a pregiudiziali necessaria per giudicare l'oggetto principale. *

Esso ha facoltà di sospendere il procedimento finché una pregiudiziale sia stata decisa dall'istanza di regola competente a giudicarla.

Se una parte dell'oggetto litigioso è pronta per la decisione, il Tribunale può pronunciare una sentenza parziale.

Art. 48 Rinuncia alla motivazione della sentenza

Il Tribunale d'appello può comunicare una sentenza nel dispositivo senza motivazione oppure con una motivazione breve. Ogni parte può richiedere per iscritto una sentenza interamente motivata entro 30 giorni dalla comunicazione della stessa. Se entro tale termine nessuna delle parti richiede una motivazione, la sentenza cresce in giudicato. *

Le parti devono essere rese attente alla possibilità della motivazione della sentenza e alle conseguenze giuridiche.

Se una parte richiede una motivazione, la sentenza viene motivata per iscritto e comunicata per intero alle parti. I termini d'impugnazione decorrono dal momento di questo recapito.

4.2. Ricorso giudiziario

4.2.1. Presupposti

Art. 49 Ammissibilità

Il Tribunale d'appello giudica i ricorsi contro: *

  1. decisioni dei comuni, di altri enti e degli istituti indipendenti di diritto cantonale, che non siano suscettibili di impugnazione presso un'altra istanza o non siano definitive secondo il diritto cantonale o federale;
  2. decisioni degli uffici dell'Amministrazione cantonale e di istituti dipendenti di diritto cantonale, se il diritto cantonale prevede l'impugnazione diretta;
  3. decisioni dei Dipartimenti cantonali, che non siano definitive secondo il diritto cantonale o federale o non siano suscettibili di impugnazione presso un'altra istanza;
  4. decisioni del Governo in merito a controversie di diritto pubblico, che non siano definitive secondo il diritto cantonale o federale;
  5. decisioni che per presunzione di parzialità o per altri motivi non possono essere giudicate dal Governo, nonostante le norme generali di competenza;
  6. decisioni delle Chiese di Stato riconosciute e dei loro comuni parrocchiali, se possono essere impugnate dinanzi al Tribunale federale, e controversie di diritto amministrativo assegnate per il giudizio al Tribunale d'appello dalle Chiese di Stato;
  7. decisioni di vigilanza gerarchica del Tribunale della magistratura concernenti giudici del Tribunale della magistratura e decisioni di vigilanza gerarchica dei tribunali regionali;
  8. decisioni di vigilanza gerarchica del Gran Consiglio concernenti membri del Gran Consiglio, del Governo, giudici del Tribunale della magistratura, dei tribunali regionali nonché il giudice cantonale dei provvedimenti coercitivi;
  9. decisioni di altre autorità, per quanto ciò sia previsto dalla legge.

Quale Tribunale cantonale delle assicurazioni giudica ricorsi contro:

  1. decisioni su opposizione e decisioni in materia di assicurazioni sociali che secondo il diritto federale sono suscettibili di ricorso;
  2. decisioni su opposizione e decisioni in materia di assicurazioni malattia e di riduzione dei premi che secondo il diritto cantonale sono suscettibili di ricorso e che non si riferiscono all'autorizzazione a esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie;
  3. decisioni su opposizione, disposizioni e decisioni in materia di assegni familiari che secondo il diritto cantonale sono suscettibili di ricorso.

Sono considerate decisioni anche il diniego di giustizia e la ritardata giustizia, nonché atti materiali che attentano ai diritti e ai doveri di persone.

Le disposizioni determinanti il corso della procedura e le misure provvisionali, nonché altre decisioni intermedie sono impugnabili solo se:

  1. causano alla parte interessata uno svantaggio probabilmente irreparabile, oppure se
  2. vengono espressamente emanate quali decisioni impugnabili singolarmente, se in tal modo è probabilmente possibile semplificare la procedura.

Art. 50 Legittimazione

È legittimato ad inoltrare ricorso chiunque sia interessato dalla decisione impugnata e abbia un interesse tutelabile all'abrogazione o alla modifica della decisione o chiunque vi sia autorizzato in base ad una prescrizione speciale.

Art. 51 Motivi di ricorso e petito

Possono essere fatti valere mediante ricorso:

  1. le violazioni di diritto, compreso l'uso eccessivo o l'abuso del potere discrezionale;
  2. l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.

Le parti non possono estendere petiti presentati nella procedura dinanzi all'istanza precedente.

Sono ammesse nuove asserzioni di fatti e proposte di prova.

Art. 52 Termine

Il ricorso deve essere inoltrato per iscritto al Tribunale d'appello entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione impugnata. *

Il termine per il ricorso di disposizioni determinanti il corso della procedura e misure provvisionali è di dieci giorni.

