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450.250

Ordinanza relativa alla legge sui contributi di formazione

(Ordinanza sulle borse di studio, OCBor)

del 19.06.2007 (stato 01.07.2023)

Preambolo

emanata dal Governo il 19 giugno 2007

visti l'art. 45 cpv. 1 della Costituzione cantonale[1] e l'art. 23 della legge sui contributi di formazione (Legge sulle borse di studio, LCBor) del 5 dicembre 2006[2]

1. Disposizioni generali

Art. 1 Durata del diritto a contributi

In caso di formazioni pluriennali, il diritto a contributi si estende alla durata ordinaria della formazione più due semestri. L'inizio di un anno di formazione è sempre il primo giorno del mese. In caso di sospensione della formazione, per questo periodo non vengono versati contributi di formazione.

La durata del diritto a contributi può essere prolungata eccezionalmente in particolare in caso di malattia, infortunio o gravidanza.

Art. 2 Altre persone aventi diritto

Oltre che alle persone aventi diritto a contributi secondo la legge sulle borse di studio, contributi di formazione possono eccezionalmente essere versati a persone che iniziano una formazione dopo il compimento del 40° anno d'età e che non sono in possesso di un'abilitazione professionale o la cui formazione che abilita a una professione non viene più proposta. *

Qualora in relazione al domicilio giuridico agli effetti del riconoscimento delle borse di studio esistano differenze tra i Cantoni o tra gli Stati per quanto riguarda la competenza del Cantone, in merito al diritto a contributi decide il Servizio. *

Se il sostentamento economico non è garantito e ci si trova in presenza di circostanze particolari, il Servizio decide in merito al diritto a contributi di stranieri che non dispongono dello statuto di soggiorno richiesto dalla legge e che non dispongono di una prima abilitazione professionale. *

Art. 3 Cambiamento di formazione

Se vi è un cambiamento di formazione prima della fine del secondo anno di formazione perché la formazione non corrisponde alle abilità e alle inclinazioni del beneficiario, vengono versati contributi di formazione anche per la nuova formazione.

Se vi è un cambiamento di formazione dopo il secondo anno di formazione, i contributi di formazione vengono versati, deducendo però dalla nuova durata ordinaria della formazione il periodo per il quale sono già stati concessi contributi di formazione, meno due anni. Questa deduzione avviene all'inizio della nuova formazione.

Se vi è un secondo cambiamento di formazione, la nuova formazione ha diritto soltanto a prestiti di studio. Il diritto a borse di studio è nuovamente dato soltanto quando una formazione è stata conclusa con successo.

Se un cambiamento di formazione avviene in seguito a malattia, incidente o gravidanza, la nuova formazione ha diritto a contributi.

Art. 4 Riconoscimento e disconoscimento di formazioni

Per i corsi intensivi di tedesco presso il Plantahof a Landquart possono essere concessi contributi di formazione a persone che hanno concluso la scolarità obbligatoria. *

Il Governo può concedere contributi di formazione per la formazione di religiosi che non appartengono alla confessione di una Chiesa di Stato o comunità religiosa riconosciuta dal diritto pubblico cantonale.

Il diritto a contributi per la frequenza di una scuola media all'estero è dato se sono cumulativamente soddisfatte le condizioni seguenti: *

  1. la persona in formazione ha superato gli esami d'ammissione grigionesi alla scuola media e frequenta in seguito la scuola media all'estero, oppure durante la formazione presso una scuola media svizzera partecipa a uno scambio con una scuola media all'estero; devono essere soddisfatte le condizioni di promozione della scuola media svizzera;
  2. l'attestato di maturità estero è riconosciuto dal servizio d'ammissione per l'accesso a una scuola universitaria svizzera.

Art. 4a * Servizi per terzi

Il Dipartimento può stipulare con terzi un accordo secondo il quale, dietro indennizzo, il Servizio svolge per essi compiti che rientrano nel suo settore di competenza.

2. Borse di studio

2.1. In generale

Art. 5 Inoltro della domanda

Le domande devono essere presentate entro tre mesi dall'inizio della formazione rispettivamente dell'anno scolastico.

Alla domanda deve essere allegata la documentazione necessaria per l'effettiva evasione della domanda, in particolare le decisioni di tassazione più recenti delle autorità fiscali.

