Vengono di principio considerate soltanto le spese per dentisti con diploma federale, nonché per dentisti che hanno ottenuto un'autorizzazione cantonale all'esercizio della professione.
Le spese per dentisti con diploma estero vengono riconosciute soltanto se questi hanno ottenuto dal rispettivo Cantone un'autorizzazione all'esercizio indipendente della professione.
Per il rimborso è determinante la tariffa dell'assicurazione infortuni, militare e invalidità (tariffa AINF/AM/AI) sull'onorario per le prestazioni dentarie e la tariffa AINF/AM/AI per i lavori odontotecnici.
Le spese per la sostituzione di denti (corone, ponti, protesi) vengono considerate soltanto se il lavoro viene effettuato da un dentista o da un odontotecnico (da parte di quest'ultimo però soltanto per protesi parziali o complete, non per corone o ponti) autorizzati all'esercizio indipendente della professione.
Se le spese di un trattamento dentario (incluso laboratorio) saranno presumibilmente superiori a 3000 franchi, prima del trattamento bisogna inoltrare un preventivo di spesa alla Cassa di compensazione AVS quale organo d'esecuzione. Se un trattamento superiore a 3000 franchi è stato effettuato senza approvazione del preventivo di spesa, vengono rimborsati al massimo 3000 franchi, qualora a posteriori non sia più possibile determinare se il trattamento sia stato eseguito in modo economico e opportuno.
I preventivi di spesa e le fatture devono essere redatti conformemente alle cifre tariffarie ai sensi delle tariffe AINF/AM/AI.