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427.220

Ordinanza sulle scuole universitarie senza ente responsabile cantonale e sulla ricerca

(OSUR)

del 08.07.2014 (stato 01.01.2025)

Preambolo

emanata dal Governo l'8 luglio 2014

visto l'art. 45 cpv. 1 della Costituzione cantonale[1]

1. Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

La presente ordinanza serve all'attuazione delle disposizioni della legge cantonale sulle scuole universitarie e sulla ricerca nei settori delle scuole universitarie senza ente responsabile cantonale, nonché degli istituti di ricerca universitari e degli altri istituti di ricerca.

Art. 2 Strategia relativa alle scuole universitarie e alla ricerca

La strategia cantonale relativa alle scuole universitarie e alla ricerca viene di norma sviluppata e rielaborata secondo la periodicità valida per il programma di Governo e per il piano finanziario. Essa viene preparata dall'Ufficio.

Alla base dell'attuazione della strategia cantonale relativa alle scuole universitarie e alla ricerca vi sono autorizzazioni d'esercizio e mandati di prestazioni con contributi globali o con forfetarie orientate alle prestazioni. *

Art. 3 Spese

I costi provocati dalla richiesta di un'autorizzazione d'esercizio nonché quelli per un mandato di prestazioni con contributo globale o con forfetaria orientata alle prestazioni vanno a carico dei richiedenti. *

2. Mandato di prestazioni con contributo globale o con forfetaria orientata alle prestazioni *

Art. 4 Obiettivo

Il mandato di prestazioni con contributo globale o con forfetaria orientata alle prestazioni serve al finanziamento di base dell'attività di ricerca finanziata con mezzi di terzi, di prestazioni d'insegnamento scientifico, dei servizi e della formazione continua. *

Art. 5 Calcolo

Il contributo globale per il finanziamento di base di istituti di ricerca di importanza nazionale conformemente alla legislazione federale, nonché degli altri istituti di ricerca tiene conto dei contributi di sostegno dell'ente pubblico, dei mezzi di terzi acquisiti sul mercato, delle prestazioni proprie dell'ente responsabile, nonché dei posti di lavoro finanziati con mezzi di terzi nel settore della ricerca.

I costi computabili per altri istituti di ricerca comprendono i costi del personale, nonché costi riferiti alla ricerca per apparecchiature, materiale e infrastruttura.

Art. 6 Durata e rinnovo

Il mandato di prestazioni con contributo globale o con forfetaria orientata alle prestazioni è limitato ad al massimo quattro anni e può essere rinnovato di volta in volta di quattro anni, su richiesta dell'istituzione. *

Art. 7 Contenuto

Il mandato di prestazioni con contributo globale o con forfetaria orientata alle prestazioni include almeno: *

  1. la nomina delle parti contrattuali, il periodo di contratto e la somma di contratto;
  2. il mandato con indicazioni sulla verifica dell'adempimento del mandato e i termini di disdetta;
  3. direttive relative alla presentazione del rapporto al Cantone;
  4. indicazioni relative a mobili e immobili;
  5. la firma dell'organo strategico supremo e di un membro del Governo.

L'Ufficio può stabilire ulteriori contenuti.

Art. 8 Revoca

Se una o più condizioni per il rilascio del mandato di prestazioni con contributo globale o con forfetaria orientata alle prestazioni non sono più soddisfatte, il Governo riduce il contributo globale o la forfetaria orientata alle prestazioni oppure revoca il mandato di prestazioni. *

Se il mandato di prestazioni con contributo globale o con forfetaria orientata alle prestazioni si basa su un'autorizzazione d'esercizio, può essere revocata anche questa. *

Art. 9 Verifica

L'Ufficio verifica il rispetto da parte dell'istituzione degli impegni associati a un'autorizzazione d'esercizio o a un mandato di prestazioni con contributo globale. Per questo può fare capo a esperti.

Se nel quadro della verifica si constata che i costi computabili sono stati fissati a un livello troppo elevato, la quota del contributo globale versata in eccesso va rimborsata al Cantone.

3. Scuole universitarie senza ente responsabile cantonale

Art. 10 Richiesta di un'autorizzazione d'esercizio

La richiesta per la costituzione e la gestione di un istituto di scuola universitaria senza ente responsabile cantonale va presentata in due esemplari all'Ufficio.

La richiesta per un'autorizzazione d'esercizio deve contenere quanto segue:

  1. la decisione sull'accreditamento istituzionale;
  2. la dimostrazione della necessità di gestire un istituto nel Cantone, nonché il luogo o i luoghi di formazione;
  3. la forma giuridica dell'ente responsabile, con organigramma ed elenco delle persone impiegate negli organi strategici e operativi;
  4. le indicazioni sulla gestione dei rischi e sul sistema di controllo interno;
  5. i piani di studio e i regolamenti d'esame;
  6. bilancio e conto economico con allegato degli ultimi due anni, inclusi i relativi rapporti dell'ufficio di revisione.