Per i membri di un ente aventi diritto di voto, in caso di decisioni prese in assemblea quale giorno della presa di conoscenza fa stato il giorno della presa della decisione.

4.2.2. Procedura

Art. 53 Effetto sospensivo

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Nel caso singolo, il giudice dell'istruzione può d'ufficio o su richiesta concedere l'effetto sospensivo al ricorso.

Art. 54 Scambio di scritti

Il ricorso viene recapitato alla controparte e ad altri eventuali interessati, concedendo un termine adeguato per la risposta scritta.

Si può rinunciare ad uno scambio di scritti, se il ricorso è evidentemente irricevibile o infondato.

Se necessario può essere disposto un ulteriore scambio di scritti.

Art. 55 Modifica da parte dall'istanza precedente

Fino alla pronuncia della sentenza, l'istanza precedente può modificare la decisione impugnata nel senso delle richieste del ricorrente.

La decisione modificata deve essere comunicata al Tribunale d'appello. *

Il Tribunale d'appello deve esaminare il ricorso soltanto nella misura in cui esso non sia divenuto privo d'oggetto in seguito alla modifica della decisione. *

Art. 56 Competenze del Tribunale

Fatte salve disposizioni legali derogatorie, il Tribunale d'appello è vincolato alle richieste delle parti. *

Se il Tribunale d'appello non è vincolato alle richieste delle parti, esso può modificare una decisione a svantaggio della parte ricorrente oppure concederle più di quanto ha richiesto. In tal caso occorre prima dare alle parti la possibilità di prendere posizione o di ritirare il ricorso. *

Quando il Tribunale d'appello revoca una decisione impugnata, emana esso stesso la nuova decisione o rinvia la causa per la nuova decisione. *

4.3. Ricorso costituzionale

Art. 57 Ammissibilità

In veste di Corte costituzionale, il Tribunale d'appello giudica i ricorsi contro: *

  1. atti legislativi;
  2. attentati al diritto di voto, nonché elezioni e votazioni;
  3. decisioni definitive dei comuni, di altri enti e degli istituti indipendenti di diritto cantonale, nonché del Gran Consiglio, del Governo e dei Dipartimenti cantonali in controversie di diritto pubblico.

Se un atto legislativo è soggetto all'approvazione del Governo o di un Dipartimento, il ricorso costituzionale contro l'emanazione è ammesso soltanto dopo la comunicazione del decreto di approvazione.

Il ricorso costituzionale è escluso se è dato un altro rimedio giuridico cantonale.

Art. 58 Legittimazione

È legittimato a ricorrere contro atti legislativi chiunque in un prossimo futuro potrebbe essere leso nei propri interessi tutelabili dall'applicazione della norma impugnata.

È legittimato a ricorrere contro attentati al diritto di voto, nonché contro elezioni e votazioni chiunque abbia diritto di voto nel rispettivo circondario elettorale o di votazione.

È legittimato a ricorrere contro violazioni della propria autonomia soltanto l'ente interessato.

Per il resto è legittimato a ricorrere chiunque sia interessato dall'atto normativo impugnato o dalla decisione impugnata e abbia un interesse tutelabile all'abrogazione o alla modifica degli stessi.

Art. 59 Motivi di ricorso

Possono essere fatte valere mediante ricorso:

  1. violazioni di diritti costituzionali e politici, nonché del principio della preminenza del diritto di rango superiore;
  2. violazioni dell'autonomia dei comuni, delle regioni e di altri enti di diritto pubblico, nonché delle Chiese riconosciute dallo Stato.

Art. 60 Termine

Il ricorso deve essere inoltrato per iscritto al Tribunale d'appello entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione impugnata o dalla pubblicazione ufficiale. *

In caso di ricorsi contro attentati al diritto di voto, nonché contro elezioni e votazioni il termine è di dieci giorni dalla:

  1. comunicazione della decisione su ricorso oppure
  2. rilevazione del motivo d'impugnazione, al più tardi tuttavia dopo la pubblicazione ufficiale dei risultati di un'elezione o votazione.

Per i membri di un ente aventi diritto di voto, in caso di decisioni prese in assemblea quale giorno della presa di conoscenza fa stato il giorno della presa della decisione. In caso di pubblicazione ufficiale, quest'ultima è determinante per l'inizio della decorrenza del termine.

Art. 61 Sentenza

Il Tribunale d'appello abroga l'atto normativo impugnato o la decisione impugnata, se è anticostituzionale o illegale. *

Esso dispone contemporaneamente l'adeguata pubblicazione di questa decisione.