Se le domande vengono inoltrate in ritardo, le borse di studio possono essere versate solamente per il periodo a decorrere dal momento dell'inoltro fino alla fine dell'anno di formazione, arrotondando verso il basso al mese intero. Il periodo sussidiabile deve essere di almeno tre mesi. In casi motivati il Servizio può derogare a questa regola. *

Art. 6 Formazioni supplementari

Vengono concesse borse di studio soltanto se la nuova formazione supplementare conduce a un diploma superiore non equivalente. Per una nuova formazione equivalente non vengono concesse borse di studio nemmeno nel caso in cui per la prima formazione non siano state versate borse di studio.

Eccezionalmente può essere concessa una borsa di studio a una singola nuova formazione supplementare equivalente se:

  1. per la nuova formazione si richiede che sia già stata svolta una formazione equivalente;
  2. si richiede un'età minima;
  3. si svolge un apprendistato professionale supplementare che consente un più ampio esercizio della professione nello stesso settore;
  4. si svolge un secondo apprendistato professionale e per il primo apprendistato professionale non si è beneficiato di borse di studio.

Art. 7 Semestre / anno di scambio

Per un semestre o un anno di scambio svolto all'estero può essere versata una borsa di studio se è riconosciuto dall'istituto di formazione svizzero e se viene interamente computato da questo istituto quale prestazione formativa da fornire.

Art. 8 Periodi di pratica

Per periodi di pratica durante la formazione possono essere versate borse di studio; un'eventuale indennità viene computata analogamente a quanto avviene per lo stipendio di apprendista.

Art. 9 * Corsi di lingua

Per corsi di lingua possono essere concesse borse di studio se chi li frequenta ha concluso una prima formazione e se l'insegnamento avviene presso una scuola diurna ininterrottamente per almeno 16 settimane nella rispettiva area linguistica.

2.2. Spese annue computabili

Art. 10 Tasse scolastiche e di studio superiori

Una tassa scolastica e di studio compresa tra 1500 franchi e al massimo 9800 franchi viene riconosciuta, se: *

  1. il ciclo di formazione viene offerto nel Cantone o viene sostenuto da contributi cantonali. Se il ciclo di formazione viene offerto da diverse istituzioni, viene riconosciuta la tassa scolastica più bassa;
  2. il ciclo di formazione è disciplinato in una convenzione relativa alle tasse scolastiche valida per il Cantone e se l'istituto di formazione richiede una tassa scolastica e di studio più alta;
  3. nel Cantone dei Grigioni non viene offerta una formazione equivalente e se questa non è disciplinata in una convenzione relativa alle tasse scolastiche valida per il Cantone.

Art. 11 Materiale didattico, materiale scolastico e tasse

Per materiale didattico, materiale scolastico e tasse vengono computati forfettariamente 1000 franchi. *

Art. 12 Vitto e alloggio

Vengono riconosciute le spese seguenti:

  1. per «vitto e alloggio fuori casa» le spese effettive fino al massimo a 13 500 franchi; di questi, 6300 franchi vengono riconosciuti per il vitto e al massimo 7200 franchi per l'alloggio;
  2. per «vitto e alloggio presso i genitori con pranzi fuori casa» 3200 franchi;
  3. per «vitto e alloggio presso i genitori» 2100 franchi.

Per la determinazione delle spese computabili per vitto e alloggio si valuta se la distanza «abitazione dei genitori – luogo di formazione» possa essere coperta da pendolari giornalieri e se possa essere preteso il rientro a casa per il pranzo. Devono essere considerati gli orari di formazione della persona avente diritto a borse di studio. Nel caso di rifugiati riconosciuti e di apolidi i cui genitori non soggiornano in Svizzera è determinante la distanza «abitazione beneficiario – luogo di formazione». *

Per persone aventi diritto a borse di studio che sono sposate, che vivono in unione domestica registrata o che devono provvedere al mantenimento di bambini, si deve calcolare l'aliquota «vitto e alloggio fuori casa» se gestiscono un'economia domestica propria.

Art. 13 Spese di viaggio

Come spese di viaggio vengono riconosciute le spese per l'utilizzo più economico dei mezzi di trasporto pubblici, tuttavia al massimo le spese di un abbonamento generale delle Ferrovie federali svizzere (FFS).