Per le scuole universitarie senza ente responsabile cantonale che si trovano in fase di costituzione non sono necessarie le indicazioni richieste al capoverso 2 lettera g. *

Art. 11 Estensione dell'autorizzazione d'esercizio

Le scuole universitarie senza ente responsabile cantonale in possesso di un'autorizzazione d'esercizio possono chiedere un mandato di prestazioni con contributo globale o con forfetaria orientata alle prestazioni, se dimostrano tramite un'analisi dei benefici un sufficiente interesse cantonale. *

Art. 11a * Tesi

L'Ufficio può designare esperti per l'allestimento di perizie relative a tesi. La scuola universitaria può presentare proposte.

I costi per gli esperti vanno a carico dell'ente responsabile.

Art. 11b * Titoli di studio accademici e relativi certificati

Dopo il rilascio dell'autorizzazione d'esercizio, i titoli di studio accademici possono essere provvisti della menzione «titolo riconosciuto dallo Stato». Essi devono essere firmati anche dal direttore del Dipartimento.

I certificati digitali verificabili possono essere rilasciati e riconosciuti da scuole universitarie.

4. Centri di ricerca universitari e altri centri di ricerca

Art. 12 Richiesta di un mandato di prestazioni con contributo globale o con forfetaria orientata alle prestazioni *

La richiesta di un mandato di prestazioni con contributo globale o con forfetaria orientata alle prestazioni va inoltrata in due esemplari all'Ufficio e deve contenere quanto segue: *

  1. la dimostrazione della qualità scientifica del centro di ricerca;
  2. la dimostrazione della necessità di gestire il centro di ricerca nel Cantone;
  3. la forma giuridica del centro di ricerca, con organigramma ed elenco delle persone impiegate negli organi strategici e operativi;
  4. la dimostrazione dell'esistenza sull'arco di più anni di mezzi di terzi per il finanziamento dell'attività di ricerca nel Cantone, generati sulla base dell'approvazione di progetti da parte di agenzie di promozione nazionali e internazionali;
  5. bilancio e conto economico con allegato degli ultimi due anni, inclusi i relativi rapporti dell'ufficio di revisione.

Per i centri di ricerca che si trovano in fase di costituzione non sono necessarie le indicazioni richieste al capoverso 1 lettere d ed e. Va tuttavia dimostrata l'esistenza di mezzi di terzi sufficienti per finanziare l'attività di ricerca pluriennale.

5. Disposizioni finali

Art. 13 Esecuzione

L'esecuzione compete all'Ufficio.

All'Ufficio va concessa la presa in visione della documentazione d'esercizio. Cambiamenti rilevanti ai fini dell'esercizio vanno comunicati senza indugio all'Ufficio.

Art. 15 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2014.

Egress

-

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
08.07.2014 01.08.2014 atto normativo prima versione -
26.11.2024 01.01.2025 Art. 2 cpv. 2 modifica 2024-044
26.11.2024 01.01.2025 Art. 3 cpv. 1 modifica 2024-044
26.11.2024 01.01.2025 Titolo 2. modifica 2024-044
26.11.2024 01.01.2025 Art. 4 cpv. 1 modifica 2024-044
26.11.2024 01.01.2025 Art. 6 cpv. 1 modifica 2024-044
26.11.2024 01.01.2025 Art. 7 cpv. 1 modifica 2024-044
26.11.2024 01.01.2025 Art. 8 cpv. 1 modifica 2024-044
26.11.2024 01.01.2025 Art. 8 cpv. 2 modifica 2024-044
26.11.2024 01.01.2025 Art. 10 cpv. 2, f) abrogazione 2024-044
26.11.2024 01.01.2025 Art. 10 cpv. 3 modifica 2024-044
26.11.2024 01.01.2025 Art. 11 cpv. 1 modifica 2024-044
26.11.2024 01.01.2025 Art. 11a introduzione 2024-044
26.11.2024 01.01.2025 Art. 11b introduzione 2024-044
26.11.2024 01.01.2025 Art. 12 modifica titolo 2024-044
26.11.2024 01.01.2025 Art. 12 cpv. 1 modifica 2024-044

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 08.07.2014 01.08.2014 prima versione -
Art. 2 cpv. 2 26.11.2024 01.01.2025 modifica 2024-044
Art. 3 cpv. 1 26.11.2024 01.01.2025 modifica 2024-044
Titolo 2. 26.11.2024 01.01.2025 modifica 2024-044
Art. 4 cpv. 1 26.11.2024 01.01.2025 modifica 2024-044
Art. 6 cpv. 1 26.11.2024 01.01.2025 modifica 2024-044
Art. 7 cpv. 1 26.11.2024 01.01.2025 modifica 2024-044
Art. 8 cpv. 1 26.11.2024 01.01.2025 modifica 2024-044
Art. 8 cpv. 2 26.11.2024 01.01.2025 modifica 2024-044
Art. 10 cpv. 2, f) 26.11.2024 01.01.2025 abrogazione 2024-044
Art. 10 cpv. 3 26.11.2024 01.01.2025 modifica 2024-044
Art. 11 cpv. 1 26.11.2024 01.01.2025 modifica 2024-044
Art. 11a 26.11.2024 01.01.2025 introduzione 2024-044
Art. 11b 26.11.2024 01.01.2025 introduzione 2024-044
Art. 12 26.11.2024 01.01.2025 modifica titolo 2024-044
Art. 12 cpv. 1 26.11.2024 01.01.2025 modifica 2024-044