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430.000

Legge sulla formazione professionale e sulle offerte di formazione continua

(LFPFC)

del 17.04.2007 (stato 01.01.2016)

Preambolo

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni,

visto l'art. 31 della Costituzione cantonale[1],

visto il messaggio del Governo del 9 gennaio 2007[2],

decide[3]:

1. Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto, campo d'applicazione

La presente legge disciplina l'esecuzione della legislazione federale in materia di formazione professionale secondo gli obiettivi di quest'ultima e in singoli settori l'esecuzione della legislazione in materia di scuole universitarie.

Essa stabilisce i presupposti per il riconoscimento cantonale di formazioni e di diplomi scolastici e professionali che non sono assoggettati alla legislazione federale in materia di formazione professionale o di scuole universitarie.

Art. 2 Riconoscimento cantonale di formazioni e di diplomi scolastici e professionali

Nell'ambito della valutazione di una domanda di riconoscimento cantonale vengono applicate per analogia le disposizioni contenute nel diritto di rango superiore relative ai presupposti per il riconoscimento e alla procedura.

Per il riconoscimento nell'ambito della formazione professionale è competente il Governo. Esso può emanare prescrizioni di formazione e d'esame.

… *

Art. 3 Riconoscimento di istituti dal punto di vista del diritto a contributi

Gli istituti scolastici con offerta di formazione riconosciuta vengono riconosciuti dal punto di vista del diritto a contributi se al Cantone viene concesso un diritto di codecisione adeguato e se l'offerta corrisponde a un'esigenza dell'economia e della società.

Il Governo è di regola competente per il riconoscimento dal punto di vista del diritto a contributi di istituti scolastici privi di ente responsabile cantonale.

… *

Art. 4 Collaborazione

Nell'adempimento dei compiti cantonali il Dipartimento competente per la formazione e gli uffici collaborano con i fornitori di prestazioni, le organizzazioni del mondo del lavoro, altri Cantoni, con la Confederazione o con l'estero.

Entro il campo d'applicazione della presente legge il Governo decide in merito alla stipulazione di accordi di diritto amministrativo, in particolare in merito ad accordi sulle tasse scolastiche e ad accordi sulla collaborazione, nonché al coordinamento con altri Cantoni e con l'estero, incluso il relativo finanziamento.

Art. 5 Organi della scuola

Gli enti responsabili non cantonali delle scuole riconosciute designano:

1. un organo al quale compete la direzione strategica della scuola;
2. un'autorità alla quale compete la direzione operativa, aziendale e pedagogica della scuola;
3. un ufficio di revisione al quale compete il controllo della gestione contabile e che presenta rapporto agli organi competenti della scuola e all'Ufficio.

Art. 6 Regolamenti scolastici

Per le scuole cantonali il Governo emana un regolamento scolastico e disciplinare, a meno che una legislazione speciale non preveda una competenza diversa. Per le scuole sovvenzionate l'organo competente della scuola emana un regolamento scolastico e disciplinare.

Il regolamento disciplinare può prevedere ammonimenti, multe disciplinari, lavoro di pubblica utilità e altri provvedimenti fino all'espulsione dalla scuola in caso di infrazioni gravi. Se una scuola professionale di base pronuncia un'espulsione dalla scuola, l'Ufficio deve valutare lo scioglimento del contratto di tirocinio.

Il Governo può emanare disposizioni su un servizio medico scolastico.

Art. 7 Delega dell'adempimento dei compiti

Qualora il Cantone non adempia esso stesso ai compiti risultanti dalla presente legge, il Governo delega a terzi l'adempimento dei compiti.

Art. 8 Gestione delle prestazioni tramite mandato di prestazioni

Il Governo stipula con i fornitori di prestazioni contratti quadro pluriennali.

Il contratto quadro disciplina le prestazioni da fornire, le direttive di qualità a ciò legate, gli standard e i mezzi finanziari, le responsabilità, nonché i requisiti posti al rapporto.

