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542.120

Ordinanza relativa alla legge sull'assicurazione malattie e la riduzione dei premi

(OLAMRP)

del 22.11.2011 (stato 01.01.2026)

Preambolo

emanata dal Governo il 22 novembre 2011

visto l'art. 45 cpv. 1 della Costituzione cantonale[1] *

1. Obbligo di assicurazione

Art. 1 Competenza 1. Comuni

I comuni sono competenti per:

  1. la verifica dell'osservanza dell'obbligo di assicurazione;
  2. l'evasione di domande di assoggettamento all'assicurazione svizzera;
  3. l'evasione di domande di esenzione dall'obbligo di assicurazione.

La verifica dell'osservanza dell'obbligo di assicurazione è di competenza del comune in cui la persona soggetta all'obbligo di assicurazione ha il domicilio o, in assenza di domicilio, la dimora. Per le persone senza dimora è competente il comune del luogo di lavoro.

I comuni informano periodicamente sull'obbligo di assicurazione la popolazione residente, nonché le persone soggette all'obbligo d'assicurazione sulla base di un'attività lucrativa in Svizzera o sulla base della percezione di prestazioni dell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione e che dimorano in uno Stato membro della Comunità europea o dell'AELS. I comuni provvedono in particolare affinché le persone recentemente immigrate, i genitori di neonati, nonché i beneficiari di rendite che si trasferiscono in uno Stato membro della CE o dell'AELS, siano informati tempestivamente sull'obbligo d'assicurazione

I comuni devono trasmettere in forma elettronica all'Ufficio dell'igiene pubblica (Ufficio) con scadenze il 30 giugno e il 31 dicembre, i dati delle persone esentate dall'obbligo di assicurazione.

Art. 2 2. Cantone

L'Ufficio è competente per:

  1. il rilascio di informazioni riguardanti questioni complesse in relazione all'assoggettamento all'obbligo di assicurazione o all'esenzione dall'obbligo di assicurazione;
  2. il coordinamento dell'esecuzione dell'obbligo di assicurazione con Confederazione e Cantoni;
  3. il chiarimento di questioni di principio in relazione all'esecuzione dell'obbligo di assicurazione in caso di assicuratori esteri.

2. Mancato pagamento di premi e partecipazioni ai costi

Art. 3 Ritardo nel pagamento 1. Definizioni

Sono titoli giuridici equiparabili a un attestato di carenza di beni le decisioni sul versamento di prestazioni assistenziali, di prestazioni complementari o di assegni maternità.

I debitori di premi e partecipazioni ai costi sono considerati oggetto di una procedura esecutiva ai sensi dell'articolo 2a della legge[2], appena è stata presentata domanda di continuazione oppure se la procedura esecutiva non può essere proseguita a causa dell'impossibilità di notificare il precetto esecutivo, ai sensi dell'articolo 66 capoverso 4 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento[3].

Art. 4 * 2. Notifiche di attestati di carenza di beni

In aggiunta alle indicazioni previste nell'articolo 105e e nell'articolo 105g OAMal[4], nelle notifiche di attestati di carenza di beni vanno fornite le indicazioni seguenti per ogni debitore e per ogni persona da esso assicurata:

  1. premi in sospeso;
  2. partecipazioni ai costi in sospeso;
  3. interessi di mora;
  4. spese d'esecuzione;
  5. periodo di tempo interessato.

Art. 5 3. Notifica di esecuzioni

Gli assicuratori devono notificare all'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni (IAS) i debitori oggetto di una procedura esecutiva, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di continuazione o dall'accertamento dell'impossibilità di notificare il precetto esecutivo ai sensi dell'articolo 66 capoverso 4 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento[5] da parte dell'Ufficio esecuzioni.

Le notifiche devono contenere le indicazioni prescritte nell'articolo 4 lettere a – e.

