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507.310

Ordinanza sulle tasse nei settori delle derrate alimentari, dei prodotti chimici e dell'equilibrio ecologico

(OTACEE)

del 16.12.2008 (stato 01.10.2019)

Preambolo

emanata dal Governo il 16 dicembre 2008

visto l'art. 45 della Costituzione cantonale[1]

Art. 1 Campo d'applicazione e competenza

La presente ordinanza regolamenta le tasse nel settore della legislazione sulle derrate alimentari e in altri settori per la cui esecuzione è competente l'Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali. Sono fatte salve speciali regolamentazioni sulle tasse.

Art. 2 Controlli contestati

Per controlli nel settore delle derrate alimentari che hanno condotto a contestazioni si riscuotono tasse entro i seguenti limiti:

  1. per campione prelevato da fr. 30.– a fr. 200.–
  2. per ispezione da fr. 20.– a fr. 1000.–
  3. per campione analizzato da fr. 50.– a fr. 6000.–

Il dispendio per il prelievo e l'analisi di campioni viene determinato in base ai punti fissati nel tariffario per il controllo ufficiale delle derrate alimentari dell'Associazione dei chimici cantonali della Svizzera (ACCS). In caso di ispezioni, la prima contestazione viene computata dieci punti, ogni altra contestazione venti punti. I punti vengono calcolati con il coefficiente di costo conformemente al tariffario dell'ACCS. Le spese di compilazione e per le comunicazioni non sono comprese nelle tasse e vengono fatturate in via supplementare.

Art. 4 Ulteriori controlli e accertamenti

Per ulteriori controlli e accertamenti nel settore della legislazione sui prodotti chimici, sulla protezione dell'equilibrio ecologico e sull'agricoltura vengono fatturate tasse secondo il dispendio effettivo con una base di 140 franchi all'ora.

Art. 5 Certificati d'autenticità per prodotti originari

Per l'emissione di certificati d'autenticità per prodotti originari a favore di aziende d'esportazione vengono riscosse tasse in base al dispendio di tempo, con una base di 140 franchi all'ora.

Art. 6 * Servizi particolari

Servizi e controlli particolari che non devono venire eseguiti d'ufficio vengono di principio fatturati secondo il dispendio effettivo. Se la situazione lo richiede, l'Ufficio può offrire questi servizi a prezzi di mercato.

Art. 7 Abrogazione del diritto previgente, entrata in vigore

L'ordinanza governativa sul commercio dei veleni del 1° ottobre 1973[2] è abrogata.

Gli articoli da 9 a 12 dell'ordinanza sulle tasse in campo sanitario del 1° dicembre 1998[3] sono abrogati.

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009.

Egress

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Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
16.12.2008 01.01.2009 atto normativo prima versione -
19.11.2013 01.01.2014 Art. 6 revisione totale -
27.08.2019 01.10.2019 Art. 3 abrogazione 2019-019

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 16.12.2008 01.01.2009 prima versione -
Art. 3 27.08.2019 01.10.2019 abrogazione 2019-019
Art. 6 19.11.2013 01.01.2014 revisione totale -