Il Dipartimento è competente per la stipulazione di contratti annuali con i fornitori di prestazioni. Esso approva i preventivi dei fornitori di prestazioni nei limiti dei crediti autorizzati. Il Governo può delegare all'Ufficio la competenza per la stipulazione del contratto.

2. Disposizioni organizzative

Art. 9 Governo

Il Governo esercita la vigilanza sui settori di formazione soggetti alla presente legge e adempie ai compiti affidatigli dalla presente legge.

Art. 10 Dipartimento

Il Dipartimento emana le decisioni e le disposizioni che gli spettano secondo la presente legge e provvede all'esecuzione di quest'ultima.

Art. 11 Uffici

Agli uffici del Dipartimento competente per la formazione spetta l'immediata vigilanza sulle formazioni subordinate al campo d'applicazione della presente legge. Essi sono gli organi esecutivi cantonali, per quanto le legislazioni di Confederazione e Cantone non dispongano diversamente.

Art. 12 Commissioni

Il Dipartimento nomina la Commissione della formazione professionale, le commissioni d'esame, nonché altre commissioni necessarie e stabilisce i loro compiti.

3. Preparazione alla formazione professionale di base

Art. 13 Formazioni transitorie

Le formazioni transitorie devono essere offerte in caso di necessità per preparare alla formazione professionale di base le persone che denotano lacune formative ed esigenze formative individuali al termine della scuola dell'obbligo.

Esse comprendono in particolare gli anni di preparazione alla professione incentrati sulla ricerca e sulla scelta della professione, su un campo professionale o sull'integrazione.

4. Formazione professionale di base

4.1. Formazione professionale pratica

Art. 14 Autorizzazione di formazione

Chi offre una formazione professionale pratica e intende formare apprendisti in una determinata professione, necessita di un'autorizzazione di formazione dell'Ufficio.

Art. 15 Formatori

Il Governo provvede a un'offerta adeguata alle esigenze per la formazione di formatori nella formazione professionale pratica, a norma delle disposizioni del diritto federale.

Art. 16 Contratto di tirocinio

Il contratto di tirocinio deve essere inoltrato all'Ufficio per approvazione prima dell'inizio della formazione professionale. L'approvazione è necessaria anche per modifiche al contratto.

4.2. Formazione scolastica

Art. 17 Principio

Le scuole gestite dal Cantone, nonché quelle gestite da terzi riconosciute dal Governo dal punto di vista del diritto a contributi forniscono un'offerta decentrale sufficiente di scuole professionali di base. Le scuole preparano gli apprendisti a un diploma riconosciuto nella formazione professionale di base.

… *

Art. 18 Assegnazione degli apprendisti

Il Governo stabilisce i criteri per l'assegnazione degli apprendisti alle scuole.

L'Ufficio assegna gli apprendisti a scuole professionali di base cantonali o extracantonali o a corsi professionali intercantonali.

Art. 19 Durata dell'anno scolastico

La durata dell'anno scolastico si conforma alle ordinanze sulla formazione professionale di base.

Art. 20 Scuole di maturità professionale

Il Cantone provvede a un'offerta decentralizzata e sufficiente di scuole di maturità professionale con cicli di formazione durante e dopo l'apprendistato.

Il Governo decide in merito a offerte cantonali o al riconoscimento dal punto di vista del diritto a contributi di offerte di terzi.

Art. 21 Scuole d'arti e mestieri e formazioni ad impostazione scolastica

In caso di bisogno comprovato, il Cantone può gestire o sostenere tramite contributi scuole d'arti e mestieri e formazioni professionali di base ad impostazione scolastica.

Il Governo decide in merito alla costituzione e alla soppressione di offerte cantonali, nonché in merito alla concessione di contributi a terzi.

Art. 22 Scuole private non sovvenzionate

Le scuole private non sovvenzionate che preparano gli apprendisti alla procedura di qualificazione per l'ottenimento dell'attestato federale di capacità o del certificato federale di formazione pratica necessitano di un'autorizzazione.

