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710.600

Regolamento concernente l'erogazione di sussidi dal finanziamento speciale lotteria intercantonale *

(Regolamento sulla lotteria, RFL)

del 17.03.1998 (stato 01.09.2024)

Preambolo

emanato dal Governo il 17 marzo 1998

in virtù dell'Accordo intercantonale concernente l'esecuzione collettiva delle lotterie del 26 maggio 1937/17 gennaio 1944/4 settembre 1976 nonché dell'art. 34bis della Legge sulla gestione finanziaria del Cantone dei Grigioni del 20 marzo 1988[1]

1. Disposizioni generali

Art. 1 * Mezzi

Unitamente agli interessi sul patrimonio e agli ulteriori proventi, il 70 per cento della quota cantonale annuale dell'utile netto della lotteria intercantonale costituisce il finanziamento speciale lotteria intercantonale. Esso è gestito quale finanziamento speciale ai sensi della legge sulla gestione finanziaria. *

Il patrimonio rende un interesse relativo all'aliquota stabilita dal Dipartimento delle finanze e dei comuni.

Art. 2 Impiego dei fondi

Le risorse del finanziamento speciale lotteria intercantonale possono essere impiegate esclusivamente per scopi di pubblica utilità e di beneficenza. *

È escluso l'impiego di risorse per l'adempimento d'impegni di diritto pubblico. *

… *

Art. 3 * Vigilanza, preventivo, versamento

Il finanziamento speciale lotteria intercantonale è soggetto alla vigilanza del Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente (Dipartimento) e all'alta vigilanza del Governo.

Il Dipartimento è competente della stesura del preventivo e del controllo del patrimonio, nonché del pagamento dei contributi.

Art. 4 Concessione di sussidi

Non sussiste alcun diritto inalienabile alla concessione di sussidi dal finanziamento speciale lotteria intercantonale. *

I sussidi si calcolano di regola sulla base delle possibilità finanziarie dei richiedenti e possono essere subordinati alle prestazioni dei comuni, di altre corporazioni di diritto pubblico e di istituzioni nonché a prestazioni proprie adeguate.

Art. 5 Sussidi unici

È esclusa l'erogazione di sussidi annui ricorrenti.

I progetti che si estendono su più anni sono considerati unici se comportano una tematica uniforme e sono chiaramente limitati. Il sussidio totale è stabilito anticipatamente.

Art. 6 Oneri, condizioni, limitazioni

I sussidi possono essere legati a condizioni e subordinati all'adempimento di oneri e termini.

Se manca una limitazione esplicita del termine, la garanzia vale al massimo per tre anni.

Art. 7 Rifiuto, restituzione

I sussidi vengono rifiutati o devono essere restituiti se:

  1. la domanda non corrisponde ai principi d'impiego del finanziamento speciale lotteria intercantonale;
  2. il sussidio è stato ottenuto mediante indicazioni false o ingannevoli nella domanda;
  3. i richiedenti non soddisfano le condizioni e gli oneri;
  4. il sussidio non è stato impiegato per attività nell'ambito della domanda sottoposta.

2. Domande

Art. 8 Principi

Le domande di sussidio devono essere sottoposte al Dipartimento competente prima della messa in opera di eventuali progetti e provvedimenti, unitamente alla documentazione necessaria. Ordinazioni, lavori nonché provvedimenti possono essere effettuati solo in seguito alla garanzia del sussidio. *

Per la messa a pubblico concorso possono essere fissati i termini per la presentazione di una domanda.

Non sono considerate le domande presentate in ritardo.

Art. 9 Documenti da allegare alla domanda

Le domande di sussidio devono contenere in particolare:

  1. informazioni sui richiedenti;
  2. una esatta descrizione del progetto;
  3. un preventivo dei costi dettagliato nonché un piano di finanziamento con le indicazioni relative a tutti i sussidi di terzi secondo le aspettative e i sussidi già assicurati.

Se la documentazione non è sufficiente per la valutazione della domanda, possono essere richieste ulteriori informazioni o documenti.

