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Ordinanza sul rilascio di documenti d'identità dei cittadini svizzeri

del 09.02.2010 (stato 01.01.2016)

Preambolo

emanata dal Governo il 9 febbraio 2010

in esecuzione della legislazione federale sui documenti d'identità[1]

Art. 1 * Autorità di rilascio

L'autorità di rilascio ai sensi della legislazione federale sui documenti d'identità[2] è l'Ufficio della migrazione e del diritto civile.

Art. 2 Polizia locale, denuncia di perdita

La Polizia cantonale dei Grigioni è polizia locale ai sensi della legislazione federale sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri[3], per l'accettazione di denunce di perdita di un documento.

Art. 3 Passaporti provvisori

Su richiesta, l'Ufficio della migrazione e del diritto civile rilascia passaporti provvisori durante gli orari di apertura ordinari presso il centro documenti d'identità di Coira. *

Nei centri documenti d'identità regionali non vengono rilasciati passaporti provvisori.

Art. 4 Presentazione della domanda

Sono ammessi tutti i tipi di domanda previsti dal diritto federale.

Non è ammesso l'utilizzo di fotografie digitali effettuate esternamente.

Art. 5 * Domande fuori Cantone

I cittadini svizzeri domiciliati nella Regione Moesa sono autorizzati a richiedere i passaporti e a far registrare i dati biometrici nel Cantone Ticino. L'Ufficio della migrazione e del diritto civile è autorizzato a prendere i necessari accordi. *

Art. 6 * Rilascio di informazioni da parte dei comuni

I comuni devono rilasciare gratuitamente all'Ufficio della migrazione e del diritto civile le informazioni sui dati personali del registro degli abitanti necessarie per l'emissione di documenti d'identità.

Art. 7 Carte d'identità *

Le carte d'identità possono essere richieste presso i comuni o direttamente presso i centri documenti d'identità cantonali. *

… *

… *

Art. 8 Ripartizione delle tasse per le carte d'identità

Le tasse ordinarie per carte d'identità che spettano al Cantone vengono ripartite tra le autorità richiedenti e l'autorità di rilascio in modo tale che le autorità richiedenti ricevano il 25 percento della tassa.

La fatturazione dell'Ufficio della migrazione e del diritto civile alle autorità richiedenti avviene di regola una volta al mese. *

Art. 9 Spese straordinarie in caso di richiesta da parte dei comuni

In caso di moduli di richiesta per carte d'identità compilati da parte delle autorità richiedenti in maniera non conforme alle direttive della Confederazione, l'Ufficio della migrazione e del diritto civile può fatturare alle autorità richiedenti un importo forfetario per spese di 20 franchi. *

L’autorità richiedente non può a sua volta fatturare questi costi ai richiedenti.

Art. 10 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2010, unitamente alla riveduta legislazione federale sui documenti d'identità.

A tale data verrà abrogata l'ordinanza sul rilascio di documenti d'identità dei cittadini svizzeri del 25 novembre 2002[4].

Egress

-

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
09.02.2010 01.03.2010 atto normativo prima versione -
27.03.2012 29.03.2012 Art. 7 modifica titolo -
27.03.2012 29.03.2012 Art. 7 cpv. 1 modifica -
27.03.2012 29.03.2012 Art. 7 cpv. 2 abrogazione -
27.03.2012 29.03.2012 Art. 7 cpv. 3 abrogazione -
25.09.2012 01.11.2012 Art. 1 revisione totale -
25.09.2012 01.11.2012 Art. 3 cpv. 1 modifica -
25.09.2012 01.11.2012 Art. 5 revisione totale -
25.09.2012 01.11.2012 Art. 6 revisione totale -
25.09.2012 01.11.2012 Art. 8 cpv. 2 modifica -
25.09.2012 01.11.2012 Art. 9 cpv. 1 modifica -
23.06.2015 01.01.2016 Art. 5 cpv. 1 modifica 2015-019

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 09.02.2010 01.03.2010 prima versione -
Art. 1 25.09.2012 01.11.2012 revisione totale -
Art. 3 cpv. 1 25.09.2012 01.11.2012 modifica -
Art. 5 25.09.2012 01.11.2012 revisione totale -
Art. 5 cpv. 1 23.06.2015 01.01.2016 modifica 2015-019
Art. 6 25.09.2012 01.11.2012 revisione totale -
Art. 7 27.03.2012 29.03.2012 modifica titolo -
Art. 7 cpv. 1 27.03.2012 29.03.2012 modifica -
Art. 7 cpv. 2 27.03.2012 29.03.2012 abrogazione -
Art. 7 cpv. 3 27.03.2012 29.03.2012 abrogazione -
Art. 8 cpv. 2 25.09.2012 01.11.2012 modifica -
Art. 9 cpv. 1 25.09.2012 01.11.2012 modifica -