La presente ordinanza disciplina:
- l'uso delle lingue ufficiali cantonali da parte delle autorità cantonali (Gran Consiglio, Governo e Amministrazione);
- la traduzione di testi ufficiali del Gran Consiglio, del Governo e dell'Amministrazione;
- la competenza e la procedura nell'ambito della promozione della lingua romancia e italiana, nonché negli scambi fra le comunità linguistiche cantonali;
- la cooperazione tra il Cantone e i comuni, le corporazioni comunali, le regioni e altri enti di diritto pubblico nella determinazione delle loro lingue ufficiali e scolastiche.