Lexipedia

430.200

Ordinanza sulle formazioni transitorie

del 12.08.2008 (stato 01.01.2009)

Preambolo

emanata dal Governo il 12 agosto 2008

visto l'art. 45 della Costituzione cantonale[1]

1. In generale

Art. 1 Obiettivo e compito

Con offerte differenziate, le formazioni transitorie devono preparare i giovani con formazioni scolastiche preliminari diverse a entrare con successo nel mondo del lavoro.

Per raggiungere questo obiettivo, le formazioni transitorie approfondiscono, consolidano e ampliano le competenze apprese dai giovani nella scuola popolare.

Art. 2 Profili 1. Formazione transitoria scolastica

La formazione transitoria scolastica trasmette nozioni teoriche e pratiche di cultura generale e di preparazione al mondo del lavoro. Essa si rivolge a giovani desiderosi di consolidare e approfondire le loro competenze scolastiche e li sostiene nel processo di scelta professionale.

Art. 3 2. Formazione transitoria combinata

La formazione transitoria combinata propone attività pratiche in aziende e trasmette nozioni teoriche e pratiche di cultura generale. Essa si rivolge ai giovani desiderosi di conoscere più da vicino uno o più settori professionali.

L'insegnamento nella formazione transitoria combinata può essere proposto a giornata o in blocchi settimanali. Gli offerenti di formazioni transitorie combinate provvedono affinché vi sia un numero sufficiente di posti di pratica idonei.

Art. 4 3. Formazione transitoria di integrazione

La formazione transitoria di integrazione propone nozioni teoriche e pratiche di cultura generale e di preparazione al mondo del lavoro incentrate sulla promozione delle competenze linguistiche e sociali. Si rivolge a giovani che necessitano di sostegno nella scelta professionale e nell'integrazione sociale.

2. Organizzazione

Art. 5 Programma d'insegnamento

L'insegnamento nelle formazioni transitorie va impartito per classi. Esso può venire completato con l'insegnamento in gruppi di livello o con l'insegnamento in gruppi incentrato su temi diversificati.

L'insegnamento scolastico nelle formazioni transitorie comprende principalmente i settori lingue e matematica. Viene inoltre proposto l'insegnamento nei seguenti settori: scienze naturali, scienze sociali e umane, attività espressive, sport e salute, competenze interdisciplinari e metaspecifiche. A seconda del profilo, i settori di formazione principali vanno fissati nel quadro dei mandati di prestazioni.

Art. 6 Condizioni per il conferimento di un mandato di prestazioni

I contratti quadro e annuali possono essere conferiti se:

  1. la formazione transitoria prevede l'insegnamento durante 40 settimane sull'arco di un anno scolastico e da un minimo di 40 a un massimo di 45 ore di studio assistito per settimana. La ripartizione delle ore di studio tra i diversi settori, rispettivamente sulla parte pratica è disciplinata nei mandati di prestazioni;
  2. gli insegnanti dispongono di una formazione che li autorizzi almeno a insegnare a livello secondario I;
  3. almeno un insegnante ha seguito la formazione di docente di scuola d'orientamento.

Art. 7 Attribuzione di profili

Sentiti gli offerenti, il Governo stabilisce nei contratti quadro quali profili di formazioni transitorie vengono proposti in quali luoghi.

3. Disposizioni finali

Art. 8 Abrogazione del diritto previgente

L'ordinanza per il riconoscimento di istituzioni di pretirocinio del 2 luglio 1996[2] è abrogata.

Art. 9 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009.

Egress

-

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
12.08.2008 01.01.2009 atto normativo prima versione -

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 12.08.2008 01.01.2009 prima versione -