3. Procedura

Art. 11 * Esame della domanda

Il servizio competente esamina la completezza dei documenti allegati alla domanda nonché la conformità della domanda con i principi d'impiego del finanziamento speciale lotteria intercantonale. *

Una domanda può essere respinta se è incompleta o manifestamente non corrisponde ai principi d'impiego del finanziamento speciale. Su istanza del richiedente, il Dipartimento decide in merito al rinvio della domanda. *

Art. 12 Decisione 1. Operato culturale e scientifico

Il Dipartimento concede sussidi a opere culturali e scientifiche fino a 100 000 franchi. *

La concessione di sussidi che superano questi importi rientra nella competenza del Governo. *

Art. 13 2. Ulteriori sussidi

Il Governo decide, su proposta del Dipartimento, in merito all'impiego delle ulteriori risorse dal finanziamento speciale lotteria intercantonale. *

In singoli casi il Dipartimento può concedere sussidi fino a 100 000 franchi. *

Art. 14 Versamento del sussidio

Il sussidio è versato di regola dopo l'esecuzione del progetto in base ad un conteggio finale.

Se le circostanze lo giustificano, su richiesta possono essere versati anticipatamente fino a due terzi del sussidio.

4. Disposizioni finali

Art. 15 Entrata in vigore

La regolamentazione entra in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 1998.

Egress

-

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
17.03.1998 01.01.1998 atto normativo prima versione -
28.10.2008 01.01.2009 Art. 12 cpv. 1 modifica -
28.10.2008 01.01.2009 Art. 12 cpv. 2 introduzione -
28.10.2008 01.01.2009 Art. 13 cpv. 2 modifica -
25.09.2012 01.12.2012 titolo dell'atto normativo modifica -
25.09.2012 01.12.2012 Art. 1 revisione totale -
25.09.2012 01.12.2012 Art. 2 cpv. 1 modifica -
25.09.2012 01.12.2012 Art. 2 cpv. 2 modifica -
25.09.2012 01.12.2012 Art. 3 revisione totale -
25.09.2012 01.12.2012 Art. 4 cpv. 1 modifica -
25.09.2012 01.12.2012 Art. 7 cpv. 1, a) modifica -
25.09.2012 01.12.2012 Art. 11 revisione totale -
25.09.2012 01.12.2012 Art. 13 cpv. 1 modifica -
04.12.2017 01.01.2018 Art. 1 cpv. 1 modifica 2017-040
04.12.2017 01.01.2018 Art. 2 cpv. 3 abrogazione 2017-040
04.12.2017 01.01.2018 Art. 8 cpv. 1 modifica 2017-040
04.12.2017 01.01.2018 Art. 10 abrogazione 2017-040
04.12.2017 01.01.2018 Art. 11 cpv. 1 modifica 2017-040
04.12.2017 01.01.2018 Art. 11 cpv. 2 modifica 2017-040
04.12.2017 01.01.2018 Art. 13 cpv. 2 modifica 2017-040
20.08.2024 01.09.2024 Art. 12 cpv. 1 modifica 2024-023
20.08.2024 01.09.2024 Art. 13 cpv. 2 modifica 2024-023

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 17.03.1998 01.01.1998 prima versione -
titolo dell'atto normativo 25.09.2012 01.12.2012 modifica -
Art. 1 25.09.2012 01.12.2012 revisione totale -
Art. 1 cpv. 1 04.12.2017 01.01.2018 modifica 2017-040
Art. 2 cpv. 1 25.09.2012 01.12.2012 modifica -
Art. 2 cpv. 2 25.09.2012 01.12.2012 modifica -
Art. 2 cpv. 3 04.12.2017 01.01.2018 abrogazione 2017-040
Art. 3 25.09.2012 01.12.2012 revisione totale -
Art. 4 cpv. 1 25.09.2012 01.12.2012 modifica -
Art. 7 cpv. 1, a) 25.09.2012 01.12.2012 modifica -
Art. 8 cpv. 1 04.12.2017 01.01.2018 modifica 2017-040
Art. 10 04.12.2017 01.01.2018 abrogazione 2017-040
Art. 11 25.09.2012 01.12.2012 revisione totale -
Art. 11 cpv. 1 04.12.2017 01.01.2018 modifica 2017-040
Art. 11 cpv. 2 04.12.2017 01.01.2018 modifica 2017-040
Art. 12 cpv. 1 28.10.2008 01.01.2009 modifica -
Art. 12 cpv. 1 20.08.2024 01.09.2024 modifica 2024-023
Art. 12 cpv. 2 28.10.2008 01.01.2009 introduzione -
Art. 13 cpv. 1 25.09.2012 01.12.2012 modifica -
Art. 13 cpv. 2 28.10.2008 01.01.2009 modifica -
Art. 13 cpv. 2 04.12.2017 01.01.2018 modifica 2017-040
Art. 13 cpv. 2 20.08.2024 01.09.2024 modifica 2024-023