Per la determinazione delle spese di viaggio è determinante la distanza «abitazione dei genitori – luogo di formazione», per persone sposate, per persone che vivono in unione domestica registrata o per persone aventi diritto a borse di studio con obbligo di mantenimento e con economia domestica propria nonché per rifugiati riconosciuti e apolidi i cui genitori non soggiornano in Svizzera la distanza «abitazione beneficiario – luogo di formazione». *

Se il luogo di formazione si trova al di fuori del Cantone e se non viene fornita la comprova dell'utilizzo dei mezzi pubblici, per le spese di viaggio viene considerata una forfettaria di 1100 franchi. *

Art. 14 Abbigliamento, assicurazioni, altre spese

Per abbigliamento e biancheria vengono computati forfettariamente 1200 franchi. *

Per l'igiene personale, le assicurazioni, la cultura e altre spese vengono computati forfettariamente:

  1. 1000 franchi per persone aventi diritto a borse di studio che all'inizio dell'anno di formazione non hanno ancora compiuto il 18° anno d'età;
  2. 2000 franchi per tutte le altre persone aventi diritto a borse di studio.

Art. 15 Casi particolari: 1. Persone aventi diritto a borse di studio con figli

Per persone aventi diritto a borse di studio che devono provvedere al mantenimento di bambini, vengono computate spese supplementari di sostentamento di 5000 franchi per bambino.

Art. 16 2. Frequenza di scuole medie extracantonali

Nella determinazione delle spese computabili per la frequenza di scuole medie extracantonali ci si basa sulle spese che risultano dalla frequenza della scuola media grigionese più vicina al domicilio dei genitori, qualora non venga frequentata una scuola media più vicina situata fuori Cantone.

Agli effetti del riconoscimento delle borse di studio, la Scuola Svizzera di Milano è equiparata a una scuola media grigionese.

2.3. Entrate annue computabili

Art. 17 Reddito proprio e attività lucrativa durante le vacanze

Sono esenti 3600 franchi all'anno del salario di apprendista o di un'altra indennità contrattuale. Il reddito lordo che supera questa somma viene computato quale entrata nel calcolo della borsa di studio. Un'eventuale 13a mensilità o una gratifica non vengono computate. *

Per le persone aventi diritto a borse di studio che a seguito della loro formazione hanno a disposizione più di cinque settimane di vacanze o più di cinque settimane senza lezioni per anno di formazione e che non percepiscono né un salario di apprendista né un'indennità contrattuale, vengono computati quale reddito: *

  1. 3100 franchi per studenti di meno di 25 anni a partire dal livello terziario, nonché per persone per le quali la prestazione esigibile dai genitori è ridotta;
  2. 1500 franchi per studenti di meno di 25 anni in tutte le altre formazioni;
  3. 3600 franchi per studenti di oltre 25 anni in tutte le formazioni.

Per formazioni a tempo parziale viene incluso nel calcolo il reddito da attività lucrativa. Se non viene esercitata un'attività lucrativa, viene computato un reddito esigibile; viene riconosciuto un importo esente conformemente alla disposizione sul salario di apprendista.

Art. 18 Consumo della sostanza della persona avente diritto a borse di studio *

La sostanza netta della persona avente diritto a borse di studio è esente fino a 20 000 franchi. Il 20 per cento della sostanza netta che supera l'importo esente della persona avente diritto a borse di studio viene computato quale entrata. *

Art. 19 Reddito del coniuge

Per le persone aventi diritto a borse di studio che sono sposate o che vivono in unione domestica registrata, 55 000 franchi del reddito lordo del partner vengono riconosciuti per il mantenimento di quest'ultimo. Questo importo aumenta di 5000 franchi per ogni figlio. Se il reddito lordo del partner supera i 55 000 franchi più 5000 franchi per ogni figlio, la differenza viene interamente considerata quale entrata. *

Art. 20 Contributo dei genitori 1. Base di calcolo

Sono determinanti il reddito dei genitori secondo la decisione di tassazione per l'imposta federale diretta e la loro sostanza determinante l'aliquota secondo la decisione di tassazione dell'imposta cantonale.

Se mancano le rispettive decisioni di tassazione o se il periodo fiscale tassato risale a oltre due anni prima, la persona avente diritto a borse di studio deve comprovare in altro modo la situazione determinante.

Se non viene comprovata la situazione di reddito e di sostanza dei genitori della persona avente diritto a borse di studio, per ogni genitore di cui manca la documentazione viene considerato un reddito imponibile presunto di almeno 70 000 franchi.

Nei seguenti casi comprovabili deve essere considerata la situazione di reddito e di sostanza di un genitore soltanto oppure, in caso di assoluta assenza di contatto con entrambi i genitori, questa deve essere ignorata:

  1. il richiedente è comprovatamente minacciato dell'uso di violenza se prende contatto con il genitore tenuto al mantenimento o con i genitori;
  2. il genitore tenuto al mantenimento è domiciliato all'estero e non esiste comprovatamene nessun contatto;
  3. al momento della nascita, la madre non ha reso noto il padre della persona avente diritto a borse di studio;
  4. il genitore tenuto al mantenimento è comprovatamene di ignota dimora;
  5. nel Paese di domicilio dei genitori o di un genitore non esiste un sistema ordinato per la tassazione di reddito e sostanza.