Il Dipartimento rilascia l'autorizzazione se:

1. sono osservate le direttive federali, in particolare per quanto concerne le esigenze poste ai responsabili della formazione professionale e all'offerta di formazione;
2. è garantita la collaborazione nella procedura di qualificazione.

4.3. Corsi interaziendali

Art. 23 Corsi interaziendali

Le organizzazioni del mondo del lavoro offrono corsi interaziendali e corsi di formazione equivalenti organizzati fuori sede. L'Ufficio sostiene le organizzazioni nell'adempimento di questo compito e provvede affinché tutti gli apprendisti abbiano accesso ai corsi obbligatori all'interno o all'esterno del Cantone.

Le aziende i cui apprendisti sono stati esentati dall'Ufficio dai corsi obbligatori non hanno diritto a contributi del Cantone per i corsi che svolgono esse stesse.

4.4. Procedura di qualificazione

Art. 24 Organizzazione e svolgimento

Le commissioni d'esame provvedono all'organizzazione e allo svolgimento delle procedure di qualificazione.

Art. 25 Ammissione

L'Ufficio decide sull'ammissione alla procedura di qualificazione, dopo aver conferito con i luoghi di formazione.

In considerazione dei contenuti di apprendimento della rispettiva professione, l'Ufficio decide anche in merito alle domande di esonero dall'esame o da sue parti e in merito al riconoscimento di prestazioni di formazione già fornite.

5. Formazione professionale superiore

Art. 26 Scuole specializzate superiori

Il Governo è competente per il riconoscimento dal punto di vista del diritto a contributi di scuole specializzate superiori o istituti che offrono una formazione professionale continua quale componente essenziale della loro attività.

Art. 27 Corsi preparatori

Il Dipartimento decide quali corsi preparatori agli esami federali di professione e agli esami professionali federali superiori vengono offerti dal Cantone o sostenuti tramite contributi.

6. Formazione continua

Art. 28 Promozione

Il Cantone promuove un'offerta di formazione continua decentrale adeguata alle esigenze.

Il Dipartimento decide quali offerte di formazione continua il Cantone gestisce direttamente o sostiene tramite contributi. Vengono sostenute tramite contributi offerte di particolare interesse pubblico e che non potrebbero venire offerte senza il sostegno del Cantone. Si tratta segnatamente di offerte

1. che servono all'acquisizione e alla conservazione della concorrenzialità sul mercato del lavoro, a qualifiche superiori, nonché al reinserimento e all'integrazione nel mondo del lavoro e nella società;
2. per gruppi e regioni abituati alla formazione e svantaggiati per via della loro situazione.

7. Scuole universitarie

8. Altre offerte e misure

Art. 30 Pensionati e mense

Il Governo è competente per la concessione di contributi alla costruzione, alle attrezzature e all'esercizio di pensionati, se il pensionato è necessario.

Esso è competente per la concessione di contributi alla costruzione e alle attrezzature di mense scolastiche.

Art. 31 Altri provvedimenti

Il Governo può adottare o sostenere provvedimenti per la conservazione e per la creazione di posti di formazione professionale pratica, se sul mercato si delinea uno squilibrio per la formazione professionale di base.

Il Governo può promuovere tramite contributi altri provvedimenti e progetti nell'interesse della formazione professionale. Tra questi rientrano in particolare

1. il sostegno individuale speciale per apprendisti in formazione di base con attestato;
2. i concorsi di formazione professionale e fiere professionali di organizzazioni del mondo del lavoro;
3. le organizzazioni e i progetti per il coordinamento e la collaborazione;
4. i progetti per lo sviluppo della qualità;
5. particolari prestazioni di interesse pubblico.

9. Orientamento professionale, negli studi e nella carriera

Art. 32 Offerta

Il Governo provvede a un'offerta decentrale di orientamento professionale, negli studi e nella carriera adeguata alle esigenze.