Qualora alla violazione della Costituzione non possa essere posto altro rimedio, il Tribunale d'appello emana le disposizioni necessarie. *

Art. 62 Diritto sussidiario

Per quanto questa sezione non contenga alcuna prescrizione, si applicano le disposizioni sulla procedura di ricorso giudiziario. *

4.4. Azione giudiziaria

Art. 63 Ammissibilità

Il Tribunale d'appello giudica nella procedura d'azione: *

  1. controversie di diritto pubblico e amministrativo fra enti e istituti di diritto pubblico equivalenti nella gerarchia;
  2. controversie derivanti da contratti di diritto pubblico;
  3. pretese di indennizzo risultanti dalla legge sulla responsabilità dello Stato, se nessun'altra autorità è competente a giudicare;
  4. pretese di indennizzo risultanti da operazioni legittime di enti e istituti di diritto pubblico, se vi è una base legale per farlo e nessun'altra autorità è competente a giudicare;
  5. pretese pecuniarie risultanti da un rapporto di servizio pubblico, se nessun'altra autorità è competente a giudicare;
  6. controversie di diritto pubblico e amministrativo assegnate per il giudizio al Tribunale d'appello da una norma speciale;
  7. controversie a cui partecipano le Chiese riconosciute dallo Stato o i loro comuni parrocchiali, se possono essere impugnate dinanzi al Tribunale federale, oppure che sono assegnate per il giudizio al Tribunale d'appello dalle Chiese di Stato.

In veste di Tribunale delle assicurazioni esso giudica nella procedura d'azione:

  1. controversie ai sensi dell'articolo 73 della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)[6];
  2. controversie ai sensi dell'articolo 85 della legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA)[7] e dell'articolo 7 del Codice di diritto processuale civile svizzero[8].

Art. 64 Litispendenza

La litispendenza ha inizio con la presentazione dell'azione al Tribunale d'appello. *

Art. 65 Diritto sussidiario

Per quanto questa sezione non contenga alcuna prescrizione, si applicano le disposizioni sulla procedura di ricorso dinanzi al Tribunale d'appello. *

Qualora la presente legge non preveda alcuna norma, si applicano per analogia le disposizioni valide per la procedura civile.

4a. Procedura dinanzi al Tribunale della magistratura *

Art. 65a * Ricorso giudiziario

Il Tribunale della magistratura giudica quale autorità di ultima istanza ricorsi contro:

  1. decisioni di vigilanza gerarchica del Tribunale d'appello concernenti giudici del Tribunale d'appello;
  2. decisioni di vigilanza gerarchica del Gran Consiglio concernenti giudici del Tribunale d'appello;
  3. decisioni di diritto del personale del Tribunale d'appello concernenti collaboratori del Tribunale d'appello;
  4. decisioni della commissione di vigilanza;
  5. decisioni del Tribunale d'appello concernenti domande di ricusa, se l'impugnazione dinanzi al Tribunale federale presuppone una decisione di un'autorità di impugnazione cantonale;
  6. altre decisioni, se ciò è previsto dalla legge o necessario in base al diritto federale.

I presupposti per il ricorso e per la procedura di ricorso si conformano alle norme valide per la procedura di ricorso giudiziario dinanzi al Tribunale d'appello.

Art. 65b * Conflitti di competenza

Il Tribunale della magistratura decide in via definitiva in caso di conflitti di competenza tra organi giudiziari per la cui soluzione la legge non prevede altre norme.

A esso si appella un organo giudiziario in caso di accordo circa l'esistenza di un conflitto di competenza.

Art. 65c * Procedura d'azione giudiziaria amministrativa

Nella procedura d'azione giudiziaria amministrativa, quale unica istanza cantonale il Tribunale della magistratura giudica pretese di indennizzo risultanti dalla legge sulla responsabilità dello Stato[9] che gli sono state attribuite per il giudizio.

5. Rimedi giuridici straordinari e espedienti giuridici

5.1. Spiegazione, rettifica e revisione

Art. 66 Spiegazione e rettifica

Se una decisione contiene punti oscuri o contraddizioni nel dispositivo oppure nel rapporto tra considerandi decisivi e dispositivo, le parti possono pretendere una spiegazione.

Quando la decisione contiene errori di redazione o di calcolo che hanno effetto sul dispositivo, le parti possono pretenderne la rettifica. L'autorità può rettificare d'ufficio simili errori.

Le domande di spiegazione e di rettifica vengono decise dall'autorità in base ad un semplice scambio di scritti.

Art. 67 Revisione

L'autorità che ha deciso per ultima riesamina d'ufficio o su richiesta decisioni cresciute in giudicato se:

  1. se la parte scopre a posteriori fatti rilevanti o mezzi di prova che non poteva produrre tempestivamente;
  2. la decisione è stata influenzata in seguito ad un crimine o un delitto;
  3. una pregiudiziale di diritto civile o penale valutata dall'autorità è stata decisa diversamente dal Tribunale civile o penale competente;
  4. per svista l'autorità non ha valutato fatti rilevanti contenuti negli atti;
  5. singoli punti del petito non sono stati giudicati.