In caso di importanti cambiamenti dei redditi totali ci si può basare sulla situazione attuale. Viene considerato importante un cambiamento di almeno il 20 per cento. Nel caso in cui si presenti questa situazione, su domanda la rispettiva decisione può essere rivista.

Se il reddito e la sostanza determinanti non rispecchiano la capacità finanziaria dei genitori, in particolare in caso di immobili privati non permanentemente abitati dai genitori, in caso di prestazioni delle assicurazioni sociali e in caso di tassazioni d'ufficio, il reddito e la sostanza determinanti possono essere corretti di conseguenza. *

Art. 21 2. Genitori separati, divorziati, risposati

Se i genitori sono separati o divorziati, ci si basa sui dati fiscali determinanti del genitore che non versa gli alimenti per la persona avente diritto a borse di studio.

In caso di nuovo matrimonio dei genitori devono essere considerati il reddito e la sostanza determinanti dei genitori. Il rispettivo reddito determinante viene calcolato in base al rapporto dei proventi lordi di un genitore e del suo coniuge. Il reddito e la sostanza del coniuge non genitore non vengono considerati per il calcolo del contributo dei genitori esigibile.

Art. 22 3. Determinazione dell'importo di base

La sostanza determinante dei genitori è esente fino a 210 000 franchi. La sostanza determinante che supera questo importo viene aggiunta al reddito determinante dei genitori in misura del sei per cento. *

Il reddito determinante e la parte di sostanza determinante ad esso aggiunta costituiscono l'importo di base. L'importo di base viene arrotondato per difetto ai 1000 franchi.

Se non vengono versati alimenti o se questi non vengono anticipati dall'autorità sociale, la sostanza determinante di entrambi i genitori viene interamente cumulata, convertita nella quota parte di sostanza determinante da considerare e aggiunta alla somma dei redditi determinanti di entrambi i genitori. La somma che ne risulta viene considerata per due terzi quale importo di base per la conversione nel contributo dei genitori.

Tutte le rendite e gli alimenti che vengono percepiti, nonché gli alimenti anticipati della persona avente diritto a borse di studio e dei suoi fratelli e sorelle vengono aggiunti al reddito determinante, nella misura in cui non sono contenuti in questo reddito.

Art. 23 Contributo dei genitori esigibile

L'importo di base calcolato porta ai seguenti contributi dei genitori esigibili:

  1. 0 franchi per i primi 25 000 franchi;
  2. 100 franchi per ogni ulteriori 1000 franchi fino a 35 000 franchi compresi;
  3. 200 franchi per ogni ulteriori 1000 franchi fino a 65 000 franchi compresi;
  4. 300 franchi per ogni ulteriori 1000 franchi fino a 85 000 franchi compresi;
  5. 400 franchi per ogni ulteriori 1000 franchi fino a 95 000 franchi compresi;
  6. 500 franchi per ogni ulteriori 1000 franchi.

Se conformemente alla legge sulle borse di studio si deve considerare un contributo dei genitori ridotto, l'importo di base calcolato viene ridotto di 65 000 franchi. *

Art. 24 Ripartizione del contributo dei genitori

La persona avente diritto a borse di studio, nonché i fratelli e le sorelle che si trovano in formazione postobbligatoria hanno diritto a parti uguali del contributo dei genitori esigibile. Fratelli e sorelle che frequentano formazioni a tempo parziale vengono inclusi nella ripartizione del contributo dei genitori soltanto se il reddito mensile lordo non supera i 3000 franchi. I corsi di lingua vengono considerati se la formazione dura almeno 16 settimane. *

Gli studenti di famiglie con quattro o più figli beneficiano di una riduzione di 2100 franchi del contributo dei genitori calcolato per ogni figlio, se almeno quattro figli non hanno ancora concluso la scolarità obbligatoria o si trovano in formazione postobbligatoria. *

La quota del contributo dei genitori esigibile viene dedotta dalle spese annue computabili dopo deduzione delle altre entrate computabili.

2.4. Calcolo e versamento

Art. 25 Principio

La borsa di studio annua risulta dalla differenza tra le «spese annue computabili» e le «entrate annue computabili».

