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Ordinanza sul servizio dentistico scolastico

del 03.07.2007 (stato 01.08.2012)

Preambolo

emanata dal Governo il 3 luglio 2007

visti l'art. 6 della legge sulle scuole dell'infanzia del 17 maggio 1992[1], l'art. 9 della legge scolastica del 26 novembre 2000[2] e l'art. 5a della legge sugli andicappati del 18 febbraio 1979[3]

1. In generale

Art. 1 Campo d'applicazione

Sono soggetti al servizio dentistico scolastico i bambini di scuola dell'infanzia e gli allievi durante la scolarità obbligatoria.

Art. 2 Oggetto

Il servizio dentistico scolastico comprende:

  1. provvedimenti per il mantenimento dell'igiene orale;
  2. il controllo annuale della dentatura.

Art. 3 Cantone

L'Ufficio dell'igiene pubblica è competente per la vigilanza sullo svolgimento del servizio dentistico scolastico.

Art. 4 Dentisti scolastici

Gli enti responsabili designano i dentisti scolastici e li incaricano di svolgere il controllo annuale della dentatura. Essi possono gestire una propria clinica dentaria scolastica.

Art. 5 Istruttori

L'Ordine dei dentisti grigionesi rispettivamente i comuni che gestiscono una propria clinica dentaria scolastica designano il numero di istruttori necessario per attuare i provvedimenti per il mantenimento dell'igiene orale. Essi provvedono alla formazione e al perfezionamento adeguati degli istruttori.

Art. 6 Coordinatori

Gli enti responsabili designano di regola per ogni scuola dell'infanzia rispettivamente per ogni sede scolastica una persona competente per il coordinamento del servizio dentistico scolastico.

Art. 7 Regolamenti, contratti

Gli enti responsabili sono tenuti a consegnare all'Ufficio dell'igiene pubblica una copia dei regolamenti sul servizio dentistico scolastico e dei contratti stipulati con i dentisti scolastici.

2. Svolgimento

Art. 8 Provvedimenti per il mantenimento dell'igiene orale

I coordinatori provvedono allo svolgimento dei provvedimenti per il mantenimento dell'igiene orale.

Due volte per anno scolastico, gli istruttori tengono in ogni classe della scuola dell'infanzia e della scuola elementare una lezione sul mantenimento dell'igiene orale.

Essi provvedono a istruire le persone esercitanti l'autorità parentale riguardo ai provvedimenti adeguati per il mantenimento dell'igiene orale.

Gli insegnanti rispettivamente gli assistenti dentari scolastici incaricati dagli enti responsabili svolgono inoltre quattro volte per anno scolastico esercizi sulla tecnica di spazzolatura secondo le indicazioni degli istruttori.

Art. 9 Controllo della dentatura

I coordinatori provvedono allo svolgimento dell'annuale controllo della dentatura.

I dentisti scolastici controllano la dentatura dei bambini e degli adolescenti una volta per anno scolastico. Nell'ultimo anno di scuola obbligatoria deve inoltre essere effettuata una radiografia bite-wing.

Al momento della sua ammissione alla scuola dell'infanzia rispettivamente alla scuola popolare ogni bambino riceve un libretto del servizio dentistico scolastico, in cui vengono iscritti i reperti.

Gli enti responsabili possono permettere alle persone esercitanti l'autorità parentale di far effettuare il controllo della dentatura a proprie spese dal dentista privato. Gli enti responsabili devono in questo caso assicurarsi che il controllo della dentatura venga effettuato entro la fine di ogni anno scolastico e che la radiografia bite-wing venga effettuata entro la fine dell'ultimo anno scolastico della scolarità obbligatoria.

Art. 10 Cura

La cura dei bambini e degli adolescenti da parte del dentista scolastico necessita dell'autorizzazione delle persone esercitanti l'autorità parentale. *

Le persone esercitanti l'autorità parentale sono libere di far curare i bambini o gli adolescenti dal dentista privato.

3. Finanziamento

Art. 11 Assunzione delle spese 1. Cantone

Le spese per l'istruzione e l'intervento degli istruttori, incluso il materiale didattico, sono a carico del Cantone.

Il Governo disciplina in un mandato di prestazioni le prestazioni da fornire dall'Ordine dei dentisti grigionesi rispettivamente dai comuni che gestiscono una propria clinica dentaria scolastica e il relativo indennizzo.

Art. 12 2. Enti responsabili

Le spese per l'intervento dei coordinatori, per gli esercizi sulla tecnica di spazzolatura e per il materiale necessario allo svolgimento dei provvedimenti per il mantenimento dell'igiene orale sono a carico degli enti responsabili.

Le spese per il controllo della dentatura da parte dei dentisti scolastici sono a carico degli enti responsabili.

Art. 13 3. Persone esercitanti l'autorità parentale

Le spese di cura sono a carico delle persone esercitanti l'autorità parentale.

Art. 14 Tariffa

I dentisti scolastici vengono indennizzati secondo la tariffa per dentisti scolastici della Società svizzera di odontologia e stomatologia (estratto della tariffa dentistica generale per la medicina dentaria infantile e la profilassi scolastica). La stessa tariffa deve essere applicata anche per il calcolo delle quote a carico delle persone esercitanti l'autorità parentale.

Art. 15 Fatturazione

Al più tardi alla fine dell'anno scolastico, i dentisti scolastici presentano agli enti responsabili fatture separate per i controlli e le cure. Gli enti responsabili provvedono alla riscossione delle quote a carico delle persone esercitanti l'autorità parentale. Le spese non recuperabili sono a carico degli enti responsabili.

4. Disposizioni finali

Art. 16 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2007 e si applica la prima volta per l'anno di scuola dell'infanzia rispettivamente per l'anno scolastico 2007/2008.

L'ordinanza concernente il servizio dentistico nelle scuole del 5 settembre 1995[4] è abrogata.

Egress

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Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
03.07.2007 01.08.2007 atto normativo prima versione -
16.04.2012 01.08.2012 Art. 10 cpv. 1 modifica -

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 03.07.2007 01.08.2007 prima versione -
Art. 10 cpv. 1 16.04.2012 01.08.2012 modifica -