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425.150

Ordinanza concernente la scuola media di informatica

(OSMI)

del 29.04.2024 (stato 01.08.2024)

Preambolo

emanata dal Governo il 29 aprile 2024

visto l'art. 45 cpv. 1 della Costituzione cantonale[1]

Allegati

1. Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina la promozione semestrale e le condizioni per il conseguimento dell'attestato federale di capacità di informatico/informatica nonché della maturità professionale per le scuole medie di informatica con maturità professionale gestite secondo le disposizioni del diritto federale.

I regolamenti di scuole medie superiori private che divergono dalle disposizioni della presente ordinanza necessitano dell'approvazione del Governo.

Per quanto la presente ordinanza non contenga regolamentazioni esplicite, si applicano per analogia le disposizioni dell'ordinanza sul liceo[2], nonché le disposizioni della Confederazione relative alla formazione professionale di base.

Art. 2 Durata della formazione

La formazione per il conseguimento dell'attestato federale di capacità di informatico/informatica con maturità professionale dura quattro anni. Essa si articola di norma in una formazione scolastica triennale a tempo pieno e in un successivo periodo di pratica di lunga durata in azienda di un anno.

Art. 3 Programmi didattici

L'insegnamento viene impartito secondo i piani di formazione allestiti in conformità alle prescrizioni del diritto federale e approvati dal Governo.

2. Promozione

Art. 4 Materie di promozione

Sono materie di promozione:

  1. le materie del settore di base: prima lingua nazionale (Deutsch, rumantsch/Deutsch, italiano); seconda lingua nazionale (tedesco, francese, Italienisch); terza lingua (inglese); matematica;
  2. le materie dell'opzione specifica in conformità all'allegato 1;
  3. le materie dell'opzione complementare in conformità all'allegato 1;
  4. competenze informatiche: media arrotondata al punto o al mezzo punto delle note per i moduli dell'area disciplinare competenze informatiche con la ponderazione dell'80 per cento e delle note dei corsi interaziendali con la ponderazione del 20 per cento;
  5. educazione fisica.

Art. 5 Promozione semestrale

La promozione al semestre successivo avviene se, contemporaneamente:

  1. nelle materie di maturità professionale del settore di base, dell'opzione specifica e dell'opzione complementare conformemente all'articolo 4 capoverso 1 lettera a – lettera c:
  1. la media di tutte le note di promozione ammonta almeno a 4,0;
  2. la differenza delle note di promozione insufficienti rispetto alla nota 4,0 non supera complessivamente il valore 2,0; e
  3. non vi sono più di due note di promozione inferiori al 4,0.
  1. in tutte le materie di promozione conformemente all'articolo 4 capoverso 1 lettera a – lettera e:
  1. la media di tutte le note di promozione ammonta almeno a 4,0;
  2. la differenza delle note di promozione insufficienti rispetto alla nota 4,0 non supera complessivamente il valore 2,0; e
  3. non vi sono più di tre note di promozione inferiori al 4,0.

Chi non soddisfa questi presupposti viene promosso provvisoriamente. Dopo una promozione provvisoria le condizioni di promozione devono essere adempite nella prossima pagella. In caso contrario devono essere ripetuti gli ultimi due semestri.

Fino alla conclusione della formazione è possibile ripetere al massimo una volta un anno di insegnamento.

3. Esami di maturità professionale

Art. 6 Date degli esami finali della maturità professionale

Gli esami finali scritti e orali della maturità professionale si tengono prima delle vacanze estive di norma alla fine del terzo anno di formazione.

L'Ufficio della formazione medio-superiore stabilisce le date degli esami finali, tenendo conto delle direttive della Confederazione.

Art. 7 Ammissione

Se per quanto concerne la frequenza della scuola non esiste un'autorizzazione d'eccezione dell'Ufficio della formazione medio-superiore, l'ammissione presuppone la frequenza di una scuola media di informatica nel Cantone dei Grigioni almeno negli ultimi due anni e una promozione almeno provvisoria nell'ultimo semestre prima degli esami finali della maturità professionale.

Art. 8 Partecipazione delle scuole universitarie professionali

Le scuole universitarie professionali devono essere adeguatamente coinvolte nello svolgimento degli esami finali della maturità professionale.

Art. 9 Materie d'esame

Vengono esaminate per iscritto la prima lingua nazionale, la seconda lingua nazionale, la terza lingua (inglese), matematica e le materie dell'opzione specifica in conformità all'allegato 1. La durata degli esami si conforma alle disposizioni del diritto federale.

Vengono esaminate oralmente la prima lingua nazionale, la seconda lingua nazionale nonché la terza lingua (inglese). Gli esami orali durano 15 minuti.

Art. 10 Note della maturità professionale

Le note della maturità professionale vengono attribuite conformemente alle disposizioni del diritto federale.

La direzione scolastica emana un regolamento che contiene le disposizioni per il lavoro interdisciplinare nelle materie di tutte le aree disciplinari e per il progetto didattico interdisciplinare. La direzione scolastica disciplina in particolare la durata delle presentazioni orali nonché la valutazione.

In inglese deve essere sostenuto un esame per un diploma di lingue straniere riconosciuto dall'ufficio federale competente.

Diplomi di lingue straniere riconosciuti dall'ufficio federale costituiscono parte della nota nelle corrispondenti materie. La direzione scolastica emana un regolamento al riguardo.