L'importo della borsa di studio annua viene arrotondato per eccesso rispettivamente per difetto ai 100 franchi.

Per domande per una durata inferiore a 12 mesi, l'importo della borsa di studio annua viene ridotto pro rata e arrotondato per eccesso rispettivamente per difetto ai 100 franchi.

Art. 26 Borsa di studio minima

Le borse di studio per 12 mesi o meno che, dopo arrotondamento, sono inferiori ai 600 franchi non vengono versate.

Art. 27 Adeguamento della borsa di studio massima

Se devono essere considerate tasse scolastiche e di studio più alte, la borsa di studio massima aumenta in misura pari alla rispettiva differenza.

Art. 28 Limite superiore delle entrate

Le borse di studio del Cantone e della Confederazione, le borse di studio di terzi, nonché le altre entrate non possono superare i 28 000 franchi. *

Se i richiedenti pagano tasse scolastiche e di studio superiori ai 1500 franchi, il limite aumenta in misura pari alla rispettiva differenza.

Per persone che devono provvedere al mantenimento di figli il limite aumenta di 5000 franchi per figlio.

Art. 29 Versamento e rimborso

Di regola una borsa di studio viene versata due volte all'anno da parte del Servizio.

Se il contributo di formazione non può essere concesso in via definitiva, il contributo di formazione stabilito provvisoriamente può essere versato per metà. In casi di rigore si può rinunciare al rimborso di borse di studio provvisorie versate in eccesso.

Nel rimborso di borse di studio si rinuncia alla riscossione di interessi e interessi di mora.

3. Prestiti di studio

3.1. In generale

Art. 31 Beneficiari

A persone che stanno svolgendo una seconda formazione o un perfezionamento possono essere concessi prestiti di studio.

A persone che stanno svolgendo una formazione iniziale a livello terziario possono essere concessi prestiti di studio nell'ultimo anno di formazione.

A persone che stanno svolgendo una formazione iniziale a livello secondario II possono in casi eccezionali essere concessi prestiti di studio nell'ultimo anno di formazione.

Art. 32 * Maggiore età

I prestiti di studio vengono concessi soltanto a persone maggiorenni in formazione.

Art. 33 Inoltro della domanda

Le domande di prestito di studio possono essere inoltrate dopo l'inizio della formazione e per tutta la durata della formazione.

3.2. Calcolo e versamento

Art. 34 Concessione di prestiti di studio 1. Basi

I prestiti di studio vengono concessi separatamente per ogni anno di formazione.

Fungono da base decisionale per la concessione di prestiti di studio tra l'altro l'attuale situazione di reddito e di sostanza del richiedente e dei suoi genitori, nonché le spese di formazione e di mantenimento presunte.

Art. 35 2. Limiti massimi per redditi e sostanza dei genitori

Il totale dei redditi dei genitori secondo la decisione di tassazione per l'imposta federale diretta e la loro sostanza netta complessiva non possono superare i seguenti limiti massimi: *

  1. Totale dei redditi: 200 000 franchi;
  2. Sostanza netta: 540 000 franchi.

Si può tenere conto anche di altri obblighi di assistenza.

Se il reddito e la sostanza determinanti non rispecchiano la capacità finanziaria dei genitori, in particolare in caso di immobili privati non permanentemente abitati dai genitori, in caso di prestazioni delle assicurazioni sociali e in caso di tassazioni d'ufficio, il reddito e la sostanza determinanti possono essere corretti di conseguenza. *

La somma di prestiti e borse di studio non può superare all'anno il limite massimo di entrate determinante per la concessione di borse di studio. *

Art. 36 Importi massimi

Alle persone che ricevono borse di studio può essere concesso un prestito di studio di al massimo 11 000 franchi per anno di formazione. *

A tutte le altre persone può essere concesso un prestito di studio di al massimo 16 000 franchi per anno di formazione. *

In totale possono essere concessi prestiti di studio per un importo massimo di 64 000 franchi per persona. *

Art. 37 Versamento

I prestiti di studio vengono versati su richiesta dopo la stipulazione del contratto, tuttavia al più presto all'inizio della formazione.

I prestiti di studio che non vengono richiesti entro la fine della formazione decadono.

3.3. Rimborso

Art. 38 Rimborso

I prestiti di studio devono essere rimborsati in rate annuali.

Dopo la conclusione della formazione devono essere versate le seguenti rate in per cento del prestito di studio concesso:

  1. 2 per cento nel primo anno;
  2. 6 per cento nel secondo anno;
  3. 6 per cento nel terzo anno;
  4. 8 per cento nel quarto anno;
  5. 8 per cento nel quinto anno.