10. Finanziamento

10.1. Assunzione delle spese e contributi

Art. 33 Composizione dei fondi

I fondi necessari all'adempimento dei compiti vengono forniti da: *

1. contributi della Confederazione;
2. contributi del Cantone;
3. *
4. *
5. contributi degli enti responsabili;
6. contributi derivanti da accordi sulle tasse scolastiche;
7. tasse scolastiche e tasse per i corsi;
8. compensi per servizi;
9. contributi e donazioni di terzi;
10. altre entrate.

Art. 34 Principi per il versamento di contributi

Sono computabili per il sovvenzionamento esclusivamente le spese effettivamente sostenute in caso di adeguata gestione economica dell'esercizio e che si trovano in relazione alla formazione professionale e alla formazione professionale continua.

Il Governo disciplina i dettagli sul preventivo e sul rendiconto, sulle spese e sui ricavi computabili, sui contratti quadro e annuali, sul resoconto, sulla costituzione e sull'utilizzo di accantonamenti e riserve, sulla valutazione della sostanza, sull'utilizzazione di eventuali eccedenze dei ricavi, nonché sul versamento di pagamenti parziali o di anticipi.

Art. 35 Disavanzo d'esercizio computabile

L'importo delle spese computabili rimanente dopo deduzione delle tasse di studio e per i corsi, dei contributi risultanti dagli accordi sulle tasse scolastiche, dei compensi per servizi e delle altre entrate è considerato quale disavanzo d'esercizio computabile per il sovvenzionamento.

Art. 39 Contributi di enti responsabili privati

Gli enti responsabili della Scuola specializzata per l'industria alberghiera dei Grigioni, di scuole specializzate superiori o di istituti, riconosciuti dal punto di vista del diritto a contributi, che offrono una formazione professionale continua quale parte essenziale della loro attività, forniscono una prestazione propria pari al 2,5 percento del disavanzo d'esercizio.

Art. 40 Copertura del disavanzo da parte del Cantone

Il Cantone si fa carico dei disavanzi d'esercizio rimanenti dopo deduzione dei contributi degli enti responsabili di formazioni transitorie, di scuole professionali di base e di altri istituti riconosciuti dal punto di vista del diritto a contributi. *

Art. 41 Assunzione delle spese da parte del Cantone

Il Cantone si fa carico delle spese che risultano da accordi di diritto amministrativo. *

Il Cantone si fa carico delle spese risultanti dallo svolgimento di esami e di altre procedure di qualificazione e dalla verifica dello stato di formazione della formazione professionale di base, se la legge non dispone diversamente.

Art. 42 Contributi del Cantone 1. In generale

Il Cantone versa contributi dal 40 all'80 percento delle spese definite computabili dal Governo di

1. scuole d'arti e mestieri;
2. corsi interaziendali;
3. corsi di formazione professionale superiore;
4. altri corsi di formazione continua riconosciuti dal Dipartimento dal punto di vista del diritto a contributi;
5. pensionati.

Il Governo stabilisce l'ammontare dell'aliquota di contributo. I contributi possono anche venire versati in forma di forfettarie orientate alle prestazioni o nell'ambito di un preventivo globale.

In caso di comprovato stato di necessità il Gran Consiglio può decidere nei limiti del preventivo contributi supplementari a favore di istituti per la formazione professionale situati sul territorio del Cantone, le cui spese d'esercizio non sono coperte da prestazioni pubbliche.

Art. 43 2. Contributi per altri provvedimenti

Il Dipartimento è competente per il sostegno di ulteriori provvedimenti tramite contributi fino al massimo all'80 percento delle spese definite computabili dal Governo.

Il Dipartimento può concedere forfettariamente contributi fino a 50 000 franchi.

