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470.010

Ordinanza sulla promozione dello sport e dell'attività fisica

(Ordinanza sulla promozione dello sport)

del 07.07.2015 (stato 01.09.2024)

Preambolo

emanata dal Governo il 7 luglio 2015

visto l'art. 45 della Costituzione cantonale[1]

1. Disposizioni generali

Art. 1 Competenza

Il Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente (Dipartimento) provvede all'attuazione della legge sulla promozione dello sport ed esercita tutte le competenze non attribuite a un'altra autorità o unità amministrativa. Il servizio cantonale è l'Ufficio per la scuola popolare e lo sport (Ufficio).

La competenza per la promozione del movimento nel settore della promozione della salute spetta al Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità.

Art. 2 Principi di promozione

Il Cantone promuove in particolare le offerte di sport e movimento senza scopo di lucro proposte da federazioni, associazioni e istituzioni.

Esso promuove offerte di sport e movimento indipendenti da associazioni se tali offerte sono di ampio impatto, nonché offerte per bambini, adolescenti e persone disabili.

Viene data particolare attenzione alla regolarità delle attività sportive e all'iniziativa personale.

2. Strategia per la promozione dello sport

Art. 3 Elaborazione

La strategia per la promozione dello sport viene elaborata a livello interdipartimentale. Nell'elaborazione vengono coinvolte le organizzazioni sportive grigionesi.

Art. 4 Contenuto

La strategia per la promozione dello sport costituisce la base per future decisioni di politica dello sport e intende in particolare:

  1. rappresentare la situazione attuale nei diversi settori della promozione dello sport;
  2. definire punti chiave concreti per la promozione dello sport e illustrare misure per il raggiungimento di questi punti chiave;
  3. tenere conto della collaborazione tra Cantone, comuni e privati, dei programmi e dei progetti per la promozione dello sport e del movimento, degli impianti sportivi, dello sport di massa, dello sport di competizione, nonché degli eventi sportivi;
  4. considerare l'attuazione della legislazione sullo sport della Confederazione e le sue strategie.

Art. 5 Riesame

La strategia viene periodicamente riesaminata dal Governo e se ne necessario adattata.

3. Gioventù e Sport (G+S)

Art. 6 Competenza

La direzione, l'organizzazione, lo svolgimento e la promozione di G+S vengono trasferiti all'Ufficio secondo le prescrizioni della Confederazione.

Art. 7 Svolgimento

Il Cantone organizza corsi di formazione per quadri e può realizzare proprie offerte nel quadro di G+S. Lo svolgimento può essere delegato a organizzazioni sportive cantonali.

Le organizzazioni che svolgono offerte nel quadro di G+S sono tenute all'osservanza delle prescrizioni e delle linee guida dell'Ufficio federale dello sport (UFSPO).

Art. 8 Contributi e materiale in prestito

In aggiunta ai contributi federali, il Cantone può erogare contributi promozionali cantonali e concedere contributi a offerte G+S.

Esso può acquistare materiale e metterlo a disposizione in prestito, per quanto ciò non venga fatto dalla Confederazione.

4. Finanziamento speciale sport

Art. 9 Base

Per la registrazione e l'utilizzazione dei mezzi della quota cantonale all'utile netto di SWISSLOS destinati alla promozione dello sport, viene gestito un finanziamento speciale sport ai sensi della legge sulla gestione finanziaria.

Il patrimonio viene rimunerato con interessi alle condizioni stabilite annualmente dal Dipartimento delle finanze e dei comuni.

Art. 10 Competenza per le spese

Il Dipartimento decide in merito all'erogazione di contributi fino a 100 000 franchi. *

Il Governo decide in merito all'erogazione di contributi forfetari annui nonché di contributi superiori a 100 000 franchi. *

Art. 11 Impiego dei mezzi, settori di promozione

I mezzi del finanziamento speciale sport vengono utilizzati per la promozione di attività sportive e per la creazione di presupposti favorevoli alle attività sportive con riferimento al Cantone dei Grigioni.

Art. 12 Aventi diritto a contributi

Possono essere versati contributi a:

  1. organizzazioni sportive e loro associazioni con sede nel Cantone dei Grigioni le cui federazioni nazionali fanno parte dell'associazione mantello dello sport svizzero o la cui specialità è considerata una disciplina sportiva G+S;
  2. persone singole domiciliate nel Cantone dei Grigioni;
  3. organizzazioni di diritto privato che sono in relazione con lo sport o con la pratica sportiva nel Cantone dei Grigioni;
  4. comuni del Cantone dei Grigioni.

Art. 13 Contributi forfetari

Contributi forfetari conformemente all'articolo 6 lettera a della legge sulla promozione dello sport[2] possono essere assegnati alle organizzazioni sportive seguenti:

  1. federazioni sportive cantonali;
  2. associazioni sportive, qualora non esista una federazione sportiva cantonale per questa specialità.

Per ciascuna federazione nazionale può essere assegnato un contributo forfetario solo a una organizzazione cantonale.