Gli assicuratori hanno la possibilità di notificare all'IAS i debitori e le persone assicurate già dopo la presentazione della domanda d'esecuzione all'Ufficio esecuzioni, allo scopo di far esaminare la possibilità di assunzione delle pretese da parte del Cantone. In questi casi, la domanda di continuazione non può essere presentata prima della decisione dell'IAS. *

Al più tardi 30 giorni dopo la notifica, l'IAS comunica agli assicuratori se le pretese vengono assunte del tutto o in parte dal Cantone a seguito di un diritto a RIP o di un'irrecuperabilità.

Art. 6 * 4. Scambio dei dati

Lo scambio di dati tra gli assicuratori e l'IAS si conforma alle specificazioni tecniche e alle modalità organizzative sullo scambio di dati relativi alla riduzione dei premi emanate dalla Confederazione, sia per comunicazioni secondo l'articolo 64a LAMal, sia per comunicazioni secondo l'articolo 65 LAMal. In assenza di tali specificazioni, le comunicazioni avvengono secondo le corrispondenti direttive dell'IAS.

Su richiesta, gli assicuratori devono comunicare all'IAS se la persona in questione è assicurata presso di loro. L'IAS può richiedere agli assicuratori la comunicazione di tutte le persone assicurate presso di loro e domiciliate nel Cantone dei Grigioni, allo scopo di confrontare i dati.

Gli assicuratori devono inoltrare il conto annuale all'IAS al più tardi a fine gennaio dell'anno seguente.

Le comunicazioni degli assicuratori che non corrispondono alle specificazioni della Confederazione o dell'IAS vengono respinte. L'elaborazione viene ripresa quando la comunicazione sarà stata completata secondo le specificazioni dell'IAS.

Art. 10 6. Ufficio di revisione

Quale ufficio di revisione ai sensi dell'articolo 64a capoverso 3 LAMal[6] vengono designati gli uffici di revisione degli assicuratori malattia.

3. Ricusa di fornitori di prestazioni

Art. 11 Ufficio di notifica

Fornitori di prestazioni che rifiutano di fornire prestazioni giusta la legge federale sull'assicurazione malattie[7], sono tenuti a notificare per iscritto la ricusa all'Ufficio dell'igiene pubblica.

4. Riduzione dei premi

4.1. Sistema

Art. 12 Estensione della cerchia di persone

Le persone ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2 lettera c dell'ordinanza federale sull'assicurazione malattie[8] hanno diritto alla riduzione del premio per la durata della loro dimora nel Cantone, se la Confederazione non rimborsa al Cantone i premi per l'assicurazione malattie obbligatoria per queste persone.

Art. 13 Diritto delle persone in corso di formazione

Contribuenti in corso di formazione hanno autonomamente diritto alla riduzione dei premi, nella misura in cui per questa formazione, nel quadro della tassazione fiscale, non venga accordata a terzi alcuna deduzione per figli o persone a carico ai sensi della legge cantonale sulle imposte.

Se contribuenti in corso di formazione soggetti al diritto globale, rivendicano il diritto alla riduzione dei premi, non si entra in materia.

Giovani adulti in formazione con un diritto autonomo alla riduzione dei premi devono inoltrare la comprova della formazione.

Art. 14 Annuncio del diritto 1. Persone domiciliate nel Cantone

Le persone domiciliate nel Cantone devono inoltrare il modulo di domanda allo sportello AVS del loro comune di domicilio, al più tardi entro la fine dell'anno per il quale si vuole fare valere il diritto. Sono autorizzati ad annunciare il diritto anche terzi che assistono o si prendono cura della persona avente diritto.

Le persone che ricevono d'ufficio una comunicazione relativa all'anticipo vengono considerate annunciate. *

L'IAS può eseguire d'ufficio la verifica del diritto.

Art. 15 2. Persone con dimora o attività lucrativa nel Cantone

Le persone senza domicilio nel Cantone devono presentare il modulo di domanda allo sportello AVS del comune in cui hanno dimora o dove esercitano la loro attività lucrativa. Le persone che ricevono prestazioni dell'Assicurazione contro la disoccupazione possono inoltrare il modulo di domanda al comune in cui sono state contribuenti l'ultima volta.

