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370.120

Ordinanza sulle spese nelle procedure amministrative

(OSPA)

del 12.12.2006 (stato 01.01.2010)

Preambolo

emanata dal Governo il 12 dicembre 2006

visti l'art. 45 della Costituzione cantonale[1] e l'art. 75 cpv. 3 della legge sulla giustizia amministrativa[2]

1. Campo d'applicazione

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina le spese, l'assistenza giudiziaria gratuita e le ripetibili in procedure dinanzi ad autorità amministrative cantonali e dinanzi ad autorità e organi cantonali, per le cui procedure si applica la legge sulla giustizia amministrativa.

Art. 2 Applicazione sussidiaria

Le prescrizioni della presente ordinanza sulle spese di procedura si applicano soltanto in assenza di regolamentazioni delle spese divergenti contenute in leggi speciali.

L'indennità per atti ufficiali e servizi al di fuori di una procedura amministrativa si conforma alle regolamentazioni contenute in leggi speciali e al diritto sulla gestione finanziaria.

2. Spese di procedura

Art. 3 Tassa di Stato 1. Entità

La tassa di Stato viene di regola riscossa sotto forma di forfettaria per le spese di procedura, incluse l'istruzione, la procedura probatoria e la redazione delle decisioni.

Art. 4 2. Calcolo

Il calcolo della tassa di Stato si conforma ai criteri della legge sulla giustizia amministrativa[3] e ai principi sulla riscossione delle tasse.

Nelle procedure di prima istanza la tassa di Stato ammonta:

  1. per procedure dinanzi ad uffici e unità organizzative equivalenti a fr. 50.– fino a 2500.–
  2. per procedure dinanzi ai Dipartimenti e unità organizzative equivalenti a fr. 100.– fino a 5000.–
  3. per procedure dinanzi al Governo e ad autorità assoggettate alla vigilanza del Gran Consiglio a fr. 100.– fino a 7500.–

In caso di ricorsi amministrativi e di vigilanza la tassa di Stato ammonta:

  1. per procedure dinanzi ai Dipartimenti a fr. 200.– fino a 7500.–
  2. per procedure dinanzi al Governo a fr. 300.– fino a 10 000.–

Per i ricorsi di pianificazione secondo il diritto cantonale sulla pianificazione territoriale la tassa di Stato varia tra 300 e 10 000 franchi.

Art. 5 3. Casi speciali

Se una procedura non viene evasa mediante decisione nel merito, bensì tramite decisione di stralcio o di non entrata in materia, la tassa di Stato può essere inferiore all'importo minimo o essere condonata.

Nelle procedure che provocano un onere particolarmente elevato o che sono particolarmente difficili, il limite superiore della tassa può essere al massimo raddoppiato.

Art. 6 Tasse per compilazioni e comunicazioni

Le tasse per compilazioni e comunicazioni vengono riscosse per citazioni e per decisioni incidentali e finali. Esse includono in particolare le spese per il materiale di cancelleria, il porto, la telecomunicazione e le pubblicazioni ufficiali.

Le tasse per la compilazione ammontano a:

  1. 16 franchi per pagina originale iniziata di decisioni incidentali e finali;
  2. 1 franco per pagina copiata per la consegna di ulteriori copie necessarie; per destinatario viene fatturata una sola copia.

Le tasse per la comunicazione di citazioni e di decisioni incidentali e finali ammontano a dieci franchi.

In presenza di circostanze particolari, le tasse possono essere adeguatamente ridotte.

Art. 7 Spese in contanti 1. Entità

Le spese in contanti comprendono le spese di terzi provocate dalla procedura, in particolare le indennità ad altri uffici, testimoni, traduttori ed esperti.

Non sono considerate spese in contanti i rimborsi delle spese a membri delle autorità e collaboratori.

Art. 8 2. Calcolo

Le spese in contanti vengono fatturate in base all'onere effettivo.

Un'indennità ai testimoni viene versata soltanto su richiesta. Il calcolo si conforma alle aliquote vigenti per la procedura giudiziaria civile. I collaboratori di autorità amministrative non ricevono alcuna indennità come testimoni.

Se le spese in contanti sono straordinariamente elevate o se ci si trova in presenza di circostanze particolari, le spese possono essere adeguatamente ridotte.

Art. 9 Eccezioni all'obbligo di assumersi le spese

Le procedure di prima istanza sono gratuite per quanto riguarda:

  1. la concessione o il rifiuto di sussidi finanziari o rinunce a entrate;
  2. la determinazione di imposte e tasse di compensazione;
  3. l'approvazione di atti normativi;
  4. l'approvazione di piani direttori regionali, dell'ordinamento di base comunale, nonché del prolungamento di zone di pianificazione;
  5. gli affari di diritto del personale;
  6. la spiegazione e la rettifica;
  7. verifiche nell'esecuzione delle pene e delle misure che vanno effettuate d'ufficio.