Art. 14 Oneri, condizioni, limitazione temporale

I sussidi possono essere legati a condizioni e subordinati all'adempimento di oneri e all'osservanza di scadenze.

Se non è stata fissata una limitazione temporale esplicita, una garanzia vale al massimo per tre anni.

È esclusa l'erogazione di sussidi annui ricorrenti.

I progetti che si estendono su più anni sono considerati come un progetto unico se affrontano una tematica uniforme e sono chiaramente limitati nel tempo. Il contributo complessivo è stabilito in anticipo.

Art. 15 Rifiuto e rimborso di contributi

Non vi è alcun diritto legalmente definito alla concessione di contributi.

L'autorità competente per l'assegnazione può rifiutare contributi o chiederne il rimborso, se:

  1. il contributo è stato ottenuto mediante indicazioni false o ingannevoli nella domanda;
  2. il richiedente non adempie le condizioni o gli oneri;
  3. il contributo è stato impiegato per attività che esulano dalla domanda presentata.

Se l'ente responsabile si scioglie nel corso dell'anno, può essere chiesto il rimborso pro rata dei contributi forfetari annui.

Art. 16 Coinvolgimento di specialisti

Il Dipartimento può incaricare specialisti del disbrigo di compiti specialistici. L'indennizzo avviene a carico del finanziamento speciale sport.

5. Offerte per bambini in età prescolare

Art. 17 Sport per bambini in età prescolare

Il Cantone promuove l'attività sportiva di bambini in età prescolare.

Esso può versare contributi a corrispondenti offerte, se queste non rientrano nell'attività di G+S.

6. Sport scolastico facoltativo

Art. 18 Definizione

Sono considerate sport scolastico facoltativo le offerte quali corsi e campi organizzate dagli enti scolastici al di fuori delle lezioni obbligatorie come approfondimento o integrazione alle regolari lezioni di educazione fisica.

Lo sport scolastico facoltativo pone l'accento su una promozione polisportiva.

Esso promuove gli effetti integrativi dello sport.

Art. 19 Responsabilità

Lo sport scolastico facoltativo viene svolto sotto la responsabilità degli enti scolastici. Il Cantone può realizzare proprie offerte nel quadro dello sport scolastico facoltativo.

Art. 20 Contributi

Il Cantone integra il contributo G+S della Confederazione a favore di enti scolastici che offrono corsi di sport scolastico facoltativo fino a concorrenza di un importo complessivo per corso e semestre pari al massimo a:

  1. 1050 franchi per almeno 15 lezioni da 45 minuti di allenamento impartite;
  2. 1350 franchi per almeno 15 lezioni da 90 minuti di allenamento impartite.

Il Cantone versa un contributo supplementare all'indennizzo G+S a favore di campi di sport scolastico facoltativo pari al massimo a 100 franchi per giorno di campo.

I contributi possono essere ridotti o negati dall'autorità competente, se la medesima offerta viene già sostenuta dal Cantone in virtù di un'altra base legale.

7. Sport di competizione

Art. 21 Centri di prestazioni

Il Cantone promuove lo sport di competizione in particolare tramite contributi a centri di prestazioni nazionali o regionali nel Cantone dei Grigioni.

7a. Reti locali di sport e movimento *

Art. 21a * Ente responsabile e scopo

L'ente responsabile di una rete locale di sport e movimento è un comune, una corporazione di comuni o una regione.

Le reti locali di sport e movimento servono in particolare:

  1. alla messa in rete e al coordinamento di tutti gli attori del settore sportivo nel comprensorio di un ente responsabile;
  2. alla creazione di buone condizioni quadro per lo sport e il movimento;
  3. alla promozione del movimento e dello sport per tutta la popolazione.

Art. 21b * Presupposti per i contributi

Nel comprensorio dell'ente responsabile vivono almeno 750 persone. Per il calcolo è determinante l'attuale statistica della popolazione dell'Ufficio federale di statistica al momento della sottoscrizione dell'accordo di prestazioni.

L'ente responsabile decide in merito alla costituzione o allo sviluppo di un servizio per il coordinamento dello sport con la creazione di un impiego in misura di almeno il dieci per cento.

È disponibile un accordo di prestazioni sottoscritto dall'ente responsabile e dal Dipartimento, comprendente una copia del contratto di lavoro.

La costituzione e lo sviluppo della rete locale di sport e movimento non serve né all'adempimento di impegni di diritto pubblico né a scopi prevalentemente turistici e commerciali.

Art. 21c * Ammontare e durata dei contributi, computabilità

A partire dal momento dell'entrata in carica del coordinatore sportivo, il Cantone versa contributi a favore della costituzione e dello sviluppo di reti locali di sport e movimento sotto forma di una forfetaria pari al massimo a 13 000 franchi all'anno per ogni dieci per cento di impiego e per la durata massima di quattro anni. L'ammontare della forfetaria dipende dalla massa salariale lorda effettiva (arrotondata per eccesso a fr. 1000) e viene stabilito nell'accordo di prestazioni.