Il debito rimanente deve poi essere rimborsato entro sette anni in accordo con il Servizio e sulla base di un piano di pagamento.

Art. 39 Condono

Su domanda, dopo la conclusione della formazione il Dipartimento può condonare il debito rimanente ai debitori, se dopo la conclusione della formazione il debitore: *

  1. è assoggettato alle imposte nel Cantone dei Grigioni ininterrottamente da almeno cinque anni; e
  2. ha versato le prime cinque rate di rimborso; e
  3. fornisce la prova del fatto che la somma delle imposte sul reddito del Cantone e del comune che ha pagato dopo la conclusione della formazione corrisponde almeno all'ammontare del debito ancora scoperto.

Art. 40 Interruzione

In caso di interruzione della formazione, i prestiti di studio già versati per la parte di formazione non svolta devono essere rimborsati entro un anno dall'interruzione della formazione. In casi motivati possono essere stabilite altre modalità di rimborso.

4. Disposizioni finali

Art. 41 Disposizioni transitorie

I contributi di formazione per anni di formazione iniziati prima del 1° luglio 2023 sottostanno al diritto previgente. *

Le formazioni iniziate prima dell'entrata in vigore della nuova legge sulle borse di studio e per le quali sono state versate borse di studio ai sensi di un'eccezione per formazioni supplementari equivalenti possono continuare a essere sostenute con borse di studio per il periodo di formazione rimanente.

Art. 42 Adeguamento al rincaro

Le aliquote corrispondono allo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di 104,6 punti (base dicembre 2020). *

Art. 43 Abrogazione del diritto previgente

Al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza vengono abrogati i seguenti atti normativi:

  1. Regolamento sulle borse di studio per la formazione e il perfezionamento professionali del 9 settembre 1974[3] (CSC 450.300);
  2. Direttive per la concessione di borse di studio del 18 ottobre 2004[4] (CSC 450.350);
  3. Regolamento sul versamento di contributi dal Fondo Christian Schmid del 19 giugno 1978[5] (CSC 450.360)

Art. 44 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore con l'inizio dell'anno scolastico 2007/2008.