Una domanda di revisione deve essere inoltrata all'ultima istanza entro 90 giorni dalla presa di conoscenza del motivo di revisione. L'ultima istanza può riconoscere effetto sospensivo alla domanda.

Trascorsi dieci anni dalla comunicazione della decisione un'istanza di revisione è ricevibile unicamente in base al capoverso 1 lettera b.

5.2. Ricorso di vigilanza

Art. 68 Oggetto

Possono essere oggetto del ricorso di vigilanza atti o omissioni da parte di autorità amministrative, enti e istituti di diritto pubblico cantonale sottoposti alla vigilanza del Governo.

Il ricorso è ricevibile solo se l'asserita violazione del diritto non può essere denunciata mediante rimedi giuridici o azione al Tribunale d'appello o al Governo. *

Art. 69 Legittimazione

Per presentare il ricorso non occorre un particolare interesse.

Art. 70 Termine

Il ricorso non è legato ad alcun termine.

Art. 71 Decisione

L'autorità di vigilanza nella sua decisione si pronuncia sul fatto se ed entro quali limiti vengano disposti provvedimenti di diritto di vigilanza.

La decisione dell'autorità di vigilanza è definitiva.

6. Spese e ripetibili

6.1. Spese

Art. 72 Obbligo di assumersi le spese in generale

Alle parti possono essere addebitate le spese per procedure che hanno richiesto o indotto, nella misura in cui la procedura non sia gratuita sulla base di norme speciali.

Se diversi interessati insieme hanno chiesto o indotto una procedura, essi rispondono solidalmente delle spese, se l'autorità non decide diversamente.

La regolamentazione delle spese viene stabilita dall'autorità che ha la competenza di decidere nella causa principale.

Art. 73 Obbligo di assumersi le spese nella procedura di ricorso e d'azione

Nella procedura di ricorso e nella procedura d'azione la parte soccombente deve di regola assumersi le spese.

Più parti si assumono le spese in parti uguali, se l'autorità non decide diversamente.

In caso di annullamento di una decisione, l'autorità di ricorso può decidere sull'assegnazione delle spese di procedura dell'istanza precedente.

Art. 74 Anticipo delle spese

L'autorità può pretendere dalla parte richiedente, ricorrente o attrice un anticipo delle spese.

Alla parte deve essere concesso un termine adeguato per versare l'anticipo delle spese.

Se nonostante comminatoria delle conseguenze del ritardo la parte non versa l'anticipo delle spese entro questo termine, non si deve entrare nel merito del suo petito.

Art. 75 Spese

Le spese procedurali consistono in:

  1. tassa di Stato, che viene riscossa per i servizi dell'autorità;
  2. tasse per compilazioni e comunicazioni della decisione;
  3. esborsi in contanti.

La tassa di Stato ammonta al massimo a 20 000 franchi. Essa si calcola in base al volume e alla difficoltà della causa, nonché in base all'interesse e alle risorse economiche di chi deve assumersi le spese. In procedure dinanzi al Tribunale d'appello che causano spese particolarmente elevate il limite delle tasse sale a 100 000 franchi. In caso di rinuncia ad una sentenza interamente motivata, la tassa di Stato viene adeguatamente ridotta. *

Per procedure dinanzi ad autorità amministrative cantonali, il Governo disciplina tramite ordinanza le aliquote per la tassa di Stato, l'ammontare delle tasse per compilazioni e comunicazioni, nonché il rimborso degli esborsi in contanti. *

L'ammontare delle tasse per compilazioni e comunicazioni nonché il rimborso degli esborsi in contanti vengono disciplinati tramite ordinanza dal Tribunale d'appello per procedure dinanzi al Tribunale d'appello e dal Tribunale della magistratura per procedure dinanzi al Tribunale della magistratura. *

Art. 76 Assistenza giudiziaria gratuita

Tramite decisione determinante il corso della procedura o decisione nella causa principale, l'autorità può, su richiesta, concedere l'assistenza giudiziaria gratuita ad una parte che non dispone dei mezzi necessari, se la sua causa non è evidentemente temeraria o a priori senza speranza.

La concessione esenta da tutte le spese e tasse di un'autorità. Sono fatte salve le disposizioni sul rimborso.

