I comuni sono competenti per:
- la verifica dell'osservanza dell'obbligo di assicurazione;
- l'evasione di domande di assoggettamento all'assicurazione svizzera;
- l'evasione di domande di esenzione dall'obbligo di assicurazione.
La verifica dell'osservanza dell'obbligo di assicurazione è di competenza del comune in cui la persona soggetta all'obbligo di assicurazione ha il domicilio o, in assenza di domicilio, la dimora. Per le persone senza dimora è competente il comune del luogo di lavoro.
I comuni informano periodicamente sull'obbligo di assicurazione la popolazione residente, nonché le persone soggette all'obbligo d'assicurazione sulla base di un'attività lucrativa in Svizzera o sulla base della percezione di prestazioni dell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione e che dimorano in uno Stato membro della Comunità europea o dell'AELS. I comuni provvedono in particolare affinché le persone recentemente immigrate, i genitori di neonati, nonché i beneficiari di rendite che si trasferiscono in uno Stato membro della CE o dell'AELS, siano informati tempestivamente sull'obbligo d'assicurazione
I comuni devono trasmettere in forma elettronica all'Ufficio dell'igiene pubblica (Ufficio) con scadenze il 30 giugno e il 31 dicembre, i dati delle persone esentate dall'obbligo di assicurazione.