Egress

-

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
19.06.2007 01.08.2007 atto normativo prima versione -
20.10.2008 01.01.2009 Art. 2 cpv. 1 modifica -
20.10.2008 01.01.2009 Art. 2 cpv. 3 introduzione -
20.10.2008 01.01.2009 Art. 4a introduzione -
20.10.2008 01.01.2009 Art. 5 cpv. 3 modifica -
20.10.2008 01.01.2009 Art. 30 revisione totale -
11.12.2012 01.01.2013 Art. 32 revisione totale -
25.06.2013 01.08.2013 Art. 2 cpv. 2 modifica -
25.06.2013 01.08.2013 Art. 4 cpv. 3 introduzione -
25.06.2013 01.08.2013 Art. 9 revisione totale -
25.06.2013 01.08.2013 Art. 20 cpv. 6 introduzione -
25.06.2013 01.08.2013 Art. 24 cpv. 1 modifica -
25.06.2013 01.08.2013 Art. 35 cpv. 1 modifica -
25.06.2013 01.08.2013 Art. 35 cpv. 2 modifica -
25.06.2013 01.08.2013 Art. 35 cpv. 3 introduzione -
06.06.2017 09.06.2017 Art. 12 cpv. 2 modifica 2017-021
06.06.2017 09.06.2017 Art. 13 cpv. 2 modifica 2017-021
27.02.2018 01.03.2018 Art. 4 cpv. 1 modifica 2018-004
02.07.2019 01.07.2020 Art. 12 cpv. 1, a) modifica 2019-011
02.07.2019 01.07.2020 Art. 17 cpv. 1 modifica 2019-011
02.07.2019 01.07.2020 Art. 28 cpv. 1 modifica 2019-011
30.05.2023 01.07.2023 Art. 2 cpv. 1 modifica 2023-016
30.05.2023 01.07.2023 Art. 10 cpv. 1 modifica 2023-016
30.05.2023 01.07.2023 Art. 11 cpv. 1 modifica 2023-016
30.05.2023 01.07.2023 Art. 11 cpv. 1, a) abrogazione 2023-016
30.05.2023 01.07.2023 Art. 11 cpv. 1, b) abrogazione 2023-016
30.05.2023 01.07.2023 Art. 11 cpv. 1, c) abrogazione 2023-016
30.05.2023 01.07.2023 Art. 11 cpv. 1, d) abrogazione 2023-016
30.05.2023 01.07.2023 Art. 12 cpv. 1, a) modifica 2023-016
30.05.2023 01.07.2023 Art. 12 cpv. 1, b) modifica 2023-016
30.05.2023 01.07.2023 Art. 12 cpv. 1, c) modifica 2023-016
30.05.2023 01.07.2023 Art. 13 cpv. 3 modifica 2023-016
30.05.2023 01.07.2023 Art. 14 cpv. 1 modifica 2023-016
30.05.2023 01.07.2023 Art. 14 cpv. 2, a) modifica 2023-016
30.05.2023 01.07.2023 Art. 14 cpv. 2, b) modifica 2023-016
30.05.2023 01.07.2023 Art. 17 cpv. 2 modifica 2023-016
30.05.2023 01.07.2023 Art. 17 cpv. 2, a) modifica 2023-016
30.05.2023 01.07.2023 Art. 17 cpv. 2, b) modifica 2023-016
30.05.2023 01.07.2023 Art. 17 cpv. 2, c) modifica 2023-016
30.05.2023 01.07.2023 Art. 18 modifica titolo 2023-016
30.05.2023 01.07.2023 Art. 18 cpv. 1 modifica 2023-016
30.05.2023 01.07.2023 Art. 19 cpv. 1 modifica 2023-016
30.05.2023 01.07.2023 Art. 22 cpv. 1 modifica 2023-016
30.05.2023 01.07.2023 Art. 23 cpv. 1, a) modifica 2023-016
30.05.2023 01.07.2023 Art. 23 cpv. 1, b) modifica 2023-016
30.05.2023 01.07.2023 Art. 23 cpv. 1, c) modifica 2023-016
30.05.2023 01.07.2023 Art. 23 cpv. 1, d) modifica 2023-016
30.05.2023 01.07.2023 Art. 23 cpv. 1, e) modifica 2023-016
30.05.2023 01.07.2023 Art. 23 cpv. 2 modifica 2023-016
30.05.2023 01.07.2023 Art. 24 cpv. 1 modifica 2023-016
30.05.2023 01.07.2023 Art. 24 cpv. 2 modifica 2023-016
30.05.2023 01.07.2023 Art. 30 abrogazione 2023-016
30.05.2023 01.07.2023 Art. 35 cpv. 1, a) modifica 2023-016
30.05.2023 01.07.2023 Art. 35 cpv. 1, b) modifica 2023-016
30.05.2023 01.07.2023 Art. 36 cpv. 1 modifica 2023-016
30.05.2023 01.07.2023 Art. 36 cpv. 2 modifica 2023-016
30.05.2023 01.07.2023 Art. 36 cpv. 3 modifica 2023-016
30.05.2023 01.07.2023 Art. 39 cpv. 1 modifica 2023-016
30.05.2023 01.07.2023 Art. 39 cpv. 1, a) introduzione 2023-016
30.05.2023 01.07.2023 Art. 39 cpv. 1, b) introduzione 2023-016
30.05.2023 01.07.2023 Art. 39 cpv. 1, c) introduzione 2023-016
30.05.2023 01.07.2023 Art. 41 cpv. 1 modifica 2023-016
30.05.2023 01.07.2023 Art. 42 cpv. 1 modifica 2023-016