Art. 16 * Anticipo

Sono documenti che dimostrano il diritto alla riduzione dei premi e che possono giustificare l'anticipo, in particolare:

  1. la decisione relativa alla riduzione dei premi dell'anno precedente;
  2. la comunicazione relativa all'anticipo dell'anno precedente;
  3. la dichiarazione d'imposta dell'anno precedente;
  4. l'ultima imposizione fiscale cantonale definitiva.

La Cassa di compensazione AVS calcola d'ufficio l'anticipo per le persone che al 31 dicembre dell'anno precedente erano gestite quali aventi diritto e recapita loro la comunicazione relativa all'anticipo entro fine marzo dell'anno in corso.

Se la situazione personale, familiare ed economica è invariata rispetto all'anno precedente, l'anticipo ammonta ad almeno il 60 per cento della riduzione dei premi o dell'anticipo dell'anno precedente.

Nei casi in cui gli anticipi non possono essere calcolati secondo i capoversi 1 – 3, l'IAS fissa l'anticipo applicando un margine discrezionale.

Art. 17 Premi determinanti

Per fissare i premi determinanti per la riduzione dei premi, i premi mensili medi per categoria di persone e regione stabiliti dalla Confederazione per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie vengono ridotti del 10 per cento. Questi vanno arrotondati al franco intero superiore. *

Nell'accertamento del diritto globale, il premio determinante risulta dalla somma dei singoli premi determinanti.

Art. 18 Persone soggette all'imposizione alla fonte

Il reddito computabile di persone tassate alla fonte viene calcolato conformemente all'articolo 99 della legge sulle imposte per il Cantone dei Grigioni[9] in base ai redditi conseguiti nell'anno precedente. *

Se nell'anno precedente la persona tassata alla fonte è stata assoggettata all'imposta alla fonte solo in parte, ma almeno per tre mesi civili interi, ai fini del calcolo della riduzione dei premi i redditi conseguiti nell'anno precedente vengono estrapolati su base annua. *

Se nell'anno precedente la persona tassata alla fonte non è stata assoggettata all'imposta alla fonte o lo è stata per meno di tre mesi civili interi, il reddito computabile viene calcolato in base ai redditi conseguiti nell'anno per il quale si vuol fare valere il diritto ed estrapolato su base annua. *

Per le persone senza domicilio o permesso di soggiorno in Svizzera il reddito viene inoltre convertito nel potere d'acquisto del Paese di domicilio conformemente al capoverso 1. Per le persone residenti in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito, per la conversione fa stato l'articolo 1 dell'ordinanza del DFI concernente gli indici del livello dei prezzi e i premi medi per il diritto alla riduzione dei premi nell'Unione europea, in Islanda, in Norvegia e nel Regno Unito[10]*

Per familiari che non svolgono un'attività lucrativa sono determinanti i dati fiscali dell'anno precedente o il reddito soggetto all'imposta alla fonte dell'anno precedente dei familiari esercitanti un'attività lucrativa in Svizzera e dei familiari che ricevono una prestazione dell'Assicurazione svizzera contro la disoccupazione. I capoversi 1bis e 1ter sono applicabili per analogia. *

Art. 19 Riduzione integrale dei premi 1. Persone beneficiarie della pubblica assistenza

Il premio delle persone bisognose di assistenza viene integralmente ridotto a partire dal primo giorno del mese seguente la determinazione del bisogno di assistenza da parte del comune che ha l'obbligo di assistenza e fino alla fine dell'anno civile. *

In caso di notifica del persistere del bisogno di assistenza da parte del comune che ha l'obbligo di assistenza, il premio viene integralmente ridotto per un ulteriore anno. *

Art. 19a * 2. Beneficiari di prestazioni complementari

Il premio dei beneficiari di prestazioni complementari viene integralmente ridotto a partire dal primo giorno del mese seguente la determinazione da parte dell'organo esecutivo del diritto a prestazioni complementari e fino alla fine dell'anno civile.