Art. 44 Procedura

L'Ufficio decide l'ammontare dei contributi d'esercizio di Cantone e comuni nei limiti del preventivo approvato dell'istituto. Possono essere effettuati pagamenti parziali fino al 100 percento del contributo cantonale presumibile e del contributo dei comuni a scuole professionali di base e a formazioni transitorie.

La riduzione o il rimborso di contributi si conforma alle disposizioni della legislazione sulla gestione finanziaria.

Art. 45 Contributi edilizi

I contributi del Cantone a nuove costruzioni, trasformazioni, ampliamenti, risanamenti, nonché alle relative attrezzature per offerte secondo la presente legge possono raggiungere il 100 per cento delle spese computabili, se i contributi d'esercizio annuali non contengono già una quota destinata all'infrastruttura. Il Governo disciplina i dettagli. *

Per la concessione di contributi edilizi a istituti fuori Cantone sono fatte salve le competenze finanziarie secondo la Costituzione cantonale.

10.2. Tasse e addebito delle spese

Art. 46 Tasse

Per quanto il diritto federale, cantonale o di concordato non prevedano la gratuità, il Governo stabilisce le tasse per le seguenti prestazioni:

1. frequenza di formazioni transitorie;
2. frequenza della scuola professionale di base per persone che frequentano la scuola al di fuori di un ciclo di formazione disciplinato;
3. procedura d'ammissione e d'esame al di fuori della formazione professionale di base;
4. procedura per stabilire l'equivalenza di una formazione professionale non formalizzata;
5. offerte di orientamento professionale, negli studi e nella carriera per adulti;
6. altri sevizi del Cantone o di terzi per il campo d'applicazione della presente legge.

Nella determinazione delle tasse devono essere considerati l'onere di tempo e le spese risultate; per quanto riguarda le tasse scolastiche e per i corsi deve essere considerato il numero di lezioni per semestre. Le tasse non devono coprire le spese.

Art. 47 Addebito 1. Materiale didattico e spese

Le spese per il materiale didattico e d'insegnamento personale, nonché le spese per le settimane tematiche e le escursioni sono a carico degli apprendisti.

Art. 48 2. Procedura di qualificazione

Le spese per il materiale e l'affitto dei locali che risultano in occasione di esami per il conseguimento dell'attestato di capacità e del certificato federale di formazione pratica vengono fatturate proporzionalmente a chi offre la formazione professionale pratica.

Nella procedura di qualificazione di persone prive di contratto di tirocinio l'Ufficio fattura loro proporzionalmente le spese per il materiale e l'affitto dei locali.

La totalità delle spese delle procedure di qualificazione per candidati di scuole private non sovvenzionate vengono fatturate alla scuola.

10.3. Indennità

Art. 49 Collaboratori a titolo accessorio

Il Governo disciplina l'indennità per esperti per le procedure di qualificazione. I membri di commissioni e altri collaboratori a titolo accessorio vengono indennizzati secondo l'ordinanza per i dipendenti in servizio parziale del Cantone dei Grigioni[4].

11. Rimedi giuridici

Art. 50 Vie legali

I ricorsi contro voti di semestre di scuole professionali di base di cui si tiene conto per gli esami di fine tirocinio possono essere inoltrati entro dieci giorni all'organo competente della scuola. Quest'ultimo decide in via definitiva.

Le decisioni concernenti la mancata ammissione, la mancata promozione e il mancato superamento degli esami finali possono essere impugnate entro dieci giorni tramite ricorso amministrativo al Dipartimento. *

Le decisioni di offerenti con mandato cantonale possono essere impugnate dinanzi al Dipartimento tramite ricorso amministrativo.

Art. 51 * Autorità penale

Contravvenzioni alle prescrizioni della legge federale sulla formazione professionale[5] vengono punite dal Dipartimento. La procedura si conforma alle disposizioni concernenti la procedura penale dinanzi ad autorità amministrative.