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 19.06.2007 01.08.2007 prima versione -
Art. 2 cpv. 1 20.10.2008 01.01.2009 modifica -
Art. 2 cpv. 1 30.05.2023 01.07.2023 modifica 2023-016
Art. 2 cpv. 2 25.06.2013 01.08.2013 modifica -
Art. 2 cpv. 3 20.10.2008 01.01.2009 introduzione -
Art. 4 cpv. 1 27.02.2018 01.03.2018 modifica 2018-004
Art. 4 cpv. 3 25.06.2013 01.08.2013 introduzione -
Art. 4a 20.10.2008 01.01.2009 introduzione -
Art. 5 cpv. 3 20.10.2008 01.01.2009 modifica -
Art. 9 25.06.2013 01.08.2013 revisione totale -
Art. 10 cpv. 1 30.05.2023 01.07.2023 modifica 2023-016
Art. 11 cpv. 1 30.05.2023 01.07.2023 modifica 2023-016
Art. 11 cpv. 1, a) 30.05.2023 01.07.2023 abrogazione 2023-016
Art. 11 cpv. 1, b) 30.05.2023 01.07.2023 abrogazione 2023-016
Art. 11 cpv. 1, c) 30.05.2023 01.07.2023 abrogazione 2023-016
Art. 11 cpv. 1, d) 30.05.2023 01.07.2023 abrogazione 2023-016
Art. 12 cpv. 1, a) 02.07.2019 01.07.2020 modifica 2019-011
Art. 12 cpv. 1, a) 30.05.2023 01.07.2023 modifica 2023-016
Art. 12 cpv. 1, b) 30.05.2023 01.07.2023 modifica 2023-016
Art. 12 cpv. 1, c) 30.05.2023 01.07.2023 modifica 2023-016
Art. 12 cpv. 2 06.06.2017 09.06.2017 modifica 2017-021
Art. 13 cpv. 2 06.06.2017 09.06.2017 modifica 2017-021
Art. 13 cpv. 3 30.05.2023 01.07.2023 modifica 2023-016
Art. 14 cpv. 1 30.05.2023 01.07.2023 modifica 2023-016
Art. 14 cpv. 2, a) 30.05.2023 01.07.2023 modifica 2023-016
Art. 14 cpv. 2, b) 30.05.2023 01.07.2023 modifica 2023-016
Art. 17 cpv. 1 02.07.2019 01.07.2020 modifica 2019-011
Art. 17 cpv. 2 30.05.2023 01.07.2023 modifica 2023-016
Art. 17 cpv. 2, a) 30.05.2023 01.07.2023 modifica 2023-016
Art. 17 cpv. 2, b) 30.05.2023 01.07.2023 modifica 2023-016
Art. 17 cpv. 2, c) 30.05.2023 01.07.2023 modifica 2023-016
Art. 18 30.05.2023 01.07.2023 modifica titolo 2023-016
Art. 18 cpv. 1 30.05.2023 01.07.2023 modifica 2023-016
Art. 19 cpv. 1 30.05.2023 01.07.2023 modifica 2023-016
Art. 20 cpv. 6 25.06.2013 01.08.2013 introduzione -
Art. 22 cpv. 1 30.05.2023 01.07.2023 modifica 2023-016
Art. 23 cpv. 1, a) 30.05.2023 01.07.2023 modifica 2023-016
Art. 23 cpv. 1, b) 30.05.2023 01.07.2023 modifica 2023-016
Art. 23 cpv. 1, c) 30.05.2023 01.07.2023 modifica 2023-016
Art. 23 cpv. 1, d) 30.05.2023 01.07.2023 modifica 2023-016
Art. 23 cpv. 1, e) 30.05.2023 01.07.2023 modifica 2023-016
Art. 23 cpv. 2 30.05.2023 01.07.2023 modifica 2023-016
Art. 24 cpv. 1 25.06.2013 01.08.2013 modifica -
Art. 24 cpv. 1 30.05.2023 01.07.2023 modifica 2023-016
Art. 24 cpv. 2 30.05.2023 01.07.2023 modifica 2023-016
Art. 28 cpv. 1 02.07.2019 01.07.2020 modifica 2019-011
Art. 30 20.10.2008 01.01.2009 revisione totale -
Art. 30 30.05.2023 01.07.2023 abrogazione 2023-016
Art. 32 11.12.2012 01.01.2013 revisione totale -
Art. 35 cpv. 1 25.06.2013 01.08.2013 modifica -
Art. 35 cpv. 1, a) 30.05.2023 01.07.2023 modifica 2023-016
Art. 35 cpv. 1, b) 30.05.2023 01.07.2023 modifica 2023-016
Art. 35 cpv. 2 25.06.2013 01.08.2013 modifica -
Art. 35 cpv. 3 25.06.2013 01.08.2013 introduzione -
Art. 36 cpv. 1 30.05.2023 01.07.2023 modifica 2023-016
Art. 36 cpv. 2 30.05.2023 01.07.2023 modifica 2023-016
Art. 36 cpv. 3 30.05.2023 01.07.2023 modifica 2023-016
Art. 39 cpv. 1 30.05.2023 01.07.2023 modifica 2023-016
Art. 39 cpv. 1, a) 30.05.2023 01.07.2023 introduzione 2023-016
Art. 39 cpv. 1, b) 30.05.2023 01.07.2023 introduzione 2023-016
Art. 39 cpv. 1, c) 30.05.2023 01.07.2023 introduzione 2023-016
Art. 41 cpv. 1 30.05.2023 01.07.2023 modifica 2023-016
Art. 42 cpv. 1 30.05.2023 01.07.2023 modifica 2023-016