Laddove le circostanze lo giustifichino, l'autorità designa a proprie spese un avvocato. L'indennità si conforma alla legislazione sugli avvocati. *

Qualora nel corso della procedura vengano meno i presupposti, l'autorità può revocare la concessione. *

Art. 77 Rimborso di spese condonate

La parte beneficiaria dell'assistenza giudiziaria gratuita deve rimborsare le spese che le sono state condonate e le spese del patrocinio legale, se le sue condizioni di reddito o di sostanza sono migliorate ed essa è in grado di farlo. Il diritto del Cantone al risarcimento cade in prescrizione dopo dieci anni dal passaggio in giudicato della decisione. *

L'ufficio designato dal Governo decide sull'obbligo di rimborso. Tale decisione può essere impugnata mediante ricorso presso il Tribunale d'appello. *

Mediante una procedura di richiamo l'Amministrazione delle imposte rende accessibili i dati necessari all'ufficio competente per l'esercizio dei diritti di rimborso. Nei comuni, l'ufficio competente per l'esercizio dei diritti di rimborso è autorizzato a prendere visione dei dati necessari tramite l'Ufficio fiscale. *

6.2. Ripetibili

Art. 78 Diritto e addebito

Nella procedura di ricorso o d'azione, la parte soccombente viene di regola obbligata a rimborsare alla parte vincente le spese necessarie causate dalla procedura. *

Alla Confederazione, al Cantone e ai comuni, nonché alle organizzazioni cui sono affidati compiti di diritto pubblico non vengono di regola assegnate ripetibili, se vincono la causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali.

7. Esecuzione

Art. 79 Esecutività

Le decisioni sono esecutive, quando non possono più essere impugnate con alcun rimedio giuridico ordinario oppure quando il rimedio giuridico non ha effetto sospensivo.

Sono esecutive come una decisione cresciuta in giudicato:

  1. transazioni concluse dinanzi ad un'autorità o da essa approvate;
  2. decisioni di stralcio;
  3. decisioni provvisionali e decisioni determinanti il corso della procedura.

Art. 80 Competenza

Le autorità amministrative stesse eseguono le proprie decisioni. Esse possono delegare l'esecuzione ad un'autorità loro subordinata.

L'esecuzione di una decisione su ricorso spetta all'autorità che ha deciso in prima istanza. Se questa non ottempera o non ottempera in modo corretto al proprio dovere, si può ricorrere all'aiuto dell'autorità di ricorso.

L'esecuzione delle misure decise o disposte dal Tribunale d'appello e dal Tribunale della magistratura spetta al Dipartimento competente in materia di giustizia. *

Sono fatte salve disposizioni derogatorie di altri atti normativi.

Art. 81 Mezzi coercitivi e comminatoria coercitiva

Le decisioni vengono eseguite mediante:

  1. esecuzione ai sensi della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento[10], se esse si riferiscono a pagamenti in denaro o a prestazioni di garanzia;
  2. esecuzione sostitutiva a spese dell'obbligato; le spese devono essere stabilite con decisione separata;
  3. coercizione diretta contro l'obbligato o i suoi beni.

È fatta salva l'azione penale contro l'obbligato, se essa è prevista dalla legge o è stata comminata dall'autorità conformemente all'articolo 292 del Codice penale svizzero[11].

Prima che l'autorità disponga l'esecuzione sostitutiva o la coercizione diretta, all'obbligato deve essere concesso un termine adeguato per l'adempimento dei suoi obblighi, facendogli esplicitamente presente le conseguenze in caso di rifiuto. Si può rinunciare a questo termine solo se esiste un pericolo imminente.

L'autorità non può servirsi di alcun mezzo coercitivo più severo di quanto non lo richiedano le circostanze.

8. Disposizioni finali

Art. 82 Abrogazioni

Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati i seguenti atti normativi:

  1. Legge sulla giustizia amministrativa nel Cantone dei Grigioni del 9 aprile 1967[12];
  2. Legge sulla procedura nelle pratiche amministrative e costituzionali del 3 ottobre 1982[13].

Se atti normativi vigenti rinviano a disposizioni che vengono sostituite dalla presente legge, vengono applicate le prescrizioni corrispondenti della presente legge.

Art. 83 Modifica del diritto previgente

La modifica di leggi è disciplinata nell'appendice[14].

Se ordinanze emanate dal Gran Consiglio che non corrispondono alle disposizioni dell'articolo 32 capoverso 1 della Costituzione cantonale[15] sono in contraddizione con la presente legge per quanto attiene alla terminologia, al termine d'impugnazione o alla garanzia delle vie di diritto, il Gran Consiglio può adeguarle alla presente legge tramite ordinanza.

Art. 84 Validità limitata del diritto previgente

Per quanto le disposizioni sulle spese della presente legge non trovino applicazione, fino all'entrata in vigore delle relative disposizioni legali rimangono validi i seguenti articoli della legge sulla procedura nelle pratiche amministrative e costituzionali del 3 ottobre 1982:

1. Art. 36:[16]
2. Art. 40:[17]

Art. 85 Diritto transitorio

Le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge vengono portate a termine dinanzi alla rispettiva istanza secondo il diritto precedente.