Art. 11 Note e certificato delle note provvisorio

Per nota delle competenze informatiche si intende la media arrotondata a un decimale della somma delle medie sottoelencate con la ponderazione seguente:

  1. media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle note relative ai moduli dell'area disciplinare competenze informatiche; questa nota è ponderata all'80 per cento;
  2. media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle note relative ai corsi interaziendali; questa nota è ponderata al 20 per cento.

Il certificato delle note provvisorio viene rilasciato dalla scuola media di informatica subito dopo che sono stati sostenuti gli esami finali della maturità professionale e contiene le note della maturità professionale, salvo la nota definitiva per il lavoro interdisciplinare, nonché la nota delle competenze informatiche. Vengono indicati i diplomi di lingue straniere esterni conseguiti.

4. Formazione professionale pratica

Art. 12 Periodo di pratica aziendale di lunga durata

La formazione professionale pratica viene impartita nel quadro di un periodo di pratica aziendale di lunga durata.

Il periodo di pratica aziendale di lunga durata viene di norma frequentato durante il quarto anno di formazione e dura almeno 220 giorni lavorativi in caso di grado di occupazione del 100 per cento.

Le persone in formazione cercano in autonomia il loro posto di pratica. Se necessario la scuola media di informatica sostiene le persone in formazione nella ricerca di un posto di pratica.

Art. 13 Ammissione al periodo di pratica aziendale di lunga durata

Viene ammesso al periodo di pratica aziendale di lunga durata chi nel campo di qualificazione nota delle competenze informatiche conformemente alle disposizioni determinanti del diritto federale raggiunge almeno la nota 4,0 e di norma soddisfa le condizioni per il superamento dell'esame di maturità professionale senza progetto didattico interdisciplinare. La direzione scolastica decide in merito alle eccezioni.

Art. 14 Assistenza e valutazione del progetto didattico interdisciplinare e del lavoro pratico individuale

Durante il periodo di pratica aziendale di lunga durata le persone in formazione sono assistite da un insegnante della scuola media di informatica, a cui compete anche la valutazione della presentazione del progetto didattico interdisciplinare.

L'assistenza e la valutazione del lavoro pratico individuale svolto durante il periodo di pratica aziendale avvengono da parte del capo esperto.

Art. 15 Istruzioni dell'Ufficio della formazione medio-superiore

L'Ufficio della formazione medio-superiore emana istruzioni concernenti l'organizzazione del periodo di pratica aziendale di lunga durata e del lavoro pratico individuale, in accordo con le competenti organizzazioni del mondo del lavoro, con l'Ufficio della formazione professionale nonché con le direzioni scolastiche.

5. Procedura di qualificazione per l'attestato federale di capacità

Art. 16 Procedura di qualificazione

La procedura di qualificazione per il conseguimento dell'attestato federale di capacità di informatico/informatica si conforma alle disposizioni determinanti del diritto federale.

In qualità di direzione degli esami competente, l'Ufficio della formazione professionale decide in merito al superamento della procedura di qualificazione.

6. Attestato federale di capacità con maturità professionale

Art. 17 Disposizioni per il superamento della maturità professionale

Il superamento dell'esame di maturità professionale si conforma alle disposizioni del diritto federale.

Art. 18 Commissione d'esame

Subito dopo lo svolgimento degli esami finali della maturità professionale, la commissione d'esame scolastica definita secondo l'articolo 30 capoverso 1 dell'ordinanza sul liceo[3] si riunisce su invito della direzione degli esami della scuola media di informatica. Essa procede alla validazione delle note degli esami finali, delle note per la maturità professionale e della nota delle competenze informatiche.

Una volta disponibile la nota relativa al progetto didattico interdisciplinare, la direzione degli esami della scuola media di informatica accerta se i presupposti per il superamento dell'esame di maturità professionale siano soddisfatti e comunica l'esito per iscritto alle persone in formazione interessate.

Dopo la conclusione della procedura di qualificazione per l'attestato federale di capacità, la direzione degli esami determina i risultati degli esami per le procedure di qualificazione e accerta se la procedura di qualificazione per l'attestato federale di capacità sia da considerarsi superata o non superata.

Le decisioni della direzione degli esami della scuola media di informatica e della direzione degli esami per le procedure di qualificazione possono essere impugnate con ricorso amministrativo entro dieci giorni presso il Dipartimento.

Art. 19 Attestato federale di capacità con maturità professionale

Chi supera la procedura di qualificazione per l'attestato federale di capacità e la maturità professionale valutata secondo le disposizioni della Confederazione riceve l'attestato federale di capacità di informatico/informatica con maturità professionale.

Art. 20 Ripetizione

Per la ripetizione degli esami finali della maturità professionale e della procedura di qualificazione per l'attestato federale di capacità fanno stato le disposizioni del diritto federale.

Art. 21 Attestato federale di capacità senza maturità professionale

Chi supera la procedura di qualificazione per l'attestato federale di capacità ma non per la maturità professionale riceve l'attestato federale di capacità di informatico/informatica.

7. Disposizioni finali

Art. 22 Esecuzione

L'esecuzione della presente ordinanza compete all'Ufficio della formazione medio-superiore.

Egress

2024-009

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
29.04.2024 01.08.2024 atto normativo prima versione 2024-009

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 29.04.2024 01.08.2024 prima versione 2024-009