Art. 52 Revoca dell'autorizzazione all'insegnamento

Il Dipartimento può revocare l'autorizzazione all'insegnamento e annotare la revoca nel diploma di insegnante, se manca l'idoneità all'insegnamento. In caso di sostanziali modifiche della situazione, il Dipartimento può annullare la revoca e rilasciare alla persona interessata un diploma di insegnante senza annotazione.

Il Dipartimento può rendere note alle autorità scolastiche cantonali di assunzione la revoca e la nuova concessione dell'autorizzazione all'insegnamento e le notifica all'ufficio incaricato della gestione di una lista nazionale degli insegnanti ai quali è stata ritirata l'autorizzazione all'insegnamento.

12. Disposizioni finali

Art. 53 Abrogazione del diritto previgente

Viene abrogata la legge sulla formazione professionale del Cantone dei Grigioni (Legge cantonale sulla formazione professionale) del 6 giugno 1982[6].

Art. 55 Diritto transitorio

Riconoscimenti cantonali di formazioni e di diplomi scolastici e professionali, nonché riconoscimenti dal punto di vista del diritto a contributi secondo il diritto previgente rimangono validi anche dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Per le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge vengono applicate le disposizioni della presente legge.

Art. 56 Referendum, entrata in vigore

La presente legge è soggetta a referendum facoltativo.

Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente legge[8].

Egress

-

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
17.04.2007 01.01.2008 atto normativo prima versione -
22.04.2008 01.09.2008 Art. 50 cpv. 2 modifica -
16.06.2010 01.01.2011 Art. 51 revisione totale 2010, 2404
24.10.2012 01.08.2014 Art. 2 cpv. 3 abrogazione -
24.10.2012 01.08.2014 Art. 3 cpv. 3 abrogazione -
30.01.2013 01.08.2014 Art. 29 abrogazione -
18.11.2014 01.01.2016 Art. 17 cpv. 2 abrogazione 2014-031
18.11.2014 01.01.2016 Art. 33 cpv. 1 modifica 2014-031
18.11.2014 01.01.2016 Art. 33 cpv. 1, 3. abrogazione 2014-031
18.11.2014 01.01.2016 Art. 33 cpv. 1, 4. abrogazione 2014-031
18.11.2014 01.01.2016 Art. 36 abrogazione 2014-031
18.11.2014 01.01.2016 Art. 37 abrogazione 2014-031
18.11.2014 01.01.2016 Art. 38 abrogazione 2014-031
18.11.2014 01.01.2016 Art. 40 cpv. 1 modifica 2014-031
18.11.2014 01.01.2016 Art. 41 cpv. 1 modifica 2014-031
18.11.2014 01.01.2016 Art. 45 cpv. 1 modifica 2014-031

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 17.04.2007 01.01.2008 prima versione -
Art. 2 cpv. 3 24.10.2012 01.08.2014 abrogazione -
Art. 3 cpv. 3 24.10.2012 01.08.2014 abrogazione -
Art. 17 cpv. 2 18.11.2014 01.01.2016 abrogazione 2014-031
Art. 29 30.01.2013 01.08.2014 abrogazione -
Art. 33 cpv. 1 18.11.2014 01.01.2016 modifica 2014-031
Art. 33 cpv. 1, 3. 18.11.2014 01.01.2016 abrogazione 2014-031
Art. 33 cpv. 1, 4. 18.11.2014 01.01.2016 abrogazione 2014-031
Art. 36 18.11.2014 01.01.2016 abrogazione 2014-031
Art. 37 18.11.2014 01.01.2016 abrogazione 2014-031
Art. 38 18.11.2014 01.01.2016 abrogazione 2014-031
Art. 40 cpv. 1 18.11.2014 01.01.2016 modifica 2014-031
Art. 41 cpv. 1 18.11.2014 01.01.2016 modifica 2014-031
Art. 45 cpv. 1 18.11.2014 01.01.2016 modifica 2014-031
Art. 50 cpv. 2 22.04.2008 01.09.2008 modifica -
Art. 51 16.06.2010 01.01.2011 revisione totale 2010, 2404