Unitamente agli interessi sul patrimonio e agli ulteriori proventi, il 70 per cento della quota cantonale annuale dell'utile netto della lotteria intercantonale costituisce il finanziamento speciale lotteria intercantonale. Esso è gestito quale finanziamento speciale ai sensi della legge sulla gestione finanziaria. *
Il patrimonio rende un interesse relativo all'aliquota stabilita dal Dipartimento delle finanze e dei comuni.