L'impugnabilità e la procedura di ricorso si conformano al nuovo diritto, se al momento della sua entrata in vigore non è ancora scaduto il termine di ricorso.

Il termine per il ricorso contro atti legislativi inizia con l'entrata in vigore della presente legge.

Il termine di prescrizione dei casi di assistenza giudiziaria gratuita concessa prima dell'entrata in vigore della revisione parziale della legge sugli avvocati del 21 ottobre 2008 inizia a decorrere con l'entrata in vigore della presente legge. *

I procedimenti pendenti dinanzi al Tribunale amministrativo al momento dell'entrata in vigore della modifica della presente legge vengono trasferiti al tribunale competente secondo il nuovo diritto con effetto al momento dell'entrata in vigore. *

Le disposizioni dell'articolo 38a relative allo scambio di atti giuridici per via elettronica nel procedimento dinanzi al Tribunale d'appello rimangono in vigore finché la legge federale concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica nella giustizia (LCEG) sarà posta in vigore e la piattaforma Justitia.Swiss per la procedura amministrativa cantonale rispettivamente per la procedura giudiziaria amministrativa cantonale basata su di essa sarà approvata. Il Governo viene autorizzato a stabilire l'adempimento delle condizioni. Se questo decreto passa in giudicato, l'articolo 38a e l'articolo 85 capoverso 6 vengono abrogati automaticamente. *

Art. 86 Referendum ed entrata in vigore

La presente legge è soggetta a referendum facoltativo[18].

Il Governo stabilisce l'entrata in vigore[19].

L'articolo 75 capoverso 4 entra in vigore soltanto quando sarà stata approvata la revisione parziale della Costituzione cantonale del 31 agosto 2006. Se viene rifiutata, il testo della disposizione sarà modificato come segue: Per procedure dinanzi al Tribunale amministrativo, il Governo disciplina tramite ordinanza l'ammontare delle tasse per compilazioni e comunicazioni, nonché il rimborso degli esborsi in contanti.

