Fino all'entrata in vigore di provvedimenti definitivi per la protezione del paesaggio lacustre dell'Engadina Alta valgono le seguenti norme provvisorie
- Il «rimanente territorio comunale» dei Comuni di St. Moritz, Silvaplana e Sils i. E./Segl (compresa la pianura verso il Lago di Sils), qual è designato nel piano d'azzonamento alla data di emanazione della presente ordinanza, è dichiarato paesaggio degno di protezione. Questo territorio non può esser aperto all'edificazione o ad altri provvedimenti modificanti il paesaggio né con misure giuridiche né con misure tecniche (modifica del piano d'azzonamento, urbanizzazioni, permessi di raccordo ecc.).
- Il territorio del Comune di Stampa facente parte del paesaggio lacustre dell'Engadina Alta viene dichiarato paesaggio degno di protezione. È vietato autorizzare in esso nuove costruzioni o altri provvedimenti modificanti il paesaggio. Sono riservate misure edilizie ed altre in certe parti di questo territorio, previste nel piano d'azzonamento, nel progetto generale di fognatura, nelle relative prescrizioni del Comune di Stampa, che il Governo, prima di approvarle, esaminerà riguardo alla loro concordanza con i provvedimenti protettivi desiderati e con le prescrizioni federali e cantonali sulla protezione delle acque. Il Governo può autorizzare singole costruzioni prima dell'entrata in vigore della pianificazione locale, se queste non rendono più difficile la pianificazione locale nel senso della presente ordinanza.
- La Valle di Fex (zona con statuto speciale secondo l'articolo 25 del regolamento edilizio di Sils i. E./Segl) è dichiarata paesaggio degno di protezione. E' vietato rilasciarvi permessi per costruzioni o per altri provvedimenti modificanti il paesaggio.
- Nelle zone dei quartieri residenziali e in certe parti della zona di case di stile locale della pianura di Sils (Comune di Sils i. E./Segl) e nei territori marginali della zona edificabile di Surlej (Comune di Silvaplana) le costruzioni e gli impianti si possono autorizzare soltanto nel quadro della pianificazione di quartiere. Tali costruzioni e impianti richiedono l'approvazione del Governo che la rilascerà solo se essi rispondono allo scopo della presente ordinanza.
Nei territori di cui alle lettere a) e c) sono riservate costruzioni che servono allo sfruttamento agricolo e forestale del territorio protetto. Anche per esse è necessaria una speciale approvazione governativa.