In caso di notifica del persistere del diritto a prestazioni complementari da parte dell'organo esecutivo, il premio viene integralmente ridotto per un ulteriore anno.

Art. 20 * 3. Persone con assegni maternità

Il premio di persone con assegni maternità viene integralmente ridotto a partire dal primo giorno del mese seguente la notifica da parte dell'Ufficio del servizio sociale, per la durata da esso stabilita.

Art. 21 * Momento del calcolo

Dopo la ricezione della documentazione completa e dei dati fiscali definitivi dell'anno precedente, la Cassa di compensazione AVS deve emettere entro tre mesi la decisione sulla riduzione dei premi.

Art. 22 * Modalità del versamento

La Cassa di compensazione AVS versa al corrispondente assicuratore, entro la fine di marzo, l'anticipo calcolato secondo l'articolo 16 capoverso 2 per una persona assicurata. Essa versa all'assicuratore, entro due mesi dalla concessione, l'anticipo calcolato per una persona assicurata annunciata per la prima volta.

La Cassa di compensazione AVS versa all'assicuratore, entro due mesi dalla determinazione, la riduzione dei premi calcolata per una persona assicurata.

Un diritto globale viene versato agli assicuratori proporzionalmente alla somma dei premi di riferimento determinanti per il calcolo del diritto alla riduzione dei premi.

Art. 23 Nuovo calcolo

La domanda per un nuovo calcolo del diritto alla riduzione dei premi a seguito di mutamenti nella situazione personale e familiare va inoltrata alla Cassa di compensazione AVS o allo sportello AVS nel corso dell'anno per il quale si vuol fare valere il diritto.

Sono mutamenti nella situazione personale e familiare nascite, decessi e partenze dal Cantone. Essi vengono considerati a partire dal primo giorno del mese successivo all'evento. *

Se alla Cassa di compensazione AVS sono noti mutamenti della situazione familiare o economica, essa può procedere d'ufficio a un nuovo calcolo. *

… *

Art. 24 Rimborso

Contributi e anticipi versati indebitamente devono essere rimborsati alla Cassa di compensazione AVS dall'assicuratore presso il quale la persona era assicurata al momento del versamento. Sono applicabili per analogia le disposizioni della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)[11] e della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)[12] riguardo alla restituzione di prestazioni percepite indebitamente. *

Dei contributi e degli anticipi sono considerati percepiti indebitamente se, al momento del calcolo, la situazione economica e familiare alla base del calcolo non esisteva o esisteva solo in parte. *

… *

4.2. Organizzazione e procedura

Art. 25 Competenza

La struttura concettuale dell'esecuzione della riduzione dei premi va presentata per approvazione al Governo.

Art. 26 Revisione

La revisione della Cassa di compensazione AVS riguardo all'esecuzione della riduzione dei premi compete all'ufficio di revisione dell'Istituto delle assicurazioni sociali.

Il rapporto di revisione relativo alla riduzione dei premi deve essere inoltrato entro la fine di aprile dell'anno seguente all'Ufficio e al Controllo delle finanze.

Art. 27 Vigilanza

L'Ufficio vigila sull'impiego adeguato dei sussidi per la riduzione dei premi da parte degli assicuratori.

Il rapporto al Governo comprende almeno quelle indicazioni necessarie conformemente all'ordinanza concernente il sussidio della Confederazione per la riduzione dei premi nell'assicurazione malattie.

4a. Autorizzazione a esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie *

Art. 27a * Rilascio dell'autorizzazione e vigilanza

L'autorizzazione a esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie conformemente all'articolo 36 LAMal[13] viene rilasciata dall'Ufficio.

L'Ufficio è competente per la vigilanza in conformità all'articolo 38 LAMal e in caso di inosservanza delle condizioni d'autorizzazione può pronunciare le misure in conformità all'articolo 38 capoverso 2 lettera a – lettera d LAMal.

Art. 27b * Numeri massimi

Nel campo di specializzazione medica della chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica il numero di medici autorizzati a fornire prestazioni nel settore ambulatoriale a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie nel Cantone viene limitato a tre equivalenti a tempo pieno.