Se una procedura viene avviata in modo temerario o sconsiderato, possono essere riscosse spese di procedura.

Alle autorità cantonali non vengono addebitate spese di procedura.

In presenza di circostanze particolari, si può rinunciare del tutto o in parte alla riscossione di spese di procedura.

Art. 10 Obbligo ridotto di sopportare le spese

Se una parte soccombe soltanto in parte, le spese di procedura vengono adeguatamente ridotte o condonate.

Art. 11 Competenze e procedura

Per ogni procedura deve essere tenuto un conteggio nel quale devono essere iscritte tutte le spese e tutti gli esborsi determinanti per il calcolo delle tasse per compilazioni e comunicazioni, nonché delle spese in contanti.

Le spese di procedura vengono di regola fissate nella decisione nella causa principale.

Le competenze e le procedure per l'incasso si conformano al diritto sulla gestione finanziaria.

3. Tasse di cancelleria

Art. 12 Calcolo

Per atti ufficiali e attività semplici dell'Amministrazione, che non richiedono esami o controlli particolari, può essere riscossa una tassa di cancelleria massima di 150 franchi.

In una procedura pendente la visione degli atti presso l'autorità è di regola gratuita.

Per la produzione di fotocopie viene fatturato un franco per fotocopia. Se gli atti procedurali esistono solo in forma elettronica, la stampa dei documenti è gratuita.

In presenza di circostanze particolari, le tasse di cancelleria possono essere adeguatamente ridotte o condonate.

4. Assistenza giudiziaria gratuita

Art. 13 Calcolo

L'indennità per la rappresentanza giuridica viene stabilita al termine della procedura dall'autorità che ha la competenze di decidere nella causa principale.

Il calcolo dell'indennità avviene sulla base del tempo necessario per un'evasione appropriata di un ricorso. Il tipo di prestazioni e la difficoltà del caso in fatto e in diritto devono essere presi adeguatamente in considerazione. Non vengono concessi supplementi.

Le spese in contanti devono essere indennizzate integralmente. Spese inutili non danno diritto ad un'indennità.

Se non viene inoltrata una nota d'onorario che permette una verifica globale delle spese, l'indennità viene stabilita d'ufficio. Di regola l'indennità ammonta al massimo:

  1. per procedure semplici a fr. 2 000.–
  2. per procedure di media complessità a fr. 4 000.–
  3. per procedure di grande complessità a fr. 6 000.–

Art. 14 Rimborso

La competenza per l'obbligo di rimborso secondo l'articolo 77 della legge sulla giustizia amministrativa[4] si conforma alla legislazione sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

5. Ripetibili

Art. 15 Entità

Nelle procedure di prima istanza non vengono di regola assegnate ripetibili.

Se una parte vince soltanto in parte, le ripetibili vengono adeguatamente ridotte.

Non vengono assegnate ripetibili o vengono assegnate ripetibili adeguatamente ridotte se:

  1. la parte ha contribuito all'irregolarità della decisione impugnata violando i propri obblighi legali di collaborazione oppure
  2. non era materialmente giustificato ricorrere ad una rappresentanza professionale.

Art. 16 Calcolo

Le ripetibili vengono stabilite in modo globale dall'autorità che ha la competenza di decidere nella causa principale. Esse comprendono le spese necessarie della parte autorizzata provocate dalla procedura e le spese di quest'ultima per la rappresentanza professionale.

L'indennità per la rappresentanza professionale si conforma alla legislazione sugli avvocati. *

Se non viene inoltrata una nota d'onorario che permette una verifica globale delle spese, l'indennità viene stabilita d'ufficio.

6. Disposizioni finali

Art. 17 Abrogazione di atti normativi

Con l'entrata in vigore della presente ordinanza sono abrogati i seguenti atti normativi:

  1. Tariffa del Tribunale amministrativo del 25 agosto 1980[5];
  2. Ordinanza concernente le spese di procedura nelle pratiche amministrative e costituzionali del 18 ottobre 1982[6].

Se atti normativi vigenti rinviano a disposizioni che vengono sostituite dalla presente ordinanza, vengono applicate le prescrizioni corrispondenti della presente ordinanza.

Art. 19 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore[8] contemporaneamente alla legge sulla giustizia amministrativa del 31 agosto 2006. 

Egress

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Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
12.12.2006 01.01.2007 atto normativo prima versione -
17.03.2009 01.04.2009 Art. 16 cpv. 2 modifica -
22.12.2009 01.01.2010 Art. 9 cpv. 1, g) introduzione -

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 12.12.2006 01.01.2007 prima versione -
Art. 9 cpv. 1, g) 22.12.2009 01.01.2010 introduzione -
Art. 16 cpv. 2 17.03.2009 01.04.2009 modifica -