Egress

-

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
31.08.2006 01.01.2007 atto normativo prima versione -
05.12.2006 01.05.2007 Art. 63 cpv. 1, c) modifica -
05.12.2006 01.05.2007 Art. 63 cpv. 1, d) modifica -
05.12.2006 01.05.2007 Art. 63 cpv. 1, e) modifica -
05.12.2006 01.05.2007 Art. 63 cpv. 1, f) modifica -
05.12.2006 01.05.2007 Art. 63 cpv. 1, g) introduzione -
21.10.2008 01.04.2009 Art. 76 cpv. 3 modifica -
21.10.2008 01.04.2009 Art. 76 cpv. 4 introduzione -
21.10.2008 01.04.2009 Art. 77 cpv. 1 modifica -
21.10.2008 01.04.2009 Art. 77 cpv. 2 modifica -
21.10.2008 01.04.2009 Art. 77 cpv. 3 introduzione -
21.10.2008 01.04.2009 Art. 78 cpv. 1 modifica -
21.10.2008 01.04.2009 Art. 85 cpv. 4 introduzione -
16.06.2010 01.01.2011 Titolo 2.1. modifica 2010, 2551
16.06.2010 01.01.2011 Titolo 2.1.2. modifica 2010, 2551
16.06.2010 01.01.2011 Art. 6a introduzione 2010, 2551
16.06.2010 01.01.2011 Art. 6b introduzione 2010, 2551
16.06.2010 01.01.2011 Art. 6c introduzione 2010, 2551
16.06.2010 01.01.2011 Titolo 2.1.3. modifica 2010, 2551
16.06.2010 01.01.2011 Art. 15 revisione totale 2010, 2551
16.06.2010 01.01.2011 Art. 43 cpv. 1 modifica 2010, 2551
16.06.2010 01.01.2011 Art. 43 cpv. 2 modifica 2010, 2551
16.06.2010 01.01.2011 Art. 43 cpv. 2, c) introduzione 2010, 2551
16.06.2010 01.01.2011 Art. 43 cpv. 2, d) introduzione 2010, 2551
16.06.2010 01.01.2011 Art. 43 cpv. 3 modifica 2010, 2551
13.01.2015 01.01.2016 Art. 2 modifica titolo 2015-005
13.01.2015 01.01.2016 Art. 2 cpv. 1 modifica 2015-005
13.01.2015 01.01.2016 Art. 59 cpv. 1, b) modifica 2015-005
02.02.2016 01.02.2016 Art. 85b introduzione 2016-001
31.08.2018 01.01.2019 Art. 43 cpv. 4 introduzione 2018-023
14.06.2022 01.01.2025 Art. 6c cpv. 1 modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 6c cpv. 1, a) modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 6c cpv. 1, abis) introduzione 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 6c cpv. 1, b) modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 11 cpv. 2 modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 28 cpv. 2 modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Titolo 4. modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 42 cpv. 1 modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 43 cpv. 1 modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 43 cpv. 3, a) modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 44 cpv. 1 modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 47 cpv. 1 modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 48 cpv. 1 modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 49 cpv. 1 modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 49 cpv. 1, f) modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 49 cpv. 1, fbis) introduzione 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 49 cpv. 1, fter) introduzione 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 52 cpv. 1 modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 55 cpv. 2 modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 55 cpv. 3 modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 56 cpv. 1 modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 56 cpv. 2 modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 56 cpv. 3 modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 57 cpv. 1 modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 60 cpv. 1 modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 61 cpv. 1 modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 61 cpv. 3 modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 62 cpv. 1 modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 63 cpv. 1 modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 63 cpv. 1, c) modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 63 cpv. 1, f) modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 63 cpv. 1, g) modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 63 cpv. 2, b) modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 64 cpv. 1 modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 65 cpv. 1 modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Titolo 4a. introduzione 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 65a introduzione 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 65b introduzione 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 65c introduzione 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 68 cpv. 2 modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 75 cpv. 2 modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 75 cpv. 3 modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 75 cpv. 4 modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 77 cpv. 2 modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 80 cpv. 3 modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 85 cpv. 5 introduzione 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 85b abrogazione 2023-008
13.06.2023 01.01.2024 Art. 49 cpv. 2, b) modifica 2023-035
16.10.2023 01.04.2024 Titolo 2.1. modifica 2024-005
16.10.2023 01.04.2024 Titolo 2.1.2.a introduzione 2024-005
16.10.2023 01.04.2024 Art. 6d introduzione 2024-005
16.10.2023 01.04.2024 Art. 6e introduzione 2024-005
16.10.2023 01.04.2024 Art. 7 cpv. 1bis introduzione 2024-005
16.10.2023 01.04.2024 Art. 8a introduzione 2024-005
16.10.2023 01.04.2024 Art. 8b introduzione 2024-005
16.10.2023 01.04.2024 Art. 17 cpv. 1 modifica 2024-005
16.10.2023 01.04.2024 Art. 17 cpv. 1bis introduzione 2024-005
16.10.2023 01.04.2024 Art. 17 cpv. 4 introduzione 2024-005
16.10.2023 01.04.2024 Art. 23 modifica titolo 2024-005
16.10.2023 01.04.2024 Art. 23 cpv. 2 modifica 2024-005
16.10.2023 01.04.2024 Art. 23 cpv. 3 modifica 2024-005
16.10.2023 01.04.2024 Art. 23a introduzione 2024-005
16.10.2023 01.04.2024 Art. 33 cpv. 1 modifica 2024-005
16.10.2023 01.04.2024 Art. 33 cpv. 2 modifica 2024-005
16.10.2023 01.04.2024 Art. 38 cpv. 1 modifica 2024-005
16.10.2023 01.04.2024 Art. 38 cpv. 2 modifica 2024-005
30.08.2024 01.01.2025 Art. 38a introduzione 2024-053
30.08.2024 01.01.2025 Art. 85 cpv. 6 introduzione 2024-053

