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496.150

Ordinanza concernente la protezione del paesaggio lacustre dell'Engadina Alta

del 02.06.1972 (stato 02.06.1972)

Preambolo

emanata dal Gran Consiglio il 2 giugno 1972[1]

ai sensi dell'art. 139 LICC[2]

Art. 1 Provvedimenti provvisori 1. Contenuto

Fino all'entrata in vigore di provvedimenti definitivi per la protezione del paesaggio lacustre dell'Engadina Alta valgono le seguenti norme provvisorie

  1. Il «rimanente territorio comunale» dei Comuni di St. Moritz, Silvaplana e Sils i. E./Segl (compresa la pianura verso il Lago di Sils), qual è designato nel piano d'azzonamento alla data di emanazione della presente ordinanza, è dichiarato paesaggio degno di protezione. Questo territorio non può esser aperto all'edificazione o ad altri provvedimenti modificanti il paesaggio né con misure giuridiche né con misure tecniche (modifica del piano d'azzonamento, urbanizzazioni, permessi di raccordo ecc.).
  2. Il territorio del Comune di Stampa facente parte del paesaggio lacustre dell'Engadina Alta viene dichiarato paesaggio degno di protezione. È vietato autorizzare in esso nuove costruzioni o altri provvedimenti modificanti il paesaggio. Sono riservate misure edilizie ed altre in certe parti di questo territorio, previste nel piano d'azzonamento, nel progetto generale di fognatura, nelle relative prescrizioni del Comune di Stampa, che il Governo, prima di approvarle, esaminerà riguardo alla loro concordanza con i provvedimenti protettivi desiderati e con le prescrizioni federali e cantonali sulla protezione delle acque. Il Governo può autorizzare singole costruzioni prima dell'entrata in vigore della pianificazione locale, se queste non rendono più difficile la pianificazione locale nel senso della presente ordinanza.
  3. La Valle di Fex (zona con statuto speciale secondo l'articolo 25 del regolamento edilizio di Sils i. E./Segl) è dichiarata paesaggio degno di protezione. E' vietato rilasciarvi permessi per costruzioni o per altri provvedimenti modificanti il paesaggio.
  4. Nelle zone dei quartieri residenziali e in certe parti della zona di case di stile locale della pianura di Sils (Comune di Sils i. E./Segl) e nei territori marginali della zona edificabile di Surlej (Comune di Silvaplana) le costruzioni e gli impianti si possono autorizzare soltanto nel quadro della pianificazione di quartiere. Tali costruzioni e impianti richiedono l'approvazione del Governo che la rilascerà solo se essi rispondono allo scopo della presente ordinanza.

Nei territori di cui alle lettere a) e c) sono riservate costruzioni che servono allo sfruttamento agricolo e forestale del territorio protetto. Anche per esse è necessaria una speciale approvazione governativa.

Art. 2 2. Piano generale

La limitazione dei provvedimenti di cui all'articolo 1 risulta dal «Piano generale dei provvedimenti di protezione provvisori», che forma parte integrante della presente ordinanza. Il piano contiene anche le zone di rispetto fissate dai comuni.

Art. 3 Provvedimenti di protezione precedenti

I provvedimenti di protezione già presi da comuni non si possono attenuare. Ciò vale anche per territori protetti contrattualmente.

Art. 4 Restrizioni del diritto di proprietà, indennità

Le restrizioni del diritto di proprietà decise in virtù della presente ordinanza creano secondo la legislazione vigente una pretesa di indennità se esse sono parificabili a un'espropriazione.

Ove non sia possibile giungere a un accordo bonario, l'indennità sarà stabilita a norma della legge cantonale sulle espropriazioni.[3] Il proprietario fondiario colpito può pretendere l'avvio del procedimento dal presidente della speciale commissione d'espropriazione nominata dal Governo.

Art. 5 Obbligo di versamento

Il versamento di indennità ai sensi dell'articolo 4 è compito del comune in cui si trova il fondo gravato da restrizioni del diritto di sfruttamento secondo la presente ordinanza.

Art. 6 Rinuncia a restrizioni e indennità

La restrizione del diritto di sfruttamento ai sensi della presente ordinanza vien meno per un fondo e contemporaneamente i comuni sono esonerati dall'obbligo di versamento di cui all'articolo 4, se i comuni entro sei mesi dalla fissazione esecutoria dell'indennità da parte degli organi d'espropriazione non ricevono la promessa dei necessari contributi dalla Confederazione, dal Cantone, da comuni interessati e da organizzazioni private.

Consultati i comuni, il Governo decide l'ammontare dei contributi comunali.

Art. 7 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra immediatamente in vigore.

Egress

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Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
02.06.1972 02.06.1972 atto normativo prima versione -

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 02.06.1972 02.06.1972 prima versione -