Per i contributi sono computabili:

  1. al massimo un dieci per cento di impiego ogni 1000 abitanti (numero di abitanti arrotondato a 500);
  2. al massimo il 50 per cento del volume di lavoro impiegato per il coordinamento sportivo in conformità all'articolo 21a capoverso 2.

Non sono computabili le percentuali di impiego del coordinatore sportivo in conformità all'articolo 21b capoverso 4.

8. Premi

Art. 22 Soggetti premiati

A persone singole, squadre od organizzazioni possono essere assegnati il Premio grigionese per lo sport e altri premi, se hanno fornito prestazioni d'eccellenza in ambito sportivo e se hanno un legame particolare con il Cantone dei Grigioni.

Art. 23 Premio grigionese per lo sport e altri premi 1. Montepremi

Il Premio grigionese per lo sport ammonta a 10 000 franchi. La dotazione degli altri premi viene fissata dal Governo dietro raccomandazione della Commissione per la promozione dello sport.

Art. 24 2. Procedura di selezione

I vincitori del premio vengono designati da una giuria selezionata dal Dipartimento, con l'adeguato coinvolgimento del pubblico. Le federazioni sportive grigionesi e il Cantone dei Grigioni sono adeguatamente rappresentati nella giuria.

Art. 25 3. Cerimonia di consegna

L'organizzazione e lo svolgimento della cerimonia di consegna dei premi avvengono in cooperazione tra il Dipartimento e le federazioni sportive grigionesi. Il Dipartimento può incaricare terzi e concedere contributi allo svolgimento.

Art. 26 Premi sportivi di federazioni

Il Dipartimento può erogare correntemente, dietro richiesta, contributi per premi sportivi di federazioni.

9. Prevenzione

Art. 27 Prevenzione

Tramite la prevenzione, il Cantone contrasta gli effetti collaterali negativi dello sport. In particolare, attua i programmi di prevenzione della Confederazione e dell'associazione mantello dello sport svizzero.

10. Commissione per la promozione dello sport

Art. 28 Composizione

La Commissione per la promozione dello sport è composta da sette membri nominati dal Governo che rappresentano adeguatamente le discipline sportive estive e quelle invernali. La direzione dell'Ufficio partecipa con voto consultivo.

Art. 29 Compiti

La Commissione per la promozione dello sport:

  1. consiglia il Dipartimento e il Governo in questioni relative alla promozione dello sport, in particolare nell'elaborazione e nel riesame della strategia per la promozione dello sport;
  2. esamina le domande di contributo dal finanziamento speciale sport superiori a 25 000 franchi ed emette un giudizio tecnico a destinazione del Governo o del Dipartimento.

Art. 30 Indennizzo

I membri della Commissione per la promozione dello sport sono considerati collaboratori a titolo accessorio e vengono indennizzati con i mezzi del finanziamento speciale sport conformemente alla classe 4 dell'articolo 70 capoverso 1 della legge sul personale[3]. Fa inoltre stato l'ordinanza per i collaboratori a titolo accessorio del Cantone dei Grigioni[4].

11. Disposizioni finali

Art. 31 Esecuzione 1. Dipartimento

Il Dipartimento può emanare istruzioni, in particolare riguardo:

  1. alla concessione di contributi dal finanziamento speciale sport;
  2. ai criteri per il calcolo dei contributi;
  3. alla promozione della possibilità di conciliare sport e formazione.

Art. 32 2. Ufficio

L'Ufficio può emanare direttive, in particolare riguardo:

  1. ai dettagli concernenti la presentazione e l'evasione di domande di contributo;
  2. allo sport per bambini in età prescolare;
  3. ai contributi a favore dello sport scolastico facoltativo.

Egress

2015-031

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
07.07.2015 01.08.2015 atto normativo prima versione 2015-031
07.06.2022 01.07.2022 Titolo 7a. introduzione 2022-024
07.06.2022 01.07.2022 Art. 21a introduzione 2022-024
07.06.2022 01.07.2022 Art. 21b introduzione 2022-024
07.06.2022 01.07.2022 Art. 21c introduzione 2022-024
20.08.2024 01.09.2024 Art. 10 cpv. 1 modifica 2024-023
20.08.2024 01.09.2024 Art. 10 cpv. 2 modifica 2024-023

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 07.07.2015 01.08.2015 prima versione 2015-031
Art. 10 cpv. 1 20.08.2024 01.09.2024 modifica 2024-023
Art. 10 cpv. 2 20.08.2024 01.09.2024 modifica 2024-023
Titolo 7a. 07.06.2022 01.07.2022 introduzione 2022-024
Art. 21a 07.06.2022 01.07.2022 introduzione 2022-024
Art. 21b 07.06.2022 01.07.2022 introduzione 2022-024
Art. 21c 07.06.2022 01.07.2022 introduzione 2022-024