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 31.08.2006 01.01.2007 prima versione -
Art. 2 13.01.2015 01.01.2016 modifica titolo 2015-005
Art. 2 cpv. 1 13.01.2015 01.01.2016 modifica 2015-005
Titolo 2.1. 16.06.2010 01.01.2011 modifica 2010, 2551
Titolo 2.1. 16.10.2023 01.04.2024 modifica 2024-005
Titolo 2.1.2. 16.06.2010 01.01.2011 modifica 2010, 2551
Art. 6a 16.06.2010 01.01.2011 introduzione 2010, 2551
Art. 6b 16.06.2010 01.01.2011 introduzione 2010, 2551
Art. 6c 16.06.2010 01.01.2011 introduzione 2010, 2551
Art. 6c cpv. 1 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 6c cpv. 1, a) 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 6c cpv. 1, abis) 14.06.2022 01.01.2025 introduzione 2023-008
Art. 6c cpv. 1, b) 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Titolo 2.1.2.a 16.10.2023 01.04.2024 introduzione 2024-005
Art. 6d 16.10.2023 01.04.2024 introduzione 2024-005
Art. 6e 16.10.2023 01.04.2024 introduzione 2024-005
Titolo 2.1.3. 16.06.2010 01.01.2011 modifica 2010, 2551
Art. 7 cpv. 1bis 16.10.2023 01.04.2024 introduzione 2024-005
Art. 8a 16.10.2023 01.04.2024 introduzione 2024-005
Art. 8b 16.10.2023 01.04.2024 introduzione 2024-005
Art. 11 cpv. 2 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 15 16.06.2010 01.01.2011 revisione totale 2010, 2551
Art. 17 cpv. 1 16.10.2023 01.04.2024 modifica 2024-005
Art. 17 cpv. 1bis 16.10.2023 01.04.2024 introduzione 2024-005
Art. 17 cpv. 4 16.10.2023 01.04.2024 introduzione 2024-005
Art. 23 16.10.2023 01.04.2024 modifica titolo 2024-005
Art. 23 cpv. 2 16.10.2023 01.04.2024 modifica 2024-005
Art. 23 cpv. 3 16.10.2023 01.04.2024 modifica 2024-005
Art. 23a 16.10.2023 01.04.2024 introduzione 2024-005
Art. 28 cpv. 2 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 33 cpv. 1 16.10.2023 01.04.2024 modifica 2024-005
Art. 33 cpv. 2 16.10.2023 01.04.2024 modifica 2024-005
Titolo 4. 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 38 cpv. 1 16.10.2023 01.04.2024 modifica 2024-005
Art. 38 cpv. 2 16.10.2023 01.04.2024 modifica 2024-005
Art. 38a 30.08.2024 01.01.2025 introduzione 2024-053
Art. 42 cpv. 1 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 43 cpv. 1 16.06.2010 01.01.2011 modifica 2010, 2551
Art. 43 cpv. 1 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 43 cpv. 2 16.06.2010 01.01.2011 modifica 2010, 2551
Art. 43 cpv. 2, c) 16.06.2010 01.01.2011 introduzione 2010, 2551
Art. 43 cpv. 2, d) 16.06.2010 01.01.2011 introduzione 2010, 2551
Art. 43 cpv. 3 16.06.2010 01.01.2011 modifica 2010, 2551
Art. 43 cpv. 3, a) 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 43 cpv. 4 31.08.2018 01.01.2019 introduzione 2018-023
Art. 44 cpv. 1 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 47 cpv. 1 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 48 cpv. 1 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 49 cpv. 1 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 49 cpv. 1, f) 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 49 cpv. 1, fbis) 14.06.2022 01.01.2025 introduzione 2023-008
Art. 49 cpv. 1, fter) 14.06.2022 01.01.2025 introduzione 2023-008
Art. 49 cpv. 2, b) 13.06.2023 01.01.2024 modifica 2023-035
Art. 52 cpv. 1 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 55 cpv. 2 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 55 cpv. 3 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 56 cpv. 1 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 56 cpv. 2 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 56 cpv. 3 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 57 cpv. 1 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 59 cpv. 1, b) 13.01.2015 01.01.2016 modifica 2015-005
Art. 60 cpv. 1 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 61 cpv. 1 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 61 cpv. 3 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 62 cpv. 1 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 63 cpv. 1 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 63 cpv. 1, c) 05.12.2006 01.05.2007 modifica -
Art. 63 cpv. 1, c) 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 63 cpv. 1, d) 05.12.2006 01.05.2007 modifica -
Art. 63 cpv. 1, e) 05.12.2006 01.05.2007 modifica -
Art. 63 cpv. 1, f) 05.12.2006 01.05.2007 modifica -
Art. 63 cpv. 1, f) 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 63 cpv. 1, g) 05.12.2006 01.05.2007 introduzione -
Art. 63 cpv. 1, g) 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 63 cpv. 2, b) 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 64 cpv. 1 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 65 cpv. 1 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Titolo 4a. 14.06.2022 01.01.2025 introduzione 2023-008
Art. 65a 14.06.2022 01.01.2025 introduzione 2023-008
Art. 65b 14.06.2022 01.01.2025 introduzione 2023-008
Art. 65c 14.06.2022 01.01.2025 introduzione 2023-008
Art. 68 cpv. 2 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 75 cpv. 2 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 75 cpv. 3 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 75 cpv. 4 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 76 cpv. 3 21.10.2008 01.04.2009 modifica -
Art. 76 cpv. 4 21.10.2008 01.04.2009 introduzione -
Art. 77 cpv. 1 21.10.2008 01.04.2009 modifica -
Art. 77 cpv. 2 21.10.2008 01.04.2009 modifica -
Art. 77 cpv. 2 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 77 cpv. 3 21.10.2008 01.04.2009 introduzione -
Art. 78 cpv. 1 21.10.2008 01.04.2009 modifica -
Art. 80 cpv. 3 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 85 cpv. 4 21.10.2008 01.04.2009 introduzione -
Art. 85 cpv. 5 14.06.2022 01.01.2025 introduzione 2023-008
Art. 85 cpv. 6 30.08.2024 01.01.2025 introduzione 2024-053
Art. 85b 02.02.2016 01.02.2016 introduzione 2016-001
Art. 85b 14.06.2022 01.01.2025 abrogazione 2023-008