L'aumento del grado di occupazione nel campo di specializzazione secondo il capoverso 1 è soggetto ad autorizzazione. La cessazione dell'attività e le riduzioni del grado di occupazione sono soggette a obbligo di notifica.

Le domande di ammissione nei campi di specializzazione secondo il capoverso 1 vengono tenute in considerazione, purché siano complete, secondo l'ordine in cui pervengono. Fanno eccezione le domande finalizzate a garantire l'assistenza stazionaria centralizzata. Queste vengono tenute in considerazione in via prioritaria.

Al fine di garantire l'assistenza stazionaria centralizzata, l'Ufficio dell'igiene pubblica può eccezionalmente determinare un nuovo numero massimo nel campo di specializzazione secondo il capoverso 1, valido al massimo per sei mesi.

5. Disposizioni finali

Art. 28 Abrogazione di atti normativi

L'ordinanza del 17 dicembre 2002 relativa alla legge sull'assicurazione malattie e la riduzione dei premi[14] è abrogata.

Art. 29 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore insieme alla revisione parziale della legge sull'assicurazione malattie e la riduzione dei premi del 26 novembre 1995[15].

Gli articoli 5, 7, 8 e 9 della presente ordinanza entrano in vigore insieme agli articoli 2a e 11a, nonché all'abrogazione dell'articolo 11 della revisione parziale della legge sull'assicurazione malattie e la riduzione dei premi del 26 novembre 1995.[16]

Egress

-

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
22.11.2011 01.01.2012 atto normativo prima versione -
18.12.2012 01.01.2013 Art. 17 cpv. 1 modifica -
17.12.2013 01.01.2014 Art. 4 revisione totale -
17.12.2013 01.01.2014 Art. 5 cpv. 3 modifica -
17.12.2013 01.01.2014 Art. 6 revisione totale -
17.12.2013 01.01.2014 Art. 7 cpv. 1 modifica -
17.12.2013 01.01.2014 Art. 7 cpv. 2 modifica -
17.12.2013 01.01.2014 Art. 9 cpv. 4 modifica -
17.12.2013 01.01.2014 Art. 14 cpv. 2 modifica -
17.12.2013 01.01.2014 Art. 16 revisione totale -
17.12.2013 01.01.2014 Art. 19 cpv. 1 modifica -
17.12.2013 01.01.2014 Art. 19 cpv. 2 modifica -
17.12.2013 01.01.2014 Art. 19a introduzione -
17.12.2013 01.01.2014 Art. 20 revisione totale -
17.12.2013 01.01.2014 Art. 21 revisione totale -
17.12.2013 01.01.2014 Art. 22 revisione totale -
17.12.2013 01.01.2014 Art. 23 cpv. 2 modifica -
17.12.2013 01.01.2014 Art. 23 cpv. 3 modifica -
17.12.2013 01.01.2014 Art. 23 cpv. 4 abrogazione -
17.12.2013 01.01.2014 Art. 24 cpv. 1 modifica -
17.12.2013 01.01.2014 Art. 24 cpv. 2 modifica -
17.12.2013 01.01.2014 Art. 24 cpv. 3 abrogazione -
13.06.2016 01.07.2016 Art. 7 cpv. 3, a) abrogazione 2016-013
13.06.2016 01.07.2016 Art. 7 cpv. 3, b) modifica 2016-013
13.06.2016 01.07.2016 Art. 7 cpv. 3, c) abrogazione 2016-013
13.06.2016 01.07.2016 Art. 8 cpv. 1, a) modifica 2016-013
13.06.2016 01.07.2016 Art. 8 cpv. 1, b) abrogazione 2016-013
13.06.2016 01.07.2016 Art. 8 cpv. 2 modifica 2016-013
19.06.2018 01.08.2018 ingresso modifica 2018-009
19.06.2018 01.08.2018 Art. 7 abrogazione 2018-009
19.06.2018 01.08.2018 Art. 8 abrogazione 2018-009
19.06.2018 01.08.2018 Art. 9 abrogazione 2018-009
21.12.2021 01.01.2022 Titolo 4a. introduzione 2021-048
21.12.2021 01.01.2022 Art. 27a introduzione 2021-048
14.10.2025 01.07.2025 Art. 27b introduzione 2025-052
16.12.2025 01.01.2026 Art. 18 cpv. 1 modifica 2025-066
16.12.2025 01.01.2026 Art. 18 cpv. 1bis introduzione 2025-066
16.12.2025 01.01.2026 Art. 18 cpv. 1ter introduzione 2025-066
16.12.2025 01.01.2026 Art. 18 cpv. 2 modifica 2025-066
16.12.2025 01.01.2026 Art. 18 cpv. 3 modifica 2025-066

