La presente ordinanza regolamenta le tasse nel settore della legislazione sulle derrate alimentari e in altri settori per la cui esecuzione è competente l'Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali. Sono fatte salve speciali regolamentazioni sulle tasse.
507.310
Ordinanza sulle tasse nei settori delle derrate alimentari, dei prodotti chimici e dell'equilibrio ecologico
(OTACEE)
Preambolo
visto l'art. 45 della Costituzione cantonale[1]
Art. 1 Campo d'applicazione e competenza
Art. 2 Controlli contestati
Per controlli nel settore delle derrate alimentari che hanno condotto a contestazioni si riscuotono tasse entro i seguenti limiti:
- per campione prelevato da fr. 30.– a fr. 200.–
- per ispezione da fr. 20.– a fr. 1000.–
- per campione analizzato da fr. 50.– a fr. 6000.–
Il dispendio per il prelievo e l'analisi di campioni viene determinato in base ai punti fissati nel tariffario per il controllo ufficiale delle derrate alimentari dell'Associazione dei chimici cantonali della Svizzera (ACCS). In caso di ispezioni, la prima contestazione viene computata dieci punti, ogni altra contestazione venti punti. I punti vengono calcolati con il coefficiente di costo conformemente al tariffario dell'ACCS. Le spese di compilazione e per le comunicazioni non sono comprese nelle tasse e vengono fatturate in via supplementare.
Art. 4 Ulteriori controlli e accertamenti
Per ulteriori controlli e accertamenti nel settore della legislazione sui prodotti chimici, sulla protezione dell'equilibrio ecologico e sull'agricoltura vengono fatturate tasse secondo il dispendio effettivo con una base di 140 franchi all'ora.
Art. 5 Certificati d'autenticità per prodotti originari
Per l'emissione di certificati d'autenticità per prodotti originari a favore di aziende d'esportazione vengono riscosse tasse in base al dispendio di tempo, con una base di 140 franchi all'ora.
Art. 6 * Servizi particolari
Servizi e controlli particolari che non devono venire eseguiti d'ufficio vengono di principio fatturati secondo il dispendio effettivo. Se la situazione lo richiede, l'Ufficio può offrire questi servizi a prezzi di mercato.
Art. 7 Abrogazione del diritto previgente, entrata in vigore
Egress
Tabella modifiche - Secondo decisione
| Decisione | Entrata in vigore | Elemento | Cambiamento | Rimando AGS |
|---|---|---|---|---|
| 16.12.2008 | 01.01.2009 | atto normativo | prima versione | - |
| 19.11.2013 | 01.01.2014 | Art. 6 | revisione totale | - |
| 27.08.2019 | 01.10.2019 | Art. 3 | abrogazione | 2019-019 |
Tabella modifiche - Secondo articolo
| Elemento | Decisione | Entrata in vigore | Cambiamento | Rimando AGS |
|---|---|---|---|---|
| atto normativo | 16.12.2008 | 01.01.2009 | prima versione | - |
| Art. 3 | 27.08.2019 | 01.10.2019 | abrogazione | 2019-019 |
| Art. 6 | 19.11.2013 | 01.01.2014 | revisione totale | - |