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 22.11.2011 01.01.2012 prima versione -
ingresso 19.06.2018 01.08.2018 modifica 2018-009
Art. 4 17.12.2013 01.01.2014 revisione totale -
Art. 5 cpv. 3 17.12.2013 01.01.2014 modifica -
Art. 6 17.12.2013 01.01.2014 revisione totale -
Art. 7 19.06.2018 01.08.2018 abrogazione 2018-009
Art. 7 cpv. 1 17.12.2013 01.01.2014 modifica -
Art. 7 cpv. 2 17.12.2013 01.01.2014 modifica -
Art. 7 cpv. 3, a) 13.06.2016 01.07.2016 abrogazione 2016-013
Art. 7 cpv. 3, b) 13.06.2016 01.07.2016 modifica 2016-013
Art. 7 cpv. 3, c) 13.06.2016 01.07.2016 abrogazione 2016-013
Art. 8 19.06.2018 01.08.2018 abrogazione 2018-009
Art. 8 cpv. 1, a) 13.06.2016 01.07.2016 modifica 2016-013
Art. 8 cpv. 1, b) 13.06.2016 01.07.2016 abrogazione 2016-013
Art. 8 cpv. 2 13.06.2016 01.07.2016 modifica 2016-013
Art. 9 19.06.2018 01.08.2018 abrogazione 2018-009
Art. 9 cpv. 4 17.12.2013 01.01.2014 modifica -
Art. 14 cpv. 2 17.12.2013 01.01.2014 modifica -
Art. 16 17.12.2013 01.01.2014 revisione totale -
Art. 17 cpv. 1 18.12.2012 01.01.2013 modifica -
Art. 18 cpv. 1 16.12.2025 01.01.2026 modifica 2025-066
Art. 18 cpv. 1bis 16.12.2025 01.01.2026 introduzione 2025-066
Art. 18 cpv. 1ter 16.12.2025 01.01.2026 introduzione 2025-066
Art. 18 cpv. 2 16.12.2025 01.01.2026 modifica 2025-066
Art. 18 cpv. 3 16.12.2025 01.01.2026 modifica 2025-066
Art. 19 cpv. 1 17.12.2013 01.01.2014 modifica -
Art. 19 cpv. 2 17.12.2013 01.01.2014 modifica -
Art. 19a 17.12.2013 01.01.2014 introduzione -
Art. 20 17.12.2013 01.01.2014 revisione totale -
Art. 21 17.12.2013 01.01.2014 revisione totale -
Art. 22 17.12.2013 01.01.2014 revisione totale -
Art. 23 cpv. 2 17.12.2013 01.01.2014 modifica -
Art. 23 cpv. 3 17.12.2013 01.01.2014 modifica -
Art. 23 cpv. 4 17.12.2013 01.01.2014 abrogazione -
Art. 24 cpv. 1 17.12.2013 01.01.2014 modifica -
Art. 24 cpv. 2 17.12.2013 01.01.2014 modifica -
Art. 24 cpv. 3 17.12.2013 01.01.2014 abrogazione -
Titolo 4a. 21.12.2021 01.01.2022 introduzione 2021-048
Art. 27a 21.12.2021 01.01.2022 introduzione 2021-048
Art. 27b 14.10.2025 01.07.2025 introduzione 2025-052